In breve
- Genitori: rispondono dei danni dei figli minori che abitano con loro.
- Prova liberatoria: non aver potuto impedire il fatto, con educazione e vigilanza adeguate.
- Scuola: risponde per il tempo in cui gli alunni sono sotto la sua vigilanza.
- Scuole statali: si agisce contro l'amministrazione, non contro l'insegnante.
- Alunno che si fa male da solo: responsabilità contrattuale dell'istituto.
La responsabilità dei genitori
«Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. [...] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.»
È una responsabilità diretta dei genitori, per un fatto anche proprio, che si aggiunge a quella del figlio: per liberarsene devono dimostrare un comportamento educativo e di sorveglianza adeguato alle esigenze e al carattere del minore, e l'età del figlio o il contesto in cui è avvenuto il fatto non la escludono né la attenuano (Cass. 27061/2024). Se il minore è incapace di intendere e di volere, per esempio perché molto piccolo, risponde chi era tenuto a sorvegliarlo, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto; se il danneggiato non ottiene il risarcimento, il giudice può condannare l'autore a un'equa indennità (art. 2047). Sulla regola generale si veda la pagina sulla responsabilità extracontrattuale, sulle offese e le molestie online quella sul cyberbullismo.
La scuola e gli insegnanti
| Situazione | Chi risponde | Che cosa deve provare per liberarsi |
|---|---|---|
| Il figlio danneggia qualcuno | I genitori, oltre al minore capace (art. 2048, c. 1) | Educazione e vigilanza adeguate |
| Il figlio incapace danneggia qualcuno | Chi doveva sorvegliarlo (art. 2047) | Di non aver potuto impedire il fatto |
| L'alunno danneggia un compagno a scuola | La scuola; nelle scuole statali l'amministrazione (art. 2048, c. 2; art. 61 L. 312/1980) | Di non aver potuto impedire il fatto |
| L'alunno si fa male da solo | L'istituto, a titolo contrattuale (Cass. SU 9346/2002) | Una causa non imputabile |
Nelle scuole statali l'amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili derivanti dalle azioni dei terzi; l'insegnante risponde verso l'amministrazione, anche in rivalsa, solo per dolo o colpa grave nella vigilanza (art. 61 L. 312/1980), e non può essere citato direttamente (Cass. SU 9346/2002). Per le lesioni che l'alunno si procura da solo basta provare che si sono verificate durante il rapporto scolastico; spetta all'istituto dimostrare che derivano da una causa non imputabile (Cass. SU 9346/2002). Sulla liquidazione delle lesioni si veda la pagina sulle tabelle del danno biologico, sui termini la tabella delle prescrizioni.
- Farsi rilasciare dalla scuola la relazione sull'accaduto e i nomi dei testimoni.
- Conservare referti, spese e fotografie dei danni.
- Chiedere il risarcimento per iscritto ai genitori dell'autore o alla scuola.
- Verificare le assicurazioni della scuola e della famiglia.
- Agire in giudizio contro l'amministrazione, per le scuole statali, e contro i genitori.
Domande frequenti
Mio figlio ha fatto male a un compagno a scuola: chi paga?
Posso fare causa direttamente all'insegnante?
Mio figlio si è fatto male da solo durante la ricreazione: la scuola risponde?
Come si liberano i genitori dalla responsabilità?
Fonti normative
- Art. 2048 c.c. — Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori
- Art. 2047 c.c. — Danno cagionato dall'incapace
- Art. 61 L. 312/1980 — Responsabilità del personale della scuola
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Risarcimento del dannoLa responsabilità extracontrattualeFatto, colpa, danno ingiusto, nesso causale «più probabile che non», danni patrimoniali e non patrimoniali (SU 26972/2008), prova, prescrizione, inadempimento.
- Reati informaticiIl cyberbullismo: rimedi e reatiL. 71/2017 modificata dalla L. 70/2024: istanza di oscuramento, Garante in 48 ore, ammonimento dai 14 anni, misure rieducative, reati, doveri di scuola e genitori.
- Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
- Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Il danno biologico: micropermanenti (art. 139: primo punto 988,45 euro nel 2026), tabella unica nazionale DPR 12/2025, tabelle di Milano e Roma, danno morale, prova.
- Risarcimento del dannoIl concorso di colpa del danneggiatoArt. 1227 c.c.: risarcimento ridotto se la vittima ha contribuito al danno, cinture, minori, danni evitabili con l'ordinaria diligenza, rilievo d'ufficio.
- Risarcimento del dannoI danni causati da animaliArt. 2052 c.c.: il cane che morde, il caso fortuito, l'incidente con un cinghiale e la Regione, i cani randagi e la colpa dell'ente, l'assicurazione, la querela.
- Il procedimento penaleIl processo penale minorileDPR 448/1988: sotto i 14 anni nessun processo, capacità tra 14 e 18, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova, percorso rieducativo, misure cautelari.
- ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaLa prescrizione (artt. 2934-2963 c.c.): regola dei 10 anni, termini brevi in tabella (affitti, interessi, stipendi, bollette, multe, danni), sospensione, interruzione.