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IstitutoDiritto civile · Risarcimento del danno

I danni causati dai figli minori: genitori, scuola e insegnanti

Il figlio che rompe il telefono di un compagno, lo spintone in cortile che finisce al pronto soccorso, gli episodi di bullismo: per i danni causati dai minori rispondono i genitori e, durante le ore di scuola, anche l'istituto. Si tratta di responsabilità quasi automatiche, da cui ci si libera solo provando di non aver potuto impedire il fatto. Regole diverse valgono per l'alunno che si fa male da solo e per le azioni contro gli insegnanti delle scuole statali. Questa pagina spiega chi risponde, che cosa si deve provare e contro chi si agisce.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Genitori: rispondono dei danni dei figli minori che abitano con loro.
  • Prova liberatoria: non aver potuto impedire il fatto, con educazione e vigilanza adeguate.
  • Scuola: risponde per il tempo in cui gli alunni sono sotto la sua vigilanza.
  • Scuole statali: si agisce contro l'amministrazione, non contro l'insegnante.
  • Alunno che si fa male da solo: responsabilità contrattuale dell'istituto.

La responsabilità dei genitori

Art. 2048 c.c.

«Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. [...] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.»

È una responsabilità diretta dei genitori, per un fatto anche proprio, che si aggiunge a quella del figlio: per liberarsene devono dimostrare un comportamento educativo e di sorveglianza adeguato alle esigenze e al carattere del minore, e l'età del figlio o il contesto in cui è avvenuto il fatto non la escludono né la attenuano (Cass. 27061/2024). Se il minore è incapace di intendere e di volere, per esempio perché molto piccolo, risponde chi era tenuto a sorvegliarlo, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto; se il danneggiato non ottiene il risarcimento, il giudice può condannare l'autore a un'equa indennità (art. 2047). Sulla regola generale si veda la pagina sulla responsabilità extracontrattuale, sulle offese e le molestie online quella sul cyberbullismo.

La scuola e gli insegnanti

SituazioneChi rispondeChe cosa deve provare per liberarsi
Il figlio danneggia qualcunoI genitori, oltre al minore capace (art. 2048, c. 1)Educazione e vigilanza adeguate
Il figlio incapace danneggia qualcunoChi doveva sorvegliarlo (art. 2047)Di non aver potuto impedire il fatto
L'alunno danneggia un compagno a scuolaLa scuola; nelle scuole statali l'amministrazione (art. 2048, c. 2; art. 61 L. 312/1980)Di non aver potuto impedire il fatto
L'alunno si fa male da soloL'istituto, a titolo contrattuale (Cass. SU 9346/2002)Una causa non imputabile

Nelle scuole statali l'amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili derivanti dalle azioni dei terzi; l'insegnante risponde verso l'amministrazione, anche in rivalsa, solo per dolo o colpa grave nella vigilanza (art. 61 L. 312/1980), e non può essere citato direttamente (Cass. SU 9346/2002). Per le lesioni che l'alunno si procura da solo basta provare che si sono verificate durante il rapporto scolastico; spetta all'istituto dimostrare che derivano da una causa non imputabile (Cass. SU 9346/2002). Sulla liquidazione delle lesioni si veda la pagina sulle tabelle del danno biologico, sui termini la tabella delle prescrizioni.

  1. Farsi rilasciare dalla scuola la relazione sull'accaduto e i nomi dei testimoni.
  2. Conservare referti, spese e fotografie dei danni.
  3. Chiedere il risarcimento per iscritto ai genitori dell'autore o alla scuola.
  4. Verificare le assicurazioni della scuola e della famiglia.
  5. Agire in giudizio contro l'amministrazione, per le scuole statali, e contro i genitori.

Domande frequenti

Mio figlio ha fatto male a un compagno a scuola: chi paga?
Per il tempo in cui gli alunni sono sotto la vigilanza degli insegnanti ne risponde la scuola (art. 2048, c. 2, c.c.); nelle scuole statali l'azione si propone contro l'amministrazione, che si surroga agli insegnanti (art. 61 L. 312/1980). Anche i genitori possono essere chiamati a rispondere per l'educazione impartita: secondo la Cassazione l'età del minore e il contesto in cui è avvenuto il fatto non escludono né attenuano la loro responsabilità (Cass. 27061/2024).
Posso fare causa direttamente all'insegnante?
Non se si tratta di una scuola statale: l'amministrazione si surroga al personale nelle responsabilità civili derivanti dalle azioni dei terzi, e l'insegnante risponde verso l'amministrazione solo in caso di dolo o colpa grave nella vigilanza (art. 61 L. 312/1980). Le Sezioni Unite hanno escluso la legittimazione passiva dell'insegnante statale: la causa va proposta contro l'amministrazione (Cass. SU 9346/2002).
Mio figlio si è fatto male da solo durante la ricreazione: la scuola risponde?
Sì, se non prova che l'evento è dipeso da una causa a essa non imputabile. Per le lesioni che l'alunno si procura da solo non si applica l'art. 2048 ma la responsabilità contrattuale: basta provare che il danno si è verificato durante il tempo scolastico, mentre spetta all'istituto e all'insegnante dimostrare la causa non imputabile (Cass. SU 9346/2002).
Come si liberano i genitori dalla responsabilità?
Provando di non aver potuto impedire il fatto (art. 2048, c. 4, c.c.), cioè di aver tenuto un comportamento educativo e di sorveglianza adeguato alle esigenze e al carattere del figlio (Cass. 27061/2024). La loro responsabilità si aggiunge a quella del minore capace di intendere e di volere, che risponde anch'egli del fatto illecito. Per i figli incapaci risponde chi era tenuto a sorvegliarli (art. 2047).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Risarcimento del dannoLa responsabilità extracontrattualeFatto, colpa, danno ingiusto, nesso causale «più probabile che non», danni patrimoniali e non patrimoniali (SU 26972/2008), prova, prescrizione, inadempimento.
  • Reati informaticiIl cyberbullismo: rimedi e reatiL. 71/2017 modificata dalla L. 70/2024: istanza di oscuramento, Garante in 48 ore, ammonimento dai 14 anni, misure rieducative, reati, doveri di scuola e genitori.
  • Figli, affidamento e mantenimentoLa responsabilità genitoriale: limitazione e decadenzaDecadenza per violazione dei doveri con grave pregiudizio (330), provvedimenti limitativi (333), allontanamento urgente (403), tribunale competente, reintegro (332).
  • Risarcimento del dannoIl danno biologico: come si calcola (tabelle di Milano e di Roma, tabella unica nazionale)Il danno biologico: micropermanenti (art. 139: primo punto 988,45 euro nel 2026), tabella unica nazionale DPR 12/2025, tabelle di Milano e Roma, danno morale, prova.
  • Risarcimento del dannoIl concorso di colpa del danneggiatoArt. 1227 c.c.: risarcimento ridotto se la vittima ha contribuito al danno, cinture, minori, danni evitabili con l'ordinaria diligenza, rilievo d'ufficio.
  • Risarcimento del dannoI danni causati da animaliArt. 2052 c.c.: il cane che morde, il caso fortuito, l'incidente con un cinghiale e la Regione, i cani randagi e la colpa dell'ente, l'assicurazione, la querela.
  • Il procedimento penaleIl processo penale minorileDPR 448/1988: sotto i 14 anni nessun processo, capacità tra 14 e 18, irrilevanza del fatto, perdono giudiziale, messa alla prova, percorso rieducativo, misure cautelari.
  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaLa prescrizione (artt. 2934-2963 c.c.): regola dei 10 anni, termini brevi in tabella (affitti, interessi, stipendi, bollette, multe, danni), sospensione, interruzione.