In breve
- Cronaca e critica sono un diritto (art. 21 Cost.) che esclude il reato (art. 51 c.p.) a tre condizioni: verità (anche putativa, con fonti verificate), interesse pubblico, continenza (Cass. 5259/1984).
- La critica può essere aspra sul fatto, mai insulto alla persona; la satira è esonerata dalla verità, non dalla dignità.
- Il post pubblico è diffamazione aggravata (art. 595 c. 3 c.p.: 6 mesi-3 anni o multa); gruppi chiusi = semplice; querela in 3 mesi.
- Solo le testate registrate sono «stampa» (SU 31022/2015); il carcere per la stampa solo in casi eccezionali (Corte cost. 150/2021).
- Cronaca giudiziaria: presunzione di innocenza, aggiornamento degli archivi, deindicizzazione e oblio.
I tre limiti
«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». «L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità».
| Requisito | Cronaca (racconto di fatti) | Critica (giudizio) | Satira |
|---|---|---|---|
| Verità | Il fatto deve essere vero o verificato con diligenza su fonti attendibili (verità putativa); le voci non bastano | Vero deve essere il fatto da cui parte il giudizio; il giudizio è opinione e non si prova | Non richiesta: il pubblico sa che è deformazione |
| Interesse pubblico | Il pubblico deve avere interesse a conoscere il fatto; per i privati, solo se coinvolti in vicende di rilievo | Pertinenza al tema di interesse (politica, consumo, lavoro, cultura) | Pertinenza al personaggio e al tema |
| Continenza | Forma civile, niente insinuazioni, accostamenti suggestivi, titoli ingannevoli | Anche aspra, ma senza attacchi gratuiti alla persona, insulti, dileggio | Anche paradossale, ma non un mero pretesto per offendere la dignità |
| Se manca | Diffamazione (art. 595 c.p.), aggravata se con mezzo di pubblicità; risarcimento ex artt. 2043-2059 c.c.; rimozione | ||
I tre requisiti valgono per chiunque scriva in pubblico, non solo per i giornalisti: il blogger, l'utente di un social, il cliente che recensisce, il cittadino che segnala un abuso. Cambia la diligenza pretesa, maggiore per il professionista dell'informazione, ma la struttura è la stessa. La Cassazione ha aggiunto negli anni alcune regole di dettaglio: la verità va valutata al momento della pubblicazione e non con il senno di poi; il titolo e l'immagine contano quanto il testo; il «così dicono» non è una fonte; la persona pubblica deve tollerare critiche più aspre, il privato meno; la polemica e la provocazione ricevuta attenuano; l'insulto non è mai critica. Online il contesto pesa: il post pubblico è diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità, il messaggio in un gruppo chiuso è diffamazione semplice, la condivisione consapevole di un contenuto diffamatorio ne fa un concorrente. Le Sezioni Unite del 2015 hanno tracciato il confine tra stampa e non stampa: le testate telematiche registrate hanno le garanzie e gli obblighi della legge sulla stampa (divieto di sequestro preventivo, rettifica, responsabilità dell'editore), gli altri no. Per i dettagli sul reato e sulle pene rinviamo alla guida sulla diffamazione online; per le recensioni alla guida sulle recensioni.
Per chi scrive e per chi è scritto
- Prima di pubblicare: distinguere fatti e opinioni; verificare i fatti su fonti che si possono esibire e conservarle; chiedere una replica quando è possibile; scegliere parole sul fatto e non sulla persona; per la cronaca giudiziaria usare «indagato», «imputato», «secondo l'accusa», e non anticipare la colpevolezza (D.Lgs. 188/2021).
- Dopo: correggere subito gli errori con una rettifica visibile; aggiornare le notizie superate dagli sviluppi (assoluzioni, archiviazioni); rimuovere i commenti diffamatori altrui sotto i propri post, perché la giurisprudenza può attribuire una responsabilità a chi gestisce lo spazio e ne è avvertito.
- Chi si ritiene diffamato: screenshot con URL, data e ora; richiesta di rettifica o rimozione all'autore e segnalazione alla piattaforma (art. 16 DSA); diffida; querela entro tre mesi con richiesta di identificare l'autore; azione civile per il risarcimento, anche con ricorso d'urgenza per la rimozione; per le notizie datate, deindicizzazione e oblio; per i dati personali, reclamo al Garante.
- Chi riceve una querela: raccogliere le prove della verità e delle fonti; valutare la rettifica e la rimozione spontanea; risarcire e usare le condotte riparatorie o la remissione; in giudizio, provare i tre requisiti dell'esimente.
- Nel lavoro: la critica al datore è lecita nei limiti di verità e continenza; l'insulto e le informazioni riservate espongono al licenziamento disciplinare.
Un'avvertenza sul contesto normativo: il carcere per la diffamazione a mezzo stampa è stato dichiarato incostituzionale nel 2021 nella forma prevista dalla legge del 1948, e la Corte ha chiesto al legislatore una riforma organica che, alla data di verifica di questa pagina, è ancora all'esame del Parlamento; il post sui social non è «stampa», ma la pena aggravata dell'art. 595, c. 3, c.p. si applica, e la Cassazione la considera compatibile con la Costituzione purché la detenzione resti riservata ai casi più gravi. Sul piano civile la liquidazione del danno tiene conto della diffusione (numero di contatti, condivisioni, durata online), della notorietà dell'offeso e della gravità dell'accusa; la rimozione tempestiva e la rettifica riducono il danno e la pena. Per la querela e la posizione della persona offesa rinviamo alle guide penali; per la rimozione dei contenuti alla guida sul DSA e sul giudice.
Domande frequenti
Ho scritto su Facebook che un ristorante della mia città sfrutta i dipendenti in nero: rischio una querela?
Rischia se non può provare il fatto. L'affermazione attribuisce un fatto determinato e grave; un post pubblico è un «mezzo di pubblicità» e la diffamazione sarebbe aggravata (art. 595, c. 3, c.p.: reclusione da sei mesi a tre anni o multa). La scriminante del diritto di cronaca e di critica (art. 51 c.p.) la protegge se il fatto è vero o se lo ha verificato con la diligenza che la Cassazione richiede dal «decalogo» del 1984 (fonti attendibili, riscontri, non voci), se c'è un interesse pubblico (il rispetto delle leggi sul lavoro lo è) e se la forma è contenuta: il fatto raccontato senza epiteti sul titolare. Chi invoca l'esimente deve provarne i presupposti: se ha documenti, testimonianze dirette, un verbale ispettivo, è protetto; se riferisce «quello che si dice», no. In caso di errore in buona fede su una fonte seria si applica la verità putativa; in caso di insulto («schiavista», «delinquente») l'esimente cade anche se il fatto fosse vero. La querela va presentata entro tre mesi da quando l'offeso ha conosciuto il post; il risarcimento civile si aggiunge, e si può chiudere con la rimozione e le condotte riparatorie.
Un blog ha pubblicato che sono stato arrestato: era vero, ma poi sono stato assolto. Posso far cancellare l'articolo?
Può chiedere l'aggiornamento, la deindicizzazione e, con il tempo, la rimozione. La notizia dell'arresto era lecita quando fu pubblicata (cronaca giudiziaria vera e di interesse pubblico), ma la Cassazione riconosce a chi è coinvolto il diritto a che la notizia conservata in un archivio online sia aggiornata e contestualizzata con gli sviluppi successivi, come l'assoluzione (Cass. 5525/2012): la richiesta va fatta al titolare del sito, che deve integrare l'articolo o collegarlo alla notizia dell'esito. In parallelo, ai sensi dell'art. 17 GDPR e della giurisprudenza sul diritto all'oblio, può chiedere ai motori di ricerca la deindicizzazione del suo nome dalla notizia, che i motori concedono quando il fatto è datato, la persona non è pubblica e l'interesse alla conoscenza è cessato; contro il rifiuto c'è il reclamo al Garante. La rimozione integrale dell'articolo è l'eccezione, per i fatti remoti e privi di ogni residuo interesse. Il D.Lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza vincola le autorità a non presentare l'indagato come colpevole e rafforza la pretesa a una cronaca corretta.
Il mio dipendente critica l'azienda sui social: posso licenziarlo?
Dipende dal contenuto. La critica del lavoratore al datore è lecita, anche sui social, se resta nei limiti di verità, pertinenza e continenza: denunciare condizioni di lavoro reali, un mancato pagamento, una scelta organizzativa contestabile, con toni civili, è esercizio del diritto di critica (e, per i sindacalisti, di attività sindacale), e il licenziamento sarebbe ritorsivo. Diventa violazione del dovere di fedeltà (art. 2105 c.c.) e giusta causa quando il post attribuisce fatti falsi, usa insulti o espressioni denigratorie verso l'azienda o i colleghi, rivela informazioni riservate o danneggia l'immagine commerciale senza giustificazione; la giurisprudenza distingue anche tra post pubblici e messaggi in gruppi chiusi, che hanno una minore diffusione e una maggiore aspettativa di riservatezza. La contestazione deve seguire il procedimento disciplinare e la sanzione deve essere proporzionata; un singolo commento acido raramente giustifica il licenziamento, un post diffamatorio pubblico sì.
Un blog non registrato ha le stesse tutele di un giornale? E la rettifica?
No. Le Sezioni Unite (n. 31022/2015) hanno equiparato alla stampa, ai fini delle garanzie dell'art. 21 Cost. contro il sequestro, solo le testate telematiche registrate con direttore responsabile; i blog, i profili social e i siti non registrati non sono «stampa», quindi non hanno il divieto di sequestro preventivo, non hanno l'obbligo di rettifica dell'art. 8 L. 47/1948 e non applicano la responsabilità dell'editore (art. 11). In compenso non subiscono nemmeno le aggravanti della diffamazione a mezzo stampa dell'art. 13 L. 47/1948, che la Corte costituzionale ha comunque dichiarato illegittimo nel 2021 (sentenza 150) per la pena detentiva, chiarendo che il carcere resta possibile solo nei casi di eccezionale gravità. Per tutti, giornalisti e no, valgono l'aggravante del mezzo di pubblicità dell'art. 595, c. 3, c.p. e la scriminante della cronaca e della critica. La rettifica su un blog o un social si chiede quindi come richiesta di correzione volontaria, con la diffida e, se serve, con la segnalazione alla piattaforma e il ricorso al giudice per la rimozione.
Fonti normative
- Art. 21 Costituzione — Libertà di manifestazione del pensiero
- Art. 51 c.p. — Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere
- Art. 595 c.p. — Diffamazione (comma 3: mezzo di pubblicità)
- Art. 8 L. 47/1948 — Risposte e rettifiche; art. 13 (dichiarato illegittimo da Corte cost. 150/2021)
- Art. 11 L. 47/1948 — Responsabilità civile del proprietario e dell'editore
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Reati informaticiLa diffamazione online: social, recensioni, gruppi WhatsAppGli elementi (art. 595: offesa alla reputazione comunicata ad almeno due persone in assenza dell'offeso; online basta la potenziale lettura da parte di più utenti; la persona offesa deve essere identificabile anche senza nome; l'ingiuria in chat privata a due non è reato ma illecito civile), le tre ipotesi (c. 1 semplice, fino a 1 anno; c. 2 attribuzione di un fatto determinato, fino a 2 anni; c. 3 mezzo di pubblicità, 6 mesi-3 anni o multa non inferiore a 516 euro: post pubblici, profili aperti, siti, forum, recensioni, gruppi numerosi; non la stampa, quindi non l'art. 13 L. 47/1948), i luoghi (bacheche e storie pubbliche; gruppi WhatsApp e Telegram chiusi con più di due persone: diffamazione senza aggravante o con l'aggravante secondo la dimensione e l'apertura del gruppo; messaggi privati: ingiuria civile; commenti e condivisioni: chi rilancia risponde; tag e menzioni; meme e foto), le recensioni (critica lecita se il fatto è vero, di interesse per gli altri utenti e il linguaggio è continente; reato se il fatto è falso, se l'autore non è mai stato cliente, se l'espressione è insulto gratuito; la risposta del professionista; la rimozione tramite la piattaforma e la richiesta dei dati dell'autore), le esimenti (diritto di critica e di cronaca, art. 51 c.p.: verità o verosimiglianza, interesse pubblico, continenza; satira; il contesto della polemica; la reazione a una provocazione; l'errore sui fatti), la querela e la prova (3 mesi dalla conoscenza; screenshot con URL, data e ora, meglio se autenticati da un verbale di polizia o da un notaio o acquisiti con strumenti forensi; querela contro ignoti e richiesta di identificazione tramite IP e dati della piattaforma; le difficoltà con i social esteri), il processo (tribunale monocratico per l'ipotesi aggravata, giudice di pace per le altre; remissione della querela; risarcimento in sede penale o civile; il gestore del sito e il direttore: l'art. 57 non si applica ai siti non registrati, responsabilità solo per concorso o omessa rimozione dopo la segnalazione; Corte cost. 150/2021: carcere solo per i casi di eccezionale gravità), la rimozione (notifica alla piattaforma con il Digital Services Act, art. 16; segnalazione al Garante; ordine del giudice civile in via cautelare, art. 700 c.p.c.; deindicizzazione e oblio), il risarcimento (danno non patrimoniale liquidato con criteri equitativi; parametri dell'Osservatorio di Milano; rettifica e pubblicazione della sentenza), i rischi per chi denuncia (calunnia se si sa che il fatto non è reato; spese).
- Reati contro la personaLa diffamazione (art. 595 c.p.)Elementi del reato, pene per le tre ipotesi, social e stampa, querela in 3 mesi, esimenti di critica e cronaca, prova della verità, risarcimento.
- Reputazione e contenuti onlineRecensioni online false, diffamatorie, comprateLa L. 34/2026 (legge annuale PMI, artt. 18-21, in vigore dal 7 aprile 2026: ambito: imprese della ristorazione, strutture del settore turistico incluse ricettive e termali, attrazioni turistiche in Italia; art. 19 c. 1 requisiti di liceità: recensione rilasciata non oltre 30 giorni dall'utilizzo, da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato il servizio, corrispondente alla tipologia del prodotto e alle caratteristiche della struttura, non frutto di sconti, benefici o utilità promessi dal fornitore o dai suoi intermediari; illecita la recensione attestata come verificata se non proviene da una persona fisica che ha usato il servizio; presunzione di autenticità se corredata di evidenze della documentazione fiscale; non più lecita dopo 2 anni dalla pubblicazione; c. 2: il legale rappresentante può segnalare le recensioni non conformi con la procedura dell'art. 16 del regolamento UE 2022/2065 per ottenerne la rimozione; art. 20: vietati acquisto e cessione a qualsiasi titolo, anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni, apprezzamenti o interazioni, ferma la responsabilità penale, con i poteri sanzionatori AGCM dell'art. 27 cod. consumo; art. 21: linee guida AGCM sentiti AGCOM, Garante privacy, MIMIT e Ministero del turismo, schema approvato in via preliminare il 23 giugno 2026 e in consultazione fino al 15 luglio 2026, versione definitiva non ancora adottata alla data di verifica; monitoraggio annuale; associazioni di categoria come segnalatori attendibili ex art. 22 DSA), il codice del consumo per tutti i settori (art. 22 c. 5-bis: chi dà accesso a recensioni deve informare se e come garantisce che provengano da consumatori effettivi; art. 23 lett. bb-ter: dichiarare che le recensioni sono di consumatori effettivi senza misure ragionevoli di verifica; bb-quater: inviare o far inviare recensioni false o falsi apprezzamenti, o falsarli, per promuovere prodotti; pratiche in ogni caso ingannevoli; art. 27: sanzioni AGCM da 5.000 a 10 milioni di euro, inibitoria, impegni; segnalazione all'AGCM online), i reati (art. 595 c. 3 c.p.: diffamazione col mezzo di pubblicità, reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro, procedibile a querela entro 3 mesi; fatto determinato falso; art. 51 c.p. e diritto di critica: verità del fatto, interesse, continenza; nessuna scriminante per l'insulto gratuito o i fatti inventati; recensione falsa da concorrente: anche concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 c.c. e, se organizzata, art. 640 o 513 c.p. secondo i casi; sostituzione di persona ex art. 494 per i profili fake; recensioni comprate: truffa ai consumatori contestata dalla giurisprudenza e frode; estorsione se la recensione è usata per ottenere sconti o rimborsi), la rimozione (segnalazione alla piattaforma ex art. 16 DSA con motivazione, URL, identità e dichiarazione di buona fede; risposta motivata e reclamo interno ex art. 20 DSA, organismo di risoluzione extragiudiziale ex art. 21; per Google, TripAdvisor, Booking e Trustpilot i moduli interni; per turismo e ristorazione il richiamo ai requisiti dell'art. 19; ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per la rimozione e l'inibitoria; ordine del giudice penale; Garante privacy solo per dati personali), il risarcimento (artt. 2043 e 2059 c.c.: danno all'immagine e alla reputazione commerciale, perdita di clientela provata con i dati; risarcimento dalla piattaforma solo se non rimuove dopo segnalazione qualificata, art. 6 DSA), l'autore anonimo (querela con richiesta di identificazione tramite la piattaforma e l'IP; istanza al giudice; DSA art. 16 non obbliga la piattaforma a rivelare i dati al privato), che cosa può fare l'esercente (rispondere pubblicamente con fatti, chiedere la verifica dello scontrino, conservare le prove dell'esperienza, non minacciare, non comprare recensioni positive, non far scrivere ai dipendenti), e il consumatore (scrivere entro 30 giorni, tenere lo scontrino, fatti veri, niente insulti; non accettare sconti in cambio; segnalare le false).
- Reputazione e contenuti onlineFar rimuovere un contenuto diffamatorio: piattaforme, DSA, giudiceConservare la prova (screenshot con URL e data, copia certificata, acquisizione forense, Wayback), che cosa è diffamatorio e che cosa è critica lecita, segnalazione alla piattaforma ai sensi dell'art. 16 DSA (contenuto della notifica: motivi, URL, identità, dichiarazione di buona fede; conferma e decisione senza indebito ritardo; conoscenza effettiva e perdita dell'esenzione ex art. 6), reclamo interno gratuito per sei mesi (art. 20) e organismo di risoluzione extragiudiziale certificato (art. 21), reclamo all'AGCOM come coordinatore dei servizi digitali (art. 53 DSA, D.Lgs. 50/2024), diffida all'autore e al gestore del sito, rettifica per quotidiani, periodici e testate online registrate (art. 8 L. 47/1948: due giorni, stessa pagina, ordine del giudice ex art. 700), Garante privacy per dati personali e diritto all'oblio, procedura di 24/48 ore per i minori vittime di cyberbullismo (art. 2 L. 71/2017), deindicizzazione dai motori di ricerca, ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. contro autore e host per l'ordine di rimozione con penale ex art. 614-bis, limiti per le testate giornalistiche (Cass. SU 31022/2015: niente sequestro), querela per diffamazione aggravata entro tre mesi (art. 595, c. 3, c.p.) e sequestro preventivo della pagina, identificazione dell'anonimo, risarcimento del danno, ordini di rimozione e art. 9 DSA, recensioni false e AGCM.
- Reputazione e contenuti onlineIl diritto all'oblio: deindicizzare e cancellare notizieTre livelli (cancellazione, deindicizzazione, aggiornamento e contestualizzazione), art. 17 GDPR e i suoi limiti (libertà di espressione e informazione, obblighi di legge, ricerca, giustizia), la giurisprudenza europea (Google Spain 2014, Google/CNIL 2019 sulla portata, C-460/20 del 2022 sulla prova dell'inesattezza) e italiana (Cassazione sugli archivi online), criteri del bilanciamento (tempo, ruolo pubblico, gravità del fatto, interesse storico, minori), procedura verso il motore di ricerca e verso l'editore, reclamo al Garante e ricorso al tribunale, deindicizzazione delle sentenze di assoluzione e archiviazione (art. 64-ter disp. att. c.p.p.), risarcimento, che cosa non si può ottenere.
- Privacy e GDPRIl reclamo al Garante privacyIl diritto (art. 77 GDPR: l'interessato che ritiene che il trattamento violi il regolamento può proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato in cui risiede, lavora o dove è avvenuta la violazione, fatto salvo ogni altro ricorso; art. 141 Codice privacy: reclamo al Garante; art. 144: segnalazione di chiunque, senza le formalità e senza diritto a una decisione, e poteri d'ufficio), il contenuto (art. 142: indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, estremi del titolare o del responsabile se conosciuti; sottoscrizione dell'interessato o, con mandato, di un ente del terzo settore attivo nella tutela dei dati; documenti allegati e recapito anche PEC o e-mail; modello pubblicato sul sito del Garante; regolamento interno per il procedimento con modalità semplificate e termini abbreviati per i reclami sui diritti degli artt. 15-22; invio via PEC a protocollo@pec.gpdp.it, raccomandata o consegna; gratuito; copia del documento; delega e procura), prima del reclamo (art. 12 GDPR: richiesta al titolare per accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione, portabilità, con risposta entro un mese, prorogabile di due; il mancato riscontro è il caso più frequente di reclamo; DPO come interlocutore; prova della richiesta e del silenzio), il procedimento (art. 143: istruttoria preliminare, richiesta di informazioni al titolare, eventuali ispezioni; se il reclamo non è manifestamente infondato, provvedimenti dell'art. 58 GDPR anche prima della definizione: avvertimenti, ammonimenti, ingiunzioni a soddisfare le richieste dell'interessato, limitazioni e divieti di trattamento, ordini di rettifica o cancellazione, sospensione dei flussi verso l'estero; informazione sullo stato entro 3 mesi, decisione entro 9 mesi, 12 con motivate esigenze istruttorie, sospensione durante la cooperazione europea per i titolari con stabilimento principale in altro Stato ex art. 60; pubblicazione in Gazzetta se i destinatari non sono identificabili; sanzioni ex art. 166 con contestazione, 30 giorni per scritti difensivi e audizione, fino a 10 o 20 milioni di euro o al 2% o 4% del fatturato mondiale, art. 83 GDPR, pubblicazione dell'ordinanza sul sito; il reclamante non è parte del procedimento sanzionatorio e non riceve la sanzione), dopo (art. 143 c. 4 e art. 152: ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria; art. 10 D.Lgs. 150/2011: rito del lavoro, tribunale del luogo di sede del titolare o di residenza dell'interessato, ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione, 60 dall'estero; contro il silenzio, entro 30 giorni dalla scadenza dei 9 mesi o dei 3 mesi senza informazione; art. 78 GDPR: ricorso contro l'autorità che non tratta il reclamo entro 3 mesi; art. 79: azione diretta contro il titolare o il responsabile davanti al giudice dello Stato dello stabilimento o della residenza; art. 82: risarcimento del danno materiale e immateriale, con onere del titolare di provare che l'evento non gli è imputabile, responsabilità solidale; azioni rappresentative del terzo settore ex art. 80), i casi tipici (mancata risposta alla richiesta di accesso o cancellazione; telemarketing e newsletter senza consenso; pubblicazione di foto o dati online, ex partner, datore di lavoro; videosorveglianza illecita; segnalazione a centrali rischi senza preavviso; comunicazioni a terzi; dati sanitari; data breach senza notifica; profilazione), strategia (reclamo circostanziato con richieste precise; segnalazione se non si è interessati; causa se serve il risarcimento o un'urgenza; cautelare ex art. 700 c.p.c. per la rimozione immediata; reclamo e causa cumulabili; riservatezza del reclamante non garantita verso il titolare).
- Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
- Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.
- Il procedimento penaleL'estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)La norma (art. 162-ter c.p., introdotto dalla L. 103/2017: nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione il giudice, sentite le parti e la persona offesa, dichiara estinto il reato quando l'imputato ha riparato interamente il danno con restituzioni o risarcimento ed eliminato ove possibile le conseguenze dannose o pericolose, entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; risarcimento anche con offerta reale ex artt. 1208 ss. c.c. non accettata se il giudice ne riconosce la congruità; termine ulteriore fino a 6 mesi, anche a rate, per chi non ha potuto adempiere per fatto non addebitabile, con sospensione del processo e della prescrizione e prescrizioni; confisca ex art. 240 c. 2; non si applica allo stalking, art. 612-bis), i reati (tutti quelli a querela rimettibile: dopo il D.Lgs. 150/2022 anche furto semplice e con aggravanti minori, lesioni fino a 40 giorni, violenza privata, minaccia, sequestro di persona semplice, violazione di domicilio, truffa e appropriazione indebita non aggravate, danneggiamento, diffamazione, invasione di terreni; esclusi i reati a querela irrevocabile, come i reati sessuali, e quelli procedibili d'ufficio o per i quali la querela non ammette remissione), i requisiti secondo la Cassazione (riparazione integrale, comprensiva del danno non patrimoniale, e non parziale; eliminazione delle conseguenze; congruità valutata dal giudice con riferimento anche al danno che sarebbe liquidato in sede civile; il dissenso della persona offesa non è un veto, Cass. IV 46572/2024; offerta reale formale con deposito o messa a disposizione effettiva, Cass. II 13546/2024; tempistica: entro l'apertura del dibattimento, nel rito abbreviato entro la richiesta; con decreto penale opposto, nel giudizio conseguente), la procedura (istanza scritta con prova del pagamento o dell'offerta; audizione della persona offesa; ordinanza di sospensione se chiesto il termine; sentenza di proscioglimento per estinzione ex art. 129 o 531 c.p.p.; la sentenza non è tra i provvedimenti iscrivibili nel casellario, a differenza del 131-bis e della messa alla prova, art. 3 DPR 313/2002; spese; la vittima che ha rifiutato l'offerta reale congrua conserva l'azione civile per l'eventuale danno ulteriore), i confronti (remissione della querela: dipende dalla vittima, spese a carico del querelato; attenuante del risarcimento art. 62 n. 6: riduce la pena ma non estingue; 131-bis: non punibilità per tenuità, iscritta nel casellario; messa alla prova: lavoro di pubblica utilità e programma, per reati fino a 4 anni anche d'ufficio; giustizia riparativa: esito riparativo = remissione tacita ex art. 152 c. 3 n. 2), strategia (risarcire prima possibile con quietanza; se la vittima rifiuta, offerta reale tramite ufficiale giudiziario o deposito; quantificare con criteri tabellari; conseguenze per la vittima).
- LicenziamentoIl licenziamento disciplinare: contestazione, difese, terminiCodice disciplinare, contestazione (forma, specificità, immediatezza, immutabilità), i cinque giorni, difese scritte e audizione con il sindacato, sospensione cautelare, proporzionalità e sanzioni conservative, giusta causa e giustificato motivo soggettivo, preavviso, impugnazione 60+180 giorni, tutele per data di assunzione e dimensione (art. 18, Jobs Act, piccole imprese).
- Reati contro la personaLa minaccia (art. 612 c.p.)Semplice (multa, a querela) e grave (fino a un anno), i modi dell'art. 339, procedibilità, minacce via chat, differenze con stalking ed estorsione.