In breve
- Tre ipotesi (art. 2598 c.c.): confusione e imitazione servile; denigrazione e appropriazione di pregi; ogni altro mezzo contrario alla correttezza professionale (storno di dipendenti, sviamento di clientela, segreti, boicottaggio, sottocosto sistematico).
- Serve un rapporto di concorrenza tra imprenditori, anche potenziale; risponde anche il terzo che concorre (ex dipendente, agente).
- Azioni: inibitoria e rimozione degli effetti (art. 2599), risarcimento con colpa presunta e pubblicazione della sentenza (art. 2600), anche d'urgenza (art. 700 c.p.c.) con penale.
- Assumere dipendenti e contattare clienti altrui è lecito; usare elenchi e segreti o disgregare l'organizzazione no.
- Prescrizione 5 anni; tribunale delle imprese se c'entrano marchi, brevetti, segreti; AGCM per le pratiche verso i consumatori.
Che cosa è sleale
«Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente; 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».
| Condotta | Ipotesi | Lecita quando |
|---|---|---|
| Nome, insegna, logo, sito, confezione simili a quelli del concorrente | Confusione (n. 1) | Se non c'è rischio di confusione per il pubblico; i segni registrati hanno la tutela del marchio in più |
| Copia del prodotto nelle forme esteriori caratterizzanti (look-alike) | Imitazione servile (n. 1) | Se le forme sono necessitate dalla funzione o standardizzate; il design registrato ha tutela propria |
| Comunicati, post, telefonate ai clienti che screditano il concorrente | Denigrazione (n. 2) | Se le notizie sono vere, pertinenti e non tendenziose; comparazione conforme al D.Lgs. 145/2007 |
| Vantare premi, certificazioni, clienti, esperienze del concorrente | Appropriazione di pregi (n. 2) | Mai |
| Assunzione di dipendenti del concorrente | Storno (n. 3) se con animus nocendi o modalità disgregatrici | Assunzioni fisiologiche, anche di più persone, senza sottrazione di segreti o paralisi dell'azienda |
| Contatto dei clienti del concorrente da parte dell'ex dipendente o agente | Sviamento (n. 3) se con liste, dati riservati o denigrazione | Uso delle competenze e delle relazioni personali; clienti liberi di scegliere |
| Uso di formule, processi, listini, database riservati | Violazione di segreti (n. 3; artt. 98-99 c.p.i.) | Informazioni di pubblico dominio o ricavabili lecitamente (reverse engineering) |
| Vendita sottocosto sistematica, boicottaggio, pressioni su fornitori | Correttezza professionale (n. 3) | Promozioni occasionali; scelte commerciali autonome dei fornitori |
| Violazione di norme (lavoro nero, autorizzazioni, sicurezza) che abbassa i costi | Concorrenza sleale per violazione di norme pubblicistiche (n. 3) | Se il vantaggio competitivo non deriva dalla violazione |
La disciplina presuppone un rapporto di concorrenza: due imprenditori che offrono beni o servizi sostituibili sullo stesso mercato o su mercati contigui, anche solo potenzialmente; il consumatore non ha azione per concorrenza sleale (ha l'AGCM e il codice del consumo), e chi non è imprenditore risponde solo come terzo che concorre con un concorrente, come l'ex dipendente che porta i segreti al nuovo datore, l'agente che lavora per due case, la società satellite. Non serve provare un danno già subito: basta che l'atto sia idoneo a danneggiare, e la confondibilità si giudica sul consumatore medio del settore. La clausola generale del n. 3 è quella che decide i casi moderni: lo storno è sleale solo se animato dall'intento di disgregare l'organizzazione altrui o attuato con mezzi scorretti (numero e ruolo dei lavoratori, contemporaneità, induzione a violare preavvisi e patti, utilizzazione delle persone stornate per acquisire clienti e informazioni); lo sviamento è sleale quando usa elenchi, dati e condizioni riservate o la confusione con la vecchia azienda, non quando sfrutta relazioni e competenze personali; la violazione di segreti ha oggi una tutela propria negli artt. 98-99 del codice della proprietà industriale, cumulabile. Restano fuori la libertà di imitare ciò che non è protetto (forme funzionali, idee, prodotti scaduti di brevetto) e la critica commerciale corretta.
Le azioni e la prova
«Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume».
- Raccogliere le prove: prodotti e materiali confondibili acquistati con scontrino, screenshot datati, comunicazioni ai clienti, testimonianze di clienti e fornitori, analisi forense dei dispositivi aziendali dell'ex dipendente (nel rispetto della privacy), investigazioni; in causa, l'ordine di esibizione e la descrizione (per marchi, brevetti e segreti, art. 129 c.p.i.).
- Diffida al concorrente e, se del caso, all'ex dipendente, con la contestazione degli atti e la richiesta di cessazione, di rendiconto e di risarcimento; spesso conduce a un accordo con impegni e penali.
- Tutela d'urgenza (art. 700 c.p.c.): ricorso al tribunale con la prova del fumus e del pericolo nel ritardo (perdita di clienti in corso, stagione commerciale); inibitoria, ritiro dal commercio, sequestro dei materiali, ordine di restituzione dei dati, penale per ogni violazione (art. 614-bis); provvedimento in poche settimane, stabile se nessuno inizia il merito.
- Causa di merito: accertamento, inibitoria definitiva e rimozione degli effetti (art. 2599), risarcimento con colpa presunta (art. 2600) del lucro cessante (calo delle vendite, margine perso), del danno all'immagine e dell'arricchimento del concorrente, anche in via equitativa; pubblicazione della sentenza; competenza del tribunale delle imprese quando l'atto interferisce con marchi, brevetti, design o segreti, del tribunale ordinario negli altri casi; prescrizione di cinque anni dall'atto (art. 2947).
- Le associazioni di categoria possono agire quando gli atti pregiudicano gli interessi della categoria (art. 2601), e l'AGCM interviene con sanzioni per le pratiche scorrette verso consumatori e microimprese, in parallelo e senza sostituire l'azione civile.
In pratica, la difesa dalla concorrenza sleale si organizza prima: patti di non concorrenza validi con i collaboratori chiave, clausole di riservatezza, segreti protetti con misure adeguate (senza le quali non sono segreti per la legge), marchi e design registrati, cliente e listini su sistemi tracciati. Quando l'atto è già in corso, il tempo è la variabile principale: un ricorso d'urgenza ben documentato ferma lo sviamento in settimane, una causa ordinaria arriva quando i clienti sono già altrove. Per l'ex dipendente valgono in più l'obbligo di fedeltà durante il rapporto (art. 2105 c.c.) e il patto di non concorrenza dopo; per chi vende un'azienda, il divieto quinquennale di riprendere la stessa attività (art. 2557 c.c.).
Domande frequenti
Un ex dipendente ha aperto un'attività uguale e chiama i miei clienti: è concorrenza sleale?
Non di per sé: chi lascia un'azienda può usare le competenze e le relazioni maturate, e i clienti sono liberi di cambiare fornitore. Diventa concorrenza sleale per sviamento di clientela (art. 2598, n. 3) quando l'ex dipendente usa elenchi, condizioni, prezzi e informazioni riservate sottratti all'azienda, denigra il vecchio datore o sfrutta la confusione tra le due attività; e se ha firmato un patto di non concorrenza valido (per iscritto, con corrispettivo, limiti di oggetto, tempo e luogo, art. 2125 c.c.) risponde anche del patto. La prova sta nei documenti (email inviate a sé stessi, copie di database, offerte identiche) e nelle testimonianze dei clienti contattati: con quelle si ottiene in poche settimane un'inibitoria d'urgenza.
Un concorrente ha assunto in blocco tre miei tecnici: posso fare causa?
Solo se lo storno è «sleale»: assumere dipendenti altrui, anche più di uno, è lecito, ma diventa concorrenza sleale quando è fatto con l'intento di disgregare l'organizzazione del concorrente o con modalità scorrette (induzione a violare il preavviso, campagna sistematica sui collaboratori chiave, uso delle persone stornate per acquisirne clienti e segreti, paralisi di un reparto). La giurisprudenza guarda al numero e al ruolo dei lavoratori, ai tempi, ai mezzi e alle conseguenze; il solo miglior stipendio non basta. Se i dipendenti portano con sé know-how riservato, si aggiungono la violazione dei segreti (artt. 98-99 c.p.i.) e la responsabilità dei singoli.
Che cosa posso ottenere e in quanto tempo?
L'inibitoria, cioè l'ordine di cessare la condotta, con i provvedimenti per eliminarne gli effetti (ritiro dei prodotti confondibili, modifica dei segni, distruzione dei materiali, rettifica) e una penale per ogni violazione successiva (art. 614-bis c.p.c.); il risarcimento del danno, per cui la colpa si presume una volta accertato l'atto (art. 2600), calcolato sul calo di fatturato, sugli utili del concorrente o in via equitativa; la pubblicazione della sentenza. In via d'urgenza (art. 700 c.p.c.) l'inibitoria arriva in settimane, anche prima della causa, e spesso chiude la lite; la causa di merito dura di più e va portata al tribunale delle imprese quando la condotta interferisce con marchi, brevetti o segreti.
Un concorrente pubblica confronti e giudizi negativi sui miei prodotti: è lecito?
La pubblicità comparativa è lecita se confronta oggettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti e verificabili di prodotti omogenei, senza ingannare, denigrare o sfruttare la notorietà altrui (D.Lgs. 145/2007); le notizie e gli apprezzamenti idonei a screditare, anche se veri ma presentati in modo tendenzioso, sono denigrazione (art. 2598, n. 2), e vantare qualità, premi o clienti che sono del concorrente è appropriazione di pregi. Le recensioni negative di consumatori reali non sono concorrenza sleale, quelle scritte o comprate dal concorrente sì. Contro il concorrente si agisce in sede civile; verso i consumatori la pubblicità ingannevole è anche materia dell'AGCM.
Fonti normative
- Art. 2598 c.c. — Atti di concorrenza sleale
- Art. 2599 c.c. — Sanzioni (inibitoria e rimozione degli effetti)
- Art. 2600 c.c. — Risarcimento del danno
- Art. 2601 c.c. — Azione delle associazioni professionali
- Art. 2125 c.c. — Patto di non concorrenza
- Art. 2105 c.c. — Obbligo di fedeltà
- Art. 2557 c.c. — Divieto di concorrenza nella cessione d'azienda
- Art. 700 c.p.c. — Provvedimenti d'urgenza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Marchi, brevetti e concorrenzaRegistrare un marchio: Italia, UE, internazionaleChe cosa si può registrare (art. 7 c.p.i.: parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, colori e combinazioni, purché distintivi e rappresentabili nel registro; marchi denominativi, figurativi, di forma, di posizione, sonori, di movimento; marchi collettivi e di certificazione), i requisiti (novità: nessun conflitto con marchi anteriori identici o simili per prodotti identici o affini con rischio di confusione, art. 12, compresi i marchi notori e i segni distintivi anteriori; capacità distintiva: no denominazioni generiche e descrittive, salvo il secondary meaning, art. 13; liceità: no segni ingannevoli, contrari all'ordine pubblico, evocativi di DOP e IGP, stemmi e bandiere, art. 14 e 10; nomi e ritratti altrui solo con consenso, art. 8; diritto alla registrazione per chi usa o intende usare, mala fede, art. 19), la procedura (ricerca di anteriorità nelle banche dati UIBM, EUIPO, WIPO e nei registri delle imprese; scelta delle classi di Nizza, 45 classi, con l'elenco dei prodotti e servizi; deposito telematico all'UIBM con tasse di 101 euro per una classe e 34 per ogni classe aggiuntiva, marca da bollo e diritti; esame di registrabilità sui requisiti assoluti, non sull'anteriorità; pubblicazione nel Bollettino; opposizione dei titolari di marchi anteriori entro tre mesi, art. 176, con fase di conciliazione di due mesi, art. 178; registrazione in circa 6-12 mesi senza opposizioni; effetti dalla data di deposito, art. 15), l'Unione europea (marchio UE presso l'EUIPO: 850 euro per una classe, 50 per la seconda, 150 per ciascuna dalla terza; effetto unitario in 27 Stati; opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione; esame sui motivi assoluti; il rischio di conflitti in un solo Stato; priorità di sei mesi dal deposito italiano), l'estero (sistema di Madrid tramite l'UIBM sulla base del marchio italiano o UE: domanda unica per i Paesi designati, tassa base di 653 franchi svizzeri per il marchio in bianco e nero più le tasse di ogni Paese; dipendenza dal marchio base per cinque anni; depositi nazionali diretti negli Stati non aderenti), dopo la registrazione (durata dieci anni dal deposito, rinnovabile per periodi di dieci anni, artt. 15-16, con sei mesi di grazia; uso effettivo entro cinque anni e nessuna sospensione quinquennale, altrimenti decadenza, art. 24; sorveglianza e opposizioni contro i marchi altrui; convalida del marchio posteriore tollerato per cinque anni, art. 28; diritti esclusivi e tutela contro l'uso di segni identici o simili, anche per prodotti diversi se il marchio è rinomato, art. 20; cessione e licenza, artt. 23; simboli ® e TM), il marchio non registrato (preuso con notorietà locale o generale, art. 12; ditta e insegna; nome a dominio), i costi complessivi (tasse, consulente in proprietà industriale o avvocato, ricerca, sorveglianza; agevolazioni per le PMI come il fondo EUIPO), gli errori (marchio descrittivo, classi sbagliate, niente ricerca, deposito a nome della persona invece della società, dimenticare il rinnovo).
- Contratti commercialiIl franchising: contratto, informazioni precontrattuali, uscitaDefinizione (art. 1 L. 129/2004: concessione a corrispettivo di marchi, insegne, know-how segreto sostanziale e individuato, assistenza, inserimento in una rete; affiliante e affiliato indipendenti; corner e master franchising), requisiti (art. 3: forma scritta a pena di nullità, formula sperimentata sul mercato, durata minima di 3 anni se a termine, contenuto obbligatorio: investimenti e diritti di ingresso, royalties e minimi, esclusiva territoriale anche verso i punti diretti, know-how, apporti dell'affiliato, assistenza, formazione, rinnovo, risoluzione e cessione), informativa precontrattuale (art. 4: copia completa del contratto e allegati 30 giorni prima: dati e bilanci dell'affiliante, marchi registrati o in licenza, illustrazione dell'attività, lista degli affiliati e dei punti diretti, variazione della rete negli ultimi 3 anni, contenziosi conclusi negli ultimi 3 anni; riservatezza motivata; DM 2 settembre 2005 per gli affilianti esteri), obblighi dell'affiliato (art. 5: sede, riservatezza anche dopo), buona fede precontrattuale reciproca (art. 6), annullamento per false informazioni e risarcimento (art. 8 con art. 1439 c.c.), conciliazione e arbitrato (art. 7 abrogato dal 2023), clausole tipiche (esclusiva di approvvigionamento, prezzi consigliati e divieto di prezzi imposti, canali online, patto di non concorrenza post-contrattuale, restituzione di insegna e materiali, riscatto del magazzino, penali), uscita (recesso con preavviso, risoluzione per inadempimento, mancato rinnovo, cessione del contratto e dell'azienda, conseguenze), rapporti con l'abuso di dipendenza economica (art. 9 L. 192/1998) e con la concorrenza (esenzione per categoria verticale), fisco e dipendenti dell'affiliato, checklist prima della firma, cause ricorrenti (fatturati promessi, formula non sperimentata, esclusiva violata da e-commerce del franchisor, royalties su minimi irrealistici).
- Autonomi, agenti e collaboratoriL'agente di commercio: provvigioni, recesso, indennità di fine rapportoNozione e forma (art. 1742: incarico stabile di promuovere contratti in una zona verso retribuzione; prova scritta; diritto al documento; agente con rappresentanza art. 1752), esclusiva reciproca di zona e ramo (art. 1743, derogabile), obblighi dell'agente (art. 1746: lealtà, istruzioni, informazioni; divieto dello star del credere salvo garanzie limitate per singoli affari) e del preponente (art. 1749: documentazione, informazioni, avviso del calo di affari, estratto conto entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre, pagamento nello stesso termine, accesso ai libri), provvigioni (art. 1748: affari conclusi per suo intervento, affari con clienti acquisiti o della zona riservata anche se conclusi dal preponente, affari postumi, maturazione all'esecuzione del preponente o al più tardi del terzo, restituzione solo per mancata esecuzione non imputabile al preponente), durata e recesso (art. 1750: trasformazione a tempo indeterminato, preavviso da 1 a 6 mesi secondo l'anno, indennità sostitutiva, giusta causa), indennità di fine rapporto (art. 1751: nuovi clienti o sviluppo sensibile e vantaggi sostanziali per il preponente, equità; esclusa per inadempienza grave dell'agente, recesso dell'agente non giustificato, cessione del contratto; massimo una annualità media degli ultimi cinque anni; decadenza se non richiesta entro un anno; risarcimento ulteriore; AEC con FIRR e indennità suppletiva; Corte di giustizia e Cass. sul confronto con gli AEC), patto di non concorrenza (art. 1751-bis: scritto, stessa zona e clientela, massimo due anni, indennità non provvigionale), Enasarco (iscrizione e contributi, FIRR), differenze con procacciatore d'affari, agente monomandatario e dipendente, competenza del giudice del lavoro (art. 409 n. 3 c.p.c.), prescrizione quinquennale delle provvigioni, tentativo di conciliazione, prove e conteggi.
- Costituire e gestire una societàCessione e affitto d'aziendaChe cos'è l'azienda (art. 2555: complesso di beni organizzati per l'impresa; ramo d'azienda autonomo; differenza con la cessione di quote), forma e pubblicità (art. 2556: prova scritta, atto pubblico o scrittura autenticata depositata dal notaio nel registro delle imprese entro 30 giorni; trasferimento dei singoli beni con le loro forme: immobili, marchi, veicoli, licenze), effetti legali (art. 2557: divieto di concorrenza quinquennale dell'alienante, patto più ampio entro 5 anni, anche per l'affitto; art. 2558: subentro nei contratti non personali, recesso del terzo per giusta causa entro 3 mesi; art. 2559: cessione dei crediti efficace con l'iscrizione; art. 2560: l'alienante resta obbligato per i debiti anteriori salvo consenso dei creditori, l'acquirente risponde di quelli risultanti dai libri contabili obbligatori), dipendenti (art. 2112: continuità del rapporto e dei diritti, solidarietà per i crediti, CCNL fino a scadenza, divieto di licenziamento per il trasferimento, dimissioni per giusta causa entro 3 mesi; procedura sindacale ex art. 47 L. 428/1990 sopra 15 dipendenti con informativa 25 giorni prima), locazione commerciale (art. 36 L. 392/1978: cessione del contratto con l'azienda anche senza consenso del locatore, opposizione per gravi motivi in 30 giorni), autorizzazioni e licenze (voltura, SCIA), fisco (art. 14 D.Lgs. 472/1997: responsabilità solidale del cessionario per imposte e sanzioni dell'anno della cessione e dei due precedenti, nei limiti del valore, con beneficio di escussione; certificato dei carichi pendenti liberatorio in 40 giorni; frode presunta entro 6 mesi da una violazione penale; imposta di registro sull'avviamento e sui beni con aliquote diverse, esclusione IVA, plusvalenza del cedente), prezzo, avviamento, magazzino e garanzie (dichiarazioni, indennizzi, prezzo differito), affitto d'azienda (artt. 2561-2562: gestione senza mutare destinazione, conservazione dell'efficienza, conguaglio delle consistenze; canone, durata, inventario, dipendenti, licenze, fisco; affitto nella crisi d'impresa), errori tipici.