In breve
- Tre requisiti: informazioni non note nel settore, con valore perché segrete, protette da misure adeguate.
- Vietato acquisirle, usarle o rivelarle abusivamente, anche per chi le riceve sapendo o dovendo sapere.
- Rimedi: inibitoria e sequestro d'urgenza, risarcimento, riservatezza nel processo; 5 anni per agire.
- Ex dipendenti: possono usare l'esperienza, non i segreti e i dati organizzati dell'azienda.
- Reato fino a due anni, aumentato se commesso con strumenti informatici, a querela.
Che cosa è un segreto commerciale
«[...] Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte [...] a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.»
La definizione, riscritta nel 2018 per attuare la direttiva europea sui segreti commerciali, copre informazioni tecniche e commerciali: formule, processi, disegni, software, prezzi e margini, strategie, liste di clienti e fornitori. Il segreto non deve essere assoluto, ma non deve essere accessibile agli operatori del settore nella sua combinazione specifica; e soprattutto l'impresa deve dimostrare di averlo custodito, perché senza misure di protezione adeguate non c'è tutela. A differenza del brevetto, il segreto non si registra, non scade e non si rivela al pubblico, ma la tutela cessa appena diventa noto e non opera contro chi arriva allo stesso risultato in modo indipendente.
Che cosa è vietato e come si reagisce
Il detentore può vietare a chiunque di acquisire, rivelare o usare in modo abusivo i suoi segreti, salvo che il terzo li abbia ottenuti in modo indipendente. La responsabilità si estende a chi li ha ricevuti da altri sapendo, o dovendo sapere secondo le circostanze, che provenivano da un illecito, e a chi produce, vende, importa o immagazzina merci la cui progettazione o produzione beneficia in modo significativo dei segreti sottratti. Le azioni si prescrivono in cinque anni (art. 99 c.p.i.).
| Strumento | A che cosa serve | Norma |
|---|---|---|
| Descrizione e sequestro | Acquisire la prova e bloccare documenti, file e merci, anche d'urgenza | Art. 129 c.p.i. |
| Inibitoria | Vietare l'uso e la rivelazione, ordinare il ritiro dal commercio, anche contro gli intermediari | Art. 131 c.p.i. |
| Proporzionalità | Il giudice pesa valore del segreto, misure di protezione, condotta, interessi delle parti e dei terzi | Art. 124, c. 6-bis c.p.i. |
| Riservatezza nel processo | Divieto di usare o rivelare i segreti per parti, consulenti, testimoni; accesso limitato agli atti e alle udienze | Art. 121-ter c.p.i. |
| Risarcimento | Perdite e mancato guadagno, benefici ottenuti dal violatore, restituzione degli utili | Art. 125 c.p.i. |
Le cause si propongono davanti alle sezioni specializzate del tribunale delle imprese. Quando mancano i requisiti del segreto, resta la concorrenza sleale: per la Cassazione è illecito anche il trasferimento a un concorrente di un complesso organizzato e strutturato di informazioni aziendali, anche non segretate, che vada oltre ciò che un dipendente ricorda della propria esperienza (Cass. 18772/2019), come i tabulati di clienti e distributori (Cass. 14098/2025).
Dipendenti ed ex dipendenti
Durante il rapporto il lavoratore non può trattare affari in concorrenza né divulgare o usare notizie sull'organizzazione e sui metodi di produzione dell'impresa (art. 2105 c.c.), e l'obbligo di fedeltà si integra con la correttezza e la buona fede, anche fuori dall'orario di lavoro (Cass. 26181/2024, 28367/2025). Dopo la fine del rapporto, l'ex dipendente può usare presso il nuovo datore le conoscenze e l'esperienza acquisite, purché non violi segreti aziendali o un patto di non concorrenza valido (Cass. 14107/2025). Il patto deve essere scritto, prevedere un corrispettivo ed essere limitato per oggetto, tempo e luogo, con durata massima di cinque anni per i dirigenti e tre per gli altri (art. 2125 c.c.). Per consulenti, fornitori e partner lo strumento è l'accordo di riservatezza, spiegato nella pagina sugli NDA.
Il reato
L'art. 623 c.p. punisce con la reclusione fino a due anni chi, avendo conosciuto segreti commerciali per ragioni del suo stato, ufficio, professione o arte, li rivela o li impiega a profitto proprio o altrui, e chi li rivela o impiega dopo averli acquisiti abusivamente; la pena è aumentata se il fatto è commesso con strumenti informatici, e si procede a querela. Basta che il segreto riguardi anche una sola parte del processo produttivo (Cass. pen. 3211/2023); la nozione penale di segreto commerciale non coincide con quella dell'art. 98 c.p.i. (Cass. pen. 16975/2020), e il profitto può essere anche non patrimoniale (Cass. pen. 39656/2010).
- Mappare i segreti: quali informazioni hanno valore perché riservate e chi vi accede.
- Proteggerli: accessi, credenziali, registri, marcature, accordi di riservatezza, patti di non concorrenza.
- Al sospetto di una fuga, preservare le prove: log, email, copie su dispositivi, senza violare la privacy dei lavoratori.
- Agire subito in via cautelare per descrizione, sequestro e inibitoria, chiedendo misure di riservatezza.
- Valutare la querela entro tre mesi e l'azione di risarcimento entro cinque anni.
La tutela registrata delle invenzioni è spiegata nella pagina sul brevetto; gli altri atti scorretti tra concorrenti nella pagina sulla concorrenza sleale.
Domande frequenti
L'elenco dei nostri clienti è un segreto commerciale?
Un nostro ex dipendente lavora ora per un concorrente e contatta i nostri clienti: possiamo impedirlo?
Che cosa deve fare un'impresa per proteggere il proprio know-how?
La sottrazione di segreti aziendali è reato?
Fonti normative
- Artt. 98-99 c.p.i. (D.Lgs. 30/2005) — Segreti commerciali
- Art. 121-ter c.p.i. — Riservatezza nel processo
- Art. 623 c.p. — Rivelazione di segreti scientifici o commerciali
- Artt. 2105 e 2125 c.c. — Fedeltà e patto di non concorrenza
- Art. 2598 c.c. — Concorrenza sleale
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiLa concorrenza sleale: confusione, denigrazione e appropriazione di pregi, atti contrari alla correttezza, storno di dipendenti, sviamento di clientela; inibitoria.
- Contratti commercialiNDA e accordi di riservatezzaCome si scrive un accordo di riservatezza: informazioni protette ed esclusioni, obblighi, durata, penale riducibile, rapporto con i segreti commerciali, rimedi.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl brevetto: requisiti, procedura, contraffazioneBrevetto per invenzione e modello di utilità: novità, attività inventiva, 20 e 10 anni, UIBM, brevetto europeo e unitario, invenzioni dei dipendenti, contraffazione.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiSezioni specializzate (D.Lgs. 168/2003): marchi, brevetti, antitrust, class action, liti societarie di spa e srl; competenza regionale e società estere.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl patto di non concorrenza dopo la fine del rapportoForma scritta, corrispettivo determinato e congruo (Cass. 10679/2024), limiti di oggetto, tempo (3 o 5 anni) e luogo, nullità, recesso del datore, penale, agenti.
- Contratti commercialiLa subfornitura (L. 192/1998)Quando c'è subfornitura, la forma scritta a pena di nullità, il pagamento entro 60 giorni con interessi e penale del 5%, le clausole nulle, la dipendenza economica.