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GuidaSocietà e impresa · Marchi, brevetti e concorrenza

La contraffazione del marchio: diffida, inibitoria, risarcimento

Chi usa nel commercio un segno uguale o simile a un marchio registrato altrui, per prodotti uguali o affini, in modo da confondere il pubblico, contraffà il marchio: il titolare può farlo cessare in poche settimane con l'inibitoria cautelare, far descrivere e sequestrare i prodotti, ottenere il ritiro dal commercio, la distruzione, il risarcimento con la restituzione degli utili e la pubblicazione della decisione. Le azioni si propongono davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa e cominciano quasi sempre con una diffida; la difesa passa dalla contestazione della confondibilità, dalla nullità o decadenza del marchio, dalla preesistenza del proprio segno.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Contraffazione (art. 20 c.p.i.): uso nel commercio di un segno identico per prodotti identici; identico o simile per prodotti identici o affini con rischio di confusione; identico o simile per qualsiasi prodotto se il marchio è rinomato e l'uso ne sfrutta o danneggia la rinomanza.
  • Prima: diffida, sorveglianza, opposizioni, dogane.
  • Cautelare (artt. 129-131): descrizione, sequestro, inibitoria con penale e ritiro dal commercio, in settimane, anche senza contraddittorio nei casi urgenti.
  • Merito (artt. 124-126): inibitoria definitiva, distruzione, risarcimento con royalty minima e restituzione degli utili, pubblicazione.
  • Foro: sezioni specializzate in materia di impresa (art. 120); difese: non confondibilità, nullità o decadenza, preuso, esaurimento; penale: artt. 473-474 c.p.

Quando l'uso di un segno è contraffazione

Art. 20, comma 1, c.p.i.

«I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.»

Le tre ipotesi hanno intensità crescente. La doppia identità (segno e prodotti) dà una tutela assoluta: non serve provare nulla oltre l'uso. La somiglianza con affinità richiede il rischio di confusione, che il giudice valuta in astratto sul consumatore medio dei prodotti in questione, con un giudizio globale e sintetico: somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni considerati nel loro insieme e nei loro elementi dominanti, affinità dei prodotti (stessa natura, destinazione, canali di vendita, pubblico), forza del marchio anteriore (i marchi «forti», di fantasia, sono protetti anche contro variazioni consistenti; quelli «deboli», descrittivi, solo contro imitazioni quasi identiche), interdipendenza tra i fattori (minore somiglianza dei segni compensata da maggiore affinità dei prodotti e viceversa), secondo i criteri fissati dalla Corte di giustizia (Sabel, Canon, Lloyd) e applicati costantemente dalla Cassazione. Il rischio di associazione, cioè che il pubblico creda a un collegamento commerciale tra le imprese, è una forma di confusione. Il marchio rinomato, infine, è protetto anche fuori dall'affinità, contro l'agganciamento parassitario e la diluizione. Il comma 2 elenca gli usi vietati: apporre il segno, offrire e vendere, detenere per la vendita, importare ed esportare, usare il segno nella corrispondenza e nella pubblicità, e dal 2019 anche apporlo su etichette, imballaggi e dispositivi di autenticazione; il 2-bis consente di bloccare le merci in transito da paesi terzi. Restano leciti gli usi descrittivi e del proprio nome conformi alla correttezza professionale (art. 21) e la rivendita di prodotti originali immessi in commercio nell'Unione dal titolare (esaurimento, art. 5). Gli stessi principi valgono per il marchio dell'Unione europea, tutelato davanti agli stessi tribunali.

Prima della causa

La sorveglianza del mercato e dei registri è il primo strumento: l'opposizione alla registrazione di marchi confondibili davanti all'UIBM (entro tre mesi dalla pubblicazione) e all'EUIPO evita che il contraffattore ottenga un titolo. Scoperto l'uso illecito, la diffida è quasi obbligata: identifica i marchi, descrive la violazione con le prove, intima la cessazione, il ritiro, la distruzione, la comunicazione di fornitori e quantità e il rendiconto delle vendite entro un termine breve, e preannuncia le azioni. Molte controversie si chiudono con la cessazione o con un accordo di coesistenza (delimitazione dei segni, dei prodotti, dei territori). Per le merci contraffatte in ingresso dall'estero il titolare deposita presso l'Agenzia delle dogane la domanda di intervento del regolamento UE 608/2013, che consente il blocco e la distruzione semplificata dei prodotti sospetti. Sulle piattaforme online le procedure di notifica e rimozione (art. 16 D.Lgs. 70/2003 e regolamento UE 2022/2065 sui servizi digitali) tolgono le inserzioni in giorni.

Le misure cautelari

MisuraContenutoNorma
DescrizioneL'ufficiale giudiziario, con periti e mezzi fotografici, descrive i prodotti, i mezzi di produzione e le prove della violazione e della sua entità, con prelievo di campioni; serve a precostituire la prova, anche presso terziArtt. 129-130
SequestroSottrazione dei prodotti, dei mezzi di produzione e delle prove alla disponibilità del contraffattore, anche presso terzi non identificati; anche subordinato alla descrizioneArtt. 129-130
Inibitoria cautelareOrdine di cessare la fabbricazione, il commercio e l'uso, e di ritirare i prodotti dal commercio, anche contro gli intermediari (trasportatori, piattaforme, hosting); penale per ogni violazione o ritardoArt. 131
Decreto inaudita altera parteNei casi di speciale urgenza, o quando l'avviso pregiudicherebbe l'attuazione (rischio di occultamento), il giudice provvede con decreto e fissa l'udienza di confermaArt. 129 c. 2; art. 669-sexies c.p.c.
Consulenza tecnica preventivaAccertamento tecnico sulla contraffazione prima della causaArt. 128
Strumentalità attenuataL'inibitoria, misura anticipatoria, resta efficace anche senza causa di merito, salvo istanza di inefficacia della controparte; descrizione e sequestro perdono efficacia se il merito non inizia entro 20 giorni lavorativi o 31 di calendarioArt. 132 c. 2-4

Il ricorso cautelare si deposita davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente (art. 120: tribunale del luogo di residenza o domicilio del convenuto, o del fatto; per i marchi UE i tribunali dei marchi UE, che coincidono); il giudice decide in contraddittorio in poche settimane, o subito con decreto nei casi urgenti. Il periculum si desume dalla prosecuzione della violazione e dalla dispersione della clientela; il fumus dalla registrazione e dalla confondibilità, che il giudice valuta anche con l'aiuto di un consulente. Il giudice può imporre una cauzione al ricorrente per i danni di un cautelare ingiusto. Il provvedimento va eseguito entro i termini dell'art. 675 c.p.c.; le operazioni di descrizione e sequestro presso terzi vanno notificate a questi entro quindici giorni a pena di inefficacia (art. 130 c. 5).

Il merito: inibitoria, distruzione, risarcimento

La sentenza che accerta la contraffazione dispone l'inibitoria definitiva della fabbricazione, del commercio e dell'uso, l'ordine di ritiro dal commercio, la distruzione dei prodotti e dei mezzi di produzione a spese del contraffattore o la loro assegnazione in proprietà al titolare, con una penale per ogni violazione successiva (art. 124). Il risarcimento (art. 125) segue le regole civilistiche ma con due specificità: il lucro cessante, anche liquidato in via forfettaria, non può essere inferiore alle royalty che il contraffattore avrebbe pagato per una licenza (il «prezzo del consenso»), e il titolare può chiedere in alternativa, o per l'eccedenza, la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore, cioè il margine netto delle vendite in contraffazione, senza dover provare un proprio mancato guadagno corrispondente. Il danno morale, per la lesione dell'immagine e della reputazione del marchio, si aggiunge. La prova degli utili passa dagli ordini di esibizione dell'art. 121: chi ha fornito seri indizi può ottenere che il giudice ordini alla controparte di esibire documenti contabili e bancari e di fornire i nomi di produttori, fornitori, distributori e clienti; il rifiuto è argomento di prova. La pubblicazione della sentenza su giornali, a spese del soccombente, ripara il pubblico ingannato (art. 126). Il risarcimento si prescrive in cinque anni dal singolo atto; la tolleranza consapevole dell'uso di un marchio posteriore registrato per cinque anni consecutivi preclude l'azione di nullità e l'opposizione all'uso (art. 28).

Le difese del convenuto

Chi riceve una diffida o un ricorso ha quattro linee. Contestare la confondibilità: segni diversi negli elementi dominanti, prodotti non affini, marchio anteriore debole, coesistenza pacifica sul mercato. Attaccare il titolo: nullità per mancanza di novità o di capacità distintiva, per malafede, per conflitto con segni anteriori propri; decadenza per non uso quinquennale (art. 24), per volgarizzazione o per decettività (art. 26); la riconvenzionale di nullità o decadenza sospende l'efficacia della registrazione e spesso ribalta la causa. Invocare un diritto proprio: il preuso con notorietà generale, che rende nulla la registrazione altrui, o locale, che consente di continuare nei limiti (art. 12 c. 1 lett. a); l'uso descrittivo, del proprio nome o indirizzo, delle indicazioni necessarie sulla destinazione (ricambi, compatibilità), purché conforme ai principi della correttezza professionale (art. 21); l'esaurimento, per i prodotti originali. Ridurre il danno: contestare il nesso, la royalty di riferimento, il calcolo degli utili (che sono quelli netti riferibili alla contraffazione, non l'intero fatturato); la buona fede non esclude la restituzione degli utili, che ha natura restitutoria, ma incide sul risarcimento. Le pagine sul marchio e sulla concorrenza sleale illustrano i titoli e le tutele complementari (art. 2598 c.c. per i segni non registrati e le imitazioni servili).

Il penale

La contraffazione o alterazione di marchi registrati, e l'uso di marchi contraffatti, è punita dall'art. 473 c.p. con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 2.500 a 25.000 euro; l'introduzione nello Stato di prodotti con marchi contraffatti con la reclusione da uno a quattro anni, la detenzione per la vendita e la vendita fino a due anni (art. 474); la vendita di prodotti con segni mendaci sull'origine o qualità dall'art. 517. Sono reati procedibili d'ufficio, con sequestro e confisca obbligatoria dei prodotti e dei mezzi (art. 474-bis), e con le aggravanti per la contraffazione sistematica e organizzata (art. 474-ter). La denuncia alla Guardia di finanza o alla polizia è utile quando il contraffattore è un venditore ambulante o online difficile da raggiungere civilmente, o quando servono perquisizioni e sequestri rapidi; il titolare si costituisce parte civile per il risarcimento. Il giudice civile può sospendere in attesa del penale, ma di regola procede in autonomia.

Come si imposta la reazione

  1. Raccogliere le prove: acquisti di prova con fattura, foto e screenshot datati, pagine web archiviate, testimonianze; verificare che il proprio marchio sia in vigore, rinnovato e usato (una registrazione non usata da cinque anni è vulnerabile).
  2. Valutare la confondibilità con un parere: forza del marchio, affinità, elementi dominanti; ricerche sui registri per segni anteriori del contraffattore.
  3. Diffidare con termine breve, chiedendo cessazione, ritiro, informazioni e rendiconto; in parallelo notifica alle piattaforme e, se ci sono importazioni, domanda di intervento doganale.
  4. Cautelare se non c'è risposta o se c'è rischio di dispersione: descrizione e sequestro inaudita altera parte, inibitoria con penale; chiedere anche l'ordine di ritiro e la fissazione della penale.
  5. Merito per il risarcimento e la restituzione degli utili, con gli ordini di esibizione; o transazione con licenza, coesistenza o cessazione e pagamento.
  6. Dopo: eseguire la penale sulle violazioni successive, pubblicare la sentenza, aggiornare la sorveglianza.

Il diritto dei marchi premia chi si muove in fretta e con le prove in mano: l'inibitoria cautelare ferma la contraffazione in settimane, e la retroversione degli utili la rende antieconomica. Le regole di competenza e i costi del foro specializzato sono nella pagina sul tribunale delle imprese; le controversie sui domini e sugli account nella pagina su nomi a dominio e social.

Domande frequenti

Un concorrente usa un nome simile al mio marchio registrato per prodotti simili: che cosa posso fare subito?
Inviare una diffida con termine breve (10-15 giorni) chiedendo cessazione, ritiro e informazioni; se non basta, ricorso cautelare al tribunale delle imprese per l'inibitoria con penale (art. 131) ed eventualmente descrizione e sequestro (art. 129), ottenibili in poche settimane, anche senza contraddittorio preventivo nei casi urgenti. L'inibitoria cautelare resta efficace anche senza la causa di merito, che serve per il risarcimento; descrizione e sequestro invece decadono se il merito non inizia entro 20 giorni lavorativi.
Devo provare che i clienti si sono confusi davvero?
No. Per il segno identico su prodotti identici la tutela è assoluta; per il segno simile o i prodotti affini basta il rischio di confusione, valutato in astratto dal giudice sul consumatore medio, con un giudizio globale che pesa somiglianza visiva, fonetica e concettuale, affinità dei prodotti e notorietà del marchio. Le prove di confusione effettiva (email di clienti, ordini sbagliati) aiutano ma non sono necessarie.
Quanto posso ottenere come risarcimento?
Il danno emergente e il lucro cessante, che il giudice può liquidare in via forfettaria e comunque in misura non inferiore alle royalty che il contraffattore avrebbe pagato per una licenza (art. 125 c. 2); in alternativa, o per l'eccedenza, la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore (c. 3), che spesso è la voce più alta e si prova con l'ordine di esibizione delle scritture contabili (art. 121). Si aggiungono il danno morale e la pubblicazione della sentenza a spese del soccombente.
Mi hanno diffidato ma il mio marchio lo uso da vent'anni, prima che l'altro lo registrasse: sono al sicuro?
Se il tuo uso anteriore aveva notorietà generale, la registrazione altrui è nulla per mancanza di novità (art. 12 c. 1 lett. a c.p.i.) e puoi chiederne l'annullamento; se aveva notorietà solo locale, puoi continuare a usarlo nei limiti del preuso, ma non impedire la registrazione. Verifica anche se il marchio azionato è decaduto per non uso quinquennale (art. 24). Rispondi alla diffida con i documenti del preuso: fatture, cataloghi, pubblicità datate.
La contraffazione è anche reato?
Sì: contraffare o alterare un marchio registrato, o usarne uno contraffatto, è punito dall'art. 473 c.p. (da 6 mesi a 3 anni e multa), e introdurre o vendere prodotti con segni falsi dall'art. 474 (da 1 a 4 anni per l'importazione, fino a 2 anni per la vendita), con sequestro e confisca; la vendita di prodotti con segni «mendaci» che ingannano sull'origine rientra nell'art. 517. La denuncia si affianca all'azione civile, che resta la via per l'inibitoria e il risarcimento.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Marchi, brevetti e concorrenzaRegistrare un marchio: Italia, UE, internazionaleChe cosa si può registrare (art. 7 c.p.i.: parole, nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, forme, colori e combinazioni, purché distintivi e rappresentabili nel registro; marchi denominativi, figurativi, di forma, di posizione, sonori, di movimento; marchi collettivi e di certificazione), i requisiti (novità: nessun conflitto con marchi anteriori identici o simili per prodotti identici o affini con rischio di confusione, art. 12, compresi i marchi notori e i segni distintivi anteriori; capacità distintiva: no denominazioni generiche e descrittive, salvo il secondary meaning, art. 13; liceità: no segni ingannevoli, contrari all'ordine pubblico, evocativi di DOP e IGP, stemmi e bandiere, art. 14 e 10; nomi e ritratti altrui solo con consenso, art. 8; diritto alla registrazione per chi usa o intende usare, mala fede, art. 19), la procedura (ricerca di anteriorità nelle banche dati UIBM, EUIPO, WIPO e nei registri delle imprese; scelta delle classi di Nizza, 45 classi, con l'elenco dei prodotti e servizi; deposito telematico all'UIBM con tasse di 101 euro per una classe e 34 per ogni classe aggiuntiva, marca da bollo e diritti; esame di registrabilità sui requisiti assoluti, non sull'anteriorità; pubblicazione nel Bollettino; opposizione dei titolari di marchi anteriori entro tre mesi, art. 176, con fase di conciliazione di due mesi, art. 178; registrazione in circa 6-12 mesi senza opposizioni; effetti dalla data di deposito, art. 15), l'Unione europea (marchio UE presso l'EUIPO: 850 euro per una classe, 50 per la seconda, 150 per ciascuna dalla terza; effetto unitario in 27 Stati; opposizione entro tre mesi dalla pubblicazione; esame sui motivi assoluti; il rischio di conflitti in un solo Stato; priorità di sei mesi dal deposito italiano), l'estero (sistema di Madrid tramite l'UIBM sulla base del marchio italiano o UE: domanda unica per i Paesi designati, tassa base di 653 franchi svizzeri per il marchio in bianco e nero più le tasse di ogni Paese; dipendenza dal marchio base per cinque anni; depositi nazionali diretti negli Stati non aderenti), dopo la registrazione (durata dieci anni dal deposito, rinnovabile per periodi di dieci anni, artt. 15-16, con sei mesi di grazia; uso effettivo entro cinque anni e nessuna sospensione quinquennale, altrimenti decadenza, art. 24; sorveglianza e opposizioni contro i marchi altrui; convalida del marchio posteriore tollerato per cinque anni, art. 28; diritti esclusivi e tutela contro l'uso di segni identici o simili, anche per prodotti diversi se il marchio è rinomato, art. 20; cessione e licenza, artt. 23; simboli ® e TM), il marchio non registrato (preuso con notorietà locale o generale, art. 12; ditta e insegna; nome a dominio), i costi complessivi (tasse, consulente in proprietà industriale o avvocato, ricerca, sorveglianza; agevolazioni per le PMI come il fondo EUIPO), gli errori (marchio descrittivo, classi sbagliate, niente ricerca, deposito a nome della persona invece della società, dimenticare il rinnovo).
  • Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiI presupposti (rapporto di concorrenza tra imprenditori, anche potenziale e su mercati contigui; atti compiuti nell'esercizio dell'impresa, anche tramite terzi: ex dipendenti, agenti, società collegate, con la responsabilità del terzo che concorre; irrilevanza del danno effettivo, basta l'idoneità), le tre ipotesi dell'art. 2598 (n. 1 confusione: uso di nomi e segni distintivi confondibili, imitazione servile delle forme non necessitate del prodotto, della confezione, del sito, del look-alike; n. 2 denigrazione: notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull'attività del concorrente idonei a screditarlo, anche veri se tendenziosi, pubblicità comparativa fuori dai limiti del D.Lgs. 145/2007, e appropriazione di pregi: vantare qualità, premi, clienti, certificazioni altrui; n. 3 clausola generale della correttezza professionale: storno di dipendenti con animus nocendi o con modalità che paralizzano il concorrente, sviamento di clientela con liste e informazioni riservate, violazione di segreti aziendali, boicottaggio, vendita sottocosto sistematica, concorrenza parassitaria, violazione di norme pubblicistiche che dà vantaggio, uso di dati personali dei clienti altrui, pubblicità ingannevole), i confini (l'ex dipendente può usare le competenze acquisite ma non gli elenchi e i segreti; il patto di non concorrenza, art. 2125 c.c., e l'obbligo di fedeltà, art. 2105; i segreti commerciali, artt. 98-99 c.p.i.; marchi e brevetti con tutele proprie e cumulabili; la libertà di imitare le forme funzionali e i prodotti non protetti; la critica lecita), le azioni (inibitoria e rimozione degli effetti, art. 2599: ritiro dei prodotti, rettifica, distruzione; risarcimento del danno con colpa presunta e pubblicazione della sentenza, art. 2600: lucro cessante, danno all'immagine, utili del concorrente, liquidazione equitativa; azione delle associazioni professionali, art. 2601; ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e descrizione; astreinte, art. 614-bis c.p.c.; competenza del tribunale delle imprese quando interferiscono privative industriali, altrimenti tribunale ordinario; prescrizione quinquennale, art. 2947), la prova (investigazioni e testimonianze, ordini di esibizione, documenti dei clienti, perizie sulla confondibilità, dati di vendita per il danno), le difese (assenza di rapporto di concorrenza, forme necessitate, notizie vere e continenti, libertà di assunzione, informazioni di pubblico dominio, decadenza dei diritti), i rapporti con l'AGCM (pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole verso consumatori e microimprese, con procedimento amministrativo separato) e con il penale (art. 513 turbata libertà dell'industria, 513-bis, 623 rivelazione di segreti, 473-474 marchi).
  • Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiDove (art. 1 D.Lgs. 168/2003: sezioni presso tribunali e corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, poi in ogni capoluogo di regione e a Brescia e Bolzano; Torino per la Valle d'Aosta; giudici scelti per competenze specifiche, art. 2; presidente della sezione con i poteri del presidente del tribunale nelle materie di competenza, art. 5), quali cause (art. 3 c. 1: proprietà industriale ex art. 134 c.p.i. con esclusione delle azioni riservate al Tribunale unificato dei brevetti; diritto d'autore e diritti connessi; abuso di posizione dominante e intese ex art. 33 c. 2 L. 287/1990 e violazioni dell'antitrust europeo; azioni di classe ex titolo VIII-bis c.p.c.; azioni rappresentative dei consumatori ex parte V titolo II.1 cod. consumo; c. 2, per spa, sapa, srl, cooperative, società europee, stabili organizzazioni di società estere e società in direzione e coordinamento: rapporti societari in senso ampio, impugnazioni di delibere, azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci, liquidatori, direttori generali, revisori, opposizioni dei creditori a riduzioni di capitale, fusioni e scissioni, trasferimenti di partecipazioni e ogni negozio sulle quote, patti parasociali, azioni dei creditori delle controllate contro le controllanti, rapporti di controllo e coordinamento, appalti pubblici di rilevanza comunitaria con società parti se c'è giurisdizione ordinaria; c. 3: cause connesse; restano fuori le società di persone, salvo connessione, i contratti tra imprese non societari, il lavoro, il recupero crediti ordinario, le procedure concorsuali che hanno il tribunale fallimentare), territorio (art. 4 c. 1: la sezione del capoluogo di regione in cui si trova l'ufficio giudiziario competente secondo le regole ordinarie; distretti per le sezioni non regionali; c. 1-bis: se è parte una società con sede all'estero, anche con sede secondaria in Italia, competenza inderogabile di nove sezioni: Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia con i rispettivi raggruppamenti di distretti; competenza funzionale inderogabile rilevabile anche d'ufficio nei limiti dell'art. 38 c.p.c., con translatio iudicii), il processo (collegio di tre giudici, art. 50-bis c.p.c.; rito ordinario post-Cartabia con le memorie integrate; cautelari con il presidente o il giudice designato: descrizione e sequestro in materia di proprietà industriale, inibitorie, sospensione delle delibere ex art. 2378 c.c.; consulenza tecnica frequente; mediazione obbligatoria per i contratti societari? no: la mediazione è obbligatoria per le materie dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, non per le cause societarie in generale; arbitrato societario ex artt. 838-bis ss. c.p.c. per gli statuti con clausola compromissoria; appello alla sezione specializzata della corte d'appello; contributo unificato raddoppiato, art. 13 c. 1-ter DPR 115/2002; tempi mediamente più rapidi dei tribunali ordinari nelle sedi maggiori), come si eccepisce l'incompetenza (nella comparsa di risposta a pena di decadenza per la competenza territoriale, mentre la ripartizione tra sezione specializzata e sezione ordinaria dello stesso tribunale è questione di distribuzione interna secondo la Cassazione, e diventa questione di competenza solo tra tribunali diversi; regolamento di competenza), i costi (contributo doppio: 86 euro fino a 1.100 euro di valore, 1.518 tra 52.000 e 260.000, 3.372 oltre 520.000, più l'aumento della metà in appello e il raddoppio per gli appelli respinti; compensi secondo i parametri; spese di CTU).