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GuidaSocietà e impresa · Marchi, brevetti e concorrenza

Software e banche dati: titolarità, licenze, contratti di sviluppo

Il software è protetto dal diritto d'autore come un'opera letteraria, e anche le banche dati hanno una tutela propria, persino quando non sono creative. Chi ha scritto il codice, chi l'ha pagato, chi l'ha sviluppato come dipendente: sapere chi è titolare dei diritti è decisivo quando si vende un'azienda, si cambia fornitore o nasce una lite. La legge dà al datore di lavoro il software creato dai dipendenti, ma per i programmi sviluppati su commissione conta ciò che è scritto nel contratto. Questa pagina spiega regole, licenze, contratti di sviluppo, open source e le novità sull'intelligenza artificiale.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Software: protetto come opera letteraria, codice e materiale preparatorio; non le idee.
  • Dipendenti: il software creato nelle mansioni è del datore, salvo patto contrario.
  • Sviluppo su commissione: decide il contratto, e la cessione va provata per iscritto.
  • Banche dati: diritto d'autore se creative, e un diritto di 15 anni per chi ha investito.
  • Intelligenza artificiale: protetto solo ciò che è frutto del lavoro intellettuale umano.

Che cosa protegge la legge

Il software è protetto dal diritto d'autore come opera letteraria, in qualsiasi forma espresso, codice sorgente e codice oggetto, purché originale; la tutela comprende il materiale preparatorio, ma non le idee e i principi alla base del programma e delle sue interfacce (artt. 1 e 2, n. 8, L. 633/1941). Le banche dati sono protette se la scelta o la disposizione del materiale è creativa, senza che la tutela si estenda al contenuto (art. 2, n. 9). I diritti economici durano per tutta la vita dell'autore e settant'anni dopo la morte.

Art. 1, c. 1, L. 633/1941

«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo [...], anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore.»

La precisazione sull'intelligenza artificiale, introdotta dalla L. 132/2025, vale anche per il codice: il software scritto con l'aiuto di strumenti di IA è protetto se e nella misura in cui è il risultato del lavoro intellettuale di una persona. Sulle altre regole in materia si veda la pagina sull'intelligenza artificiale.

Chi è il titolare

SituazioneTitolare dei diritti economiciNorma
Dipendente che crea software o banche dati nelle mansioni o su istruzioniDatore di lavoro, salvo patto contrarioArt. 12-bis
Sviluppo su commissione da una software house o da un freelanceL'autore, salvo cessione pattuita, da provare per iscrittoArt. 110
Licenza d'usoIl licenziante resta titolare; l'utente ha i diritti del contratto e quelli inderogabili di leggeArtt. 64-bis e 64-ter

Il titolare ha il diritto esclusivo di riprodurre il programma, anche solo temporaneamente per caricarlo ed eseguirlo, di modificarlo e di distribuirlo; con la prima vendita di una copia nell'Unione europea il diritto di distribuzione di quella copia si esaurisce, salvo il controllo sulla locazione (art. 64-bis). Chi ha diritto di usare il programma può però sempre farne una copia di riserva se necessaria e osservarne e studiarne il funzionamento, e può correggerne gli errori salvo patto contrario (art. 64-ter); può anche decompilarne le parti indispensabili per l'interoperabilità con un programma creato autonomamente, senza usare le informazioni per altri scopi (art. 64-quater). Le clausole contrarie a questi diritti sono nulle.

I contratti: licenza, sviluppo, open source

  • Licenza: definisce utenti, installazioni, durata, territorio, aggiornamenti, assistenza e limiti d'uso; nel software in abbonamento conta anche la disponibilità del servizio.
  • Sviluppo su commissione: deve dire chi è titolare del codice, se il sorgente va consegnato, con quale documentazione, e che cosa succede alle librerie e ai componenti preesistenti del fornitore; è in sostanza un appalto di servizi, con collaudo, livelli di servizio e penali.
  • Codice sorgente in deposito (escrow): tutela il cliente se il fornitore fallisce o smette di fare manutenzione.
  • Open source: le licenze aperte sono contratti a tutti gli effetti; alcune impongono di distribuire con la stessa licenza le versioni modificate, e vanno verificate prima di integrare quel codice in un prodotto commerciale.
  • Garanzie: il fornitore dovrebbe garantire di avere i diritti sul codice e manlevare il cliente da pretese di terzi; sui limiti delle esclusioni di responsabilità si veda la pagina sulle clausole di limitazione.

Banche dati e tutela giudiziaria

Accanto al diritto d'autore esiste un diritto speciale del costitutore, cioè di chi ha fatto investimenti rilevanti di denaro, tempo o lavoro per costituire, verificare o presentare una banca dati: può vietare l'estrazione e il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto, anche se la banca dati non è creativa (art. 102-bis). Il diritto dura quindici anni dal 1° gennaio successivo al completamento, o alla prima messa a disposizione del pubblico, e si rinnova con modifiche sostanziali che richiedono nuovi investimenti. L'utente legittimo può estrarre parti non sostanziali, ma senza pregiudicare la normale gestione della banca dati (art. 102-ter). Il codice e i dati riservati possono essere protetti anche come segreti commerciali.

Duplicare abusivamente software a fine di profitto, o vendere, distribuire o detenere a scopo commerciale programmi su supporti non contrassegnati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; la stessa pena riguarda le violazioni sulle banche dati (art. 171-bis). Sul piano civile le cause spettano alle sezioni specializzate in materia di impresa (si veda la pagina sul tribunale delle imprese), che possono disporre descrizione, sequestro e inibitoria anche in via d'urgenza.

  1. Mappare il software: chi l'ha scritto, con quale contratto, con quali componenti di terzi.
  2. Mettere per iscritto la cessione dei diritti con consulenti e fornitori.
  3. Chiedere il codice sorgente e la documentazione, o prevedere un deposito.
  4. Verificare le licenze open source usate nei prodotti.
  5. Documentare gli investimenti nelle banche dati, per poterne difendere il contenuto.

Domande frequenti

Ho pagato una software house per sviluppare un gestionale: il codice è mio?
Non automaticamente. La regola che attribuisce il software al datore di lavoro vale per i dipendenti (art. 12-bis L. 633/1941); per lo sviluppo su commissione decide il contratto, e la cessione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto (art. 110). Senza una clausola chiara si rischia di avere solo una licenza d'uso. Conviene prevedere la cessione dei diritti, la consegna del codice sorgente e della documentazione, e la garanzia che il codice non viola diritti di terzi.
Il programma sviluppato da un mio dipendente appartiene all'azienda?
Sì, salvo patto contrario, se il programma o la banca dati sono stati creati nell'esecuzione delle mansioni o su istruzioni del datore di lavoro: a quest'ultimo spetta il diritto esclusivo di utilizzazione economica (art. 12-bis L. 633/1941). Per collaboratori esterni, consulenti e freelance la regola non vale, e servono clausole di cessione scritte.
Posso copiare o analizzare un software che ho regolarmente acquistato?
Entro certi limiti sì, e il contratto non può impedirlo: chi ha diritto di usare il programma può farne una copia di riserva se necessaria, osservarne e studiarne il funzionamento durante l'uso, correggerne gli errori salvo patto contrario (art. 64-ter L. 633/1941) e, a condizioni strette, decompilarne parti per ottenere l'interoperabilità con un proprio programma (art. 64-quater). Duplicare il software per trarne profitto o venderne copie è invece reato (art. 171-bis).
Un concorrente ha copiato i dati del nostro catalogo online: che tutela abbiamo?
Oltre al diritto d'autore sulla banca dati creativa, chi ha fatto investimenti rilevanti per costituire, verificare o presentare una banca dati ha il diritto di vietare l'estrazione e il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto, per quindici anni dal completamento o dalla messa a disposizione del pubblico (art. 102-bis L. 633/1941). Le parti non sostanziali restano utilizzabili dall'utente legittimo, purché senza pregiudizio per il costitutore (art. 102-ter). Si può agire davanti alla sezione specializzata in materia di impresa, anche in via d'urgenza.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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