In breve
- Software: protetto come opera letteraria, codice e materiale preparatorio; non le idee.
- Dipendenti: il software creato nelle mansioni è del datore, salvo patto contrario.
- Sviluppo su commissione: decide il contratto, e la cessione va provata per iscritto.
- Banche dati: diritto d'autore se creative, e un diritto di 15 anni per chi ha investito.
- Intelligenza artificiale: protetto solo ciò che è frutto del lavoro intellettuale umano.
Che cosa protegge la legge
Il software è protetto dal diritto d'autore come opera letteraria, in qualsiasi forma espresso, codice sorgente e codice oggetto, purché originale; la tutela comprende il materiale preparatorio, ma non le idee e i principi alla base del programma e delle sue interfacce (artt. 1 e 2, n. 8, L. 633/1941). Le banche dati sono protette se la scelta o la disposizione del materiale è creativa, senza che la tutela si estenda al contenuto (art. 2, n. 9). I diritti economici durano per tutta la vita dell'autore e settant'anni dopo la morte.
«Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo [...], anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore.»
La precisazione sull'intelligenza artificiale, introdotta dalla L. 132/2025, vale anche per il codice: il software scritto con l'aiuto di strumenti di IA è protetto se e nella misura in cui è il risultato del lavoro intellettuale di una persona. Sulle altre regole in materia si veda la pagina sull'intelligenza artificiale.
Chi è il titolare
| Situazione | Titolare dei diritti economici | Norma |
|---|---|---|
| Dipendente che crea software o banche dati nelle mansioni o su istruzioni | Datore di lavoro, salvo patto contrario | Art. 12-bis |
| Sviluppo su commissione da una software house o da un freelance | L'autore, salvo cessione pattuita, da provare per iscritto | Art. 110 |
| Licenza d'uso | Il licenziante resta titolare; l'utente ha i diritti del contratto e quelli inderogabili di legge | Artt. 64-bis e 64-ter |
Il titolare ha il diritto esclusivo di riprodurre il programma, anche solo temporaneamente per caricarlo ed eseguirlo, di modificarlo e di distribuirlo; con la prima vendita di una copia nell'Unione europea il diritto di distribuzione di quella copia si esaurisce, salvo il controllo sulla locazione (art. 64-bis). Chi ha diritto di usare il programma può però sempre farne una copia di riserva se necessaria e osservarne e studiarne il funzionamento, e può correggerne gli errori salvo patto contrario (art. 64-ter); può anche decompilarne le parti indispensabili per l'interoperabilità con un programma creato autonomamente, senza usare le informazioni per altri scopi (art. 64-quater). Le clausole contrarie a questi diritti sono nulle.
I contratti: licenza, sviluppo, open source
- Licenza: definisce utenti, installazioni, durata, territorio, aggiornamenti, assistenza e limiti d'uso; nel software in abbonamento conta anche la disponibilità del servizio.
- Sviluppo su commissione: deve dire chi è titolare del codice, se il sorgente va consegnato, con quale documentazione, e che cosa succede alle librerie e ai componenti preesistenti del fornitore; è in sostanza un appalto di servizi, con collaudo, livelli di servizio e penali.
- Codice sorgente in deposito (escrow): tutela il cliente se il fornitore fallisce o smette di fare manutenzione.
- Open source: le licenze aperte sono contratti a tutti gli effetti; alcune impongono di distribuire con la stessa licenza le versioni modificate, e vanno verificate prima di integrare quel codice in un prodotto commerciale.
- Garanzie: il fornitore dovrebbe garantire di avere i diritti sul codice e manlevare il cliente da pretese di terzi; sui limiti delle esclusioni di responsabilità si veda la pagina sulle clausole di limitazione.
Banche dati e tutela giudiziaria
Accanto al diritto d'autore esiste un diritto speciale del costitutore, cioè di chi ha fatto investimenti rilevanti di denaro, tempo o lavoro per costituire, verificare o presentare una banca dati: può vietare l'estrazione e il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto, anche se la banca dati non è creativa (art. 102-bis). Il diritto dura quindici anni dal 1° gennaio successivo al completamento, o alla prima messa a disposizione del pubblico, e si rinnova con modifiche sostanziali che richiedono nuovi investimenti. L'utente legittimo può estrarre parti non sostanziali, ma senza pregiudicare la normale gestione della banca dati (art. 102-ter). Il codice e i dati riservati possono essere protetti anche come segreti commerciali.
Duplicare abusivamente software a fine di profitto, o vendere, distribuire o detenere a scopo commerciale programmi su supporti non contrassegnati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; la stessa pena riguarda le violazioni sulle banche dati (art. 171-bis). Sul piano civile le cause spettano alle sezioni specializzate in materia di impresa (si veda la pagina sul tribunale delle imprese), che possono disporre descrizione, sequestro e inibitoria anche in via d'urgenza.
- Mappare il software: chi l'ha scritto, con quale contratto, con quali componenti di terzi.
- Mettere per iscritto la cessione dei diritti con consulenti e fornitori.
- Chiedere il codice sorgente e la documentazione, o prevedere un deposito.
- Verificare le licenze open source usate nei prodotti.
- Documentare gli investimenti nelle banche dati, per poterne difendere il contenuto.
Domande frequenti
Ho pagato una software house per sviluppare un gestionale: il codice è mio?
Il programma sviluppato da un mio dipendente appartiene all'azienda?
Posso copiare o analizzare un software che ho regolarmente acquistato?
Un concorrente ha copiato i dati del nostro catalogo online: che tutela abbiamo?
Fonti normative
- Art. 1 L. 633/1941 — Opere protette, software e banche dati
- Art. 12-bis L. 633/1941 — Software del lavoratore dipendente
- Art. 64-bis L. 633/1941 — Diritti esclusivi sul programma
- Art. 64-ter L. 633/1941 — Usi consentiti al legittimo utente
- Art. 102-bis L. 633/1941 — Diritto del costitutore di una banca di dati
- Art. 110 L. 633/1941 — Prova scritta della cessione
- Art. 171-bis L. 633/1941 — Sanzioni penali
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Marchi, brevetti e concorrenzaLicenze e cessioni di marchi, brevetti e diritti d'autoreArt. 23 c.p.i. e artt. 107-110 L. 633/1941: cessione o licenza, esclusiva, royalties, qualità, trascrizione all'UIBM, forma scritta, risoluzione, patent box.
- Marchi, brevetti e concorrenzaI segreti commerciali e il know-howQuando un'informazione è segreto commerciale (artt. 98-99 c.p.i.), come proteggerla, l'ex dipendente che porta via clienti e dati, inibitoria e sequestro, il reato.
- Contratti commercialiNDA e accordi di riservatezzaCome si scrive un accordo di riservatezza: informazioni protette ed esclusioni, obblighi, durata, penale riducibile, rapporto con i segreti commerciali, rimedi.
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiLa concorrenza sleale: confusione, denigrazione e appropriazione di pregi, atti contrari alla correttezza, storno di dipendenti, sviamento di clientela; inibitoria.
- Contratti commercialiL'appalto di servizi tra imprese e l'outsourcingArtt. 1655-1677 c.c. e art. 29 D.Lgs. 276/2003: livelli di servizio e penali, recesso del committente, solidarietà per paghe e contributi, appalto non genuino.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiSezioni specializzate (D.Lgs. 168/2003): marchi, brevetti, antitrust, class action, liti societarie di spa e srl; competenza regionale e società estere.
- Contratti e identità digitaleIntelligenza artificiale: AI Act e legge italiana (L. 132/2025)Divieti dal 2/2/2025, GPAI dal 2/8/2025, regole generali dal 2/8/2026, alto rischio rinviato al 2027-2028; legge italiana: professioni, PA, giudici, minori, deepfake.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl brevetto: requisiti, procedura, contraffazioneBrevetto per invenzione e modello di utilità: novità, attività inventiva, 20 e 10 anni, UIBM, brevetto europeo e unitario, invenzioni dei dipendenti, contraffazione.