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IstitutoSocietà e impresa · Contratti commerciali

Clausole di limitazione ed esonero di responsabilità

Quasi ogni contratto commerciale contiene una clausola che limita la responsabilità di una parte: un tetto massimo pari al prezzo, l'esclusione del mancato guadagno, termini brevi per le contestazioni. Sono clausole utili e in linea di principio valide, ma il codice civile fissa limiti che nessun patto può superare: non si può escludere né limitare la responsabilità per dolo o colpa grave, né per la violazione di norme di ordine pubblico. Nelle condizioni generali servono inoltre l'approvazione specifica per iscritto, la cosiddetta doppia firma, e con i consumatori le regole sono ancora più rigide. Questa pagina spiega quali clausole reggono e come scriverle.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Colpa lieve: la responsabilità si può escludere o limitare con un patto.
  • Dolo e colpa grave: nessun patto può escluderla o limitarla, nemmeno con un tetto.
  • Ordine pubblico: nullo l'esonero per violazioni di norme di ordine pubblico, anche degli ausiliari.
  • Condizioni generali: la limitazione vale solo con l'approvazione specifica per iscritto.
  • Consumatori: nulle, anche se negoziate, le limitazioni per danni alla persona e per inadempimento.

Il limite di legge

Art. 1229 c.c.

«È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.»

La regola consente di escludere o limitare la responsabilità per la colpa lieve, cioè per l'inadempimento dovuto a una disattenzione ordinaria, e la vieta per il dolo e la colpa grave, che nessun contraente può farsi perdonare in anticipo. Il divieto riguarda anche i fatti degli ausiliari: se il danno è causato con dolo da chi il debitore ha incaricato dell'esecuzione, la sua responsabilità non può essere esclusa (Cass. 20808/2010). Il secondo comma colpisce le violazioni di norme di ordine pubblico, come quelle poste a tutela della salute e della sicurezza delle persone: per questo si ritiene nullo l'esonero preventivo dalla responsabilità per i danni alla persona. Il patto nullo cade, e si applica la regola ordinaria sul risarcimento; il divieto riguarda i patti preventivi, non le transazioni concluse dopo che il danno si è verificato.

Le clausole più comuni: quando reggono

ClausolaValiditàRiferimento
Tetto massimo, per esempio pari al prezzo annuoValido per la colpa lieve; non opera per dolo o colpa graveArt. 1229 c.c.
Esclusione di mancato guadagno e danni indirettiValida entro gli stessi limitiArt. 1229 c.c.
Penale di importo irrisorioPuò essere un modo per aggirare il divieto, ed è allora illegittimaCass. 18338/2018
Esclusione della garanzia per vizi nella venditaValida, ma senza effetto se il venditore ha taciuto i vizi in mala fedeArt. 1490, c. 2, c.c.
Esonero per danni alla personaNulloArt. 1229, c. 2, c.c.; art. 36 cod. consumo
Descrizione di che cosa è incluso nella prestazioneNon è una limitazione di responsabilità: delimita l'oggettoCass. 280/1971

La distinzione tra limitazione di responsabilità e delimitazione dell'oggetto è decisiva: una clausola che definisce con precisione che cosa la parte si impegna a fare, o quali rischi copre, non riduce le conseguenze dell'inadempimento e non è soggetta né all'art. 1229 né alla doppia firma; la Cassazione lo ha ribadito, per esempio, per le clausole che delimitano il rischio coperto da una polizza (Cass. 8824/2024 e 14679/2025). Anche la clausola penale funziona come un limite, perché riduce il risarcimento alla somma pattuita se non è previsto il danno ulteriore (art. 1382 c.c.). Nei contratti di servizi i tetti di responsabilità si accompagnano spesso a penali e livelli di servizio: si veda la pagina sull'appalto di servizi.

Condizioni generali: la doppia firma

Quando la clausola sta nelle condizioni generali predisposte da una parte, o in un modulo, non ha effetto se l'altra parte non l'ha approvata specificamente per iscritto. La regola vale per le limitazioni di responsabilità e per le altre clausole elencate dall'art. 1341, c. 2, c.c.: facoltà di recesso o di sospensione, decadenze, limiti alle eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale verso terzi, proroga o rinnovo taciti, clausole compromissorie e deroghe alla competenza del giudice. La giurisprudenza chiede una firma separata che richiami in modo riconoscibile le clausole sfavorevoli:

  • non basta il richiamo cumulativo a tutte o quasi tutte le condizioni generali (Cass. 20606/2016);
  • basta il richiamo numerico non cumulativo alle singole clausole, o un richiamo accompagnato da un'indicazione, anche sommaria, del contenuto (Cass. 4126/2024 e 22984/2015);
  • non serve la doppia firma per le clausole frutto di una trattativa sul singolo contratto, anche se le parti hanno forza economica diversa (Cass. 29169/2025 e 25491/2024).

Nelle vendite online tra imprese le condizioni generali pongono problemi specifici di accettazione, spiegati nella pagina sull'e-commerce B2B.

Con i consumatori

Se la controparte è un consumatore, si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona, o le azioni del consumatore in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto (art. 33, c. 2, lett. a-b, cod. consumo). Queste due categorie sono nulle anche quando sono state negoziate (art. 36, c. 2); la nullità opera solo a vantaggio del consumatore, lascia valido il resto del contratto ed è rilevabile d'ufficio. Si veda la pagina sulle clausole vessatorie.

  1. Capire il regime: impresa o consumatore, condizioni generali o contratto negoziato.
  2. Descrivere bene l'oggetto della prestazione prima di limitare la responsabilità.
  3. Scrivere il tetto con le eccezioni per dolo, colpa grave e danni alla persona.
  4. Far approvare per iscritto le singole clausole, con richiamo numerico e contenuto.
  5. Coordinare limiti, penali e copertura assicurativa.

Domande frequenti

Posso escludere del tutto la mia responsabilità verso un cliente impresa?
Solo per la colpa lieve. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti in anticipo la responsabilità per dolo o colpa grave, o per i casi in cui il fatto proprio o dei propri ausiliari viola obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (art. 1229 c.c.). Se la clausola sta nelle condizioni generali predisposte da chi ne beneficia, deve inoltre essere approvata specificamente per iscritto dall'altra parte (art. 1341, c. 2).
Un tetto di responsabilità pari al prezzo del contratto è valido?
Sì, per i danni causati con colpa lieve. Il tetto non opera se l'inadempimento è doloso o gravemente colposo, perché su questi casi il patto sarebbe nullo (art. 1229 c.c.); vale lo stesso per l'esclusione del mancato guadagno o dei danni indiretti. Una penale fissata in misura irrisoria può essere considerata un modo per aggirare il divieto (Cass. 18338/2018). Conviene quindi prevedere espressamente che il limite non si applica al dolo e alla colpa grave, e coordinarlo con la copertura assicurativa.
Basta la firma in fondo al contratto che richiama tutte le clausole?
No, se il richiamo è cumulativo e riguarda tutte o quasi tutte le condizioni generali: la legge chiede una sottoscrizione separata che attiri l'attenzione sulle clausole sfavorevoli (Cass. 20606/2016). È invece sufficiente il richiamo numerico non cumulativo alle singole clausole, o un richiamo accompagnato da un'indicazione, anche sommaria, del loro contenuto (Cass. 4126/2024). La doppia firma non serve per le clausole frutto di una trattativa sul singolo contratto (Cass. 29169/2025).
Con un consumatore posso limitare la responsabilità?
Molto poco. Si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista per morte o danni alla persona o le azioni del consumatore in caso di inadempimento (art. 33, c. 2, cod. consumo); queste stesse clausole sono nulle anche se sono state oggetto di trattativa (art. 36, c. 2). La nullità opera solo a vantaggio del consumatore, il contratto resta valido per il resto e il giudice la rileva d'ufficio.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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