In breve
- Senza clausole decidono i regolamenti europei: spesso legge e giudice sono quelli dell'altra parte.
- Vendita di merci tra imprese di Paesi diversi: si applica la Convenzione di Vienna, salvo esclusione espressa.
- Foro: la clausola scritta sceglie un giudice esclusivo; nell'UE la sentenza si esegue senza exequatur.
- Arbitrato: il lodo si esegue quasi ovunque con la Convenzione di New York.
- Incoterms: regolano consegna, rischio e costi, non la proprietà né il pagamento.
Quale legge si applica
Per i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009, nell'Unione europea la legge applicabile si individua con il regolamento Roma I, che ha sostituito la Convenzione di Roma del 1980 richiamata dall'art. 57 L. 218/1995. Le parti possono scegliere la legge, in modo espresso o risultante chiaramente dal contratto, anche solo per una parte di esso (art. 3). In mancanza di scelta valgono criteri fissi:
| Contratto | Legge applicabile senza scelta (art. 4 Roma I) |
|---|---|
| Vendita di beni | Paese di residenza abituale del venditore |
| Prestazione di servizi | Paese del prestatore |
| Franchising | Paese dell'affiliato |
| Distribuzione | Paese del distributore |
| Altri contratti | Paese della parte che esegue la prestazione caratteristica |
Se il contratto ha un collegamento manifestamente più stretto con un altro Paese, si applica la legge di quel Paese. In ogni caso la scelta non elimina le norme di applicazione necessaria, cioè le regole che uno Stato considera cruciali per i suoi interessi pubblici e applica qualunque sia la legge del contratto (art. 9).
Per la vendita di merci tra imprese con sede in Stati diversi aderenti, o quando le regole di diritto internazionale privato portano alla legge di uno Stato aderente, si applica la Convenzione di Vienna del 1980, resa esecutiva in Italia con la L. 765/1985 (art. 1). Non riguarda le vendite ai consumatori (art. 2), non regola la validità del contratto né il passaggio della proprietà (art. 4) e può essere esclusa, ma solo espressamente: la semplice scelta della legge italiana, di cui la Convenzione fa parte, di regola non basta (art. 6). Le regole da conoscere sono poche: i difetti vanno denunciati entro un termine ragionevole dalla scoperta e comunque entro due anni dalla consegna (art. 39); il contratto si risolve solo per un inadempimento essenziale (art. 25); il danno risarcibile è quello prevedibile al momento del contratto (art. 74); sulle somme non pagate decorrono gli interessi (art. 78); non risponde chi prova un impedimento fuori dal suo controllo e imprevedibile (art. 79).
Quale giudice decide
Nell'Unione europea la competenza è regolata dal regolamento Bruxelles I-bis, per le azioni proposte dal 10 gennaio 2015. La regola generale è il foro del convenuto (art. 4). In materia contrattuale si può anche agire nel luogo di esecuzione: per la vendita, dove i beni sono stati o dovevano essere consegnati; per i servizi, dove sono stati o dovevano essere prestati (art. 7). Per individuare il luogo di consegna il giudice tiene conto di tutte le clausole del contratto, compresi gli Incoterms e le clausole di resa (CGUE C-87/10, Electrosteel): con una resa «franco nostra sede» del venditore italiano, per esempio, il cliente straniero può essere citato in Italia.
«Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro [...]. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.»
La clausola deve essere scritta o provata per iscritto, oppure in una forma ammessa dalle pratiche tra le parti o dagli usi del commercio internazionale; vale come scritta la comunicazione elettronica che consente una registrazione durevole, e la clausola resta valida anche se il resto del contratto è contestato (art. 25). Se la controparte avvia una causa altrove, il giudice scelto con la clausola, una volta adito, ha la precedenza: gli altri sospendono finché non si pronuncia sulla propria competenza (art. 31). Le sentenze di uno Stato membro si eseguono negli altri senza bisogno di una dichiarazione di esecutività (art. 39). Fuori dall'Unione valgono le convenzioni internazionali e, in mancanza, la L. 218/1995: la giurisdizione italiana si può derogare a favore di un giudice o di un arbitrato stranieri solo con un accordo provato per iscritto e su diritti disponibili (art. 4).
Arbitrato, Incoterms, lingua e pagamenti
| Clausola | Che cosa scrivere |
|---|---|
| Legge applicabile | La legge scelta e, per le vendite di merci, se si vuole escludere la Convenzione di Vienna |
| Foro o arbitrato | Il giudice esclusivo, oppure un arbitrato amministrato con sede, lingua, numero di arbitri e regolamento |
| Incoterms | Regola, luogo preciso ed edizione, per esempio «FCA Verona, Incoterms 2020» |
| Lingua | La versione che prevale se il contratto esiste in più lingue |
| Pagamento | Termini, valuta, interessi di mora e garanzie: credito documentario, garanzia a prima richiesta, riserva di proprietà |
L'arbitrato è spesso la scelta migliore con controparti fuori dall'Unione europea, perché i lodi si eseguono in moltissimi Paesi grazie alla Convenzione di New York del 1958, mentre le sentenze statali circolano solo dove esistono accordi; la clausola va scritta con cura, indicando un'istituzione come la Camera di commercio internazionale e le regole del procedimento (sul funzionamento si veda la pagina sull'arbitrato). Gli Incoterms della Camera di commercio internazionale stabiliscono dove avviene la consegna, quando passa il rischio, chi paga trasporto, dogana e assicurazione; non regolano il passaggio della proprietà, il pagamento del prezzo né le conseguenze dell'inadempimento, che restano al contratto e alla legge applicabile.
Se il cliente non paga, all'interno dell'Unione si può usare il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (reg. CE 1896/2006), il procedimento per le controversie di modesta entità fino a 5.000 euro (reg. CE 861/2007) e, in caso di urgenza, l'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari (reg. UE 655/2014). Sul recupero in generale si vedano le pagine sul recupero crediti tra imprese e sui ritardi di pagamento.
- Scegliere la legge e decidere sulla Convenzione di Vienna.
- Scegliere foro o arbitrato pensando a dove si dovrà eseguire la decisione.
- Indicare l'Incoterm con luogo ed edizione.
- Proteggere il pagamento con garanzie adeguate al rischio del Paese.
- Far accettare le clausole per iscritto, anche nelle condizioni generali e negli ordini.
Domande frequenti
Se il contratto con il cliente straniero non dice nulla, quale legge si applica?
Vendo macchinari all'estero: si applica la Convenzione di Vienna anche se ho scelto la legge italiana?
Posso far decidere le liti al tribunale della mia città anche se il cliente è in Francia?
Meglio il tribunale o l'arbitrato con un cliente fuori dall'Unione europea?
Fonti normative
- Reg. (CE) 593/2008 (Roma I) — Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
- Reg. (UE) 1215/2012 (Bruxelles I-bis) — Competenza ed esecuzione delle decisioni
- L. 765/1985 — Ratifica della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci
- Art. 4 L. 218/1995 — Accettazione e deroga della giurisdizione
- Art. 57 L. 218/1995 — Obbligazioni contrattuali
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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