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GuidaSocietà e impresa · Contratti commerciali

Contratti con l'estero: legge applicabile, foro, arbitrato, Incoterms

Quando si vende a un cliente tedesco, si compra da un fornitore cinese o si affida un servizio a una società francese, le prime domande in caso di lite sono sempre le stesse: quale legge si applica, quale giudice decide, dove si esegue la sentenza. Se il contratto non lo dice, rispondono i regolamenti europei e, per la vendita di merci, la Convenzione di Vienna, con risultati che spesso portano la causa nel Paese dell'altra parte. Poche clausole scritte bene evitano la sorpresa: legge applicabile, foro o arbitrato, Incoterms, lingua, garanzie di pagamento. Questa pagina spiega le regole di base e come scrivere le clausole.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Senza clausole decidono i regolamenti europei: spesso legge e giudice sono quelli dell'altra parte.
  • Vendita di merci tra imprese di Paesi diversi: si applica la Convenzione di Vienna, salvo esclusione espressa.
  • Foro: la clausola scritta sceglie un giudice esclusivo; nell'UE la sentenza si esegue senza exequatur.
  • Arbitrato: il lodo si esegue quasi ovunque con la Convenzione di New York.
  • Incoterms: regolano consegna, rischio e costi, non la proprietà né il pagamento.

Quale legge si applica

Per i contratti conclusi dopo il 17 dicembre 2009, nell'Unione europea la legge applicabile si individua con il regolamento Roma I, che ha sostituito la Convenzione di Roma del 1980 richiamata dall'art. 57 L. 218/1995. Le parti possono scegliere la legge, in modo espresso o risultante chiaramente dal contratto, anche solo per una parte di esso (art. 3). In mancanza di scelta valgono criteri fissi:

ContrattoLegge applicabile senza scelta (art. 4 Roma I)
Vendita di beniPaese di residenza abituale del venditore
Prestazione di serviziPaese del prestatore
FranchisingPaese dell'affiliato
DistribuzionePaese del distributore
Altri contrattiPaese della parte che esegue la prestazione caratteristica

Se il contratto ha un collegamento manifestamente più stretto con un altro Paese, si applica la legge di quel Paese. In ogni caso la scelta non elimina le norme di applicazione necessaria, cioè le regole che uno Stato considera cruciali per i suoi interessi pubblici e applica qualunque sia la legge del contratto (art. 9).

Per la vendita di merci tra imprese con sede in Stati diversi aderenti, o quando le regole di diritto internazionale privato portano alla legge di uno Stato aderente, si applica la Convenzione di Vienna del 1980, resa esecutiva in Italia con la L. 765/1985 (art. 1). Non riguarda le vendite ai consumatori (art. 2), non regola la validità del contratto né il passaggio della proprietà (art. 4) e può essere esclusa, ma solo espressamente: la semplice scelta della legge italiana, di cui la Convenzione fa parte, di regola non basta (art. 6). Le regole da conoscere sono poche: i difetti vanno denunciati entro un termine ragionevole dalla scoperta e comunque entro due anni dalla consegna (art. 39); il contratto si risolve solo per un inadempimento essenziale (art. 25); il danno risarcibile è quello prevedibile al momento del contratto (art. 74); sulle somme non pagate decorrono gli interessi (art. 78); non risponde chi prova un impedimento fuori dal suo controllo e imprevedibile (art. 79).

Quale giudice decide

Nell'Unione europea la competenza è regolata dal regolamento Bruxelles I-bis, per le azioni proposte dal 10 gennaio 2015. La regola generale è il foro del convenuto (art. 4). In materia contrattuale si può anche agire nel luogo di esecuzione: per la vendita, dove i beni sono stati o dovevano essere consegnati; per i servizi, dove sono stati o dovevano essere prestati (art. 7). Per individuare il luogo di consegna il giudice tiene conto di tutte le clausole del contratto, compresi gli Incoterms e le clausole di resa (CGUE C-87/10, Electrosteel): con una resa «franco nostra sede» del venditore italiano, per esempio, il cliente straniero può essere citato in Italia.

Art. 25, par. 1, reg. UE 1215/2012

«Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro [...]. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti.»

La clausola deve essere scritta o provata per iscritto, oppure in una forma ammessa dalle pratiche tra le parti o dagli usi del commercio internazionale; vale come scritta la comunicazione elettronica che consente una registrazione durevole, e la clausola resta valida anche se il resto del contratto è contestato (art. 25). Se la controparte avvia una causa altrove, il giudice scelto con la clausola, una volta adito, ha la precedenza: gli altri sospendono finché non si pronuncia sulla propria competenza (art. 31). Le sentenze di uno Stato membro si eseguono negli altri senza bisogno di una dichiarazione di esecutività (art. 39). Fuori dall'Unione valgono le convenzioni internazionali e, in mancanza, la L. 218/1995: la giurisdizione italiana si può derogare a favore di un giudice o di un arbitrato stranieri solo con un accordo provato per iscritto e su diritti disponibili (art. 4).

Arbitrato, Incoterms, lingua e pagamenti

ClausolaChe cosa scrivere
Legge applicabileLa legge scelta e, per le vendite di merci, se si vuole escludere la Convenzione di Vienna
Foro o arbitratoIl giudice esclusivo, oppure un arbitrato amministrato con sede, lingua, numero di arbitri e regolamento
IncotermsRegola, luogo preciso ed edizione, per esempio «FCA Verona, Incoterms 2020»
LinguaLa versione che prevale se il contratto esiste in più lingue
PagamentoTermini, valuta, interessi di mora e garanzie: credito documentario, garanzia a prima richiesta, riserva di proprietà

L'arbitrato è spesso la scelta migliore con controparti fuori dall'Unione europea, perché i lodi si eseguono in moltissimi Paesi grazie alla Convenzione di New York del 1958, mentre le sentenze statali circolano solo dove esistono accordi; la clausola va scritta con cura, indicando un'istituzione come la Camera di commercio internazionale e le regole del procedimento (sul funzionamento si veda la pagina sull'arbitrato). Gli Incoterms della Camera di commercio internazionale stabiliscono dove avviene la consegna, quando passa il rischio, chi paga trasporto, dogana e assicurazione; non regolano il passaggio della proprietà, il pagamento del prezzo né le conseguenze dell'inadempimento, che restano al contratto e alla legge applicabile.

Se il cliente non paga, all'interno dell'Unione si può usare il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (reg. CE 1896/2006), il procedimento per le controversie di modesta entità fino a 5.000 euro (reg. CE 861/2007) e, in caso di urgenza, l'ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari (reg. UE 655/2014). Sul recupero in generale si vedano le pagine sul recupero crediti tra imprese e sui ritardi di pagamento.

  1. Scegliere la legge e decidere sulla Convenzione di Vienna.
  2. Scegliere foro o arbitrato pensando a dove si dovrà eseguire la decisione.
  3. Indicare l'Incoterm con luogo ed edizione.
  4. Proteggere il pagamento con garanzie adeguate al rischio del Paese.
  5. Far accettare le clausole per iscritto, anche nelle condizioni generali e negli ordini.

Domande frequenti

Se il contratto con il cliente straniero non dice nulla, quale legge si applica?
Nell'Unione europea si applica il regolamento Roma I. In mancanza di scelta, la vendita di beni è regolata dalla legge del Paese in cui il venditore ha la residenza abituale, la prestazione di servizi da quella del prestatore, il franchising da quella dell'affiliato, la distribuzione da quella del distributore; negli altri casi conta la parte che esegue la prestazione caratteristica, salvo che il contratto sia collegato in modo manifestamente più stretto con un altro Paese (art. 4). Per la vendita di merci tra imprese di Stati aderenti si applica però, prima ancora, la Convenzione di Vienna del 1980.
Vendo macchinari all'estero: si applica la Convenzione di Vienna anche se ho scelto la legge italiana?
Di regola sì. La Convenzione si applica alle vendite di merci tra imprese con sede in Stati diversi che vi aderiscono, o quando le norme di diritto internazionale privato rinviano alla legge di uno Stato aderente (art. 1), e fa parte del diritto italiano: per non applicarla bisogna escluderla espressamente (art. 6). La Convenzione non regola la validità del contratto né il passaggio della proprietà, per esempio la riserva di proprietà (art. 4). Tra le sue regole più importanti: i difetti vanno denunciati entro un termine ragionevole e comunque entro due anni dalla consegna (art. 39).
Posso far decidere le liti al tribunale della mia città anche se il cliente è in Francia?
Sì, con una clausola di proroga della competenza. Nell'Unione europea la clausola deve essere scritta o provata per iscritto, oppure in una forma ammessa dalle pratiche tra le parti o dagli usi del commercio internazionale; la forma elettronica che permette una registrazione durevole vale come scritta. La competenza scelta è esclusiva salvo patto contrario, e la clausola resta valida anche se il contratto è contestato (art. 25 reg. UE 1215/2012). Senza clausola, il convenuto si cita di regola nel suo Paese, oppure, per la vendita, nel luogo di consegna dei beni.
Meglio il tribunale o l'arbitrato con un cliente fuori dall'Unione europea?
Dipende da dove si dovrà eseguire la decisione. Le sentenze italiane circolano liberamente solo nell'Unione europea e dove esistono convenzioni; i lodi arbitrali, invece, si eseguono in moltissimi Paesi grazie alla Convenzione di New York del 1958. Per questo, con controparti extra UE, l'arbitrato amministrato da un'istituzione è spesso la scelta più efficace, a patto di valutarne i costi e di indicare sede, lingua, numero di arbitri e regolamento. La deroga alla giurisdizione italiana deve essere provata per iscritto e riguardare diritti disponibili (art. 4 L. 218/1995).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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