In breve
- Grave inadempimento: sei canoni mensili nel leasing immobiliare, quattro negli altri, anche non consecutivi.
- Risoluzione: il bene torna al concedente, che lo vende a valori di mercato.
- Conguaglio: all'utilizzatore va l'eccedenza del ricavato sul debito; se non basta, resta il credito.
- Contratti risolti prima del 2017: niente retroattività, e per il leasing traslativo vale l'art. 1526 c.c.
- Vizi del bene: azione diretta verso il fornitore per riparazione, sostituzione e danni.
Che cos'è il leasing finanziario
«Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario [...] si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.»
Nel leasing ci sono tre soggetti: il fornitore, che vende il bene; il concedente, cioè la banca o la società di leasing che lo compra; l'utilizzatore, che lo sceglie, lo usa, paga i canoni e ne sopporta i rischi, compreso quello di perdita o distruzione. Si usa per macchinari, veicoli, impianti e immobili, anche abitativi; per la casa di abitazione principale valgono anche le regole speciali richiamate dal c. 140.
Canoni non pagati e risoluzione
| Leasing | Grave inadempimento |
|---|---|
| Immobiliare | Almeno sei canoni mensili o due trimestrali, anche non consecutivi, o un importo equivalente |
| Altri beni | Almeno quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o un importo equivalente |
Quando il contratto si risolve per questo inadempimento, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve venderlo o ricollocarlo a valori di mercato. Dal ricavato trattiene (art. 1, c. 138, L. 124/2017):
- i canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione;
- i canoni a scadere, ma solo in linea capitale, cioè senza gli interessi;
- il prezzo pattuito per il riscatto finale;
- le spese anticipate per il recupero, la stima e la conservazione del bene fino alla vendita.
L'eccedenza spetta all'utilizzatore; se il ricavato è inferiore, il concedente conserva il credito per la differenza. La vendita deve basarsi su valori tratti da rilevazioni pubbliche di mercato; se non ci sono, su una stima di un perito scelto d'accordo entro venti giorni dalla risoluzione o, in mancanza, di un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa di almeno tre nomi comunicati all'utilizzatore, che entro dieci giorni può indicare una preferenza vincolante. Il concedente deve procedere con celerità, trasparenza e pubblicità, cercando il miglior offerente e informando l'utilizzatore (c. 139). Una vendita sottocosto o senza informazione è il primo terreno di contestazione; per il recupero dei crediti il concedente usa spesso il decreto ingiuntivo.
I contratti risolti prima della riforma
La L. 124/2017 non è retroattiva: si applica ai contratti in cui, alla sua entrata in vigore il 29 agosto 2017, non si erano ancora verificati i presupposti della risoluzione (Cass. SU 2061/2021). Per i contratti risolti prima resta la distinzione elaborata dalla giurisprudenza tra leasing di godimento, in cui i canoni remunerano l'uso del bene, e leasing traslativo, in cui il bene conserva alla scadenza un valore superiore al prezzo di riscatto e i canoni comprendono parte del prezzo. Al leasing traslativo si applica l'art. 1526 c.c.: il concedente deve restituire i canoni riscossi, salvo un equo compenso per l'uso e il risarcimento del danno, e il giudice può ridurre l'indennità pattuita se è eccessiva.
Vizi del bene e crisi dell'utilizzatore
Il bene lo sceglie l'utilizzatore, ma il contratto di vendita è tra fornitore e concedente. Per questo le Sezioni unite hanno distinto (Cass. SU 19785/2015): se i vizi emergono prima della consegna e l'utilizzatore la rifiuta, il concedente deve sospendere il pagamento al fornitore e agire per la risoluzione o la riduzione del prezzo; se emergono dopo, perché nascosti, l'utilizzatore può agire direttamente contro il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione del bene, ma non per risolvere la vendita o ridurne il prezzo, salvo che una clausola gli trasferisca la posizione del concedente. In ogni caso può chiedere al fornitore il risarcimento, compresi i canoni già pagati. Le regole sui vizi nella vendita sono spiegate nella pagina sui vizi della cosa venduta.
Se l'utilizzatore finisce in liquidazione giudiziale e il curatore decide di sciogliersi dal contratto, il concedente riprende il bene e versa alla curatela l'eventuale differenza tra il ricavato della vendita a valori di mercato e il credito residuo in linea capitale; per la parte non coperta si insinua al passivo (art. 177, c. 1-2, CCII). Se invece a fallire è la società di leasing, il contratto prosegue e l'utilizzatore conserva il diritto di riscatto pagando canoni e prezzo (c. 3). Si veda la pagina sulla liquidazione giudiziale.
- Contare i canoni arretrati e verificare se si è superata la soglia di legge.
- Negoziare prima della risoluzione: moratorie, riscadenzamenti, subentro di un terzo.
- Dopo la risoluzione, chiedere la stima, il nome del perito e le condizioni di vendita.
- Controllare il conteggio: canoni futuri solo in linea capitale, spese documentate.
- Per i vizi, denunciarli subito al fornitore e al concedente.
Domande frequenti
Quanti canoni non pagati bastano per la risoluzione del leasing?
Il leasing è stato risolto e la società si riprende il bene: devo pagare anche i canoni futuri?
Il mio contratto è stato risolto prima del 2017: quali regole valgono?
Il macchinario in leasing ha dei difetti: contro chi agisco?
Fonti normative
- Art. 1, c. 136-140, L. 124/2017 — Locazione finanziaria
- Art. 1526 c.c. — Risoluzione della vendita a rate e del leasing traslativo
- Art. 177 CCII — Locazione finanziaria nella liquidazione giudiziale
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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