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IstitutoSocietà e impresa · Contratti commerciali

I ritardi di pagamento tra imprese: termini e clausole

Pagare a 90 o 120 giorni è ancora una prassi diffusa, ma la legge sui ritardi di pagamento pone limiti precisi. Se il contratto non dice nulla, il termine è di trenta giorni dalla fattura; oltre i sessanta giorni serve un patto espresso e scritto, e il termine non deve essere gravemente iniquo per chi aspetta il denaro. Quando il creditore è una piccola o media impresa e il debitore no, i termini oltre sessanta giorni si presumono iniqui. Regole ancora più rigide valgono con la pubblica amministrazione, nella subfornitura, nell'agroalimentare e con i lavoratori autonomi. Questa pagina spiega che cosa si può pattuire e come si reagisce alle clausole imposte.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Senza patto: 30 giorni dal ricevimento della fattura.
  • Oltre 60 giorni: solo con patto espresso e scritto, e se non gravemente iniquo.
  • Creditore PMI e debitore grande impresa: oltre 60 giorni l'iniquità si presume.
  • Pubblica amministrazione: 30 giorni, al massimo 60 se giustificato.
  • Regole speciali per subfornitura, agroalimentare e lavoratori autonomi.

I termini: la regola e le eccezioni

Il D.Lgs. 231/2002 si applica ai pagamenti dovuti come corrispettivo nelle transazioni commerciali tra imprese, o tra imprese e pubbliche amministrazioni, e, per effetto della L. 81/2017, anche a quelle con i lavoratori autonomi. Se il contratto non fissa un termine, il pagamento va fatto entro trenta giorni dal ricevimento della fattura; se la data di ricevimento è incerta o la fattura arriva prima della merce, i trenta giorni decorrono dalla consegna o dalla prestazione (art. 4, c. 2).

RapportoTermine massimoNorma
Tra imprese, senza patto30 giorni dalla fatturaArt. 4, c. 2, D.Lgs. 231/2002
Tra imprese, con pattoLibero, ma oltre 60 giorni solo espressamente, per iscritto e se non gravemente iniquoArt. 4, c. 3
Creditore PMI, debitore non PMIOltre 60 giorni si presume gravemente iniquoArt. 7, c. 4-bis
Debitore pubblica amministrazione30 giorni; fino a 60 se giustificato e pattuito per iscrittoArt. 4, c. 4
Imprese pubbliche ed enti sanitari60 giorniArt. 4, c. 5
Subfornitura60 giorni dalla consegna; fino a 90 con accordi di settore o territorialiArt. 3 L. 192/1998
Prodotti agricoli e alimentari30 giorni per i deperibili, 60 per i non deperibiliArt. 4 D.Lgs. 198/2021
Lavoratori autonomiClausole oltre 60 giorni abusive e prive di effettoArt. 3 L. 81/2017

Se è prevista una verifica di conformità della merce o del servizio, non può durare più di trenta giorni dalla consegna, salvo un accordo espresso, scritto e non gravemente iniquo; e se la fattura è già arrivata, i trenta giorni decorrono dalla verifica (art. 4, c. 2, lett. d, e c. 6). Le richieste di modifiche solo formali della fattura non spostano la decorrenza. Il pagamento a rate è ammesso, e in caso di ritardo interessi e risarcimento si calcolano solo sulle rate scadute (c. 7). Nella subfornitura, se il ritardo supera di trenta giorni il termine, al subfornitore spetta anche una penale del 5% sull'importo pagato in ritardo (art. 3, c. 3, L. 192/1998; si veda la pagina sulla subfornitura).

Le clausole nulle e le prassi inique

Art. 7, c. 1-2, D.Lgs. 231/2002

«Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. [...] Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare [...].»

La clausola nulla è sostituita dalla regola di legge, e il resto del contratto resta valido (artt. 1339 e 1419, c. 2, c.c.). Per alcune clausole è la legge stessa a stabilire o a presumere l'iniquità:

  • esclusione degli interessi di mora: sempre gravemente iniqua, senza prova contraria (art. 7, c. 3);
  • esclusione dei 40 euro di costi di recupero: presunta gravemente iniqua (c. 4);
  • termini oltre 60 giorni imposti a una PMI da un'impresa che non lo è: presunti gravemente iniqui (c. 4-bis);
  • con la pubblica amministrazione, la clausola che predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura: nulla, rilevata d'ufficio (c. 5).

Quando l'iniquità non sta in una clausola ma in una prassi, come pagamenti sistematicamente tardivi imposti ai fornitori, il creditore ha diritto al risarcimento del danno, con le stesse presunzioni (art. 7-bis). Le associazioni di categoria rappresentative delle piccole e medie imprese possono agire contro le condizioni generali inique, chiedendo al giudice di inibirne l'uso, anche in via d'urgenza, con una penale da 500 a 1.100 euro per ogni giorno di inadempimento (art. 8). Nei rapporti di forte squilibrio si può invocare anche l'abuso di dipendenza economica.

Se il pagamento arriva in ritardo

Scaduto il termine, gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo senza bisogno di sollecito, al tasso di riferimento della BCE maggiorato di otto punti, e a ogni pagamento in ritardo si aggiungono 40 euro forfettari per i costi di recupero, oltre al maggior danno provato (artt. 4-6 D.Lgs. 231/2002). Il debitore si libera solo provando che il ritardo dipende da una causa a lui non imputabile (art. 3). Il tasso in vigore per il semestre, la diffida, il decreto ingiuntivo e gli strumenti europei sono spiegati nella pagina sul recupero crediti tra imprese; per l'ingiunzione in Italia si veda il decreto ingiuntivo.

  1. Scrivere la clausola di pagamento: termine, decorrenza, verifica, interessi.
  2. Verificare chi è la controparte: PMI, grande impresa, pubblica amministrazione.
  3. Controllare i regimi speciali: subfornitura, agroalimentare, lavoro autonomo.
  4. Tenere traccia della data di ricevimento di ogni fattura.
  5. Chiedere interessi e 40 euro fin dal primo ritardo, per iscritto.

Domande frequenti

Posso concordare con un cliente il pagamento a 90 o 120 giorni?
Tra imprese sì, ma a condizioni precise: un termine oltre i sessanta giorni deve essere pattuito espressamente, provato per iscritto e non deve essere gravemente iniquo per il creditore (art. 4, c. 3, D.Lgs. 231/2002). Se il creditore è una piccola o media impresa e il debitore no, un termine oltre i sessanta giorni si presume gravemente iniquo (art. 7, c. 4-bis). Se la clausola è nulla, al suo posto si applica il termine legale di trenta giorni.
Un grande cliente impone nelle sue condizioni generali il pagamento a 120 giorni: che cosa posso fare?
La clausola gravemente iniqua è nulla e il giudice può rilevarlo anche d'ufficio, valutando lo scostamento dalla prassi commerciale, la natura della merce o del servizio e l'esistenza di motivi oggettivi (art. 7 D.Lgs. 231/2002); per le PMI creditrici, oltre i sessanta giorni l'iniquità si presume. Se il termine lungo è una prassi del cliente anziché una clausola, la prassi gravemente iniqua dà diritto al risarcimento (art. 7-bis). Le associazioni di categoria possono inoltre chiedere al giudice di inibire l'uso delle condizioni generali inique (art. 8). Nei rapporti di forte squilibrio si può valutare anche l'abuso di dipendenza economica.
Con la pubblica amministrazione quali termini valgono?
Trenta giorni dal ricevimento della fattura. Un termine più lungo, comunque non oltre sessanta giorni, è ammesso solo se pattuito espressamente per iscritto e giustificato dalla natura particolare del contratto (art. 4, c. 4, D.Lgs. 231/2002); per le imprese pubbliche e gli enti del servizio sanitario il termine legale è di sessanta giorni (c. 5). È nulla, e il giudice lo rileva d'ufficio, la clausola con cui la pubblica amministrazione predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura (art. 7, c. 5).
Il cliente dice che il termine decorre dal collaudo, che fa quando vuole: è legittimo?
No, non senza limiti. La procedura di verifica della conformità della merce o del servizio non può durare più di trenta giorni dalla consegna, salvo un accordo espresso, provato per iscritto e non gravemente iniquo (art. 4, c. 6, D.Lgs. 231/2002). Se la fattura è arrivata prima della verifica, il termine di pagamento di trenta giorni decorre dalla verifica (c. 2, lett. d); le richieste di modifiche solo formali alla fattura non spostano la decorrenza (lett. a).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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