In breve
- Senza patto: 30 giorni dal ricevimento della fattura.
- Oltre 60 giorni: solo con patto espresso e scritto, e se non gravemente iniquo.
- Creditore PMI e debitore grande impresa: oltre 60 giorni l'iniquità si presume.
- Pubblica amministrazione: 30 giorni, al massimo 60 se giustificato.
- Regole speciali per subfornitura, agroalimentare e lavoratori autonomi.
I termini: la regola e le eccezioni
Il D.Lgs. 231/2002 si applica ai pagamenti dovuti come corrispettivo nelle transazioni commerciali tra imprese, o tra imprese e pubbliche amministrazioni, e, per effetto della L. 81/2017, anche a quelle con i lavoratori autonomi. Se il contratto non fissa un termine, il pagamento va fatto entro trenta giorni dal ricevimento della fattura; se la data di ricevimento è incerta o la fattura arriva prima della merce, i trenta giorni decorrono dalla consegna o dalla prestazione (art. 4, c. 2).
| Rapporto | Termine massimo | Norma |
|---|---|---|
| Tra imprese, senza patto | 30 giorni dalla fattura | Art. 4, c. 2, D.Lgs. 231/2002 |
| Tra imprese, con patto | Libero, ma oltre 60 giorni solo espressamente, per iscritto e se non gravemente iniquo | Art. 4, c. 3 |
| Creditore PMI, debitore non PMI | Oltre 60 giorni si presume gravemente iniquo | Art. 7, c. 4-bis |
| Debitore pubblica amministrazione | 30 giorni; fino a 60 se giustificato e pattuito per iscritto | Art. 4, c. 4 |
| Imprese pubbliche ed enti sanitari | 60 giorni | Art. 4, c. 5 |
| Subfornitura | 60 giorni dalla consegna; fino a 90 con accordi di settore o territoriali | Art. 3 L. 192/1998 |
| Prodotti agricoli e alimentari | 30 giorni per i deperibili, 60 per i non deperibili | Art. 4 D.Lgs. 198/2021 |
| Lavoratori autonomi | Clausole oltre 60 giorni abusive e prive di effetto | Art. 3 L. 81/2017 |
Se è prevista una verifica di conformità della merce o del servizio, non può durare più di trenta giorni dalla consegna, salvo un accordo espresso, scritto e non gravemente iniquo; e se la fattura è già arrivata, i trenta giorni decorrono dalla verifica (art. 4, c. 2, lett. d, e c. 6). Le richieste di modifiche solo formali della fattura non spostano la decorrenza. Il pagamento a rate è ammesso, e in caso di ritardo interessi e risarcimento si calcolano solo sulle rate scadute (c. 7). Nella subfornitura, se il ritardo supera di trenta giorni il termine, al subfornitore spetta anche una penale del 5% sull'importo pagato in ritardo (art. 3, c. 3, L. 192/1998; si veda la pagina sulla subfornitura).
Le clausole nulle e le prassi inique
«Le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore. [...] Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare [...].»
La clausola nulla è sostituita dalla regola di legge, e il resto del contratto resta valido (artt. 1339 e 1419, c. 2, c.c.). Per alcune clausole è la legge stessa a stabilire o a presumere l'iniquità:
- esclusione degli interessi di mora: sempre gravemente iniqua, senza prova contraria (art. 7, c. 3);
- esclusione dei 40 euro di costi di recupero: presunta gravemente iniqua (c. 4);
- termini oltre 60 giorni imposti a una PMI da un'impresa che non lo è: presunti gravemente iniqui (c. 4-bis);
- con la pubblica amministrazione, la clausola che predetermina o modifica la data di ricevimento della fattura: nulla, rilevata d'ufficio (c. 5).
Quando l'iniquità non sta in una clausola ma in una prassi, come pagamenti sistematicamente tardivi imposti ai fornitori, il creditore ha diritto al risarcimento del danno, con le stesse presunzioni (art. 7-bis). Le associazioni di categoria rappresentative delle piccole e medie imprese possono agire contro le condizioni generali inique, chiedendo al giudice di inibirne l'uso, anche in via d'urgenza, con una penale da 500 a 1.100 euro per ogni giorno di inadempimento (art. 8). Nei rapporti di forte squilibrio si può invocare anche l'abuso di dipendenza economica.
Se il pagamento arriva in ritardo
Scaduto il termine, gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo senza bisogno di sollecito, al tasso di riferimento della BCE maggiorato di otto punti, e a ogni pagamento in ritardo si aggiungono 40 euro forfettari per i costi di recupero, oltre al maggior danno provato (artt. 4-6 D.Lgs. 231/2002). Il debitore si libera solo provando che il ritardo dipende da una causa a lui non imputabile (art. 3). Il tasso in vigore per il semestre, la diffida, il decreto ingiuntivo e gli strumenti europei sono spiegati nella pagina sul recupero crediti tra imprese; per l'ingiunzione in Italia si veda il decreto ingiuntivo.
- Scrivere la clausola di pagamento: termine, decorrenza, verifica, interessi.
- Verificare chi è la controparte: PMI, grande impresa, pubblica amministrazione.
- Controllare i regimi speciali: subfornitura, agroalimentare, lavoro autonomo.
- Tenere traccia della data di ricevimento di ogni fattura.
- Chiedere interessi e 40 euro fin dal primo ritardo, per iscritto.
Domande frequenti
Posso concordare con un cliente il pagamento a 90 o 120 giorni?
Un grande cliente impone nelle sue condizioni generali il pagamento a 120 giorni: che cosa posso fare?
Con la pubblica amministrazione quali termini valgono?
Il cliente dice che il termine decorre dal collaudo, che fa quando vuole: è legittimo?
Fonti normative
- Art. 4 D.Lgs. 231/2002 — Termini di pagamento
- Art. 7 D.Lgs. 231/2002 — Nullità delle clausole gravemente inique
- Art. 7-bis D.Lgs. 231/2002 — Prassi inique
- Art. 8 D.Lgs. 231/2002 — Tutela degli interessi collettivi
- Art. 3 L. 192/1998 — Termini di pagamento nella subfornitura
- Art. 3 L. 81/2017 — Clausole abusive verso i lavoratori autonomi
- Art. 4 D.Lgs. 198/2021 — Pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Debiti, crediti e pignoramentiRecupero crediti tra imprese: interessi di mora e proceduraD.Lgs. 231/2002: mora automatica, BCE + 8 punti (10,40% dal luglio 2026), 40 euro, termini 30-60 giorni, clausole nulle; decreto ingiuntivo, ingiunzione europea.
- Contratti commercialiLa subfornitura (L. 192/1998)Quando c'è subfornitura, la forma scritta a pena di nullità, il pagamento entro 60 giorni con interessi e penale del 5%, le clausole nulle, la dipendenza economica.
- Marchi, brevetti e concorrenzaL'abuso di dipendenza economicaQuando un cliente o fornitore forte abusa di un'impresa che dipende da lui: nullità dei patti, risarcimento, sezioni imprese, AGCM, piattaforme digitali (dal 2022).
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
- Contratti commercialiVendere online a imprese: condizioni generali, foro, IVAE-commerce B2B: quando le condizioni generali vincolano (art. 1341 c.c.), clausole vessatorie e click, foro e giurisdizione, vendita internazionale, IVA ed e-fattura.
- Contratti commercialiL'appalto di servizi tra imprese e l'outsourcingArtt. 1655-1677 c.c. e art. 29 D.Lgs. 276/2003: livelli di servizio e penali, recesso del committente, solidarietà per paghe e contributi, appalto non genuino.
- Contratti commercialiContratti con l'estero: legge applicabile, foro, arbitrato, IncotermsRoma I, Bruxelles I-bis e Convenzione di Vienna: quale legge e quale giudice senza clausole, come scriverle, arbitrato, Incoterms, pagamenti e recupero crediti.
- ContrattiLe clausole vessatorie: tra imprese e con i consumatoriArtt. 1341-1342 c.c. (approvazione specifica) e artt. 33-36 Codice del consumo: squilibrio significativo, lista grigia e nera, foro del consumatore.