In breve
- Mora automatica (art. 4 c. 1 D.Lgs. 231/2002): dal giorno dopo la scadenza, senza sollecito.
- Tasso (art. 5): BCE + 8 punti; 10,40% dal 1° luglio 2026, 10,15% nel primo semestre. Costi (art. 6): 40 euro per fattura + maggior danno.
- Termini (art. 4): 30 giorni dalla fattura; oltre 60 solo per iscritto e se non iniqui; con la PA massimo 30-60.
- Nulle (art. 7): clausole che escludono la mora o i 40 euro, termini gravemente iniqui.
- Procedura: diffida, decreto ingiuntivo su fatture ed estratto contabile (634, 641 c.p.c.), esecuzione; in Europa ingiunzione europea e small claims.
Quanto spetta: interessi e costi di recupero
«Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. [...] Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»
Il decreto 231/2002, che attua la direttiva europea sui ritardi di pagamento, si applica a ogni pagamento dovuto come corrispettivo in una transazione commerciale, cioè in un contratto tra imprese, compresi i liberi professionisti, o tra imprese e pubbliche amministrazioni, per la consegna di merci o la prestazione di servizi (artt. 1-2); resta fuori il consumatore, per il quale valgono gli interessi legali ordinari. Il debitore che paga in ritardo deve gli interessi moratori automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, e può liberarsi solo provando che il ritardo dipende da un'impossibilità della prestazione non imputabile, il che con un debito di denaro quasi mai accade (art. 3). Il tasso è quello legale di mora: il tasso di riferimento della BCE, quello delle operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto punti percentuali, con interessi semplici su base giornaliera calcolati sull'importo dovuto, imposte comprese; per il primo semestre di ogni anno si prende il tasso in vigore il 1° gennaio e per il secondo quello in vigore il 1° luglio, che il Ministero dell'economia pubblica in Gazzetta Ufficiale (art. 5). Nel primo semestre 2026 il tasso di mora è stato del 10,15 per cento (BCE 2,15) e dal 1° luglio 2026 è del 10,40 (BCE 2,40); nell'agroalimentare si aggiungono altri quattro punti (art. 4 D.Lgs. 198/2021). Tra imprese le parti possono concordare un tasso diverso, anche inferiore, purché la clausola non sia gravemente iniqua, e l'esclusione della mora è nulla senza possibilità di prova contraria (art. 7 c. 3). A ogni pagamento in ritardo si aggiungono 40 euro forfettari per i costi di recupero, dovuti senza sollecito e per ciascuna fattura scaduta, più il maggior danno provato, che comprende le spese dell'avvocato o della società di recupero (art. 6); la clausola che esclude i 40 euro si presume iniqua.
I termini di pagamento validi
| Rapporto | Termine legale | Deroga | Norma |
|---|---|---|---|
| Tra imprese, senza patto | 30 giorni dal ricevimento della fattura; dalla consegna o prestazione se la data della fattura è incerta o anteriore; dall'accettazione o verifica se prevista, purché entro 30 giorni dalla consegna | Termine maggiore pattuibile; oltre 60 giorni solo espressamente, per iscritto e se non gravemente iniquo | Art. 4 c. 2-3 |
| Con la pubblica amministrazione | 30 giorni | Fino a 60 giorni solo se giustificato dalla natura del contratto, per iscritto; mai oltre | Art. 4 c. 4 |
| Imprese pubbliche ed enti del servizio sanitario | 60 giorni | — | Art. 4 c. 5 |
| Prodotti agroalimentari | 30 giorni per i deperibili, 60 per i non deperibili, dalla consegna o dalla determinazione dell'importo se successiva | Non derogabile; interessi di mora maggiorati di ulteriori 4 punti | Art. 4 D.Lgs. 198/2021 (che ha sostituito l'art. 62 DL 1/2012) |
| Verifica di conformità | Non oltre 30 giorni dalla consegna | Diversamente solo per iscritto e se non iniquo | Art. 4 c. 6 |
La clausola sul termine è nulla, anche d'ufficio, quando è gravemente iniqua per il creditore, tenuto conto dello scostamento dalla prassi commerciale, della natura della merce e dell'esistenza di motivi oggettivi (art. 7): il termine di 120 o 180 giorni imposto dal cliente forte a un fornitore piccolo è il caso tipico, e la nullità fa rivivere il termine legale di trenta giorni con la mora da quel momento. Le associazioni di categoria possono chiedere al giudice di accertare l'iniquità delle condizioni generali e di inibirne l'uso (art. 8). Il ricevimento della fattura si prova con la fatturazione elettronica, che ne certifica la data di consegna allo SDI, e gli interessi si calcolano da lì.
Dalla diffida al decreto ingiuntivo
La diffida non è necessaria per la mora ma serve a dimostrare la buona fede e a interrompere la prescrizione, che per i crediti d'impresa è di dieci anni, ridotti a cinque per le prestazioni periodiche; va inviata via PEC all'indirizzo INI-PEC del debitore con il conteggio di capitale, interessi e 40 euro e un termine breve. Se non paga, il decreto ingiuntivo è lo strumento: il creditore deposita ricorso con le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili, che per i crediti relativi a somministrazioni di merci e servizi tra imprenditori sono prova scritta idonea (art. 634 c. 2 c.p.c.), oltre a contratto, ordini, DDT firmati, email di conferma; il giudice emette il decreto entro trenta giorni dal deposito (art. 641 c. 1) e il debitore ha quaranta giorni dalla notifica per l'opposizione, cinquanta se risiede in un altro Stato dell'Unione, sessanta se altrove (c. 2). Il decreto è provvisoriamente esecutivo se il credito è fondato su cambiali, assegni o altri titoli, o se c'è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, per esempio il debitore che sta dismettendo i beni (art. 642); se opposto, il giudice concede comunque l'esecuzione provvisoria per le somme non contestate (art. 648 c. 1), il che scoraggia le opposizioni pretestuose. Il costo è il contributo unificato ridotto alla metà per il monitorio e il compenso dell'avvocato, che il decreto liquida a carico del debitore. Con il decreto definitivo o esecutivo si notifica il precetto e si procede al pignoramento: presso terzi sui conti correnti e sui crediti verso i clienti del debitore, individuati anche con la ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.), mobiliare sui beni aziendali, immobiliare con l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Se il debitore è un'impresa insolvente con debiti scaduti oltre le soglie, l'istanza di liquidazione giudiziale è una pressione e a volte l'unica via per non restare ultimi.
Il debitore in un altro Paese dell'Unione
Per i crediti transfrontalieri non contestati il regolamento 1896/2006 prevede l'ingiunzione di pagamento europea: domanda con il modulo standard A, senza allegare prove ma con la descrizione delle stesse, al giudice competente secondo il regolamento 1215/2012, di regola quello del domicilio del debitore o quello convenuto nel contratto o del luogo di esecuzione; il giudice emette l'ingiunzione in trenta giorni, il debitore può opporsi entro trenta giorni con un semplice modulo, e in mancanza l'ingiunzione è esecutiva in tutti gli Stati membri senza procedimento intermedio. Per i crediti fino a 5.000 euro il regolamento 861/2007 offre il procedimento per le controversie di modesta entità, scritto, su moduli, senza obbligo di avvocato, con sentenza esecutiva ovunque. Il decreto ingiuntivo italiano resta possibile quando il giudice italiano è competente e si notifica all'estero con il regolamento sulle notifiche, con il termine di opposizione allungato; la sentenza o il decreto definitivo si eseguono negli altri Stati con il regolamento 1215/2012 senza exequatur. Fuori dall'Unione contano le convenzioni bilaterali e il diritto locale, e il recupero passa da un avvocato del luogo.
Che cosa fare
- Prima: condizioni generali scritte con termine, tasso di mora, foro e riserva di proprietà; fatturazione elettronica puntuale; controllo delle scadenze.
- Alla scadenza: conteggio di capitale, interessi dal giorno successivo e 40 euro per fattura; diffida via PEC con termine breve; eventuale proposta di piano di rientro con riconoscimento del debito.
- Decreto ingiuntivo con fatture, estratto contabile e documenti di consegna; chiedere la provvisoria esecuzione se ci sono titoli o pericolo.
- Esecuzione: precetto, ricerca telematica dei beni, pignoramento presso terzi su banche e clienti, ipoteca giudiziale sugli immobili.
- Debitore estero o insolvente: ingiunzione europea o small claims; istanza di liquidazione giudiziale; insinuazione al passivo con i privilegi eventuali.
Il credito d'impresa è protetto meglio di quanto le imprese credano: la mora è automatica, il tasso è alto, i costi sono rimborsati e il decreto arriva in un mese. Il procedimento monitorio è nella pagina sul decreto ingiuntivo e la sua contestazione nella pagina sull'opposizione; l'aggressione della liquidità nella pagina sul pignoramento del conto corrente; l'ultima leva verso l'insolvente nella pagina sull'istanza di liquidazione giudiziale del creditore.
Domande frequenti
Il cliente paga a 120 giorni «come da accordi verbali»: posso pretendere gli interessi?
Quanto sono gli interessi di mora oggi?
Ho solo le fatture e le email: bastano per il decreto ingiuntivo?
Il debitore è in Germania: che cosa faccio?
Fonti normative
- Art. 4 D.Lgs. 231/2002 — Termini di pagamento
- Art. 5 D.Lgs. 231/2002 — Saggio degli interessi
- Art. 6 D.Lgs. 231/2002 — Risarcimento delle spese di recupero
- Art. 7 D.Lgs. 231/2002 — Nullità delle clausole
- Art. 634 c.p.c. — Prova scritta nel procedimento d'ingiunzione
- Art. 641 c.p.c. — Accoglimento della domanda
- Regolamento (CE) 1896/2006 — Ingiunzione di pagamento europea
- Regolamento (CE) 861/2007 — Controversie di modesta entità
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
- Debiti, crediti e pignoramentiL'opposizione a decreto ingiuntivoQuaranta giorni e atto di citazione, oneri della prova, sospensione e provvisoria esecuzione, eccezioni tipiche, mediazione, costi, rischi, opposizione tardiva.
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento del conto correnteIl pignoramento del conto corrente (artt. 543-553 c.p.c.): blocco nei limiti del credito, stipendio e pensione protetti (triplo dell'assegno sociale, un quinto).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeChiedere la liquidazione giudiziale del debitoreIl ricorso del creditore per aprire la liquidazione giudiziale: insolvenza, soglia di 30.000 euro, imprese minori escluse, udienza in 45 giorni, costi, rischi e reclamo.
- ContrattiInadempimento e risoluzione del contrattoInadempimento e risoluzione (artt. 1218, 1453-1461 c.c.): messa in mora, diffida di 15 giorni, clausola risolutiva, termine essenziale, eccezione, danni, caparra, prova.
- ContrattiLe clausole vessatorie: tra imprese e con i consumatoriArtt. 1341-1342 c.c. (approvazione specifica) e artt. 33-36 Codice del consumo: squilibrio significativo, lista grigia e nera, foro del consumatore.