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GuidaSocietà e impresa · Marchi, brevetti e concorrenza

Nomi a dominio, account social, cybersquatting

Il nome a dominio e l'account social sono oggi i segni con cui i clienti trovano un'impresa, e la legge li tratta come tali: chi registra un dominio uguale o simile a un marchio altrui per attività confondibili viola il marchio, anche se il dominio è libero e il registrar lo ha assegnato senza controlli. Per riaverlo ci sono tre strade, spesso cumulabili: la causa davanti al tribunale delle imprese con l'inibitoria e il trasferimento provvisorio, la procedura amministrativa di riassegnazione dei domini .it e l'UDRP per i domini internazionali, più rapide ed economiche quando la malafede è evidente. Per gli account social, che non sono registrati da nessuna autorità, il recupero passa dalle procedure delle piattaforme e, se l'account è in mano a un ex dipendente o a un'agenzia, dal contratto e dal giudice.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Il dominio è un segno distintivo (art. 22 c.p.i.): vietato usarne uno uguale o simile a un marchio altrui per attività confondibili, o a un marchio rinomato; il titolare del marchio lo vieta ex art. 20.
  • In tribunale: inibitoria, trasferimento provvisorio cautelare (133), revoca o trasferimento dall'autorità di registrazione (118 c. 6), risarcimento e retroversione degli utili (125).
  • Riassegnazione .it: opposizione al Registro + procedura davanti a un PSRD; tre requisiti (confondibilità, assenza di diritti, malafede); poche settimane; solo trasferimento.
  • UDRP (.com ecc.): reclamo all'OMPI o altro provider, stessi requisiti, 1.500 $ in su, esecuzione dopo 10 giorni salvo causa.
  • Account social: reclamo alla piattaforma con il marchio; ex dipendente o agenzia: diffida, art. 700 c.p.c., 2105/2598 c.c., 615-ter c.p.

Il dominio come segno distintivo e le azioni in tribunale

Art. 22, comma 1, D.Lgs. 30/2005

«È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.»

Il codice della proprietà industriale ha risolto da tempo la questione se il nome a dominio sia un semplice indirizzo tecnico o un segno distintivo: è un segno distintivo, quando è usato in un sito nell'attività economica, e come tale sottostà al principio di unitarietà dei segni, per cui chi ha un marchio anteriore può vietare l'uso di un dominio uguale o simile per attività affini, e chi ha un marchio rinomato può vietarlo anche per attività diverse quando l'uso ne sfrutta o ne danneggia la notorietà (art. 22); specularmente, il dominio usato e divenuto noto è un segno che toglie novità al marchio depositato dopo (art. 12) e che il suo titolare può difendere contro la concorrenza sleale confusoria (art. 2598 c.c.). L'assegnazione del dominio da parte del Registro o del registrar avviene con la regola del primo arrivato e senza verifiche sui marchi, per cui la registrazione non crea un diritto opponibile al titolare del marchio; il registrante di buona fede che usa il dominio per un'attività non confondibile, o che vi ha un interesse legittimo perché coincide con il proprio nome o con un segno preusato, conserva invece il dominio. Le azioni sono quelle del marchio davanti al tribunale delle imprese: l'inibitoria dell'uso del dominio (art. 131) e, in via cautelare, l'inibitoria e il trasferimento provvisorio del dominio al titolare del marchio, che il giudice può subordinare a una cauzione (art. 133), strumento che in poche settimane toglie il sito dalle mani dell'usurpatore; la revoca o il trasferimento della registrazione concessa in violazione dell'art. 22 o richiesta in malafede, disposti dall'autorità di registrazione su domanda dell'avente diritto (art. 118 c. 6); il risarcimento del danno con la retroversione degli utili e la pubblicazione della sentenza (art. 125-126); la rimozione dei contenuti (art. 124). Quando il dominio o il profilo usurpano l'identità di una persona o di un'impresa per ingannare, si aggiungono i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e, per i marchi registrati, di contraffazione (art. 473 c.p.), oltre alla truffa quando i visitatori pagano.

Le procedure rapide: riassegnazione .it e UDRP

ElementoRiassegnazione .it (Registro .it, PSRD)UDRP (ICANN, per .com, .net, .org e gTLD)
Primo passoOpposizione al Registro .it: il dominio diventa «contestato» e non può essere trasferito a terzi; entro il termine fissato dal regolamento va avviata la proceduraReclamo a un provider accreditato (Centro OMPI, Forum e altri); il registrar blocca il dominio alla notifica
Requisiti (tutti)Dominio identico o confondibile con un marchio o altro segno o nome su cui il ricorrente vanta diritti; registrante senza diritti o interessi legittimi; registrazione e uso in malafedeIdentità o confondibilità con un marchio del ricorrente; assenza di diritti o interessi legittimi; registrazione e uso in malafede
Indici di malafedeOfferta di vendita al titolare oltre i costi, registrazione per impedirla al titolare, sviamento di clientela, contenuti confusori, dominio parcheggiato, registrazioni serialiGli stessi, codificati nel par. 4(b) della Policy
ProceduraRicorso al PSRD, risposta del resistente entro 25 giorni, decisione di un esperto unico o di un collegio in poche settimane; a spese del ricorrente secondo il tariffarioReclamo, risposta in 20 giorni, panel di uno o tre esperti, decisione in 14 giorni dalla nomina; tariffa da 1.500 dollari (esperto unico, fino a 5 domini) a carico del ricorrente
EsitoTrasferimento del dominio al ricorrente o rigetto; nessun risarcimento; esecuzione dal Registro salvo azione giudiziaria del soccombente nel termineTrasferimento o cancellazione; esecuzione dopo 10 giorni lavorativi salvo che il soccombente inizi una causa; nessun risarcimento
Rapporto con il giudiceNon esclude la causa, prima, durante o dopo; la decisione non è un lodo e non fa statoIdem; le corti decidono secondo il diritto nazionale
Altri suffissi.eu: procedura ADR di EURid; ccTLD stranieri: regole del registro localeURS per i nuovi gTLD: più rapida, solo sospensione

Le procedure amministrative sono lo strumento giusto contro il cybersquatting puro, quando il registrante non ha alcun collegamento con il nome e lo ha preso per rivenderlo, per parcheggiarlo con pubblicità o per deviare i clienti: costano meno di una causa, durano uno o due mesi e ottengono il trasferimento del dominio con una decisione che il Registro o il registrar eseguono senza bisogno di esecuzione forzata; il ricorrente deve però provare la titolarità del marchio (la registrazione è la prova più semplice; per i segni non registrati serve la prova dell'uso e della notorietà) e tutti e tre i requisiti, e non ottiene danni né spese. Quando il registrante ha un interesse plausibile, quando il dominio è usato per un'attività reale o quando si vogliono i danni, la causa davanti al tribunale delle imprese è necessaria, e il trasferimento cautelare dell'art. 133 dà in tempi simili un risultato provvisorio. Le due strade si cumulano spesso: opposizione al Registro per bloccare il dominio, procedura di riassegnazione per riaverlo, causa per i danni e per gli altri usi del segno. Per gli account social non esiste un registro né una procedura amministrativa: il nome utente è concesso dalla piattaforma in base al contratto con l'utente, e le piattaforme hanno procedure interne per le violazioni di marchio e per l'impersonificazione, che richiedono la prova della registrazione del marchio e una richiesta formale; il regolamento sui servizi digitali impone risposte motivate e vie di reclamo. Il caso più frequente è però interno: l'account aziendale aperto da un dipendente o da un'agenzia con il nome dell'impresa. La giurisprudenza lo considera un bene dell'impresa quando è stato creato per l'attività, con il marchio, i contatti e i contenuti aziendali, indipendentemente da chi ha inserito l'e-mail, per cui il dipendente cessato deve consegnare le credenziali e l'agenzia deve trasferire i profili e il dominio registrati per conto del cliente; il rifiuto si affronta con la diffida, con il ricorso d'urgenza per l'ordine di consegna con penale, con il risarcimento per violazione degli obblighi contrattuali e con la concorrenza sleale, e diventa reato quando l'ex collaboratore cambia le password per escludere il titolare (accesso abusivo, art. 615-ter c.p.) o cancella i contenuti (danneggiamento informatico, art. 635-bis).

Come proteggersi e come recuperare

  1. Prima: registrare il marchio, poi il dominio principale e le varianti (.it, .com, .eu, errori tipici) a nome della società; aprire gli account con e-mail aziendale, intestazione all'impresa, doppia autenticazione e amministratori multipli; regolare nei contratti con dipendenti e agenzie titolarità, gestione e restituzione.
  2. Alla scoperta dell'abuso: raccogliere le prove (whois, screenshot, offerte di vendita, contenuti), verificare il marchio e l'anteriorità, diffidare per iscritto.
  3. Dominio .it: opposizione al Registro e procedura di riassegnazione; gTLD: reclamo UDRP; in parallelo o in alternativa, ricorso cautelare ex art. 133 c.p.i.
  4. Account social: reclamo alla piattaforma per marchio o impersonificazione; verso ex dipendenti e agenzie, diffida con termine e ricorso ex art. 700 c.p.c. per le credenziali; denuncia se le password sono state cambiate.
  5. Danni: causa al tribunale delle imprese con retroversione degli utili e pubblicazione della sentenza; per l'usurpazione dell'identità, querela.

Il dominio e l'account valgono quanto il marchio che portano, e la legge li difende con gli stessi strumenti del marchio più le procedure rapide di riassegnazione: chi registra prima il marchio e intesta a sé dominio e profili raramente deve usarle. La registrazione è nella pagina su come registrare un marchio; le azioni contro l'uso abusivo nella pagina sulla contraffazione del marchio; lo sviamento di clientela nella pagina sulla concorrenza sleale; i reati nella pagina sull'accesso abusivo a un sistema informatico.

Domande frequenti

Qualcuno ha registrato il dominio con il nome del mio marchio e mi chiede soldi per cederlo: che cosa posso fare?
È il cybersquatting classico e hai tre strade. Se il dominio è .it, l'opposizione al Registro blocca il trasferimento a terzi e poi la procedura di riassegnazione davanti a un PSRD accreditato ti fa ottenere il dominio in poche settimane, a spese tue, se provi che il dominio è identico o confondibile con il tuo marchio, che il registrante non ha diritti o interessi legittimi e che lo ha registrato e usato in malafede: l'offerta di vendita a prezzo elevato è l'indice tipico. Se è .com o un altro gTLD, l'UDRP presso l'OMPI con gli stessi requisiti. In ogni caso puoi agire davanti al tribunale delle imprese per l'inibitoria, il trasferimento provvisorio in via cautelare (art. 133 c.p.i.) e il risarcimento, unica sede in cui ottieni i danni. Non pagare: il pagamento non ti dà alcuna garanzia e conferma il valore dell'estorsione.
Il dominio era libero e l'ho registrato regolarmente: perché dovrei perderlo?
Perché la registrazione del dominio non attribuisce diritti contro chi ha un marchio anteriore: l'art. 22 c.p.i. vieta di adottare come nome a dominio di un sito usato nell'attività economica un segno uguale o simile all'altrui marchio se c'è rischio di confusione, e per i marchi rinomati anche senza affinità di attività. Se però usi il dominio in buona fede per un'attività diversa e non confondibile, o coincide con il tuo nome, la tua ditta o un marchio che usavi prima, hai un interesse legittimo e la riassegnazione va respinta; il registrante che ha diritti conserva il dominio, e la valutazione si fa caso per caso.
L'ex dipendente che gestiva la pagina Instagram dell'azienda non vuole restituire le credenziali: come recupero l'account?
L'account creato per l'attività aziendale, con il marchio, i contatti e i contenuti dell'impresa, è un bene dell'impresa anche se lo ha aperto il dipendente con il proprio telefono: alla cessazione del rapporto deve consegnare le credenziali, e il rifiuto lo espone al risarcimento per violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza, alla concorrenza sleale se lo usa per una nuova attività e, se cambia le password per escludere l'azienda o cancella i contenuti, ai reati di accesso abusivo e danneggiamento. In pratica: diffida scritta con termine breve, richiesta alla piattaforma con la prova del marchio e della titolarità (fatture della pubblicità, e-mail aziendale collegata), e ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per l'ordine di consegna delle credenziali con penale giornaliera. Il contratto di lavoro e la policy aziendale che regolano gli account evitano il problema.
L'agenzia web ha registrato il dominio e i profili a proprio nome: sono suoi?
No, se il contratto e le circostanze mostrano che li ha creati per te e con il tuo marchio: l'agenzia è un mandatario che deve trasferire al cliente ciò che ha acquistato per suo conto, e trattenere dominio e account per ottenere pagamenti o impedire il cambio di fornitore è un inadempimento e una concorrenza sleale. Chiedi il trasferimento formale (authinfo del dominio, cambio dell'amministratore delle pagine) e, in caso di rifiuto, l'urgenza; per il dominio .it l'opposizione al Registro evita che venga ceduto a terzi nel frattempo. La regola pratica è intestare sempre dominio e account alla società, con l'agenzia come gestore delegato.
Quanto costa e quanto dura la riassegnazione rispetto alla causa?
La riassegnazione .it e l'UDRP durano di regola uno o due mesi e costano qualche migliaio di euro tra tariffa del PSRD o del provider (l'OMPI parte da 1.500 dollari per un esperto unico) e assistenza legale, a carico del ricorrente senza rimborso; ottengono solo il trasferimento del dominio, non il risarcimento, e il soccombente può bloccare l'esecuzione avviando una causa nel termine. La causa davanti al tribunale delle imprese dura di più ma consente inibitoria, trasferimento cautelare in poche settimane, risarcimento con retroversione degli utili e pubblicazione della sentenza, e vale anche per gli usi del marchio fuori dal dominio; le due vie si possono cumulare, con la procedura amministrativa per il dominio e la causa per i danni.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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