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GuidaSocietà e impresa · Marchi, brevetti e concorrenza

Abuso di posizione dominante e intese: la segnalazione all'AGCM e il risarcimento

Quando i concorrenti si accordano sui prezzi o si spartiscono i clienti, o quando un'impresa dominante usa la propria forza per escludere i rivali o imporre condizioni ingiuste, la legge antitrust offre due strade. La prima è pubblica: segnalare il caso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può indagare, imporre di cessare, sanzionare fino al 10% del fatturato. La seconda è privata: chiedere al giudice la nullità dei contratti e il risarcimento dei danni, con regole che dal 2017 aiutano le vittime, perché la decisione definitiva dell'Autorità vincola il giudice e nei cartelli il danno si presume. Questa pagina spiega i divieti, come si segnala e come si ottiene il risarcimento.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Vietati gli accordi tra imprese che restringono la concorrenza e l'abuso di una posizione dominante; gli accordi vietati sono nulli.
  • AGCM: chiunque può segnalare; può ordinare di cessare e sanzionare fino al 10% del fatturato.
  • Giudice: nullità, provvedimenti d'urgenza e risarcimento davanti alle sezioni specializzate per le imprese.
  • Dopo una decisione dell'AGCM la violazione è accertata; nei cartelli il danno si presume.
  • Cinque anni per chiedere i danni, sospesi durante l'istruttoria dell'Autorità.

Che cosa è vietato

Art. 2, c. 2-3, L. 287/1990

«Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato [...]; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; [...] Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.»

Le intese comprendono accordi, pratiche concordate e decisioni di associazioni o consorzi di imprese: i cartelli sui prezzi, la spartizione di clienti o territori, gli accordi nelle gare d'appalto, gli scambi di informazioni sensibili tra concorrenti. L'abuso di posizione dominante è vietato a chi detiene un potere di mercato tale da comportarsi in modo indipendente dai concorrenti: imporre prezzi o condizioni ingiustificatamente gravosi, limitare la produzione o l'accesso al mercato a danno dei consumatori, discriminare i clienti, subordinare un contratto all'acquisto di prestazioni che non c'entrano (art. 3). Quando il comportamento può incidere sul commercio tra Stati membri si applicano anche gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'abuso di dipendenza economica tra singole imprese, anche senza dominanza sul mercato, ha una disciplina propria, spiegata nella pagina sull'abuso di dipendenza economica.

La strada pubblica: l'Autorità garante

FaseChe cosa accadeL. 287/1990
SegnalazioneChiunque vi abbia interesse, anche un'associazione di consumatori, può fornire elementi; l'Autorità definisce le proprie priorità e può non dare seguitoArt. 12
IstruttoriaRichieste di informazioni e documenti, ispezioni, contraddittorio con le impreseArtt. 12 e 14
Misure cautelariIn casi di urgenza e rischio di danno grave e irreparabileArt. 14-bis
ImpegniEntro tre mesi dall'avvio le imprese possono proporre impegni; resi obbligatori, chiudono il caso senza accertare l'infrazioneArt. 14-ter
DecisioneDiffida con rimedi comportamentali o strutturali, sanzione fino al 10% del fatturato, penalità di mora fino al 5% del fatturato medio giornalieroArt. 15
ClemenzaImmunità o riduzione per chi rivela un cartello segreto e collaboraArt. 15-bis ss.

Le decisioni dell'Autorità si impugnano davanti al giudice amministrativo, secondo il codice del processo amministrativo (art. 33, c. 1). La segnalazione non costa nulla e non richiede un avvocato, ma deve essere documentata: mercato interessato, imprese coinvolte, comportamenti, effetti e prove disponibili.

La strada privata: nullità e risarcimento

Le azioni di nullità, di risarcimento e i ricorsi d'urgenza per violazioni della legge antitrust si propongono davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa (art. 33, c. 2), e per queste controversie la competenza è concentrata nelle sezioni di Milano, Roma e Napoli, secondo il distretto (art. 4, c. 1-ter, D.Lgs. 168/2003, introdotto dall'art. 18 D.Lgs. 3/2017). Il decreto, che attua la direttiva europea sul risarcimento del danno antitrust, aiuta le vittime in tre modi: la decisione definitiva dell'Autorità, o la sentenza che la conferma, rende accertata la violazione nei confronti dell'autore, lasciando da provare solo il nesso di causalità e il danno (art. 7); nei cartelli l'esistenza del danno si presume, salvo prova contraria, e la quantificazione segue le regole del codice civile, anche in via equitativa e con l'assistenza dell'Autorità (art. 14); il diritto si prescrive in cinque anni, che non iniziano prima della cessazione della violazione e della conoscenza della condotta, del danno e dell'autore, e restano sospesi durante l'istruttoria dell'Autorità e per un anno dopo la decisione definitiva (art. 8).

La nullità delle intese colpisce anche i contratti «a valle» che le riproducono. L'esempio più noto sono le fideiussioni bancarie redatte sullo schema dell'ABI giudicato anticoncorrenziale: la Cassazione le considera parzialmente nulle nelle clausole che riproducono lo schema, salvo diversa volontà delle parti (Cass. 27817/2024), come spiegato nella pagina sulla fideiussione omnibus.

  1. Raccogliere i fatti: listini, offerte, comunicazioni, rifiuti di fornitura, condizioni imposte.
  2. Definire il mercato e la posizione delle imprese coinvolte, anche con un consulente economico.
  3. Segnalare all'Autorità con una denuncia documentata, se l'interesse è far cessare la condotta.
  4. Agire davanti al giudice per nullità, urgenza o danni, verificando i cinque anni.
  5. Se c'è già una decisione dell'Autorità, usarla come base per l'azione di risarcimento.

Gli atti scorretti tra concorrenti che non richiedono dominanza sono spiegati nella pagina sulla concorrenza sleale; il giudice competente nella pagina sul tribunale delle imprese.

Domande frequenti

Un fornitore dominante mi impone condizioni impossibili: devo rivolgermi all'AGCM o al giudice?
Si possono fare entrambe le cose. La segnalazione all'Autorità è gratuita e può portare a un'istruttoria, a misure cautelari e a sanzioni, ma l'Autorità sceglie le proprie priorità e può non dare seguito ai casi che non rientrano tra quelle (art. 12 L. 287/1990). Per ottenere la nullità delle clausole, un provvedimento d'urgenza o il risarcimento serve invece il giudice ordinario, cioè le sezioni specializzate in materia di impresa (art. 33). Quando manca una posizione dominante ma c'è dipendenza dal fornitore, si può valutare l'abuso di dipendenza economica.
L'AGCM ha già sanzionato un cartello: posso chiedere i danni?
Sì, ed è la situazione più favorevole: la decisione definitiva dell'Autorità, o la sentenza che la conferma, rende accertata nei confronti dell'autore la violazione, con la sua natura e la sua portata, anche se restano da provare il nesso di causalità e l'entità del danno (art. 7 D.Lgs. 3/2017). Per i cartelli il danno si presume, salvo prova contraria (art. 14). Il termine di prescrizione è di cinque anni e resta sospeso durante l'istruttoria e per un anno dalla decisione definitiva (art. 8).
Ho firmato una fideiussione per la banca di mio figlio: può essere nulla per l'antitrust?
In parte sì, se riproduce le clausole dello schema dell'ABI che l'Autorità ha giudicato frutto di un'intesa vietata: la Cassazione le considera parzialmente nulle, cioè nulle quelle clausole, salvo che risulti una diversa volontà delle parti (Cass. 27817/2024). La nullità si può far valere anche in appello, ma i documenti per provarla vanno prodotti in primo grado (Cass. 416/2025). I dettagli sono nella pagina sulla fideiussione omnibus.
Faccio parte di un cartello e voglio uscirne: che cosa rischio?
Le sanzioni arrivano fino al 10% del fatturato (art. 15 L. 287/1990). Il programma di clemenza dell'Autorità consente di ottenere l'immunità o una riduzione della sanzione all'impresa che rivela la propria partecipazione a un cartello segreto e collabora pienamente, alle condizioni degli artt. 15-bis e seguenti. È una scelta da preparare con un difensore, perché tempi e contenuto della domanda sono decisivi.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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