In breve
- Vietati gli accordi tra imprese che restringono la concorrenza e l'abuso di una posizione dominante; gli accordi vietati sono nulli.
- AGCM: chiunque può segnalare; può ordinare di cessare e sanzionare fino al 10% del fatturato.
- Giudice: nullità, provvedimenti d'urgenza e risarcimento davanti alle sezioni specializzate per le imprese.
- Dopo una decisione dell'AGCM la violazione è accertata; nei cartelli il danno si presume.
- Cinque anni per chiedere i danni, sospesi durante l'istruttoria dell'Autorità.
Che cosa è vietato
«Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato [...]; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; [...] Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.»
Le intese comprendono accordi, pratiche concordate e decisioni di associazioni o consorzi di imprese: i cartelli sui prezzi, la spartizione di clienti o territori, gli accordi nelle gare d'appalto, gli scambi di informazioni sensibili tra concorrenti. L'abuso di posizione dominante è vietato a chi detiene un potere di mercato tale da comportarsi in modo indipendente dai concorrenti: imporre prezzi o condizioni ingiustificatamente gravosi, limitare la produzione o l'accesso al mercato a danno dei consumatori, discriminare i clienti, subordinare un contratto all'acquisto di prestazioni che non c'entrano (art. 3). Quando il comportamento può incidere sul commercio tra Stati membri si applicano anche gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'abuso di dipendenza economica tra singole imprese, anche senza dominanza sul mercato, ha una disciplina propria, spiegata nella pagina sull'abuso di dipendenza economica.
La strada pubblica: l'Autorità garante
| Fase | Che cosa accade | L. 287/1990 |
|---|---|---|
| Segnalazione | Chiunque vi abbia interesse, anche un'associazione di consumatori, può fornire elementi; l'Autorità definisce le proprie priorità e può non dare seguito | Art. 12 |
| Istruttoria | Richieste di informazioni e documenti, ispezioni, contraddittorio con le imprese | Artt. 12 e 14 |
| Misure cautelari | In casi di urgenza e rischio di danno grave e irreparabile | Art. 14-bis |
| Impegni | Entro tre mesi dall'avvio le imprese possono proporre impegni; resi obbligatori, chiudono il caso senza accertare l'infrazione | Art. 14-ter |
| Decisione | Diffida con rimedi comportamentali o strutturali, sanzione fino al 10% del fatturato, penalità di mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero | Art. 15 |
| Clemenza | Immunità o riduzione per chi rivela un cartello segreto e collabora | Art. 15-bis ss. |
Le decisioni dell'Autorità si impugnano davanti al giudice amministrativo, secondo il codice del processo amministrativo (art. 33, c. 1). La segnalazione non costa nulla e non richiede un avvocato, ma deve essere documentata: mercato interessato, imprese coinvolte, comportamenti, effetti e prove disponibili.
La strada privata: nullità e risarcimento
Le azioni di nullità, di risarcimento e i ricorsi d'urgenza per violazioni della legge antitrust si propongono davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa (art. 33, c. 2), e per queste controversie la competenza è concentrata nelle sezioni di Milano, Roma e Napoli, secondo il distretto (art. 4, c. 1-ter, D.Lgs. 168/2003, introdotto dall'art. 18 D.Lgs. 3/2017). Il decreto, che attua la direttiva europea sul risarcimento del danno antitrust, aiuta le vittime in tre modi: la decisione definitiva dell'Autorità, o la sentenza che la conferma, rende accertata la violazione nei confronti dell'autore, lasciando da provare solo il nesso di causalità e il danno (art. 7); nei cartelli l'esistenza del danno si presume, salvo prova contraria, e la quantificazione segue le regole del codice civile, anche in via equitativa e con l'assistenza dell'Autorità (art. 14); il diritto si prescrive in cinque anni, che non iniziano prima della cessazione della violazione e della conoscenza della condotta, del danno e dell'autore, e restano sospesi durante l'istruttoria dell'Autorità e per un anno dopo la decisione definitiva (art. 8).
La nullità delle intese colpisce anche i contratti «a valle» che le riproducono. L'esempio più noto sono le fideiussioni bancarie redatte sullo schema dell'ABI giudicato anticoncorrenziale: la Cassazione le considera parzialmente nulle nelle clausole che riproducono lo schema, salvo diversa volontà delle parti (Cass. 27817/2024), come spiegato nella pagina sulla fideiussione omnibus.
- Raccogliere i fatti: listini, offerte, comunicazioni, rifiuti di fornitura, condizioni imposte.
- Definire il mercato e la posizione delle imprese coinvolte, anche con un consulente economico.
- Segnalare all'Autorità con una denuncia documentata, se l'interesse è far cessare la condotta.
- Agire davanti al giudice per nullità, urgenza o danni, verificando i cinque anni.
- Se c'è già una decisione dell'Autorità, usarla come base per l'azione di risarcimento.
Gli atti scorretti tra concorrenti che non richiedono dominanza sono spiegati nella pagina sulla concorrenza sleale; il giudice competente nella pagina sul tribunale delle imprese.
Domande frequenti
Un fornitore dominante mi impone condizioni impossibili: devo rivolgermi all'AGCM o al giudice?
L'AGCM ha già sanzionato un cartello: posso chiedere i danni?
Ho firmato una fideiussione per la banca di mio figlio: può essere nulla per l'antitrust?
Faccio parte di un cartello e voglio uscirne: che cosa rischio?
Fonti normative
- Artt. 2-3 L. 287/1990 — Intese e abuso di posizione dominante
- Artt. 12-15-bis L. 287/1990 — Istruttoria, impegni, sanzioni, clemenza
- Art. 33 L. 287/1990 — Competenza giurisdizionale
- D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3 — Azioni per il risarcimento del danno antitrust
- AGCM — Segnalazioni in materia di concorrenza
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Marchi, brevetti e concorrenzaL'abuso di dipendenza economicaQuando un cliente o fornitore forte abusa di un'impresa che dipende da lui: nullità dei patti, risarcimento, sezioni imprese, AGCM, piattaforme digitali (dal 2022).
- Marchi, brevetti e concorrenzaLa concorrenza sleale (art. 2598 c.c.): imitazione, denigrazione, storno di dipendentiLa concorrenza sleale: confusione, denigrazione e appropriazione di pregi, atti contrari alla correttezza, storno di dipendenti, sviamento di clientela; inibitoria.
- Marchi, brevetti e concorrenzaIl tribunale delle imprese: competenze e procedimentiSezioni specializzate (D.Lgs. 168/2003): marchi, brevetti, antitrust, class action, liti societarie di spa e srl; competenza regionale e società estere.
- Contratti commercialiLa subfornitura (L. 192/1998)Quando c'è subfornitura, la forma scritta a pena di nullità, il pagamento entro 60 giorni con interessi e penale del 5%, le clausole nulle, la dipendenza economica.