In breve
- Per il sovraindebitato (consumatore, professionista, piccolo imprenditore, agricoltore) che non può proporre un piano: tutto il patrimonio va al liquidatore, salvo beni impignorabili e la parte di reddito per il mantenimento (art. 268 CCII).
- Domanda del debitore con l'OCC; o di un creditore se i debiti scaduti sono ≥ 50.000 euro, salvo attestazione che non c'è attivo.
- Sentenza di apertura, liquidatore, domande dei creditori in 90 giorni, stato passivo, programma e vendite (artt. 270-275).
- Durata almeno 3 anni; entrano anche i beni sopravvenuti.
- Esdebitazione alla chiusura o dopo 3 anni (art. 282): debiti residui inesigibili, esclusi mantenimento, danni da illecito e sanzioni.
Chi può accedervi e che cosa comprende
«Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. […] Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge».
| Fase | Che cosa succede | Termini |
|---|---|---|
| Domanda | Ricorso del debitore con l'OCC e relazione su documenti, situazione, cause dell'indebitamento e diligenza (art. 269); oppure ricorso di un creditore per insolvenza con debiti scaduti ≥ 50.000 euro (art. 268 c. 2); contro la persona fisica non si apre se l'OCC attesta l'assenza di attivo (c. 3) | OCC avvisa fisco e riscossione entro 7 giorni; eccezione del debitore entro la prima udienza; 60 giorni per l'attestazione |
| Concorso di procedure (art. 271) | Se chiede il creditore, il debitore può accedere alla ristrutturazione o al concordato minore, con misure protettive | Entro la prima udienza; termine 60 + 60 giorni |
| Apertura (art. 270) | Sentenza: giudice delegato, liquidatore (di regola l'OCC), deposito di scritture ed elenco creditori, ordine di consegna dei beni salvo uso autorizzato, pubblicazione e trascrizione; contratti pendenti sospesi; esecuzioni individuali bloccate; creditori posteriori esclusi (art. 277) | Scritture in 7 giorni; domande dei creditori via PEC entro max 90 giorni (+30) |
| Passivo (art. 273) | Progetto di stato passivo, osservazioni, stato passivo esecutivo; reclamo al tribunale e cassazione; tardive solo per causa non imputabile | Osservazioni 15 giorni; stato passivo nei 15 successivi; tardive entro 60 giorni dalla cessazione della causa |
| Programma e vendite (artt. 272, 275) | Inventario e programma approvato dal giudice delegato; vendite con le regole della liquidazione giudiziale; cancellazione di ipoteche e pignoramenti; relazioni semestrali; rendiconto e compenso (D.M. 202/2014) | Programma entro 90 giorni dall'apertura |
| Durata e beni sopravvenuti (art. 272 c. 3 e 3-bis) | Aperta fino alla fine delle operazioni e comunque per 3 anni; chiusura anticipata se non c'è altro attivo; beni e redditi sopravvenuti fino all'esdebitazione, dedotte le passività per acquisirli | 3 anni dall'apertura |
| Chiusura ed esdebitazione (artt. 276, 282) | Decreto motivato di chiusura con relazione del liquidatore; esdebitazione dichiarata con decreto alla chiusura o già dopo 3 anni, salvo colpa grave, malafede, frode e condizioni dell'art. 280; reclamo in 30 giorni | Osservazioni dei creditori 15 giorni |
La liquidazione controllata è l'equivalente, per i soggetti non fallibili, della liquidazione giudiziale: il debitore perde la disponibilità del patrimonio ma ottiene in cambio la certezza dell'esdebitazione, che qui è più rapida (tre anni dall'apertura, anche prima della chiusura) e non richiede la soddisfazione minima dei creditori. Il vero terreno di trattativa è il limite del mantenimento fissato dal giudice sullo stipendio o sulla pensione: al di sotto di quel limite il reddito resta al debitore per tutta la procedura, al di sopra entra nell'attivo, insieme ai beni sopravvenuti; la relazione dell'OCC sulle spese familiari è il documento su cui il giudice decide. I crediti impignorabili, gli alimenti, il fondo patrimoniale nei limiti dell'art. 170 c.c. e i beni impignorabili per legge restano fuori.
Esdebitazione e alternative
- Quando: l'esdebitazione opera con la chiusura della procedura o, se non è ancora chiusa, decorsi tre anni dall'apertura (art. 282, c. 1), con decreto del tribunale su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore; i creditori ammessi possono presentare osservazioni entro 15 giorni; il decreto è reclamabile entro 30 giorni.
- Condizioni (art. 280 e 282): nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o delitti contro l'economia e l'impresa (salvo riabilitazione; rinvio se il processo è in corso), nessuna distrazione dell'attivo o esposizione di passività false, nessun ricorso abusivo al credito, collaborazione con gli organi della procedura, nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti, nessuna condanna per i reati dell'art. 344; esclusa se il sovraindebitamento è stato determinato con colpa grave, malafede o frode.
- Effetti (art. 278): i crediti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili; verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado; salvi i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso (garanti); esclusi mantenimento e alimenti, risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti; i debiti fiscali rientrano.
- Alternative: la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore consentono di conservare i beni pagando un piano con il reddito, e sono preferibili a chi ha una casa da salvare o un'attività da continuare; l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283) è per chi non ha nulla da offrire, una sola volta, con l'obbligo di pagare se entro tre anni sopravvengono utilità rilevanti.
- Costi e tempi: compenso dell'OCC e del liquidatore in prededuzione secondo il D.M. 202/2014, spese di procedura e di vendita; da tre a cinque anni secondo l'attivo da liquidare; il debitore che collabora (documenti completi, consegna dei beni, informazioni) accorcia i tempi e si assicura l'esdebitazione.
La scelta tra le procedure si fa con l'OCC leggendo i numeri: se il reddito consente di pagare ai creditori, in quattro o cinque anni, più di quanto ricaverebbero dalla vendita dei beni, il piano di ristrutturazione conviene a tutti e salva la casa; se non c'è reddito o i beni valgono poco, la liquidazione chiude prima e con meno costi; se non c'è nulla, l'incapiente. Chi ha un pignoramento immobiliare in corso può chiedere la liquidazione controllata per sostituire alla vendita forzata una vendita gestita dal liquidatore, con la sospensione delle esecuzioni e la prospettiva certa dell'esdebitazione (guida generale); per l'imprenditore sopra le soglie di fallibilità le regole sono quelle della liquidazione giudiziale e dell'esdebitazione ordinaria.
Domande frequenti
Ho 120.000 euro di debiti, uno stipendio di 1.600 euro e un'auto: che cosa succede con la liquidazione controllata?
Il tribunale, su ricorso presentato con l'assistenza dell'OCC, apre la procedura con sentenza e nomina il liquidatore (di regola lo stesso OCC): l'auto e gli altri beni vengono inventariati e venduti secondo un programma, e dello stipendio entra nella procedura solo la parte che eccede quanto il giudice fissa per il mantenimento suo e della famiglia (art. 268, c. 4, lett. b), di solito con riferimento ai parametri di povertà e alle spese documentate: il resto continua a essere suo. I creditori presentano le domande entro il termine fissato (fino a 90 giorni), il liquidatore forma lo stato passivo e distribuisce il ricavato; la procedura resta aperta almeno tre anni dall'apertura, e in quel periodo anche redditi e beni sopravvenuti (eredità, vincite, aumenti) entrano nella liquidazione oltre il necessario al mantenimento (art. 272, c. 3-bis). Alla chiusura, o già dopo tre anni, il tribunale dichiara l'esdebitazione: i 120.000 euro non pagati diventano inesigibili (art. 282).
Perdo la casa?
Nella liquidazione controllata sì, se è di sua proprietà: tutti i beni, salvo quelli impignorabili e il fondo patrimoniale nei limiti dell'art. 170 c.c., formano il patrimonio di liquidazione, e il liquidatore vende la casa con le regole delle vendite della liquidazione giudiziale, cancellando poi ipoteche e pignoramenti (art. 275). Il giudice può però autorizzare il debitore a continuare a usare alcuni beni per gravi e specifiche ragioni fino alla vendita (art. 270, c. 2, lett. e). Chi vuole conservare la casa deve orientarsi, se ha un reddito, verso la ristrutturazione dei debiti del consumatore o il concordato minore, che consentono di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale mantenendo il bene e continuando a pagare il mutuo alle condizioni previste; la liquidazione è la scelta di chi non ha reddito sufficiente per un piano o preferisce chiudere in tempi certi. In ogni caso il mutuo ipotecario viene soddisfatto sul ricavato della casa con prelazione, e il residuo rientra nell'esdebitazione.
Un mio debitore non paga da anni: posso chiedere io la liquidazione controllata?
Sì, se il debitore è in stato di insolvenza e i debiti scaduti e non pagati, risultanti dall'istruttoria, sono almeno 50.000 euro (art. 268, c. 2), anche se sono in corso pignoramenti. Se il debitore è una persona fisica, però, la procedura non si apre quando l'OCC, su sua richiesta, attesta che non c'è attivo da distribuire nemmeno con azioni giudiziarie (c. 3): l'eccezione va sollevata entro la prima udienza, con un termine fino a 60 giorni per l'attestazione. Il debitore può inoltre, entro la prima udienza, chiedere di accedere alla ristrutturazione dei debiti o al concordato minore, con un termine fino a 60 giorni prorogabile di altri 60 e misure protettive, e in quel caso la liquidazione resta sospesa (art. 271). Per il creditore la procedura conviene quando esiste un patrimonio nascosto o azioni revocatorie da esercitare; altrimenti il pignoramento individuale è più rapido.
Quali debiti non si cancellano con l'esdebitazione?
Gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278, c. 7); restano inoltre i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in regresso (c. 6), per cui il garante continua a rispondere. I debiti fiscali e contributivi rientrano invece nell'esdebitazione come gli altri. L'esdebitazione è negata a chi ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, a chi è stato condannato per bancarotta o reati d'impresa, a chi ha distratto beni o ostacolato la procedura e a chi ne ha già beneficiato nei cinque anni precedenti (artt. 280 e 282); il decreto è reclamabile entro 30 giorni. Per i creditori che non hanno partecipato al concorso, l'esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale pagata ai creditori di pari grado.
Fonti normative
- Art. 268 D.Lgs. 14/2019 — Liquidazione controllata
- Art. 269 D.Lgs. 14/2019 — Domanda del debitore
- Art. 270 D.Lgs. 14/2019 — Apertura della liquidazione controllata
- Art. 272 D.Lgs. 14/2019 — Elenco dei creditori, inventario e programma di liquidazione
- Art. 273 D.Lgs. 14/2019 — Formazione del passivo
- Art. 282 D.Lgs. 14/2019 — Condizioni e procedimento di esdebitazione
- Art. 278 D.Lgs. 14/2019 — Esdebitazione: oggetto e ambito
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Da leggere insieme
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareChi può accedere (art. 2 c. 1 lett. c: consumatore, professionista, imprenditore minore sotto 300.000 di attivo, 200.000 di ricavi e 500.000 di debiti, imprenditore agricolo, start-up innovativa, ogni debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, compresi ex imprenditori cancellati da oltre un anno e soci illimitatamente responsabili; procedure familiari, art. 66), l'OCC (organismo di composizione della crisi iscritto al registro del Ministero, o professionista nominato dal tribunale; raccoglie i documenti, redige la relazione su cause, diligenza e attendibilità, accede alle banche dati; compensi regolamentati; l'avvocato non è obbligatorio nella ristrutturazione, art. 68), la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67: piano a contenuto libero con pagamento anche parziale, falcidia della cessione del quinto, privilegiati pagabili al valore di liquidazione con moratoria fino a due anni, mutuo sulla casa che prosegue; nessun voto; misure protettive dal decreto di apertura, art. 70; omologazione con sentenza anche contro il creditore dissenziente se non riceve meno della liquidazione; esclusi chi ha esdebitazione nei 5 anni, due esdebitazioni o colpa grave, malafede, frode, art. 69; il creditore che ha finanziato in modo irresponsabile non può contestare la convenienza; esecuzione con vigilanza dell'OCC, art. 71; revoca per frode o inadempimento), il concordato minore (art. 74: per professionisti, imprese minori e agricole se prosegue l'attività, altrimenti con risorse esterne apprezzabili; classi; voto dei creditori con la maggioranza dei crediti, art. 79; omologazione anche senza l'adesione del fisco quando determinante e conveniente, art. 80; misure protettive), la liquidazione controllata (art. 268: su domanda del debitore o del creditore per debiti scaduti da almeno 50.000 euro, non se l'OCC attesta che non c'è attivo; sentenza, liquidatore, elenco dei creditori, inventario e programma in 90 giorni, art. 270-272; dura tre anni e comprende i beni sopravvenuti fino all'esdebitazione; stipendio e pensione nei limiti del mantenimento; esdebitazione di diritto alla chiusura o dopo tre anni, art. 282), l'esdebitazione dell'incapiente (art. 283: persona fisica meritevole senza alcuna utilità, anche con reddito fino all'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE; una sola volta; domanda tramite OCC con relazione anche sul merito creditizio del finanziatore; obbligo per tre anni di dichiarare ogni anno le utilità sopravvenute, sulle quali i creditori possono agire, art. 283 c. 7 e 9), i debiti (tutti, compresi fiscali e contributivi con transazione, sanzioni, mutui; esclusi dall'esdebitazione alimenti, danni da illecito e sanzioni penali; i garanti restano obbligati), gli effetti (sospensione di pignoramenti e cessioni del quinto, blocco degli interessi, cancellazione delle segnalazioni dopo l'esecuzione, casellario e conseguenze sull'accesso al credito), costi e tempi (compenso dell'OCC in percentuale sull'attivo e sul passivo con minimi, gratuito patrocinio ammesso; 6-12 mesi per l'omologazione; l'importanza dell'assistenza legale), gli errori da evitare (nuovi debiti in pendenza, atti dispositivi non dichiarati, dichiarazioni incomplete che integrano frode, ritardo nel presentare la domanda).
- Debiti, crediti e pignoramentiIl pignoramento della casa: dalla notifica alla vendita all'astaPrima del pignoramento (titolo esecutivo: sentenza, decreto ingiuntivo, mutuo notarile, cambiale; precetto e 10 giorni; ipoteca), l'atto di pignoramento (notifica al debitore con ingiunzione e avvertimenti dell'art. 492, trascrizione nei registri immobiliari, art. 555; iscrizione a ruolo del creditore entro 15 giorni a pena di inefficacia, art. 557; custodia: il debitore resta nella casa fino al decreto di trasferimento, art. 560, ma non può affittarla e deve consentire le visite), l'istanza di vendita (tra 10 e 45 giorni dal pignoramento, artt. 497 e 501, con la documentazione ipocatastale ventennale o la certificazione notarile; intervento degli altri creditori), la stima (nomina dell'esperto entro 15 giorni, valore di mercato con le detrazioni dell'art. 568; udienza entro 90 giorni, dove si propongono a pena di decadenza le opposizioni agli atti), l'ordinanza di vendita (art. 569: prezzo base, offerta minima non inferiore ai tre quarti, termine 90-120 giorni per le offerte, cauzione del 10%, versamento del prezzo entro 120 giorni; delega a notaio, avvocato o commercialista, art. 591-bis, con almeno tre esperimenti in un anno), la vendita (offerte in busta chiusa, gara al rialzo, art. 571-573; offerta al prezzo base sempre accolta, offerta fino a un quarto in meno accolta se non c'è seria possibilità di prezzo migliore, art. 572; asta deserta: nuovo esperimento con ribasso fino a un quarto e, dopo il quarto tentativo, fino alla metà, art. 591; assegnazione ai creditori), dopo l'aggiudicazione (versamento del prezzo, anche con mutuo; decreto di trasferimento che cancella pignoramento e ipoteche e vale come titolo per il rilascio, art. 586; liberazione ad opera del custode; progetto di distribuzione ai creditori secondo le cause di prelazione, art. 596), come difendersi (pagare o accordarsi prima della vendita; conversione del pignoramento con deposito di un sesto e fino a 48 rate mensili, art. 495; opposizione all'esecuzione e agli atti, artt. 615 e 617; vendita privata concordata; saldo e stralcio con il creditore; procedure di sovraindebitamento con sospensione delle aste; contestazione della stima), i limiti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 76 D.P.R. 602/1973: mai la prima casa se unico immobile non di lusso con residenza; altri immobili solo sopra 120.000 euro dopo sei mesi dall'ipoteca; ipoteca da 20.000 euro con preavviso di 30 giorni, art. 77), i tempi (dalla trascrizione alla vendita 2-4 anni in media), che cosa succede al mutuo e agli altri debiti (il ricavato va prima ai creditori ipotecari; il debito residuo resta).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeLa liquidazione giudiziale (ex fallimento): presupposti, procedura, effettiI presupposti (art. 121: imprenditore commerciale, anche società e socio illimitatamente responsabile, che non prova di stare sotto tutte le soglie dell'impresa minore, attivo 300.000, ricavi 200.000, debiti 500.000, art. 2; stato di insolvenza, art. 2; debiti scaduti e non pagati di almeno 30.000 euro, art. 49 c. 5; entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, art. 33; esclusi imprenditori agricoli, enti pubblici, start-up innovative nei limiti), chi la chiede (art. 37: debitore, creditori, PM quando ha notizia dell'insolvenza, autorità di vigilanza; ricorso con avvocato; il debitore deposita bilanci e scritture), il procedimento (art. 40-41: tribunale collegiale del centro degli interessi principali, udienza entro 45 giorni con almeno 15 giorni dalla notifica, memorie fino a 7 giorni prima, misure cautelari; precedenza delle domande di concordato e accordi; sentenza con nomina di giudice delegato e curatore, ordine di deposito delle scritture in 3 giorni, udienza di verifica del passivo entro 120-150 giorni, termine per le domande; reclamo alla corte d'appello in 30 giorni senza sospensione, art. 51), gli organi (curatore: gestione, inventario, relazione, programma di liquidazione entro 150 giorni, art. 213, vendite competitive, art. 216, azioni di responsabilità, art. 255; giudice delegato; comitato dei creditori), gli effetti per il debitore (spossessamento dei beni presenti e futuri, art. 142; atti e pagamenti inefficaci, art. 144; beni esclusi: personali, stipendi e pensioni nei limiti del mantenimento fissati dal giudice, fondo patrimoniale, impignorabili, art. 146; casa non distratta dall'uso fino alla vendita e sussidio alimentare, art. 147; corrispondenza, art. 148; obblighi di informazione; ineleggibilità cessate con l'esdebitazione), per i creditori (divieto di azioni esecutive e cautelari, art. 150; sospensione degli interessi chirografari; compensazione, art. 155; domanda di ammissione via PEC almeno 30 giorni prima dell'udienza anche senza avvocato, art. 201; progetto di stato passivo 15 giorni prima, art. 203; decreto di esecutività, art. 204; opposizione, impugnazione e revocazione entro 30 giorni, artt. 206-207; domande tardive entro 6 mesi, fino a 12, art. 208; prededuzione, privilegi, chirografo, postergati, art. 221; riparti parziali fino all'80%, art. 227), per i contratti e i lavoratori (rapporti pendenti sospesi con scelta del curatore e messa in mora con 60 giorni, art. 172; regole speciali per locazioni, leasing, preliminare, appalto; rapporti di lavoro sospesi con subentro o recesso, cessazione automatica dopo 4 mesi, NASpI e Fondo di garanzia INPS, art. 189; processi interrotti, art. 143), la revocatoria (art. 166: atti sproporzionati, pagamenti anomali, garanzie per debiti preesistenti nell'anno o nei sei mesi anteriori; pagamenti normali nei sei mesi se il curatore prova la conoscenza dell'insolvenza; esenzioni), la chiusura (art. 233: nessuna domanda, pagamento integrale, riparto finale, insufficienza dell'attivo; cancellazione della società; concordato nella liquidazione, art. 240), l'esdebitazione (artt. 278-281: persona fisica meritevole, anche società per i soci illimitatamente responsabili; con la chiusura o comunque dopo tre anni dall'apertura; esclusi alimenti, danni da illecito, sanzioni; salvi garanti e coobbligati), i reati (bancarotta fraudolenta da 3 a 10 anni, semplice da 6 mesi a 2 anni, artt. 322-323).
- Crisi d'impresa e liquidazione giudizialeL'insinuazione al passivo: come il creditore recupera nella liquidazione giudizialeL'avviso del curatore (art. 200: comunicazione via PEC o raccomandata con l'udienza, il termine e le istruzioni; chi non riceve l'avviso deve comunque controllare il registro delle imprese), la domanda (art. 201: ricorso trasmesso alla PEC del curatore almeno 30 giorni prima dell'udienza, firmato anche dalla parte senza avvocato; contenuto: procedura, generalità e codice fiscale, somma o bene, fatti e ragioni, privilegio e bene su cui grava, PEC per le comunicazioni, IBAN; inammissibile se mancano procedura, somma o ragioni; senza indicazione del privilegio il credito è chirografario; documenti allegati; titoli originali in cancelleria; sospensione feriale applicabile), le domande particolari (restituzione e rivendicazione di beni con sospensione della vendita; creditori del terzo datore di ipoteca; crediti condizionati e con riserva, art. 204; crediti dei lavoratori: TFR, mensilità, privilegio dell'art. 2751-bis e Fondo di garanzia INPS; crediti del fisco; crediti prededucibili, artt. 6 e 222, verificati con le stesse forme salvo quelli non contestati), il progetto di stato passivo (art. 203: depositato e trasmesso dal curatore 15 giorni prima dell'udienza con le conclusioni motivate e le eccezioni, anche di prescrizione; osservazioni e documenti integrativi fino a 5 giorni prima; udienza anche telematica; decreto succintamente motivato del giudice delegato che ammette, esclude o ammette con riserva, art. 204; comunicazione dell'esito con le prospettive di soddisfacimento, art. 205), le impugnazioni (art. 206: opposizione del creditore escluso o ammesso in parte, contro il curatore; impugnazione dei crediti altrui; revocazione per falsità, dolo, errore o documenti scoperti; termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione, art. 207, con ricorso al tribunale e giudizio in camera di consiglio, decreto reclamabile in appello), le domande tardive (art. 208: fino a 6 mesi dal decreto di esecutività, 12 se il tribunale lo ha previsto; udienza entro 4 mesi; oltre, solo per causa non imputabile ed entro 60 giorni dalla sua cessazione; i tardivi partecipano ai riparti successivi, con diritto alle quote precedenti se privilegiati o incolpevoli, art. 225), il pagamento (art. 221: prededuzione, privilegi speciali e generali nell'ordine degli artt. 2777-2778 c.c., chirografari in proporzione, postergati; riparti parziali fino all'80% con accantonamenti, art. 227; conti speciali per immobili e beni garantiti, art. 223; interessi sospesi per i chirografari, art. 154; rendiconto e riparto finale), che cosa aspettarsi (percentuali medie basse per i chirografari; tempi di anni; costi della domanda; nota di variazione IVA dopo l'apertura, art. 26 D.P.R. 633/1972; deduzione della perdita su crediti), gli altri strumenti del creditore (azione contro garanti e coobbligati, compensazione, art. 155; intervento nella liquidazione controllata e nel concordato con il voto).