In breve
- Passaggio obbligato: la domanda di sovraindebitamento si presenta tramite l'OCC.
- Niente avvocato obbligatorio: per la ristrutturazione del consumatore non serve il difensore.
- Relazione: l'OCC spiega al giudice cause, diligenza, documenti e costi.
- Compensi: da concordare, altrimenti parametri del D.M. 202/2014 con tetti.
- Incapiente: compensi dell'OCC ridotti della metà.
Che cos'è e chi lo costituisce
L'organismo di composizione della crisi è un'articolazione di un ente pubblico, stabilmente destinata a gestire le procedure di sovraindebitamento, che opera tramite gestori della crisi con laurea in materie economiche o giuridiche e una formazione specifica (artt. 2 e 4 D.M. 202/2014). Possono costituirlo comuni, province, città metropolitane, regioni e università pubbliche; sono iscritti di diritto, su domanda, gli organismi delle camere di commercio, il segretariato sociale e gli ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei notai; tutti devono essere iscritti nel registro del Ministero della giustizia (art. 4).
«La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente [...]. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti [...] nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato [...]. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.»
Che cosa fa
| Fase | Compito dell'OCC | Norma |
|---|---|---|
| Avvio | Entro sette giorni dall'incarico avvisa agente della riscossione e uffici fiscali, che comunicano i debiti entro quindici | Art. 68, c. 4, CCII |
| Istruttoria | Accede ad anagrafe tributaria, centrale rischi e altre banche dati | Art. 65, c. 4-bis |
| Relazione | Cause dell'indebitamento, diligenza del debitore, ragioni dell'incapacità, completezza dei documenti, costi presunti, merito creditizio valutato dai finanziatori | Art. 68, c. 2-3 |
| Procedura | Svolge i compiti del commissario giudiziale o del liquidatore | Art. 65, c. 3 |
| Esecuzione | Vigila sul piano, riferisce al giudice ogni sei mesi, presenta la relazione finale | Art. 71 |
La relazione sul merito creditizio conta: se il finanziatore ha concesso credito senza valutare il reddito disponibile del debitore al netto di quanto serve per una vita dignitosa, ne subisce le conseguenze nella procedura. Per scegliere tra ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell'incapiente si veda la guida al sovraindebitamento.
Quanto costa
Il compenso si determina prima di tutto con l'accordo tra debitore e organismo; in mancanza si applicano i parametri del D.M. 202/2014: percentuali sull'attivo realizzato e sul passivo, ridotte dal 15 al 40%, più un rimborso forfettario delle spese generali dal 10 al 15% e le spese documentate; le soglie non sono vincolanti per il giudice, e sono ammessi acconti (artt. 14-16). In ogni caso compensi e spese generali non possono superare il 5% di quanto va ai creditori se il passivo supera un milione di euro, il 10% negli altri casi, salvo che ai creditori vadano meno di 20.000 euro (art. 16, c. 5). A fine piano il giudice liquida il compenso tenendo conto di quanto concordato (art. 71, c. 4, CCII). Per il debitore incapiente i compensi sono ridotti della metà (art. 283, c. 6; si veda la pagina sull'esdebitazione dell'incapiente).
- Cercare gli OCC del circondario del proprio tribunale nel registro ministeriale.
- Chiedere un preventivo scritto del compenso e degli acconti.
- Raccogliere dichiarazioni dei redditi, contratti di finanziamento, elenco dei creditori.
- Collaborare con il gestore, dichiarando tutto il patrimonio e i debiti.
- Seguire il piano omologato, sotto la vigilanza dell'OCC.
Domande frequenti
Per la procedura di sovraindebitamento serve un avvocato?
Come si sceglie l'OCC?
Quanto costa l'OCC?
E se non ho nulla da offrire ai creditori?
Fonti normative
- Art. 68 CCII — Presentazione della domanda e attività dell'OCC
- Art. 65 CCII — Ambito delle procedure di sovraindebitamento
- Art. 71 CCII — Esecuzione del piano
- Art. 283 CCII — Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
- Art. 4 D.M. 202/2014 — Organismi iscritti nel registro
- Art. 16 D.M. 202/2014 — Parametri dei compensi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- SovraindebitamentoIl sovraindebitamento: le procedure per chi non riesce più a pagareRistrutturazione dei debiti del consumatore senza voto, concordato minore, liquidazione controllata di 3 anni, esdebitazione dell'incapiente: chi può, OCC.
- SovraindebitamentoL'esdebitazione del debitore incapiente: cancellare i debiti senza pagare nullaPersona fisica meritevole senza utilità da offrire: domanda tramite OCC, reddito entro l'assegno sociale aumentato della metà per la scala ISEE, una sola volta, 3 anni.
- SovraindebitamentoLa liquidazione controllataLa liquidazione controllata del sovraindebitato: domanda con l'OCC o del creditore oltre 50.000 euro, liquidatore, stipendio salvo il mantenimento, 3 anni, esdebitazione.
- SovraindebitamentoIl concordato minoreArtt. 74-83 CCII: chi può, continuità o risorse esterne, voto a maggioranza con silenzio-assenso, Fisco e INPS anche senza adesione, omologa, esecuzione, revoca.
- SovraindebitamentoFamiliari, garanti e sovraindebitamentoIl fideiussore non è liberato salvo il piano (art. 66 CCII), procedura familiare, beni del coniuge in comunione e fondo patrimoniale, creditori garantiti, esdebitazione.
- SovraindebitamentoCartelle e debiti fiscali nel sovraindebitamentoIVA, ritenute e cartelle nel piano del consumatore e nel concordato minore: pagamento al valore di liquidazione, voto dell'Erario superabile (art. 80 CCII), OCC e AdER.
- SovraindebitamentoLa ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore)Artt. 67-73 CCII (ex piano del consumatore): niente voto dei creditori, colpa grave, cessione del quinto, mutuo sulla casa, stop ai pignoramenti, omologa.
- Reati societari e fallimentariRicorso abusivo al credito e altri reati del debitore in crisiArtt. 325-344 del codice della crisi: chiedere credito nascondendo il dissesto, creditori inesistenti, frodi nel concordato e nel sovraindebitamento, pene e aggravanti.