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GuidaDiritto civile · Sovraindebitamento

L'OCC: l'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Chi è sommerso dai debiti e vuole accedere alle procedure di sovraindebitamento non si rivolge direttamente al tribunale: passa da un organismo di composizione della crisi, l'OCC, che studia la situazione, redige la relazione per il giudice e poi segue l'esecuzione del piano o la liquidazione. Il suo intervento ha un costo, che si può concordare. Questa pagina spiega che cos'è l'OCC, chi lo costituisce, come si sceglie, che cosa fa e come si determinano i compensi.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Passaggio obbligato: la domanda di sovraindebitamento si presenta tramite l'OCC.
  • Niente avvocato obbligatorio: per la ristrutturazione del consumatore non serve il difensore.
  • Relazione: l'OCC spiega al giudice cause, diligenza, documenti e costi.
  • Compensi: da concordare, altrimenti parametri del D.M. 202/2014 con tetti.
  • Incapiente: compensi dell'OCC ridotti della metà.

Che cos'è e chi lo costituisce

L'organismo di composizione della crisi è un'articolazione di un ente pubblico, stabilmente destinata a gestire le procedure di sovraindebitamento, che opera tramite gestori della crisi con laurea in materie economiche o giuridiche e una formazione specifica (artt. 2 e 4 D.M. 202/2014). Possono costituirlo comuni, province, città metropolitane, regioni e università pubbliche; sono iscritti di diritto, su domanda, gli organismi delle camere di commercio, il segretariato sociale e gli ordini degli avvocati, dei commercialisti e dei notai; tutti devono essere iscritti nel registro del Ministero della giustizia (art. 4).

Art. 68, c. 1, CCII (estratto)

«La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente [...]. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti [...] nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato [...]. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.»

Che cosa fa

FaseCompito dell'OCCNorma
AvvioEntro sette giorni dall'incarico avvisa agente della riscossione e uffici fiscali, che comunicano i debiti entro quindiciArt. 68, c. 4, CCII
IstruttoriaAccede ad anagrafe tributaria, centrale rischi e altre banche datiArt. 65, c. 4-bis
RelazioneCause dell'indebitamento, diligenza del debitore, ragioni dell'incapacità, completezza dei documenti, costi presunti, merito creditizio valutato dai finanziatoriArt. 68, c. 2-3
ProceduraSvolge i compiti del commissario giudiziale o del liquidatoreArt. 65, c. 3
EsecuzioneVigila sul piano, riferisce al giudice ogni sei mesi, presenta la relazione finaleArt. 71

La relazione sul merito creditizio conta: se il finanziatore ha concesso credito senza valutare il reddito disponibile del debitore al netto di quanto serve per una vita dignitosa, ne subisce le conseguenze nella procedura. Per scegliere tra ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell'incapiente si veda la guida al sovraindebitamento.

Quanto costa

Il compenso si determina prima di tutto con l'accordo tra debitore e organismo; in mancanza si applicano i parametri del D.M. 202/2014: percentuali sull'attivo realizzato e sul passivo, ridotte dal 15 al 40%, più un rimborso forfettario delle spese generali dal 10 al 15% e le spese documentate; le soglie non sono vincolanti per il giudice, e sono ammessi acconti (artt. 14-16). In ogni caso compensi e spese generali non possono superare il 5% di quanto va ai creditori se il passivo supera un milione di euro, il 10% negli altri casi, salvo che ai creditori vadano meno di 20.000 euro (art. 16, c. 5). A fine piano il giudice liquida il compenso tenendo conto di quanto concordato (art. 71, c. 4, CCII). Per il debitore incapiente i compensi sono ridotti della metà (art. 283, c. 6; si veda la pagina sull'esdebitazione dell'incapiente).

  1. Cercare gli OCC del circondario del proprio tribunale nel registro ministeriale.
  2. Chiedere un preventivo scritto del compenso e degli acconti.
  3. Raccogliere dichiarazioni dei redditi, contratti di finanziamento, elenco dei creditori.
  4. Collaborare con il gestore, dichiarando tutto il patrimonio e i debiti.
  5. Seguire il piano omologato, sotto la vigilanza dell'OCC.

Domande frequenti

Per la procedura di sovraindebitamento serve un avvocato?
Per la ristrutturazione dei debiti del consumatore la domanda si presenta al giudice tramite l'OCC e non è necessaria l'assistenza di un difensore (art. 68, c. 1, CCII). L'OCC però non è il difensore del debitore: è un organismo che verifica la documentazione, redige una relazione per il giudice e riferisce anche sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza del debitore.
Come si sceglie l'OCC?
La domanda va presentata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente; se non ce n'è uno, le funzioni sono svolte da un professionista nominato dal presidente del tribunale (art. 68 CCII). Gli OCC sono costituiti da comuni, province, città metropolitane, regioni e università pubbliche, e di diritto da camere di commercio, segretariato sociale e ordini professionali di avvocati, commercialisti e notai, e sono iscritti in un registro tenuto dal Ministero della giustizia (art. 4 D.M. 202/2014).
Quanto costa l'OCC?
Il compenso si può concordare con l'organismo; in mancanza di accordo si applicano i parametri del D.M. 202/2014, calcolati in percentuale sull'attivo e sul passivo e ridotti dal 15 al 40%, più un rimborso forfettario delle spese generali tra il 10 e il 15% e le spese documentate. Il totale non può superare il 5% di quanto va ai creditori se il passivo supera un milione, il 10% negli altri casi, salvo che ai creditori vadano meno di 20.000 euro (artt. 14 e 16). Sono ammessi acconti, e a fine piano il giudice liquida il compenso (art. 71 CCII).
E se non ho nulla da offrire ai creditori?
Si può chiedere l'esdebitazione del debitore incapiente, una sola volta, sempre tramite l'OCC, che redige una relazione particolareggiata; in questo caso i compensi dell'OCC sono ridotti della metà (art. 283, c. 6, CCII).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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