Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaSocietà e impresa · Costituire e gestire una società

Aumento e riduzione del capitale: perdite, ricapitalizzazione, diluizione

Il capitale di una srl si muove nei due sensi. Si aumenta per finanziare l'impresa o assorbire perdite, e ogni aumento con nuovi conferimenti è anche un momento delicato per i soci di minoranza, che rischiano di essere diluiti se non sottoscrivono. Si riduce volontariamente per restituire denaro ai soci, con una tutela per i creditori, oppure obbligatoriamente quando le perdite superano un terzo del capitale; se il capitale scende sotto il minimo legale, i soci devono ricapitalizzare, trasformare la società o scioglierla, e gli amministratori che non si fermano rispondono dei danni. Questa pagina spiega le regole, i termini e le tutele, con le sospensioni previste per le imprese in crisi che usano gli strumenti di risanamento.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Aumento: i soci hanno il diritto di sottoscrivere in proporzione, con almeno 30 giorni; ai terzi solo se l'atto costitutivo lo prevede, con recesso per chi dissente.
  • Riduzione volontaria: eseguibile dopo 90 giorni dall'iscrizione se i creditori non si oppongono.
  • Perdite oltre un terzo: assemblea senza indugio; se non rientrano entro l'esercizio successivo, riduzione obbligatoria.
  • Sotto il minimo: riduzione e contemporaneo aumento, o trasformazione; altrimenti scioglimento e responsabilità degli amministratori.
  • Crisi: obblighi sospesi con la composizione negoziata e con gli strumenti di regolazione della crisi (artt. 20 e 89 CCII).

L'aumento di capitale e la tutela contro la diluizione

Art. 2481-bis, commi 1-2, c.c.

«In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.»

L'aumento si decide con una delibera dei soci verbalizzata dal notaio, oppure dagli amministratori se l'atto costitutivo attribuisce loro questa facoltà, entro i limiti fissati (art. 2481), e non si può attuare finché i conferimenti precedenti non sono stati interamente eseguiti. Ogni socio ha il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alla sua quota, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla comunicazione, e può cedere questo diritto ad altri se lo statuto non lo vieta (Cass. 9460/2021); gli amministratori non possono limitarlo di loro iniziativa (Cass. 22349/2015). La delibera fissa l'eventuale soprapprezzo, che serve proprio a proteggere i soci esistenti quando la società vale più del capitale nominale, può consentire che le quote non sottoscritte siano assegnate agli altri soci o a terzi, e deve prevedere espressamente se l'aumento vale anche se sottoscritto solo in parte. Chi sottoscrive versa almeno il 25% e l'intero soprapprezzo, il socio unico tutto; gli amministratori depositano l'attestazione dell'esecuzione entro trenta giorni. L'aumento gratuito, con le riserve disponibili, non modifica le quote (art. 2481-ter). Per il socio di minoranza, i rischi stanno nei termini brevi, nei prezzi di emissione senza soprapprezzo e negli aumenti deliberati senza una vera esigenza della società: le tutele sono spiegate nella pagina sulle tutele del socio di minoranza e sull'impugnazione delle decisioni dei soci.

La riduzione volontaria e quella per perdite

SituazioneChe cosa si deve fareNorma
Riduzione volontariaRimborso o liberazione dai versamenti, nei limiti del minimo; esecuzione dopo 90 giorni dall'iscrizione, salvo opposizione dei creditori anterioriArt. 2482
Perdita oltre un terzo del capitaleAssemblea senza indugio con relazione degli amministratori e osservazioni dell'organo di controllo; se la perdita non scende sotto il terzo entro l'esercizio successivo, riduzione obbligatoria o, in mancanza, decreto del tribunaleArt. 2482-bis
Perdita che porta il capitale sotto il minimoRiduzione e contemporaneo aumento almeno al minimo, oppure trasformazione in altro tipo di societàArt. 2482-ter
Nessuna decisioneScioglimento; gli amministratori possono solo conservare il patrimonioArtt. 2484 n. 4 e 2486
Riduzione per perditeQuote e diritti dei soci restano invariatiArt. 2482-quater

Il capitale minimo della srl è di 10.000 euro, ma può essere fissato anche da un euro, a condizione che i conferimenti siano in denaro e interamente versati e che un quinto degli utili sia accantonato a riserva finché capitale e riserva non raggiungono i 10.000 euro (art. 2463). Quando il capitale si azzera o scende sotto il minimo, la scelta è tra ricapitalizzare, trasformare la società o avviarla alla liquidazione, spiegata nella pagina su scioglimento e liquidazione. Dal momento in cui si verifica la causa di scioglimento gli amministratori possono gestire solo per conservare il valore del patrimonio, e se proseguono l'attività ordinaria rispondono personalmente, con un danno che la legge presume pari al peggioramento del patrimonio netto nel frattempo (art. 2486), come spiegato nella pagina sulla responsabilità dell'amministratore. Per le spa valgono regole analoghe, con il loro minimo (artt. 2446-2447).

Le sospensioni per le imprese in crisi

La legge sospende questi obblighi quando l'impresa sta cercando di risanarsi con gli strumenti del Codice della crisi. Con l'istanza di composizione negoziata, se l'imprenditore lo dichiara, e dalla pubblicazione nel registro delle imprese fino alla conclusione delle trattative, non si applicano gli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione e non opera la causa di scioglimento per perdita del capitale (art. 20 CCII); lo stesso avviene dal deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi fino all'omologazione (art. 89 CCII). Per le perdite emerse negli esercizi dal 2020 al 2022 resta la disciplina speciale dell'art. 6 DL 23/2020, che rinvia l'obbligo di ripianarle al quinto esercizio successivo, da indicare distintamente nella nota integrativa. La sospensione non autorizza però una gestione indifferente ai creditori: prima del deposito della domanda resta ferma la responsabilità dell'art. 2486. Gli apporti dei soci si possono fare anche come versamenti in conto capitale o finanziamenti, con conseguenze molto diverse spiegate nella pagina sui finanziamenti dei soci.

  1. Monitorare il patrimonio netto con situazioni infrannuali, non solo con il bilancio.
  2. Convocare subito l'assemblea quando la perdita supera un terzo, con una relazione chiara.
  3. Scegliere la strada: ricapitalizzare, trasformare, avviare la composizione negoziata o liquidare.
  4. Proteggere i soci di minoranza con termini adeguati, soprapprezzo e informazioni complete.
  5. Documentare le decisioni degli amministratori nella fase di crisi, per difendersi da azioni di responsabilità.

Il funzionamento generale della srl è spiegato nella pagina su costituzione e funzionamento della srl; la procedura di risanamento stragiudiziale nella pagina sulla composizione negoziata della crisi.

Domande frequenti

La maggioranza ha deliberato un aumento di capitale che non posso sottoscrivere: rischio di essere diluito?
Sì: se non sottoscrive la sua parte entro il termine, la sua percentuale scende. La legge le garantisce però il diritto di sottoscrivere per primo in proporzione alla sua quota, con almeno trenta giorni di tempo dalla comunicazione, e le consente di cedere questo diritto ad altri se lo statuto non lo vieta (art. 2481-bis c.c.; Cass. 9460/2021). L'aumento offerto a terzi è possibile solo se l'atto costitutivo lo prevede, e in quel caso chi non ha consentito può recedere. Una decisione presa solo per escluderla, senza un interesse della società, si può impugnare.
La società ha perso più di un terzo del capitale: che cosa devono fare gli amministratori?
Convocare senza indugio l'assemblea e presentarle una relazione sulla situazione patrimoniale; i soci possono prendere provvedimenti o attendere l'esercizio successivo. Se entro quel termine la perdita non si riduce sotto il terzo, il capitale va ridotto in proporzione alle perdite, e in mancanza lo dispone il tribunale su richiesta degli amministratori o dei sindaci o di qualunque interessato (art. 2482-bis). Se la perdita porta il capitale sotto il minimo legale, occorre ricapitalizzare o trasformare subito la società, altrimenti si scioglie (artt. 2482-ter e 2484).
Il capitale è sotto il minimo ma stiamo trattando con i creditori: dobbiamo ricapitalizzare subito?
No, se l'impresa usa gli strumenti di risanamento: con l'istanza di composizione negoziata, se l'imprenditore lo dichiara e dalla pubblicazione nel registro delle imprese, e dal deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi fino all'omologazione, gli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione e la causa di scioglimento per perdita del capitale sono sospesi (artt. 20 e 89 CCII). Nel frattempo gli amministratori devono gestire con attenzione alla conservazione del patrimonio, per non incorrere nelle responsabilità dell'art. 2486.
Posso ridurre il capitale per restituire soldi ai soci?
Sì, con una decisione dei soci, nei limiti del capitale minimo, rimborsando le quote o liberando i soci dai versamenti ancora dovuti. La decisione si può eseguire solo dopo novanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, se nessun creditore anteriore si è opposto; in caso di opposizione il tribunale può autorizzare l'esecuzione se il pericolo per i creditori è infondato o la società presta una garanzia (art. 2482).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme