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GuidaSocietà e impresa · Costituire e gestire una società

L'impresa familiare (art. 230-bis c.c.)

Quando il coniuge, i figli, i genitori o il convivente lavorano stabilmente nell'impresa di un familiare senza un contratto, la legge li protegge con l'impresa familiare: hanno diritto al mantenimento, a una quota degli utili, dei beni acquistati con essi e degli incrementi dell'azienda, avviamento compreso, in proporzione al lavoro prestato, e partecipano alle decisioni più importanti. Il diritto si liquida in denaro quando il familiare smette di lavorare o l'azienda viene venduta, e dal 2024 spetta per intero anche al convivente di fatto. Questa pagina spiega chi è familiare, che cosa spetta, come si prova il lavoro, che cosa succede alla separazione, alla morte e alla cessione, e perché l'impresa familiare non è una società.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Chi: coniuge, parenti fino al 3° grado, affini fino al 2°, e dal 2024 il convivente di fatto (Corte cost. 148/2024), se lavorano in modo continuativo nell'impresa individuale del familiare.
  • Che cosa: mantenimento; utili, beni acquistati con essi e incrementi dell'azienda, avviamento compreso, in proporzione al lavoro.
  • Decisioni: a maggioranza dei familiari su utili, straordinaria amministrazione, indirizzi e cessazione; il titolare gestisce l'ordinaria.
  • Uscita: liquidazione in denaro alla cessazione del lavoro o alla vendita; prelazione sull'azienda; dieci anni per chiederla.
  • Non è una società: SU 23676/2014; con srl o snc valgono altre regole.

Chi è partecipe e che cosa gli spetta

Art. 230-bis, primo comma, c.c.

«Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi della azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.»

L'impresa familiare è nata con la riforma del diritto di famiglia del 1975 per dare un titolo giuridico al lavoro, prima considerato gratuito, di mogli e figli nell'attività del capofamiglia. È un istituto residuale: si applica «salvo che sia configurabile un diverso rapporto», cioè quando il familiare non è dipendente con contratto, socio o associato in partecipazione. Familiari sono il coniuge, i parenti entro il terzo grado (figli, genitori, fratelli, nipoti, zii) e gli affini entro il secondo (suoceri, generi e nuore, cognati); dal 1° agosto 2024, per effetto della sentenza 148/2024 della Corte costituzionale pubblicata il 31 luglio, anche il convivente di fatto, che l'art. 230-ter introdotto nel 2016 aveva tutelato in modo minore, con la sola partecipazione agli utili e agli incrementi. Il lavoro deve essere continuativo, non occasionale, prestato nell'impresa o nella famiglia, come nel caso di chi cura la casa e i figli permettendo all'altro di lavorare; la Cassazione richiede che sia prevalente rispetto ad altre attività, non necessariamente esclusivo. Il titolare dell'impresa resta uno solo: è lui l'imprenditore verso i terzi, risponde dei debiti con tutto il suo patrimonio, compie l'ordinaria amministrazione e, in caso di insolvenza, è il solo sottoposto alla liquidazione giudiziale.

I diritti dei partecipi sono tre. Il mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia, dovuto anche se l'impresa è in perdita, come corrispettivo minimo del lavoro. La partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell'azienda, compreso l'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro: non quote fisse, ma una valutazione del contributo di ciascuno, che il giudice fa in base a orari, mansioni e responsabilità; gli utili non distribuiti restano nell'impresa e si trasformano in incrementi. Il voto nelle decisioni più importanti: l'impiego degli utili e degli incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa sono decisi a maggioranza dai familiari partecipanti, per teste, con gli incapaci rappresentati da chi esercita la responsabilità genitoriale. Il diritto di partecipazione non si può cedere, salvo a un altro familiare con il consenso di tutti (c. 4).

La liquidazione, la prelazione, la prova

EventoChe cosa spettaNorma
Il familiare smette di lavorare (separazione, dimissioni, malattia, morte)Liquidazione in denaro della partecipazione a utili, beni e incrementi maturati; pagamento anche in più annualità fissate dal giudiceArt. 230-bis c. 4
Vendita dell'aziendaLiquidazione della partecipazione; diritto di prelazione sull'aziendaArt. 230-bis c. 4-5
Morte del titolarePrelazione dei partecipi sull'azienda nella divisione ereditaria (con l'art. 732); credito di liquidazione verso l'eredità, oltre alla quota ereditariaArt. 230-bis c. 5
Comunione legale tra coniugiL'azienda costituita dopo il matrimonio e gestita da entrambi è in comunione; quella di un solo coniuge resta sua, con utili e incrementi in comunione de residuoArtt. 177 lett. d, 178 c.c.
PrescrizioneDieci anni dalla cessazione del rapporto per il credito di liquidazioneArt. 2946 c.c.

La prova del lavoro è il cuore delle cause. L'atto che si stipula ai fini fiscali, per atto pubblico o scrittura privata autenticata prima dell'inizio del periodo d'imposta, imputa ai familiari fino al 49 per cento del reddito dell'impresa in proporzione al lavoro (art. 5 c. 4 TUIR): è una prova forte della partecipazione, e la percentuale dichiarata al fisco è difficile da smentire in giudizio, ma non è costitutiva, e l'impresa familiare esiste anche senza. Chi chiede la liquidazione deve provare la continuità e la consistenza del lavoro con testimoni, orari di apertura, documenti firmati, corrispondenza con clienti e fornitori, fotografie, buste paga assenti a fronte di presenza quotidiana; il valore dell'azienda e dell'avviamento si accerta con una consulenza tecnica. Il titolare si difende di solito negando la continuità o sostenendo che il familiare era retribuito o dipendente; se emerge un rapporto di lavoro subordinato, con orario, direttive e retribuzione, l'impresa familiare cede il passo e il familiare ha diritto a stipendi, TFR e contributi, che per certi versi valgono di più.

Perché non è una società

Le Sezioni Unite (sentenza 23676/2014) hanno chiarito che l'impresa familiare è incompatibile con la forma societaria: esiste solo attorno a un'impresa individuale. Il figlio che lavora nella snc dei genitori o nella srl del fratello non è partecipe ex art. 230-bis, e può far valere, a seconda dei fatti, un rapporto di lavoro subordinato, una società di fatto o un'associazione in partecipazione, con altre regole. Nemmeno i familiari partecipi sono soci: non rispondono dei debiti, non hanno quote, non possono chiedere lo scioglimento; hanno un credito e alcuni poteri di voto. Sul piano fiscale il reddito si imputa ai familiari fino al 49 per cento se risulta dall'atto, e il titolare ne tiene almeno il 51, con i contributi INPS dei collaboratori familiari iscritti alla gestione artigiani o commercianti. Alla separazione o al divorzio il coniuge esce dall'impresa e la sua partecipazione si liquida con riferimento agli incrementi maturati fino a quel momento, separatamente dall'assegno di mantenimento; alla morte del titolare, i partecipi cumulano la quota ereditaria, il credito di liquidazione e la prelazione sull'azienda, che è la via per continuare l'attività senza spezzarla.

Che cosa fare

  1. All'inizio: stipulare l'atto per l'imputazione fiscale del reddito con le percentuali reali, e iscrivere il familiare all'INPS come collaboratore; costa poco e prova tutto.
  2. Durante: conservare le tracce del lavoro (turni, firme, corrispondenza) e le decisioni prese a maggioranza; distinguere il lavoro dai prelievi per il mantenimento.
  3. Se il rapporto finisce: chiedere per iscritto la liquidazione con la data di cessazione, proporre una valutazione condivisa dell'azienda, ricordare la prescrizione decennale.
  4. In caso di vendita o successione: esercitare la prelazione entro i termini e nelle forme dell'art. 732; nella divisione chiedere l'attribuzione dell'azienda.
  5. In giudizio: tribunale ordinario, con testimoni e CTU; valutare in alternativa l'azione per il rapporto di lavoro subordinato se ne ricorrono i caratteri.

L'impresa familiare trasforma il lavoro gratuito di chi sta accanto all'imprenditore in un credito con voto e prelazione, ma senza società e senza responsabilità. Le forme collettive sono nella pagina su ditta individuale, srl o società semplice e nella pagina su snc e sas; il regime dei beni tra coniugi nella pagina sulla comunione dei beni; la sorte dell'azienda alla morte del titolare nella pagina sulla divisione ereditaria; il lavoro mascherato da collaborazione nella pagina sulle false partite IVA.

Domande frequenti

Ho lavorato vent'anni nel negozio di mio marito senza stipendio: alla separazione ho diritto a qualcosa?
Sì. Se il lavoro è stato continuativo lei è partecipe dell'impresa familiare e ha diritto alla liquidazione in denaro della sua quota di utili non distribuiti, dei beni acquistati con essi e degli incrementi dell'azienda, avviamento compreso, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 230-bis c. 1 e 4). Il credito si prescrive in dieci anni dalla cessazione del lavoro e si fa valere davanti al tribunale, di regola con una consulenza tecnica sul valore dell'azienda.
Siamo conviventi non sposati: vale lo stesso?
Dal 1° agosto 2024 sì, per intero: la Corte costituzionale (sentenza 148/2024) ha esteso l'art. 230-bis al convivente di fatto, che prima aveva, con l'art. 230-ter, solo la partecipazione agli utili e agli incrementi senza il mantenimento e senza voto sulle decisioni. Serve la convivenza stabile e il lavoro continuativo nell'impresa dell'altro.
Mio padre ha una srl e io ci lavoro senza contratto: sono nell'impresa familiare?
No. L'impresa familiare è compatibile solo con l'impresa individuale (Cass. SU 23676/2014): nella società il familiare che lavora senza contratto può far valere un rapporto di lavoro subordinato o di fatto, con stipendi e contributi, oppure una partecipazione societaria, non i diritti dell'art. 230-bis.
Il titolare vuole vendere l'azienda: posso oppormi o comprarla io?
La cessazione dell'impresa e gli atti di gestione straordinaria si decidono a maggioranza dei familiari partecipanti (c. 1), e nel trasferimento dell'azienda i partecipi hanno diritto di prelazione (c. 5). Se la vendita avviene, ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione in denaro.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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