In breve
- Conta come si lavora, non il contratto: subordinazione (art. 2094) se il committente dirige, controlla, impone orari e strumenti, e il lavoratore non ha rischio né clienti.
- Collaborazione etero-organizzata (art. 2 D.Lgs. 81/2015): prestazione personale, continuativa, organizzata dal committente (anche via app) → disciplina del lavoro subordinato.
- Co.co.co. genuina (art. 409 n. 3 c.p.c.): coordinata ma organizzata autonomamente dal collaboratore; partita IVA genuina: rischio, più clienti, autonomia.
- Con l'accertamento: differenze retributive e TFR (5 anni), contributi, ferie, tutela contro il licenziamento (impugnazione in 60 giorni), NASpI.
- Prova con email, chat, turni, strumenti, fatture uguali ogni mese; ricorso al giudice del lavoro o ispezione INL.
Le tre figure e gli indici della subordinazione
«A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali».
| Indice | Subordinazione (art. 2094) | Autonomia (art. 2222) o co.co.co. genuina (art. 409 n. 3) |
|---|---|---|
| Direttive | Ordini puntuali su come, quando, dove lavorare; potere disciplinare | Obiettivi e risultato; coordinamento concordato senza ingerenza sull'esecuzione |
| Orario e presenza | Orario fisso, timbrature, permessi e ferie da chiedere | Tempi scelti dal lavoratore, assenze non autorizzate |
| Strumenti e luogo | Postazione, computer, email aziendale, divisa, auto del committente | Mezzi propri, sede propria o scelta |
| Compenso | Importo fisso mensile, indipendente dal risultato, fatture identiche | A progetto, a risultato, variabile; preventivi |
| Rischio e clienti | Nessun rischio, un solo committente, divieto di concorrenza di fatto | Rischio d'impresa, più clienti, organizzazione propria, partita IVA effettiva |
| Inserimento | Nell'organigramma, con colleghi, riunioni, sostituzioni, obbligo di presenza | Esterno, sostituibile, senza subordinazione gerarchica |
Il lavoratore subordinato presta la propria attività «alle dipendenze e sotto la direzione» dell'imprenditore (art. 2094 c.c.); il lavoratore autonomo compie un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (art. 2222); la collaborazione coordinata e continuativa sta in mezzo, ed è genuina solo se, nel rispetto delle modalità di coordinamento concordate, il collaboratore organizza autonomamente l'attività (art. 409 n. 3 c.p.c., come riscritto nel 2017). Per la Cassazione il criterio decisivo è l'eterodirezione, cioè la soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore; gli altri indici (orario, retribuzione fissa, strumenti, inserimento, assenza di rischio, continuità, monocommittenza) sono sussidiari ma bastano nelle mansioni semplici, dove le direttive sono implicite nell'organizzazione. Il nome del contratto e le dichiarazioni firmate («il collaboratore è libero di organizzarsi») non contano: conta il comportamento delle parti durante il rapporto. Dal 2016 l'art. 2 D.Lgs. 81/2015 aggiunge un livello: anche la collaborazione che non è subordinata, se la prestazione è prevalentemente personale, continuativa e con modalità di esecuzione organizzate dal committente (turni, procedure, app), riceve la disciplina del lavoro subordinato (retribuzione, orario, ferie, sicurezza, contributi), con le sole eccezioni delle collaborazioni regolate da accordi collettivi nazionali, delle professioni con albo, degli organi societari e dello sport dilettantistico; la Cassazione lo ha applicato ai riders (1663/2020) e i tribunali a call center, docenti, promotori, addetti alla logistica. La presunzione del 2012 sulle partite IVA (art. 69-bis D.Lgs. 276/2003) è stata abrogata dal 2015 (art. 52): oggi non ci sono più soglie di durata o di reddito, solo la prova dei fatti.
Che cosa si ottiene e come si prova
- Accertamento del rapporto subordinato dalla data di inizio, con l'inquadramento nel livello del CCNL corrispondente alle mansioni, a tempo indeterminato e pieno o parziale secondo l'orario svolto; per le collaborazioni etero-organizzate, l'applicazione delle tutele del lavoro subordinato.
- Differenze retributive tra i compensi fatturati (al lordo dell'IVA, che va scorporata, e delle imposte) e la retribuzione del CCNL con tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi non goduti, straordinari, TFR; prescrizione di cinque anni, che decorre dalla fine del rapporto per i lavoratori senza stabilità reale.
- Contributi: il datore deve versare all'INPS i contributi del lavoro dipendente per il periodo non prescritto (cinque anni), con compensazione di quelli versati alla gestione separata o alla cassa; il lavoratore può denunciare l'omissione e, oltre la prescrizione, chiedere la rendita vitalizia.
- Cessazione: la fine della collaborazione, se il rapporto era subordinato, è un licenziamento senza forma e senza motivo, da impugnare entro 60 giorni dalla comunicazione (e 180 per il deposito del ricorso), con le tutele reintegratorie o indennitarie del D.Lgs. 23/2015 o dell'art. 18; si sbloccano NASpI, malattia, maternità.
- Prova: email e chat con ordini e orari, turni e calendari, badge e accessi, indirizzo email aziendale e biglietti da visita, organigrammi, fatture mensili di pari importo, dichiarazioni dei redditi con un solo committente, testimonianze dei colleghi, strumenti forniti; l'onere è del lavoratore, ma la monocommittenza continuativa con orario fisso costruisce già una presunzione forte.
- Procedura: diffida e tentativo di conciliazione (facoltativo), poi ricorso al giudice del lavoro (art. 414 c.p.c.); in alternativa o in parallelo la segnalazione all'Ispettorato del lavoro, che può riqualificare il rapporto, imporre i contributi e adottare la diffida accertativa per i crediti retributivi, titolo esecutivo se non opposta.
Il committente che vuole tutelarsi in anticipo può far certificare il contratto di collaborazione da una commissione (art. 76 D.Lgs. 276/2003), con effetti limitati perché la certificazione attesta il testo, non il modo in cui il rapporto sarà eseguito; più efficace è rispettare davvero l'autonomia (niente orari, niente postazione fissa, compensi a progetto, libertà di altri clienti). Restano genuine le partite IVA dei professionisti iscritti ad albi, dei consulenti con più clienti e organizzazione propria, degli artigiani; sono a rischio le collaborazioni continuative con un solo committente in mansioni esecutive (segreteria, contabilità, call center, magazzino, grafica in sede, docenza con orari imposti), le co.co.co. rinnovate per anni e i tirocini che nascondono lavoro. La transazione, spesso con l'assunzione a tempo indeterminato e il pagamento di una parte degli arretrati in sede protetta, è l'esito più frequente delle cause ben documentate.
Domande frequenti
Ho la partita IVA ma lavoro in ufficio dalle 9 alle 18 per un solo cliente: sono un dipendente?
Molto probabilmente sì. Orario imposto, postazione e computer del committente, direttive e controlli quotidiani, un solo cliente, compenso fisso mensile e nessun rischio d'impresa sono gli indici che la Cassazione usa per riconoscere la subordinazione (art. 2094 c.c.), qualunque sia il nome del contratto. Il giudice del lavoro può dichiarare il rapporto subordinato dall'inizio, con le differenze retributive rispetto al CCNL, il TFR, i contributi e la tutela contro il licenziamento.
Che cosa rischio a fare causa mentre lavoro ancora?
La causa non può essere motivo di ritorsione, ma nella pratica la collaborazione viene chiusa, e la chiusura del rapporto in corso di causa si contesta come licenziamento illegittimo (da impugnare entro 60 giorni). Per questo molti agiscono dopo la cessazione: i crediti retributivi si prescrivono in cinque anni dalla fine del rapporto e il licenziamento si impugna entro 60 giorni dalla comunicazione della cessazione, con la conciliazione come esito frequente.
Il committente che cosa rischia?
Il pagamento delle differenze retributive e del TFR secondo il CCNL, dei contributi INPS e dei premi INAIL con le sanzioni civili per i cinque anni non prescritti, la riqualificazione fiscale (ritenute non operate), il licenziamento illegittimo se ha chiuso il rapporto, e in caso di ispezione la diffida accertativa dell'Ispettorato per i crediti del lavoratore. Non si applica la maxi-sanzione per il lavoro nero, perché il rapporto era formalizzato, sia pure con il nome sbagliato.
Come funzionano i riders e le piattaforme?
Sono collaborazioni «etero-organizzate»: se le modalità di esecuzione della prestazione, anche tramite l'app, sono organizzate dal committente e la prestazione è personale e continuativa, si applica la disciplina del lavoro subordinato (art. 2 D.Lgs. 81/2015; Cass. 1663/2020), cioè retribuzione, orario, sicurezza, contributi, anche se non si diventa dipendenti a tutti gli effetti. Per i riders esistono inoltre le tutele minime del capo V-bis del D.Lgs. 81/2015.
Fonti normative
- Art. 2094 c.c. — Prestatore di lavoro subordinato
- Art. 2222 c.c. — Contratto d'opera
- Art. 409 c.p.c. — Controversie individuali di lavoro (collaborazioni coordinate)
- Art. 2 D.Lgs. 81/2015 — Collaborazioni organizzate dal committente
- Art. 52 D.Lgs. 81/2015 — Superamento del contratto a progetto
- Art. 2126 c.c. — Prestazione di fatto
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro nero: diritti del lavoratore e rischi del datoreChe cos'è il lavoro nero (mancata comunicazione preventiva di assunzione, differenza con il lavoro grigio: part-time falso, fuori busta, straordinari non pagati), diritti del lavoratore (art. 2126 c.c.: retribuzione da CCNL, differenze, TFR, ferie, tredicesima, contributi INPS con prescrizione quinquennale e rendita vitalizia, tutela INAIL automatica per l'infortunio, licenziamento orale inefficace con reintegrazione, NASpI), come si prova il rapporto (testimoni, chat, bonifici, badge, foto, ispezione), la denuncia all'Ispettorato e la causa di lavoro, prescrizione dei crediti (5 anni dalla fine del rapporto), rischi per il datore (maxi-sanzione art. 3 DL 12/2002 +30% L. 145/2018: 1.950-11.700, 3.900-23.400, 7.800-46.800 euro; +20% per stranieri, minori, percettori di ADI; raddoppio della maggiorazione se recidivo; diffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004 con assunzione per almeno 3 mesi; sospensione dell'attività art. 14 D.Lgs. 81/2008; contributi evasi e sanzioni civili; reati per stranieri senza permesso art. 22 c. 12 TU immigrazione e caporalato 603-bis), esclusione del lavoro domestico dalla maxi-sanzione, lavoro nero e sussidi (ADI).
- Contratto, mansioni e stipendioLo stipendio non pagato: come recuperarloDiffida e Ispettorato, decreto ingiuntivo con le buste paga, pignoramento, prescrizione 5 anni, Fondo di garanzia INPS (TFR e ultime 3 mensilità), dimissioni per giusta causa, lavoro nero.
- LicenziamentoLe tutele contro il licenziamento illegittimo: reintegra o indennitàI tre regimi (art. 18 per gli assunti prima del 7 marzo 2015, tutele crescenti per gli assunti dopo, piccole imprese), licenziamento nullo, fatto insussistente e sanzione conservativa, difetto di giustificazione, vizi di forma e procedura, motivo oggettivo, soglie dimensionali, indennità sostitutiva di 15 mensilità, offerta conciliativa esente, sentenze della Consulta 194/2018, 150/2020, 59/2021, 125/2022, 128/2024, 129/2024, 118/2025.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.