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Il professionista non pagato: come si recupera il compenso

Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti e altri professionisti hanno strumenti propri per farsi pagare: il decreto ingiuntivo basato sulla parcella e sul parere del proprio ordine, anche senza un contratto scritto, un rito dedicato per i compensi degli avvocati e, con i clienti imprese o pubbliche amministrazioni, gli interessi di mora della disciplina dei ritardi di pagamento. C'è però un rischio da conoscere: la prescrizione presuntiva di tre anni. Questa pagina spiega quali strade ci sono, come si calcolano interessi e termini e che cosa fare se il cliente eccepisce la prescrizione.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Decreto ingiuntivo: con parcella firmata e parere dell'ordine, anche senza contratto scritto.
  • Avvocati: in alternativa, un rito semplificato davanti al giudice della causa.
  • Clienti imprese o PA: interessi di mora automatici e 40 euro forfettari.
  • Prescrizione presuntiva: tre anni, ma cade se il cliente ammette di non aver pagato.
  • Parere di congruità: titolo esecutivo nei rapporti coperti dall'equo compenso.

Gli strumenti per farsi pagare

Art. 633, c. 1, n. 2-3, c.p.c.

«[...] il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna: [...] 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.»

StrumentoQuandoNorma
Messa in mora scrittaSempre: fa decorrere gli interessi e interrompe la prescrizioneArtt. 1219 e 2943 c.c.
Decreto ingiuntivo con parcella e parereAvvocati e professioni con tariffa o parametriArtt. 633 e 636 c.p.c.
Rito semplificato per gli avvocatiCompensi per prestazioni giudizialiArt. 28 L. 794/1942; art. 14 D.Lgs. 150/2011
Parere di congruità come titolo esecutivoClienti coperti dalla legge sull'equo compensoArt. 7 L. 49/2023
Interessi di mora e 40 euroClienti imprese o pubbliche amministrazioniArtt. 2, 4 e 6 D.Lgs. 231/2002

Il ricorso per decreto ingiuntivo va accompagnato dalla parcella firmata e dal parere dell'ordine o collegio; il giudice, se accoglie, si attiene al parere nei limiti di quanto chiesto (art. 636 c.p.c.; si veda la pagina sul decreto ingiuntivo). Per gli avvocati c'è anche il rito semplificato davanti all'ufficio in cui si è svolto il processo, con sentenza non appellabile (art. 14 D.Lgs. 150/2011). Con banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni valgono inoltre le tutele dell'equo compenso.

Interessi e prescrizione

Ai fini dei ritardi di pagamento il libero professionista è considerato imprenditore (art. 2 D.Lgs. 231/2002): con un cliente impresa o pubblica amministrazione gli interessi di mora decorrono dal giorno dopo la scadenza, di regola trenta giorni dal ricevimento della fattura, senza bisogno di messa in mora, al tasso BCE maggiorato di otto punti, con 40 euro forfettari per i costi di recupero (artt. 4-6; si veda la pagina sul recupero crediti tra imprese). Con i consumatori servono la messa in mora e gli interessi legali. Il compenso si prescrive in tre anni (art. 2956, n. 2, c.c.), dal compimento della prestazione o, per gli avvocati, dalla fine della lite o dalla revoca del mandato (art. 2957); ma è una prescrizione presuntiva, che cade se il cliente ammette di non aver pagato e che si può superare con il giuramento (artt. 2959-2960). Nei rapporti coperti dall'equo compenso decorre dalla cessazione del rapporto (art. 5, c. 2, L. 49/2023).

  1. Emettere fattura o parcella dettagliata, con le prestazioni svolte.
  2. Inviare una messa in mora scritta con un termine.
  3. Chiedere il parere dell'ordine sulla parcella.
  4. Depositare il ricorso per decreto ingiuntivo, o per gli avvocati scegliere il rito dedicato.
  5. Tenere d'occhio i tre anni e conservare le prove del mancato pagamento.

Domande frequenti

Posso chiedere un decreto ingiuntivo senza un contratto scritto?
Sì: per gli onorari degli avvocati e per i compensi delle professioni con tariffa o parametri il decreto ingiuntivo si ottiene presentando la parcella firmata con il parere dell'ordine o collegio competente, anche senza una prova scritta dell'incarico (artt. 633, n. 2 e 3, e 636 c.p.c.). Il giudice, se non rigetta il ricorso, si attiene al parere nei limiti della somma chiesta. Il cliente può poi fare opposizione e contestare incarico, prestazioni e importi.
Il cliente dice che dopo tre anni il credito è prescritto: ha ragione?
Non necessariamente. Il compenso dei professionisti è soggetto a una prescrizione presuntiva di tre anni (art. 2956, n. 2, c.c.), che decorre dal compimento della prestazione e, per gli avvocati, dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato (art. 2957). È una presunzione di pagamento: l'eccezione è respinta se il cliente ammette in giudizio di non aver pagato, e il professionista può deferirgli il giuramento sull'avvenuto pagamento (artt. 2959 e 2960).
Posso chiedere gli interessi di mora «commerciali»?
Sì, se il cliente è un'impresa o una pubblica amministrazione: ai fini della disciplina sui ritardi di pagamento anche il libero professionista è considerato imprenditore (art. 2 D.Lgs. 231/2002). Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno dopo la scadenza, di regola trenta giorni dal ricevimento della fattura, al tasso della Banca centrale europea maggiorato di otto punti, più 40 euro forfettari per i costi di recupero (artt. 4-6). Con i clienti consumatori spettano gli interessi legali dalla messa in mora (art. 1224 c.c.).
Sono un avvocato: quale procedura conviene?
Oltre al decreto ingiuntivo, per le prestazioni giudiziali l'avvocato può chiedere la liquidazione dei compensi con il rito semplificato davanti all'ufficio giudiziario in cui si è svolto il processo; le parti possono stare in giudizio personalmente e la sentenza non è appellabile (art. 28 L. 794/1942 e art. 14 D.Lgs. 150/2011). Nei rapporti con banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni si può usare anche il parere di congruità come titolo esecutivo (art. 7 L. 49/2023).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Autonomi, agenti e collaboratoriL'equo compenso dei professionistiL. 49/2023: banche, assicurazioni, grandi imprese e PA; compenso non inferiore ai parametri, clausole nulle, pagamento entro 60 giorni, indennizzo, parere di congruità.
  • Autonomi, agenti e collaboratoriIl contratto d'opera professionaleArtt. 2229-2238 c.c.: preventivo scritto obbligatorio (art. 9 D.L. 1/2012), compenso, acconti, recesso del cliente e del professionista, responsabilità.
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
  • Debiti, crediti e pignoramentiL'opposizione a decreto ingiuntivoQuaranta giorni e atto di citazione, oneri della prova, sospensione e provvisoria esecuzione, eccezioni tipiche, mediazione, costi, rischi, opposizione tardiva.
  • Debiti, crediti e pignoramentiRecupero crediti tra imprese: interessi di mora e proceduraD.Lgs. 231/2002: mora automatica, BCE + 8 punti (10,40% dal luglio 2026), 40 euro, termini 30-60 giorni, clausole nulle; decreto ingiuntivo, ingiunzione europea.
  • Debiti, crediti e pignoramentiLa lettera di messa in mora e la diffida ad adempiereArtt. 1219, 1454 e 2943 c.c.: richiesta scritta, interessi dal giorno della mora, interruzione della prescrizione, diffida con 15 giorni e risoluzione di diritto.
  • ContrattiLa prescrizione: tutti i termini in una tabellaLa prescrizione (artt. 2934-2963 c.c.): regola dei 10 anni, termini brevi in tabella (affitti, interessi, stipendi, bollette, multe, danni), sospensione, interruzione.
  • Il processo civileLa negoziazione assistita dagli avvocatiObbligatoria fino a 50.000 euro e per i sinistri stradali: invito, 30 giorni, convenzione da 1 a 3 mesi, prove raccolte dagli avvocati, accordo titolo esecutivo.