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GuidaLavoro e previdenza · Pensioni, INPS e INAIL

Contributi non versati dal datore: prescrizione, denuncia, rendita vitalizia

I contributi non versati non fanno perdere la pensione, finché non sono prescritti: la legge accredita al lavoratore le prestazioni anche se il datore non ha pagato, ma i contributi si prescrivono in cinque anni e dopo l'INPS non può più riscuoterli né accreditarli. Per questo la mossa decisiva è la denuncia del lavoratore, che porta la prescrizione a dieci anni; per i contributi ormai prescritti restano la rendita vitalizia e il risarcimento del danno.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • I contributi si prescrivono in 5 anni; con la denuncia del lavoratore (o dei superstiti) prima della scadenza diventano 10 (art. 3 c. 9 L. 335/1995); prescritti, non si possono più versare.
  • Finché non sono prescritti la pensione è calcolata sui contributi dovuti (automaticità, art. 2116 c.c.); il lavoratore non perde nulla.
  • Contributi prescritti: rendita vitalizia a carico del datore o anticipata dal lavoratore con prova scritta del rapporto (art. 13 L. 1338/1962; Corte cost. 568/1989) e risarcimento del danno pensionistico.
  • Per il datore: sanzioni civili (tasso + 5,5 punti fino al 40%; evasione 30% fino al 60%), DURC negativo e, per le ritenute trattenute e non versate oltre 10.000 euro l'anno, reato (fino a 3 anni), sotto soglia sanzione da 1,5 a 4 volte; non punibile se paga in 3 mesi.
  • Il Fondo di garanzia non copre i contributi; controllare l'estratto conto ogni anno.

Le regole

Art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335 — Prescrizione dei contributi

«Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie […]. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria».

Art. 2116 c.c. — Prestazioni

«Le prestazioni indicate nell'art. 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro».

SituazioneChe cosa succedeChe cosa fare
Contributi omessi da meno di 5 anniRecuperabili dall'INPS; pensione calcolata sui contributi dovuti (art. 2116 c.c.)Denuncia all'INPS (prescrizione a 10 anni), richiesta all'Ispettorato, diffida al datore
Contributi omessi da più di 5 anni senza denunciaPrescritti: l'INPS non può riscuoterli né accreditarliRendita vitalizia (art. 13 L. 1338/1962) a carico del datore o anticipata dal lavoratore; risarcimento del danno pensionistico
Contributi versati su una retribuzione inferiore al dovutoOmissione parziale: la base è la retribuzione dovuta per contratto (minimale)Azione per le differenze retributive e denuncia all'INPS
Lavoro nero o part-time fittizioEvasione: sanzione civile 30% annuo fino al 60%; accertamento ispettivoProva del rapporto (testimoni, messaggi, badge); denuncia; rendita con prova scritta dell'esistenza
Ritenute trattenute in busta paga e non versateReato oltre 10.000 euro l'anno; sanzione amministrativa sotto soglia; non punibilità se paga in 3 mesiDenuncia all'INPS, che contesta e trasmette la notizia di reato
Datore fallitoINPS al passivo per i contributi; Fondo di garanzia solo per TFR e ultime 3 mensilitàDenuncia immediata; insinuazione del danno pensionistico

Il sistema protegge il lavoratore con due strumenti che vanno capiti insieme. L'automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.) fa sì che pensione, malattia, maternità e disoccupazione siano calcolate sui contributi dovuti anche se il datore non li ha versati; ma vale solo per i contributi non ancora prescritti, perché l'INPS deve poterli ancora esigere. La prescrizione quinquennale (art. 3, c. 9, L. 335/1995) corre dalla scadenza di ogni versamento mensile, e l'unico modo del lavoratore per allungarla a dieci anni è la denuncia all'INPS prima che i cinque anni siano trascorsi; la richiesta rivolta al datore non basta. Chi scopre l'omissione tardi ha la rendita vitalizia dell'art. 13 L. 1338/1962, costosa perché richiede il versamento della riserva matematica, e l'azione di danno contro il datore, che si prescrive in dieci anni da quando il danno diventa attuale. Le omissioni si scoprono quasi sempre dall'estratto conto contributivo, che conviene controllare ogni anno, e spesso si accompagnano a stipendi non pagati, lavoro nero o false partite IVA, per i quali valgono le guide dedicate.

Che cosa fare, in ordine

  1. Controllare l'estratto conto contributivo INPS (online o tramite patronato): periodi scoperti, retribuzione imponibile inferiore a quella in busta paga, settimane mancanti.
  2. Raccogliere le prove: contratto, buste paga, CU, estratti conto bancari, comunicazioni di assunzione; per il nero, testimoni, messaggi, turni, badge.
  3. Denunciare all'INPS l'omissione (modulo di segnalazione, anche tramite patronato) prima dei cinque anni: raddoppia la prescrizione e avvia l'accertamento; in parallelo, richiesta di intervento all'Ispettorato del lavoro e diffida al datore, anche per le differenze retributive (che si prescrivono in 5 anni, o in 10 in costanza di rapporto senza stabilità).
  4. Se i contributi sono prescritti: chiedere al datore di costituire la rendita vitalizia; se rifiuta, costituirla in proprio con la prova scritta dell'esistenza del rapporto e agire per il regresso, oppure agire per il risarcimento del danno pensionistico con il rito del lavoro; contro i calcoli dell'INPS, il ricorso amministrativo e poi giudiziale.
  5. Se il datore è insolvente: insinuazione al passivo per il danno; Fondo di garanzia per TFR e ultime mensilità; i contributi restano nella pretesa dell'INPS.

Per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata l'obbligo di versamento è del committente, con la stessa prescrizione quinquennale e la stessa possibilità di denuncia; per i lavoratori autonomi con partita IVA il versamento è proprio e l'omissione è un debito verso l'INPS con sanzioni civili, non un danno subito. Per gli amministratori di società i contributi omessi possono diventare anche un titolo di responsabilità verso la società e verso l'INPS. La tabella delle decadenze e prescrizioni nel lavoro mette in fila tutti i termini; il reato di omesso versamento delle ritenute fiscali è cosa diversa da quello previdenziale, con soglie e regole proprie.

Domande frequenti

Dall'estratto conto INPS mancano due anni di contributi di un vecchio datore: li ho persi?

Dipende da quanto tempo è passato. I contributi si prescrivono in cinque anni dalla scadenza di ciascun versamento mensile (art. 3, c. 9, L. 335/1995): se i cinque anni non sono ancora decorsi, presenti subito una denuncia all'INPS (anche tramite patronato), allegando buste paga, contratto e CU; con la denuncia del lavoratore la prescrizione diventa di dieci anni e l'INPS può accertare e riscuotere i contributi dal datore, accreditandoli sulla sua posizione. Finché non sono prescritti, inoltre, la pensione le spetta comunque per il principio di automaticità (art. 2116 c.c.), perché l'INPS calcola le prestazioni sui contributi dovuti e non su quelli versati. Se invece i cinque anni sono passati senza denuncia, i contributi sono prescritti e non possono più essere versati né accreditati: restano la rendita vitalizia dell'art. 13 L. 1338/1962, a carico del datore o, se non collabora, anticipata da lei con diritto di rivalsa, e l'azione di risarcimento del danno pensionistico contro il datore.

Che cos'è la rendita vitalizia e quanto costa?

È il rimedio per i contributi prescritti: l'INPS costituisce, dietro versamento di una «riserva matematica», una rendita reversibile pari alla quota di pensione che quei contributi avrebbero generato, e la posizione viene integrata come se fossero stati versati (art. 13 L. 1338/1962). Il datore la chiede esibendo documenti di data certa che provino l'esistenza, la durata e la retribuzione del rapporto; il lavoratore, se il datore non provvede, può sostituirsi a lui, salvo il risarcimento, e dopo la sentenza della Corte costituzionale 568/1989 deve provare con un documento scritto solo l'esistenza del rapporto, mentre durata e retribuzione si provano con ogni mezzo, anche testimoni. Il costo è la riserva matematica calcolata con le tariffe ministeriali in base all'età, al sesso e alla retribuzione: per periodi lunghi può valere decine di migliaia di euro, che il lavoratore anticipa e poi chiede al datore con l'azione di regresso, in aggiunta al danno. L'alternativa è agire direttamente per il risarcimento del danno pensionistico (art. 2116, c. 2, c.c.), chiedendo la condanna del datore a costituire la rendita o a pagarne l'equivalente; l'azione si prescrive in dieci anni dal momento in cui il danno diventa attuale, di regola con il pensionamento.

Il datore mi trattiene i contributi in busta paga ma non li versa: è reato?

Sì, oltre la soglia. L'omesso versamento delle ritenute previdenziali trattenute al lavoratore (la quota a suo carico, evidenziata in busta paga) è punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro se l'importo omesso supera 10.000 euro l'anno; sotto la soglia si applica una sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo (art. 2, c. 1-bis, D.L. 463/1983). Il datore non è punibile se versa entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento, e per questo la denuncia all'INPS, che accerta e contesta, è la via più efficace anche sul piano penale. Alla violazione si aggiungono le sanzioni civili dell'art. 116, c. 8, L. 388/2000: per l'omissione (contributi denunciati ma non pagati) il tasso ufficiale più 5,5 punti l'anno fino al 40% dei contributi; per l'evasione (rapporto o retribuzione occultati) il 30% l'anno fino al 60%. La quota a carico del lavoratore trattenuta e non versata non può essere recuperata dal lavoratore stesso: il credito è dell'INPS.

L'azienda è fallita: il Fondo di garanzia mi paga anche i contributi mancanti?

No. Il Fondo di garanzia INPS interviene per il TFR e per le ultime tre mensilità di retribuzione, non per i contributi. Per i contributi omessi dal datore insolvente l'INPS si insinua al passivo della liquidazione giudiziale come creditore privilegiato e, per la parte non recuperata entro i termini di prescrizione, vale l'automaticità: la pensione è calcolata sui contributi dovuti se non prescritti. Per questo, appena l'azienda mostra segni di crisi, conviene verificare l'estratto conto e denunciare all'INPS le omissioni, così da portare la prescrizione a dieci anni prima che la procedura renda impossibile ogni recupero. Il credito per il danno pensionistico da contributi prescritti va invece insinuato al passivo dal lavoratore, come credito privilegiato per la parte risarcitoria secondo la giurisprudenza, con le difficoltà di realizzo tipiche delle procedure.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Contratto, mansioni e stipendioLo stipendio non pagato: come recuperarloDiffida e Ispettorato, decreto ingiuntivo con le buste paga, pignoramento, prescrizione 5 anni, Fondo di garanzia INPS (TFR e ultime 3 mensilità), dimissioni per giusta causa, lavoro nero.
  • Contratto, mansioni e stipendioIl lavoro nero: diritti del lavoratore e rischi del datoreChe cos'è il lavoro nero (mancata comunicazione preventiva di assunzione, differenza con il lavoro grigio: part-time falso, fuori busta, straordinari non pagati), diritti del lavoratore (art. 2126 c.c.: retribuzione da CCNL, differenze, TFR, ferie, tredicesima, contributi INPS con prescrizione quinquennale e rendita vitalizia, tutela INAIL automatica per l'infortunio, licenziamento orale inefficace con reintegrazione, NASpI), come si prova il rapporto (testimoni, chat, bonifici, badge, foto, ispezione), la denuncia all'Ispettorato e la causa di lavoro, prescrizione dei crediti (5 anni dalla fine del rapporto), rischi per il datore (maxi-sanzione art. 3 DL 12/2002 +30% L. 145/2018: 1.950-11.700, 3.900-23.400, 7.800-46.800 euro; +20% per stranieri, minori, percettori di ADI; raddoppio della maggiorazione se recidivo; diffida ex art. 13 D.Lgs. 124/2004 con assunzione per almeno 3 mesi; sospensione dell'attività art. 14 D.Lgs. 81/2008; contributi evasi e sanzioni civili; reati per stranieri senza permesso art. 22 c. 12 TU immigrazione e caporalato 603-bis), esclusione del lavoro domestico dalla maxi-sanzione, lavoro nero e sussidi (ADI).
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl Fondo di garanzia INPS: TFR e ultime mensilità se il datore non pagaChe cosa paga (art. 2 L. 297/1982: il Fondo di garanzia per il TFR presso l'INPS si sostituisce al datore insolvente nel pagamento del TFR ex art. 2120 c.c. e dei crediti accessori, al netto di quanto già corrisposto, compreso il TFR maturato presso il Fondo di tesoreria per la parte a carico del datore e la rivalutazione; D.Lgs. 80/1992 artt. 1-2: i crediti di lavoro diversi dal TFR relativi agli ultimi tre mesi del rapporto compresi nei dodici mesi precedenti l'apertura della procedura, l'inizio dell'esecuzione o la cessazione durante l'esercizio provvisorio; retribuzioni, ratei di tredicesima e ferie, indennità di preavviso secondo la giurisprudenza, non il risarcimento; tetto di tre volte il massimale mensile CIGS netto, per il 2026 1.340,56 euro netti al mese, cioè circa 4.021 euro, circ. INPS 4/2026; non cumulabile con la CIGS dei dodici mesi e con l'indennità di mobilità dei tre mesi successivi), quando (datore soggetto a procedura concorsuale, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria: domanda dopo 15 giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo con il credito ammesso, o dopo la sentenza sulle opposizioni, o dopo l'omologa del concordato; per le domande tardive, dopo il decreto di ammissione; datore non assoggettabile alle procedure, piccolo imprenditore, professionista, ditta cancellata, o assoggettabile ma non fallito: dopo un'esecuzione forzata rimasta in tutto o in parte infruttuosa, cioè decreto ingiuntivo o sentenza, precetto, pignoramento con verbale negativo o insufficiente, anche presso terzi; datore estero con procedura in altro Stato UE se il lavoratore lavorava abitualmente in Italia; imprese cessate senza liquidazione: prova dell'insolvenza con il pignoramento; società di persone: esecuzione anche contro i soci illimitatamente responsabili secondo l'INPS; il lavoratore in nero deve prima far accertare il rapporto), come (domanda telematica all'INPS tramite patronato o SPID con i documenti: per le procedure, copia dello stato passivo con il credito ammesso o del decreto, dichiarazione del curatore sui pagamenti, modello SR52 o SR54 con i dati; per l'esecuzione, titolo esecutivo, precetto, verbale di pignoramento negativo, dichiarazione del terzo, visure; prospetto di calcolo del TFR e delle retribuzioni; pagamento entro 60 giorni dalla domanda con accredito sul conto; interessi e rivalutazione dalla domanda per le mensilità e dalla data di ammissione per il TFR secondo la giurisprudenza; il Fondo è surrogato nel privilegio degli artt. 2751-bis e 2776 c.c.; tassazione separata del TFR), la prescrizione (TFR: 5 anni ex art. 2948 n. 5 c.c. dalla cessazione, con l'ammissione al passivo che interrompe e il termine che decorre di nuovo dalla data in cui il diritto verso il Fondo è esercitabile; mensilità: un anno dalla data in cui il credito verso il Fondo è esigibile, art. 2 c. 5 D.Lgs. 80/1992; le domande tardive perdono il diritto), i casi pratici (azienda che chiude e non risponde: decreto ingiuntivo, pignoramento, poi Fondo; azienda in liquidazione giudiziale: insinuazione al passivo con privilegio e Fondo; lavoratore che ha continuato durante l'esercizio provvisorio; dipendente di studio professionale o di ditta individuale non fallibile), il contenzioso (ricorso amministrativo e causa contro l'INPS con il rito del lavoro entro un anno dalla reiezione o dal silenzio; motivi tipici: contestazione della non fallibilità, del periodo dei tre mesi, del tetto, dei documenti).
  • Pensioni, INPS e INAILCome si fa ricorso contro l'INPSChe cosa si impugna (reiezione di pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, assegno ordinario di invalidità, reversibilità; NASpI, DIS-COLL, indennità di malattia e maternità, congedi, assegno unico, invalidità civile e accompagnamento, Fondo di garanzia TFR; indebiti e richieste di restituzione; contributi e avvisi di addebito), il ricorso amministrativo (art. 46 L. 88/1989: comitato provinciale e commissioni speciali, 90 giorni dalla comunicazione, online tramite patronato o SPID, decisione in 90 giorni, silenzio-rigetto e facoltà di agire; art. 46, c. 8: il ricorso non sospende il provvedimento; per invalidità civile ricorso non previsto ma ATP), la causa (art. 442-443 c.p.c.: giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore; improcedibilità senza ricorso amministrativo o senza attendere 180 giorni; sospensione e termine di 60 giorni per presentarlo; rito del lavoro; prove e CTU), le decadenze (art. 47 DPR 639/1970: 3 anni per i trattamenti pensionistici, 1 anno per le prestazioni temporanee della gestione prestazioni temporanee, dalla comunicazione della decisione o dalla scadenza dei termini; decadenza anche per le prestazioni riconosciute in parte e per gli accessori; obbligo dell'INPS di indicare i rimedi), invalidità e inabilità (art. 445-bis: accertamento tecnico preventivo obbligatorio presso il tribunale di residenza, CTU con medico INPS, 30 giorni per contestare, decreto di omologa, giudizio di merito solo dopo la contestazione), prescrizione dei ratei (10 anni per le pensioni; 5 per gli accessori; 1 anno per indennità di malattia e maternità; NASpI), interessi e rivalutazione dalla reiezione, indebiti (irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite se non c'è dolo, art. 52 L. 88/1989; restituzione delle prestazioni temporanee), spese (art. 152 disp. att.: esonero del soccombente sotto il doppio del limite del patrocinio; gratuito patrocinio; art. 96), patronati e avvocati, contributi e cartelle (opposizione all'avviso di addebito in 40 giorni), prove e documenti utili.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
  • La causa di lavoroTermini di decadenza nel lavoro: la tabellaChe cosa è la decadenza (il diritto si estingue se non si compie l'atto nel termine; non si interrompe né si sospende come la prescrizione, salvo la sospensione per il tentativo di conciliazione, art. 410 c.p.c.; rilevabile solo su eccezione nei diritti disponibili; termini a giorni dal giorno successivo), la tabella (licenziamento individuale: impugnazione scritta entro 60 giorni dalla comunicazione o dai motivi, poi deposito del ricorso o richiesta di conciliazione entro 180 giorni, e 60 giorni dal rifiuto della conciliazione, art. 6 L. 604/1966; vale per ogni invalidità del licenziamento, art. 32 c. 2 L. 183/2010, per il recesso del committente dalle co.co.co., per il licenziamento collettivo, art. 5 c. 3 L. 223/1991, e per il licenziamento del dirigente; trasferimento: 60 giorni dalla comunicazione, art. 32 c. 3 lett. c; contratto a termine: 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto, art. 28 D.Lgs. 81/2015; somministrazione irregolare: 60 giorni dalla fine dell'attività presso l'utilizzatore, art. 39 D.Lgs. 81/2015; cessione di contratto e trasferimento d'azienda: 60 giorni dal trasferimento, art. 32 c. 4 lett. c; appalti illeciti e rapporto con soggetto diverso dal datore formale: 60 giorni, art. 32 c. 4 lett. d; dimissioni e risoluzione consensuale telematiche: revoca entro 7 giorni, art. 26 D.Lgs. 151/2015; dimissioni in gravidanza e nei primi tre anni del figlio: convalida all'Ispettorato, art. 55 D.Lgs. 151/2001; sanzioni disciplinari: 5 giorni per le difese, 20 giorni per il collegio di conciliazione, art. 7 St. lav.; rinunce e transazioni: 6 mesi dalla cessazione o dall'atto, art. 2113 c.c.; NASpI: domanda entro 68 giorni dalla cessazione, art. 6 D.Lgs. 22/2015; ricorso amministrativo INPS: 90 giorni, art. 46 L. 88/1989; azione giudiziaria per le pensioni: 3 anni, art. 47 D.P.R. 639/1970; INAIL: 3 anni dall'infortunio, art. 112 D.P.R. 1124/1965; invalidità civile: 6 mesi dal verbale, art. 42 D.L. 269/2003), le prescrizioni da non confondere (retribuzioni e TFR: 5 anni, art. 2948 c.c., che per i dipendenti privati decorrono dalla fine del rapporto; risarcimento contrattuale 10 anni; contributi 5 anni; sanzioni disciplinari non più utilizzabili dopo 2 anni), come si rispettano (atto scritto con prova della ricezione: raccomandata, PEC, consegna a mano con firma; impugnazione anche tramite sindacato; deposito telematico del ricorso; la richiesta di conciliazione o arbitrato sospende i termini per la durata più 20 giorni; nessuna sospensione feriale per le decadenze sostanziali; errori tipici: contestare a voce, contare dal licenziamento verbale, fidarsi di trattative in corso).
  • La causa di lavoroIl rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLe controversie del rito (art. 409: lavoro subordinato privato, rapporti agrari, agenzia e collaborazioni coordinate e continuative, dipendenti di enti pubblici economici, pubblico impiego privatizzato; art. 442: previdenza e assistenza, infortuni, malattie professionali), il giudice (tribunale in funzione di giudice del lavoro; competenza per territorio: luogo in cui è sorto il rapporto o si trova l'azienda o la dipendenza, art. 413; clausole derogative nulle; per gli agenti il loro domicilio; per il pubblico impiego la sede dell'ufficio), prima della causa (tentativo di conciliazione facoltativo presso l'Ispettorato o in sede sindacale, art. 410-411, che interrompe la prescrizione e sospende le decadenze per la durata più 20 giorni; obbligatorio solo per i contratti certificati; conciliazione e arbitrato, art. 412; rinunce e transazioni impugnabili entro 6 mesi salvo sede protetta, art. 2113 c.c.; per i licenziamenti l'impugnazione stragiudiziale in 60 giorni e il deposito in 180), il ricorso (art. 414: fatti, diritto, conclusioni, prove e documenti tutti subito, a pena di decadenza; deposito telematico; decreto del giudice entro 5 giorni con udienza entro 60 giorni; notifica del ricorso e del decreto entro 10 giorni e almeno 30 giorni prima dell'udienza, art. 415), la difesa (memoria difensiva almeno 10 giorni prima dell'udienza con eccezioni, riconvenzionali, prove e documenti a pena di decadenza, art. 416; contestazione specifica dei fatti; chiamata del terzo, art. 420 c. 9), l'udienza (comparizione personale, interrogatorio libero, tentativo di conciliazione con proposta del giudice il cui rifiuto ingiustificato è valutabile, art. 420; procuratore con potere di conciliare; modifica delle domande solo per gravi motivi; ammissione delle prove e assunzione in udienze ravvicinate; poteri d'ufficio del giudice anche oltre i limiti del codice civile, accesso sul luogo di lavoro, informazioni ai sindacati, art. 421; ordinanze di pagamento delle somme non contestate e provvisionali, art. 423), la decisione (sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni in udienza, o deposito entro 60 giorni nei casi complessi, art. 429; rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro; esecutività immediata con la sola copia del dispositivo per il lavoratore e sospensione in appello solo per gravissimo danno, art. 431; per il datore secondo gli artt. 282-283), i licenziamenti (art. 441-bis: trattazione prioritaria con termini dimezzabili quando si chiede la reintegra; art. 441-quater: nullità discriminatoria anche con i riti speciali; abolito il rito Fornero), l'appello (ricorso alla corte d'appello entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione, motivi specifici a pena di inammissibilità, art. 434; niente nuove prove salvo indispensabili, art. 437; inammissibilità manifesta con ordinanza, art. 436-bis), costi e tempi (contributo unificato ridotto alla metà ed esente fino a 40.978,92 euro di reddito, art. 9 c. 1-bis D.P.R. 115/2002; esenzione da bolli e spese per il lavoratore, art. 10; gratuito patrocinio; durata media 1-2 anni in primo grado con forti differenze locali; spese di soccombenza).
  • Autonomi, agenti e collaboratoriLe false partite IVA: quando la collaborazione è lavoro subordinatoLe tre figure (lavoro subordinato art. 2094 c.c.; lavoro autonomo art. 2222 con partita IVA; collaborazione coordinata e continuativa art. 409 n. 3 c.p.c., coordinata quando il collaboratore organizza autonomamente l'attività), gli indici della subordinazione elaborati dalla Cassazione (eterodirezione e potere disciplinare, orario e presenza, postazione e strumenti del committente, inserimento nell'organizzazione, retribuzione fissa mensile, assenza di rischio, monocommittenza, continuità, ferie da autorizzare, controlli), l'irrilevanza del nome del contratto e la volontà delle parti, le collaborazioni etero-organizzate (art. 2 D.Lgs. 81/2015: prestazioni prevalentemente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche tramite piattaforme, applicazione della disciplina del lavoro subordinato; eccezioni per accordi collettivi, professioni ordinistiche, organi sociali, sport dilettantistico; riders e Cass. 1663/2020), l'abrogazione della presunzione dell'art. 69-bis D.Lgs. 276/2003, le conseguenze dell'accertamento (rapporto subordinato dall'inizio con inquadramento CCNL, differenze retributive e TFR entro 5 anni, ferie, contributi INPS con regolarizzazione, tutela contro il licenziamento e impugnazione entro 60 giorni dalla cessazione, NASpI, malattia e maternità), la prova (email, chat, turni, badge, testimoni, fatture mensili uguali, monocommittenza, strumenti), la procedura (diffida, conciliazione, ricorso ex art. 414 c.p.c., ispezione INL e diffida accertativa), i rischi per il committente (contributi e sanzioni civili, INAIL, ritenute, riqualificazione fiscale), la certificazione del contratto (art. 76 D.Lgs. 276/2003), le partite IVA genuine e i casi dubbi (professionisti con albo, consulenti pluricommittenti, cooperative), transazione e stabilizzazione.
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLa NASpI: requisiti, durata, calcolo, decadenzaChi ha diritto (art. 2 D.Lgs. 22/2015: dipendenti privati, apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti pubblici a termine, operai agricoli delle cooperative di trasformazione dal 2022; esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato e gli altri operai agricoli, che hanno la disoccupazione agricola; art. 3 c. 1: perdita involontaria del lavoro e stato di disoccupazione, 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; il requisito delle 30 giornate nei 12 mesi è abolito dal 2022; lett. c-bis, eventi dal 1° gennaio 2025: chi nei 12 mesi precedenti si è dimesso volontariamente, o ha risolto consensualmente, da un tempo indeterminato deve avere 13 settimane di contributi dopo quelle dimissioni, salvo giusta causa e dimissioni in maternità; c. 2: NASpI anche per dimissioni per giusta causa e per la risoluzione consensuale nella conciliazione ex art. 7 L. 604/1966; per prassi INPS anche per la risoluzione consensuale dopo il rifiuto del trasferimento oltre 50 km o 80 minuti, ma Cass. 10559/2026 esige la prova che il trasferimento fosse illegittimo, la distanza da sola non basta; Cass. 8564/2026: la giusta causa delle dimissioni va provata dal lavoratore, le circolari INPS non cambiano la legge; per le dimissioni nel periodo protetto di maternità e paternità; non per dimissioni volontarie, risoluzione consensuale fuori dalle sedi protette, licenziamento seguito da reintegra), quanto spetta (art. 4: retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni divisa per le settimane e moltiplicata per 4,33; 75% se la retribuzione media mensile è entro 1.456,72 euro nel 2026, oltre 75% della soglia più il 25% della differenza; massimo 1.584,70 euro al mese nel 2026, rivalutati ogni anno; riduzione del 3% ogni mese dal primo giorno del sesto mese, dall'ottavo per chi ha 55 anni; tassata come reddito da lavoro, senza contributi; art. 12: contributi figurativi fino a 1,4 volte il massimale), durata e decorrenza (art. 5: settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, escluse quelle già usate per altre indennità, massimo 24 mesi; art. 6: domanda telematica all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione, a pena di decadenza; decorre dall'ottavo giorno dopo la cessazione o dal giorno dopo la domanda tardiva; con il preavviso non lavorato, dall'ottavo giorno dopo la fine del preavviso indennizzato; con licenziamento per giusta causa, dal 38° giorno e con i 68 giorni contati dal 30° giorno, circ. INPS 94/2015), gli obblighi (art. 7 e D.Lgs. 150/2015: DID automatica con la domanda, patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego, programma GOL; art. 21 c. 7: mancata presentazione senza giustificato motivo agli appuntamenti: un quarto di mensilità la prima volta, una mensilità la seconda, decadenza la terza; mancata partecipazione a corsi e tirocini: una mensilità poi decadenza; rifiuto di un'offerta di lavoro congrua: decadenza; nuova registrazione solo dopo 2 mesi), lavorare durante la NASpI (art. 9: nuovo contratto subordinato con reddito annuo sopra la soglia di esenzione fiscale: decadenza, salvo durata fino a 6 mesi con sospensione d'ufficio; sotto la soglia: NASpI ridotta dell'80% del reddito, con comunicazione all'INPS entro 30 giorni e datore diverso dal precedente; art. 10: lavoro autonomo o impresa con reddito entro la soglia delle detrazioni: comunicazione entro un mese, riduzione dell'80% del reddito previsto, autodichiarazione entro il 31 marzo pena restituzione; lavoro intermittente e occasionale secondo le regole INPS), l'anticipazione (art. 8: liquidazione in unica soluzione dell'importo residuo per avviare un'attività autonoma, un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di cooperativa di lavoro, domanda entro 30 giorni dall'inizio dell'attività a pena di decadenza, senza contributi figurativi né ANF; restituzione se si instaura un lavoro subordinato prima della scadenza del periodo), la decadenza (art. 11: perdita dello stato di disoccupazione, lavoro subordinato o autonomo senza le comunicazioni, requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata, assegno ordinario di invalidità salvo opzione; indebito e recupero; espatrio e cambio di residenza), la fine (nuova NASpI con nuovi contributi; ISCRO e altri sostegni; contestazioni all'INPS con ricorso amministrativo al comitato provinciale in 90 giorni e poi giudice del lavoro).
  • Debiti, crediti e pignoramentiQuando un debito si prescriveDieci, cinque, tre, due anni: la tabella; interruzione con raccomandata o PEC; dieci anni dopo sentenza o decreto; cartelle e contributi; l'eccezione va sollevata.