In breve
- Assegno ordinario: capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo. Dura tre anni, rinnovabile; definitivo dopo tre conferme.
- Pensione di inabilità: impossibilità assoluta e permanente di qualsiasi lavoro.
- Contributi: almeno cinque anni, di cui tre negli ultimi cinque prima della domanda.
- Lavoro: compatibile con l'assegno, con riduzioni del 25% o del 50% oltre certi redditi.
- Integrazione al minimo (611,85 euro nel 2026) anche per l'assegno contributivo dopo la sentenza 94/2025.
Le due prestazioni
«Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno [...], l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.»
| Assegno ordinario di invalidità | Pensione di inabilità | |
|---|---|---|
| Requisito sanitario | Capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, in occupazioni adatte alle proprie attitudini | Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa |
| Durata | Tre anni, confermabile; definitivo dopo tre riconoscimenti consecutivi | Permanente, salvo revisione |
| Lavoro | Compatibile, con riduzioni oltre certi redditi | Incompatibile: cancellazione da albi ed elenchi |
| Superstiti | Non reversibile (spetta la pensione ai superstiti secondo le regole generali) | Reversibile |
| Assistenza continua | — | Assegno mensile se non si può camminare o compiere gli atti quotidiani senza aiuto (art. 5) |
La valutazione riguarda la capacità di lavorare in occupazioni confacenti alle proprie attitudini, tenendo conto di età, formazione ed esperienza, non una percentuale tabellare come nell'invalidità civile. L'assegno spetta anche se l'invalidità esisteva già quando si è cominciato a lavorare, purché ci sia stato un aggravamento o siano sopravvenute nuove malattie.
Contributi e importo
Servono almeno cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio che precede la domanda (art. 4 L. 222/1984, per i lavoratori dipendenti 260 e 156 contributi settimanali). L'importo si calcola con le regole della gestione di appartenenza; i periodi di assegno senza lavoro valgono per il diritto, non per la misura, della futura pensione. La pensione di inabilità comprende una maggiorazione che calcola l'anzianità contributiva come se si fosse lavorato fino all'età pensionabile, entro i limiti di legge (art. 2, c. 3).
Se l'assegno è inferiore al trattamento minimo, 611,85 euro al mese nel 2026, può essere integrato entro i limiti di reddito previsti dalla legge. Fino al 2025 l'integrazione era esclusa per gli assegni calcolati interamente con il sistema contributivo, cioè per chi ha cominciato a lavorare dal 1996: la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il divieto (sentenza 94/2025) e l'INPS ha dato istruzioni con la circolare n. 20 del 25 febbraio 2026. Chi ha un assegno contributivo basso ha quindi interesse a verificare con l'INPS o un patronato il ricalcolo.
L'assegno è compatibile con il lavoro, ma si riduce del 25% se il reddito da lavoro supera quattro volte il trattamento minimo e del 50% se lo supera di cinque volte. All'età della pensione di vecchiaia l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia, se ci sono i requisiti contributivi, e il suo importo non può essere inferiore a quello dell'assegno.
Revisione, conferma e ricorsi
Alla scadenza del triennio si presenta domanda di conferma; l'INPS può comunque disporre visite di revisione, e l'interessato può chiederla se le condizioni cambiano, con effetto dal mese successivo alla domanda (art. 9). Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita comporta la sospensione della prestazione.
Contro il rigetto si propone ricorso amministrativo all'INPS; per andare dal giudice del lavoro, nelle controversie sull'invalidità previdenziale è obbligatorio l'accertamento tecnico preventivo (art. 445-bis c.p.c.): il consulente nominato dal giudice valuta la capacità lavorativa e, se nessuno contesta le conclusioni, il giudice le omologa; chi le contesta deve depositare il ricorso nei termini. Il percorso è spiegato nella pagina sul ricorso contro l'INPS. Se l'invalidità deriva da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, la tutela principale è quella dell'INAIL, spiegata nella pagina sulla rendita INAIL.
- Verificare i contributi: cinque anni, di cui tre negli ultimi cinque.
- Raccogliere la documentazione medica e farsi rilasciare il certificato medico telematico.
- Presentare la domanda all'INPS, anche tramite patronato.
- Segnare la scadenza del triennio e chiedere la conferma in tempo.
- In caso di rigetto, ricorso amministrativo e poi accertamento tecnico preventivo.
Domande frequenti
Che differenza c'è con l'invalidità civile?
Posso lavorare se prendo l'assegno ordinario di invalidità?
L'assegno dura per sempre?
L'INPS ha respinto la domanda perché la capacità di lavoro non è ridotta abbastanza: che cosa posso fare?
Fonti normative
- Art. 1 L. 222/1984 — Assegno ordinario di invalidità
- Art. 2 L. 222/1984 — Pensione ordinaria di inabilità
- Art. 4 L. 222/1984 — Requisiti di assicurazione e contribuzione
- Art. 9 L. 222/1984 — Revisione
- Corte costituzionale, sentenza 94/2025
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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