In breve
- TFR (art. 12-bis L. 898/1970): all'ex titolare di assegno e non risposato spetta il 40% del TFR netto riferito agli anni in cui lavoro e matrimonio hanno coinciso, se il TFR matura dopo la domanda di divorzio.
- Esclusi: anticipazioni già riscosse, incentivi all'esodo, TFR riscosso prima del divorzio; una tantum e assegno di separazione non bastano.
- Reversibilità (art. 9): intera all'ex titolare di assegno se non c'è un coniuge superstite; altrimenti quota decisa dal tribunale sulla durata dei matrimoni e sulle condizioni economiche (SU 159/1998; Corte cost. 419/1999).
- Si perdono con le nuove nozze, con la revoca dell'assegno (per il futuro) e con la una tantum.
- TFR: richiesta al datore o azione contro l'ex, prescrizione 10 anni; reversibilità: domanda all'INPS e ricorso al tribunale per la quota.
Le due norme
«Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio».
«In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo 5».
| Quota di TFR | Pensione di reversibilità | |
|---|---|---|
| Chi ne ha diritto | Ex coniuge titolare di assegno divorzile periodico, non risposato | Ex coniuge titolare di assegno divorzile periodico, non risposato; rapporto di lavoro anteriore alla sentenza |
| Quanto | 40% del TFR netto riferibile agli anni di coincidenza tra lavoro e matrimonio | Intera se non c'è coniuge superstite; quota decisa dal tribunale in concorso |
| Quando matura | Solo se il TFR è percepito dopo la domanda di divorzio (Cass. 5553/1999, 12175/2011, 22434/2018) | Alla morte dell'ex, dal mese successivo |
| Escluso | Anticipazioni già riscosse, incentivi all'esodo e somme a titolo diverso (Cass. 24421/2013, 3294/1997); una tantum e assegno di separazione | Chi non era titolare di assegno; chi ha avuto la una tantum; chi si è risposato |
| Criteri in concorso | — | Durata dei matrimoni come criterio principale, poi condizioni economiche, entità dell'assegno, convivenza prematrimoniale (SU 159/1998; Corte cost. 419/1999) |
| Come si chiede | Al datore con la sentenza; azione contro l'ex; prescrizione 10 anni dalla riscossione | Domanda all'INPS o alla cassa; ricorso al tribunale per la quota, con atto notorio degli aventi diritto |
| Revoca dell'assegno | Non tocca la quota già maturata (Cass. 4499/2021); esclude quelle future | Esclude il diritto se la revoca precede la morte |
I due diritti nascono dalla stessa idea: l'ex coniuge che dipende ancora economicamente dall'altro, tanto da ricevere l'assegno, partecipa alla ricchezza differita maturata durante il matrimonio (il TFR) e alla tutela previdenziale dei superstiti (la reversibilità). La «titolarità dell'assegno» è la chiave di tutto e va intesa in senso stretto: un assegno periodico riconosciuto dalla sentenza o dall'accordo di divorzio omologato, non l'assegno di mantenimento della separazione, non una somma versata spontaneamente, non la liquidazione una tantum, che chiude ogni rapporto economico (art. 5, c. 8). Il TFR rilevante è quello maturato dopo l'inizio del giudizio di divorzio: chi si separa e aspetta anni a divorziare rischia che il TFR dell'altro venga riscosso nel frattempo, senza diritti. Per i dettagli sull'assegno divorzile e sui suoi presupposti, sulla nuova convivenza che può farlo revocare e sul calcolo del TFR rinviamo alle guide dedicate.
Come si fanno valere
- Verificare i presupposti: sentenza o accordo omologato con assegno periodico; nessuna nuova nozze; per il TFR, data della domanda di divorzio e data di cessazione del rapporto di lavoro dell'ex; per la reversibilità, anteriorità del rapporto di lavoro alla sentenza.
- TFR: chiedere all'ex e al datore di lavoro (o all'ente per i dipendenti pubblici) il pagamento diretto della quota, con copia della sentenza e il calcolo degli anni di coincidenza; in mancanza, azione davanti al tribunale contro l'ex coniuge, con richiesta dei documenti sul TFR percepito; attenzione alla prescrizione decennale.
- Reversibilità senza coniuge superstite: domanda all'INPS o alla cassa con la sentenza di divorzio e la prova dell'assegno; in caso di rifiuto, ricorso amministrativo e poi al giudice.
- Reversibilità in concorso: ricorso al tribunale del luogo di residenza per la determinazione della quota, con atto notorio degli aventi diritto; il tribunale decide su durata dei matrimoni, condizioni economiche, entità dell'assegno; l'INPS adegua le erogazioni dalla decisione.
- Prevenire: nel divorzio congiunto regolare la quota di TFR e valutare la una tantum con i numeri; chi paga l'assegno e vuole chiudere può proporla; chi riceve deve pesare la perdita di TFR e reversibilità.
Due situazioni frequenti meritano attenzione. La prima è il divorzio con più ex coniugi: il tribunale ripartisce la pensione tra tutti i titolari di assegno e il coniuge superstite, e la quota di chi muore o si risposa torna agli altri (art. 9, c. 3). La seconda è l'ex coniuge senza reversibilità: se non ha i requisiti, l'art. 9-bis consente di chiedere un assegno periodico a carico dell'eredità, tenendo conto dell'assegno divorzile, dell'entità del bisogno e delle condizioni degli eredi. Il coniuge divorziato non è erede: sui diritti successori del coniuge separato senza addebito, che invece conserva la qualità di erede, la guida sulla successione legittima.
Domande frequenti
Il mio ex marito va in pensione con un TFR di 60.000 euro netti; siamo stati sposati 20 dei suoi 35 anni di lavoro e ricevo l'assegno divorzile: quanto mi spetta?
Circa 13.700 euro. Il calcolo è: 40% della parte di TFR riferibile agli anni in cui lavoro e matrimonio hanno coinciso, cioè 20/35 di 60.000 (34.286 euro), di cui il 40% è 13.714 euro (art. 12-bis L. 898/1970). Il TFR si considera al netto delle imposte (Cass. 24421/2013), perché la quota si calcola su quanto l'ex ha effettivamente percepito. Le condizioni sono tre: che lei non si sia risposata, che sia titolare di un assegno divorzile periodico determinato dal giudice o omologato (non una somma una tantum, non l'assegno della separazione) e che il TFR sia maturato dopo la domanda di divorzio, non prima. Restano fuori le anticipazioni di TFR che l'ex aveva già riscosso durante il matrimonio o la separazione e gli incentivi all'esodo pagati a titolo diverso. Se l'ex non paga, la richiesta si fa al datore di lavoro con la sentenza di divorzio o, dopo, con un'azione giudiziale nei confronti dell'ex; il diritto si prescrive in dieci anni dalla riscossione.
L'ex moglie di mio marito, che riceveva l'assegno, ha diritto alla sua reversibilità? Io sono la vedova.
Sì, a una quota, se non si è risposata e se il rapporto di lavoro da cui nasce la pensione è anteriore alla sentenza di divorzio (art. 9, c. 2-3, L. 898/1970). Quando c'è un coniuge superstite con i requisiti, come lei, la pensione non va tutta all'ex: il tribunale, su domanda dell'ex, attribuisce a lei una quota «tenendo conto della durata del rapporto». Le Sezioni Unite (n. 159/1998) e la Corte costituzionale (n. 419/1999) hanno chiarito che la durata dei due matrimoni è il criterio principale ma non l'unico: il giudice considera anche le condizioni economiche di ciascuna, l'entità dell'assegno che l'ex riceveva, e per la giurisprudenza più recente anche la convivenza prematrimoniale con il defunto. In pratica, con un primo matrimonio di 15 anni e un secondo di 10, la ripartizione non è meccanica 60/40 ma parte da lì e si corregge. Finché il tribunale non decide, l'INPS eroga la pensione al coniuge superstite. Se invece l'ex non era titolare di assegno o si era risposata, non ha alcun diritto, e la reversibilità è interamente sua.
Mi propongono di chiudere l'assegno con 100.000 euro una tantum: perdo TFR e reversibilità?
Sì. La corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile (art. 5, c. 8, L. 898/1970), che il tribunale deve ritenere equa, estingue ogni pretesa economica successiva: chi la accetta non è più «titolare di assegno» e perde la quota di TFR e la pensione di reversibilità, oltre alla possibilità di chiedere aumenti se le condizioni cambiano. La valutazione va fatta con i numeri: l'età e la salute dell'ex, l'entità del suo TFR o TFS atteso e la data del pensionamento, l'importo della pensione e la sua probabile durata di sopravvivenza, l'esistenza di un nuovo coniuge che dividerebbe la reversibilità, il rischio che l'assegno venga revocato per una sua nuova convivenza. In alcuni casi la una tantum conviene proprio perché elimina questi rischi; in altri, con un ex vicino alla pensione e un TFR consistente, la somma proposta va confrontata con la quota del 40% e con la reversibilità attesa. Le clausole del divorzio congiunto possono anche regolare espressamente la quota di TFR.
L'assegno divorzile mi è stato revocato l'anno scorso perché convivo: perdo anche il TFR che l'ex ha incassato prima?
No, per la parte già maturata. La Cassazione (n. 4499/2021) ha stabilito che la revoca dell'assegno opera dalla domanda di revoca e non toglie i diritti maturati prima, compresa la quota di TFR riscossa dall'ex mentre lei era ancora titolare dell'assegno. Perde invece i diritti futuri: se il TFR matura dopo la revoca, o se l'ex muore dopo, non ha più titolo né alla quota né alla reversibilità, perché entrambi presuppongono la titolarità dell'assegno al momento in cui il diritto sorge. Lo stesso vale in caso di nuove nozze, che fanno cessare l'assegno per legge (art. 5, c. 10). Per questo, prima di iniziare una convivenza o di risposarsi, chi riceve l'assegno dovrebbe valutare gli effetti a catena sulle prestazioni future, e chi paga l'assegno dovrebbe far valere la revoca tempestivamente, perché gli effetti non retroagiscono.
Fonti normative
- Art. 12-bis L. 898/1970 — Quota dell'indennità di fine rapporto all'ex coniuge
- Art. 9 L. 898/1970 — Pensione di reversibilità all'ex coniuge
- Art. 5 L. 898/1970 — Assegno divorzile (commi 6, 8 e 10)
- Art. 9-bis L. 898/1970 — Assegno a carico dell'eredità
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Da leggere insieme
- Separazione e divorzioL'assegno divorzile: quando spetta e come si calcolaPresupposti e funzione assistenziale-compensativa, i criteri dell'art. 5, l'onere della prova, l'una tantum, nuove nozze e convivenza, revisione, TFR e reversibilità, fisco.
- Separazione e divorzioLa nuova convivenza dell'ex: effetti su assegno e casaAssegno di mantenimento in separazione (Cass. 29 maggio 2025, n. 14358: se il coniuge beneficiario instaura una convivenza stabile e continuativa, o anche senza coabitazione un progetto di vita comune con messa in comune delle risorse, cessa il dovere di assistenza materiale e con esso l'assegno; prova a carico dell'obbligato, con rigore maggiore se manca la coabitazione; non basta una relazione sentimentale; revisione ex art. 473-bis.29 c.p.c. e art. 156 c. 7 c.c.), assegno divorzile (art. 5 c. 10 L. 898/1970: cessa se il beneficiario passa a nuove nozze, anche per le unioni civili; convivenza: Cass. SU 5 novembre 2021, n. 32198: la convivenza stabile accertata fa venir meno la componente assistenziale ma non automaticamente quella compensativa-perequativa, dovuta a chi ha sacrificato aspettative professionali per la famiglia, che può essere riconosciuta in misura ridotta o temporanea; Cass. 11610/2025 conferma; onere della prova sull'obbligato; art. 5 c. 6 criteri), la casa familiare (art. 337-sexies c.c.: il diritto al godimento viene meno se l'assegnatario convive more uxorio o si risposa, ma Corte cost. 308/2008: non automaticamente, il giudice valuta l'interesse dei figli; il nuovo compagno che vive nella casa assegnata; casa in comproprietà o di proprietà dell'altro; canone e spese; senza figli l'assegnazione non c'è), reversibilità e TFR (art. 9 c. 2-3 L. 898: pensione di reversibilità all'ex coniuge non risposato e titolare di assegno, in concorso con il coniuge superstite secondo la durata dei matrimoni; art. 12-bis: 40% del TFR riferito agli anni di matrimonio all'ex non risposato titolare di assegno; la convivenza non li tocca, ma la revoca dell'assegno per convivenza fa perdere il presupposto della titolarità; la capitalizzazione una tantum esclude entrambi), la convivenza dell'obbligato (nuova compagna o nuovi figli non riducono di per sé l'assegno all'ex; i nuovi figli possono rilevare sul mantenimento dei figli precedenti solo se incidono davvero sulle capacità economiche; redditi del nuovo partner irrilevanti; guida dedicata sulla nuova famiglia), la prova (investigazioni con limiti, social, residenza anagrafica, testimoni, utenze, dichiarazioni ISEE e stato di famiglia; la convivenza di fatto registrata ex L. 76/2016 è prova piena; convivenza saltuaria o relazione a distanza non bastano; l'onere è sempre di chi chiede la revoca), la procedura (ricorso di modifica al tribunale, art. 473-bis.29 c.p.c., anche con negoziazione assistita o accordo in comune; decorrenza della revoca dalla domanda, non dal giorno della convivenza, salvo diversa valutazione, e nessuna restituzione degli assegni già pagati; sospensione unilaterale dei pagamenti = inadempimento con esecuzione e reato ex art. 570-bis c.p.; accordo tra le parti), i figli (il mantenimento dei figli non cambia per la convivenza del genitore; il nuovo compagno non ha obblighi verso i figli dell'altro).
- Separazione e divorzioIl divorzio congiunto: quando, come, con quali effettiTermini di sei e dodici mesi, ricorso congiunto, negoziazione e Comune, cumulo con la separazione, assegno divorzile, effetti su cognome, eredità, reversibilità, TFR.
- Separazione e divorzioIl divorzio giudizialePresupposti (art. 3 L. 898/1970: separazione da 12 o 6 mesi, altri casi), tribunale competente, ricorso e documenti, costituzione del convenuto e memorie, udienza e provvedimenti provvisori, sentenza non definitiva sullo status e appello immediato, assegno divorzile, cognome, annotazione ed effetti, cumulo con la separazione, tempi e costi.
- Separazione e divorzioModificare le condizioni di separazione e divorzioQuando (art. 473-bis.29 c.p.c.: qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici; art. 337-quinquies c.c.: revisione di affidamento, responsabilità genitoriale e contributo; art. 156 ult. c. c.c.: revoca o modifica dei provvedimenti per giustificati motivi nella separazione; la norma vale per sentenze, omologhe di consensuale, divorzi congiunti, accordi di negoziazione assistita e davanti al sindaco; il vecchio art. 9 L. 898/1970 e l'art. 710 c.p.c. sono stati abrogati dalla riforma Cartabia), i motivi (peggioramento reale e non voluto del reddito dell'obbligato: licenziamento, cassa integrazione, malattia, pensionamento, non le dimissioni o la riduzione volontaria; miglioramento del beneficiario: nuovo lavoro, eredità, convivenza stabile; nuovi figli o nuovo matrimonio dell'obbligato, che contano ma non azzerano; figli diventati maggiorenni e autonomi, o che vivono con l'altro genitore, o che studiano fuori; cambiamento delle esigenze dei figli, età, scuola, sport, spese mediche; trasferimento di residenza, nuovo collocamento, inadempimenti; assegnazione della casa che cessa se i figli non vi abitano più o il genitore assegnatario si risposa o convive; la valutazione comparativa delle condizioni al momento del provvedimento e ora), che cosa non si modifica (l'assegno divorzile una tantum, art. 5 c. 8 L. 898/1970; l'addebito; le attribuzioni patrimoniali e i trasferimenti immobiliari già eseguiti; le clausole contrattuali accessorie, salvo i vizi; l'assegno di divorzio cessa di diritto con le nuove nozze del beneficiario, art. 5 c. 10, e per la convivenza stabile perde la componente assistenziale, Cass. SU 32198/2021), la procedura (ricorso al tribunale del luogo di residenza abituale del minore o, senza figli minori, del convenuto, con gli stessi documenti del rito unificato: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto, patrimonio, art. 473-bis.12; udienza, provvedimenti provvisori e urgenti, istruttoria, decisione con sentenza; reclamo e appello con ricorso ex art. 473-bis.30; tempi da pochi mesi a oltre un anno; mediazione familiare consigliata; accordo delle parti con ricorso congiunto, negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 o accordo davanti al sindaco solo senza figli minori e senza trasferimenti patrimoniali), gli effetti (la modifica decorre di regola dalla domanda, salvo diversa decisione; gli assegni scaduti non si restituiscono; nessuna sospensione automatica: fino alla decisione si paga l'importo vigente, salvo provvedimento provvisorio; l'inadempimento nel frattempo espone a pignoramento e reato), i casi pratici (padre che perde il lavoro, madre che si risposa, figlio ventiseienne che lavora, trasferimento all'estero, nuova famiglia con altri figli, aumento delle spese scolastiche).
- Separazione e divorzioL'assegno di mantenimento al coniuge separatoPresupposti (redditi non adeguati, niente addebito), tenore di vita, calcolo e prova dei redditi, differenza con assegno divorzile e alimenti, garanzie, revisione, fisco.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoIl TFR: calcolo, tempi di pagamento, anticipo, tuteleCalcolo (annua / 13,5) e rivalutazione, tempi, anticipo del 70%, fondo pensione e Fondo tesoreria, tassazione separata, Fondo di garanzia INPS, prescrizione, decreto ingiuntivo.
- Pensioni, INPS e INAILCome si fa ricorso contro l'INPSChe cosa si impugna (reiezione di pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, assegno ordinario di invalidità, reversibilità; NASpI, DIS-COLL, indennità di malattia e maternità, congedi, assegno unico, invalidità civile e accompagnamento, Fondo di garanzia TFR; indebiti e richieste di restituzione; contributi e avvisi di addebito), il ricorso amministrativo (art. 46 L. 88/1989: comitato provinciale e commissioni speciali, 90 giorni dalla comunicazione, online tramite patronato o SPID, decisione in 90 giorni, silenzio-rigetto e facoltà di agire; art. 46, c. 8: il ricorso non sospende il provvedimento; per invalidità civile ricorso non previsto ma ATP), la causa (art. 442-443 c.p.c.: giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore; improcedibilità senza ricorso amministrativo o senza attendere 180 giorni; sospensione e termine di 60 giorni per presentarlo; rito del lavoro; prove e CTU), le decadenze (art. 47 DPR 639/1970: 3 anni per i trattamenti pensionistici, 1 anno per le prestazioni temporanee della gestione prestazioni temporanee, dalla comunicazione della decisione o dalla scadenza dei termini; decadenza anche per le prestazioni riconosciute in parte e per gli accessori; obbligo dell'INPS di indicare i rimedi), invalidità e inabilità (art. 445-bis: accertamento tecnico preventivo obbligatorio presso il tribunale di residenza, CTU con medico INPS, 30 giorni per contestare, decreto di omologa, giudizio di merito solo dopo la contestazione), prescrizione dei ratei (10 anni per le pensioni; 5 per gli accessori; 1 anno per indennità di malattia e maternità; NASpI), interessi e rivalutazione dalla reiezione, indebiti (irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite se non c'è dolo, art. 52 L. 88/1989; restituzione delle prestazioni temporanee), spese (art. 152 disp. att.: esonero del soccombente sotto il doppio del limite del patrocinio; gratuito patrocinio; art. 96), patronati e avvocati, contributi e cartelle (opposizione all'avviso di addebito in 40 giorni), prove e documenti utili.
- Successioni ed ereditàLa successione senza testamento: chi eredita e in che quoteOrdine dei successibili, quote di coniuge, figli, genitori e fratelli in tabella, rappresentazione, coniuge separato, convivente, unione civile.
- Separazione e divorzioQuanto costa separarsi e divorziareLe quattro strade e i loro costi: accordo davanti all'ufficiale di stato civile (art. 12 DL 132/2014: avvocato facoltativo, no figli minori o non autosufficienti, no trasferimenti patrimoniali, conferma dopo 30 giorni, diritto fisso), negoziazione assistita (art. 6: almeno un avvocato per parte, nulla osta o autorizzazione del PM), separazione consensuale e divorzio congiunto in tribunale (art. 473-bis.51: 43 euro di contributo, udienza sostituibile con note scritte, un solo avvocato per entrambi con +20% sui parametri), separazione e divorzio giudiziali (98 euro, due avvocati, udienze, eventuale CTU); spese vive (contributo unificato, 27 euro di anticipazione, notifiche), esenzione fiscale di tutti gli atti (art. 19 L. 74/1987, Corte cost. 154/1999), esenzione dal contributo per le cause sul mantenimento dei figli (art. 10 DPR 115/2002), parcella e preventivo obbligatorio, gratuito patrocinio con reddito personale (art. 76, comma 4), tempi (divorzio dopo 6 o 12 mesi) e costi nascosti (trasferimenti immobiliari, perizie, mediazione familiare).