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GuidaFamiglia e minori · Separazione e divorzio

La nuova convivenza dell'ex: effetti su assegno e casa

Quando chi riceve l'assegno va a vivere con un nuovo compagno, il coniuge che paga vuole smettere e spesso ha ragione, ma non sempre e non per tutto. La separazione e il divorzio seguono regole diverse: nella separazione la convivenza stabile fa cadere l'assegno, nel divorzio cade solo la parte «assistenziale» mentre resta quella che compensa i sacrifici fatti per la famiglia. La casa, la reversibilità e il TFR hanno ciascuno la propria regola.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Separazione: la convivenza stabile del beneficiario (anche senza coabitazione, con progetto di vita comune) fa cessare l'assegno di mantenimento (Cass. 14358/2025); prova a carico dell'obbligato.
  • Divorzio: nuove nozze = cessazione per legge (art. 5 c. 10); convivenza = cade la componente assistenziale, può restare quella compensativa (SU 32198/2021).
  • Casa familiare: revoca prevista (art. 337-sexies c.c.) ma non automatica: conta l'interesse dei figli (Corte cost. 308/2008).
  • Reversibilità e TFR: si perdono con le nuove nozze o se l'assegno viene revocato; la convivenza da sola non li tocca.
  • Serve sempre il ricorso di modifica: revoca dalla domanda, niente restituzioni; mai smettere di pagare da soli.

Le regole, voce per voce

Art. 5, comma 10, L. 1° dicembre 1970, n. 898 — Cessazione dell'assegno divorzile

«L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze».

Art. 337-sexies, primo comma, c.c. — Assegnazione della casa familiare

«Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio».

DirittoNuove nozze del beneficiarioConvivenza stabile del beneficiarioFonte
Assegno di mantenimento (separazione)Non possibile senza divorzioCessa: viene meno il dovere di assistenza materiale; anche senza coabitazione se c'è un progetto di vita comune con risorse condiviseCass. 14358/2025; art. 156 c.c.
Assegno divorzileCessa per leggeCade la componente assistenziale; resta, se provata, quella compensativa-perequativa, anche ridotta o a tempoArt. 5 c. 10 L. 898; SU 32198/2021; Cass. 11610/2025
Casa familiare assegnataRevoca prevista, non automaticaRevoca prevista, non automatica: prevale l'interesse dei figliArt. 337-sexies c.c.; Corte cost. 308/2008
Pensione di reversibilitàPersaConservata, salvo revoca dell'assegno (che ne è presupposto)Art. 9 c. 2-3 L. 898
Quota di TFR (40% per gli anni di matrimonio)PersaConservata, salvo revoca dell'assegnoArt. 12-bis L. 898
Mantenimento dei figliInvariatoInvariato; il nuovo compagno non ha obblighiArt. 337-ter c.c.
Assegno dovuto dall'obbligato che conviveInvariatoInvariato; i redditi del nuovo partner non contano; nuovi figli solo se incidono sulle capacità economicheArt. 5 c. 6 L. 898; art. 337-ter c.c.

La differenza tra separazione e divorzio non è un dettaglio. Nella separazione il vincolo esiste ancora e l'assegno serve a mantenere il tenore di vita: se il coniuge trova altrove una solidarietà stabile, la ragione dell'assegno sparisce e la Cassazione lo fa cadere per intero, senza distinguere componenti. Nel divorzio l'assegno ha invece, dopo le Sezioni Unite del 2018 e del 2021, due anime: quella assistenziale, che la nuova convivenza fa venir meno, e quella compensativa, che ripaga chi ha rinunciato alla carriera o ha lavorato per la famiglia e che sopravvive alla nuova relazione, perché il nuovo compagno non deve nulla per i sacrifici fatti nel matrimonio precedente. Per questo la revoca nel divorzio richiede un doppio accertamento: la convivenza, provata da chi la invoca, e l'esistenza o meno di un contributo compensativo, provato da chi vuole conservare l'assegno. Le guide sull'assegno di mantenimento e sull'assegno divorzile spiegano i criteri; quella sulla casa coniugale il rapporto con i figli; quella su TFR e reversibilità gli effetti sui diritti che presuppongono l'assegno.

Come si fa valere

  1. Raccogliere la prova della convivenza: residenza o domicilio comune, stato di famiglia, convivenza registrata, utenze e contratti, presenza stabile documentata (testimoni, social, eventuale investigatore nei limiti della privacy), condivisione delle spese; per la convivenza «senza coabitazione» serve la prova di un progetto comune con risorse messe in comune.
  2. Tentare un accordo: modifica consensuale con ricorso congiunto, negoziazione assistita o, senza figli non autonomi, accordo davanti al sindaco; spesso il beneficiario preferisce una riduzione concordata alla causa.
  3. Ricorso di modifica al tribunale (art. 473-bis.29 c.p.c.; art. 9 L. 898/1970 per il divorzio): fatti nuovi, prove, richiesta di revoca o riduzione e, nel divorzio, contestazione della componente compensativa; eventuale richiesta sulla casa.
  4. Decorrenza: la revoca opera di regola dalla domanda; gli assegni versati prima non si recuperano; continuare a pagare fino al provvedimento evita esecuzioni e denunce (art. 570-bis c.p.).
  5. Dopo: verificare gli effetti a catena su reversibilità e TFR; aggiornare eventuali polizze e testamenti; per i figli, nulla cambia se non con un'autonoma revisione.

Chi riceve l'assegno e inizia una nuova relazione dovrebbe sapere che non esiste una soglia di durata o di intensità fissata dalla legge: la giurisprudenza guarda alla stabilità e alla condivisione di un progetto di vita, non al numero di notti; una relazione sentimentale, anche lunga, senza convivenza né messa in comune delle risorse non basta, ma la prova contraria diventa difficile quando ci sono figli in comune, un acquisto insieme o una casa condivisa. Chi vuole conservare la componente compensativa dell'assegno divorzile deve prepararne la prova prima che arrivi il ricorso: documenti sulla carriera lasciata, sul lavoro prestato nell'impresa familiare, sui redditi dell'ex durante il matrimonio. Per la procedura di revisione e per i rimedi contro il mancato pagamento rinviamo alle guide dedicate; la convivenza di fatto ha poi regole proprie tra i nuovi conviventi, compreso l'obbligo alimentare alla sua fine.

Domande frequenti

Siamo separati e la mia ex convive da un anno con il nuovo compagno: posso smettere di pagarle il mantenimento?

Non da solo, ma può chiedere al tribunale la revoca con buone probabilità. La Cassazione (ord. 29 maggio 2025, n. 14358) ha confermato che, nella separazione, la convivenza stabile e continuativa del coniuge beneficiario, o anche un progetto di vita comune con condivisione delle risorse pur senza coabitazione, fa cessare il dovere di assistenza materiale e quindi l'assegno di mantenimento: la solidarietà è ormai assicurata dal nuovo nucleo. Deve però provarlo lei, e con maggiore rigore se i due non vivono sotto lo stesso tetto: residenza, utenze, testimoni, social, eventuale convivenza registrata, se del caso un'investigazione. Il rimedio è il ricorso di modifica delle condizioni (art. 473-bis.29 c.p.c.); la revoca decorre di regola dalla domanda, non dall'inizio della convivenza, e gli assegni già pagati non si restituiscono. Sospendere i pagamenti prima del provvedimento espone all'esecuzione e al reato dell'art. 570-bis c.p. Il mantenimento dei figli, invece, non cambia.

Siamo divorziati e le pago l'assegno divorzile: la convivenza lo azzera?

Solo in parte, salvo che si risposi: con le nuove nozze l'assegno cessa per legge (art. 5, c. 10, L. 898/1970). Per la convivenza le Sezioni Unite (5 novembre 2021, n. 32198) hanno escluso l'automatismo: la convivenza stabile fa venir meno la componente assistenziale dell'assegno, perché l'ex non ha più bisogno di essere mantenuto, ma non quella compensativa, cioè la parte che ripaga i sacrifici fatti durante il matrimonio (carriera abbandonata, lavoro nell'impresa dell'altro) e che l'ex deve provare in concreto; il giudice può quindi ridurre l'assegno, limitarlo nel tempo o azzerarlo se la componente compensativa non c'è. La Cassazione lo ha ribadito nel 2025 (ord. n. 11610). Anche qui serve il ricorso di modifica ex art. 9 L. 898/1970 e la prova della convivenza spetta a chi la invoca. Attenzione all'effetto a catena: se l'assegno viene revocato del tutto, l'ex perde anche la pensione di reversibilità e la quota di TFR, che presuppongono la titolarità dell'assegno.

Il nuovo compagno della mia ex si è trasferito nella casa che era stata assegnata a lei con i figli: posso riaverla?

Può chiederne la revoca, ma non è automatica. L'art. 337-sexies c.c. prevede che il diritto al godimento della casa familiare venga meno se l'assegnatario convive more uxorio o si risposa, ma la Corte costituzionale (sentenza 308/2008) ha stabilito che il giudice deve comunque verificare che la revoca risponda all'interesse dei figli, che resta il criterio prioritario dell'assegnazione: se i figli minori vivono lì e la convivenza non pregiudica la loro stabilità, l'assegnazione può restare, mentre la presenza di un nuovo nucleo economicamente autonomo pesa sulla regolazione dei rapporti economici (canone figurativo, riduzione del mantenimento). Il nuovo compagno non acquista alcun diritto sulla casa. Se la casa è di sua proprietà esclusiva e i figli sono maggiorenni e autonomi, o non ci sono figli, l'assegnazione non ha più ragione e la revoca è dovuta.

Sono io ad avere una nuova compagna e un figlio con lei: posso pagare meno alla ex e ai figli del primo matrimonio?

La nuova convivenza non riduce di per sé l'assegno all'ex coniuge né il mantenimento dei figli: il diritto si misura sui suoi redditi, e i redditi della compagna non contano né a favore né contro. La nascita di un altro figlio è un fatto nuovo che può giustificare una revisione del mantenimento dei figli precedenti, ma solo se incide davvero sulle sue capacità economiche complessive, perché tutti i figli hanno pari diritto e il giudice non ammette che il nuovo nucleo sia finanziato a scapito del vecchio; per l'assegno divorzile, la nuova famiglia può rilevare nel giudizio di adeguatezza dei mezzi ma non lo azzera. La guida sulla nuova famiglia entra nel dettaglio. In ogni caso serve il ricorso di modifica: nessuna riduzione può essere decisa da soli.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Separazione e divorzioL'assegno di mantenimento al coniuge separatoPresupposti (redditi non adeguati, niente addebito), tenore di vita, calcolo e prova dei redditi, differenza con assegno divorzile e alimenti, garanzie, revisione, fisco.
  • Separazione e divorzioL'assegno divorzile: quando spetta e come si calcolaPresupposti e funzione assistenziale-compensativa, i criteri dell'art. 5, l'onere della prova, l'una tantum, nuove nozze e convivenza, revisione, TFR e reversibilità, fisco.
  • Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.
  • Separazione e divorzioModificare le condizioni di separazione e divorzioQuando (art. 473-bis.29 c.p.c.: qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici; art. 337-quinquies c.c.: revisione di affidamento, responsabilità genitoriale e contributo; art. 156 ult. c. c.c.: revoca o modifica dei provvedimenti per giustificati motivi nella separazione; la norma vale per sentenze, omologhe di consensuale, divorzi congiunti, accordi di negoziazione assistita e davanti al sindaco; il vecchio art. 9 L. 898/1970 e l'art. 710 c.p.c. sono stati abrogati dalla riforma Cartabia), i motivi (peggioramento reale e non voluto del reddito dell'obbligato: licenziamento, cassa integrazione, malattia, pensionamento, non le dimissioni o la riduzione volontaria; miglioramento del beneficiario: nuovo lavoro, eredità, convivenza stabile; nuovi figli o nuovo matrimonio dell'obbligato, che contano ma non azzerano; figli diventati maggiorenni e autonomi, o che vivono con l'altro genitore, o che studiano fuori; cambiamento delle esigenze dei figli, età, scuola, sport, spese mediche; trasferimento di residenza, nuovo collocamento, inadempimenti; assegnazione della casa che cessa se i figli non vi abitano più o il genitore assegnatario si risposa o convive; la valutazione comparativa delle condizioni al momento del provvedimento e ora), che cosa non si modifica (l'assegno divorzile una tantum, art. 5 c. 8 L. 898/1970; l'addebito; le attribuzioni patrimoniali e i trasferimenti immobiliari già eseguiti; le clausole contrattuali accessorie, salvo i vizi; l'assegno di divorzio cessa di diritto con le nuove nozze del beneficiario, art. 5 c. 10, e per la convivenza stabile perde la componente assistenziale, Cass. SU 32198/2021), la procedura (ricorso al tribunale del luogo di residenza abituale del minore o, senza figli minori, del convenuto, con gli stessi documenti del rito unificato: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto, patrimonio, art. 473-bis.12; udienza, provvedimenti provvisori e urgenti, istruttoria, decisione con sentenza; reclamo e appello con ricorso ex art. 473-bis.30; tempi da pochi mesi a oltre un anno; mediazione familiare consigliata; accordo delle parti con ricorso congiunto, negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 o accordo davanti al sindaco solo senza figli minori e senza trasferimenti patrimoniali), gli effetti (la modifica decorre di regola dalla domanda, salvo diversa decisione; gli assegni scaduti non si restituiscono; nessuna sospensione automatica: fino alla decisione si paga l'importo vigente, salvo provvedimento provvisorio; l'inadempimento nel frattempo espone a pignoramento e reato), i casi pratici (padre che perde il lavoro, madre che si risposa, figlio ventiseienne che lavora, trasferimento all'estero, nuova famiglia con altri figli, aumento delle spese scolastiche).
  • Separazione e divorzioTFR e pensione di reversibilità all'ex coniugeLa quota di TFR (art. 12-bis L. 898/1970: il coniuge divorziato non passato a nuove nozze e titolare di assegno ex art. 5 ha diritto al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, anche se matura dopo la sentenza; presupposti: assegno periodico determinato dal giudice, non una tantum né assegno di separazione, Cass. 21002/2008 e 19309/2003; TFR maturato dopo la domanda di divorzio, non quello riscosso prima o durante la separazione, Cass. 5553/1999, 12175/2011, 22434/2018; anni di matrimonio contati fino alla separazione o al divorzio secondo l'orientamento seguito, incluso il periodo di separazione per la giurisprudenza prevalente; calcolo sul TFR netto delle imposte, Cass. 24421/2013; escluse le anticipazioni già riscosse durante il matrimonio, gli incentivi all'esodo e le somme a titolo diverso, Cass. 3294/1997; fondi pensione complementari: inclusi se retribuzione differita secondo Cass. 12882/2017, discusso; la revoca successiva dell'assegno non toglie la quota già maturata, Cass. 4499/2021; per i dipendenti pubblici TFS/TFR con le stesse regole; il datore paga all'ex su richiesta o il beneficiario agisce contro l'ex coniuge; prescrizione decennale dalla riscossione), la reversibilità (art. 9 c. 2 L. 898/1970: in assenza di coniuge superstite con i requisiti, l'ex non risposato e titolare di assegno ha diritto alla pensione di reversibilità, purché il rapporto di lavoro o pensionistico sia anteriore alla sentenza; c. 3: se c'è un coniuge superstite, il tribunale attribuisce all'ex una quota tenendo conto della durata del rapporto; Cass. SU 159/1998 e Corte cost. 419/1999: la durata dei matrimoni è il criterio principale ma non esclusivo, contano anche le condizioni economiche, l'entità dell'assegno, la convivenza prematrimoniale; più ex coniugi: ripartizione tra tutti; la quota del defunto o del risposato torna agli altri; domanda al tribunale con atto notorio degli aventi diritto; INPS e casse professionali; decorrenza dal mese successivo al decesso; indennità una tantum per chi non ha i requisiti, art. 9-bis; assegno di divorzio a carico dell'eredità, art. 9-bis, per chi non ha reversibilità), la titolarità dell'assegno (serve un assegno periodico riconosciuto dal giudice o pattuito nel divorzio congiunto e omologato; non basta l'assegno di separazione; la capitalizzazione una tantum ex art. 5 c. 8 esclude TFR e reversibilità; la revoca per convivenza o per miglioramento economico fa perdere i diritti futuri; le nuove nozze li fanno cessare), come si chiedono (TFR: richiesta all'ex e al datore con la sentenza di divorzio, o azione giudiziale; reversibilità: domanda all'INPS che eroga all'ex se unico avente diritto, e ricorso al tribunale per la quota in concorso con il coniuge superstite; onere di provare i requisiti; spese), pianificazione (chi paga l'assegno può proporre la capitalizzazione una tantum per chiudere; chi lo riceve deve valutare che la una tantum esclude TFR e reversibilità; clausole nel divorzio congiunto; polizze).
  • Figli, affidamento e mantenimentoNuova famiglia e nuovi figli: cambia il mantenimento?Il criterio (art. 337-ter c. 4 c.c.: ciascun genitore provvede in proporzione al proprio reddito; l'assegno è determinato considerando le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in convivenza, i tempi di permanenza, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura; adeguamento ISTAT; accertamenti della polizia tributaria sui redditi non documentati; art. 316-bis: obbligo in proporzione alle sostanze e alla capacità di lavoro, con gli ascendenti in subordine; art. 337-quinquies: revisione in ogni tempo delle disposizioni sull'affidamento e sul contributo), la nuova famiglia dell'obbligato (nessun automatismo: la nascita di altri figli e i nuovi carichi familiari sono un fatto sopravvenuto che il giudice valuta nel quadro delle risorse effettive, perché tutti i figli hanno pari diritto al mantenimento; ma la nuova famiglia non può pregiudicare i figli precedenti e i nuovi oneri contano se inevitabili, non se frutto di libere scelte economiche, Cass. 14114/2024; il giudice verifica il reddito complessivo, il patrimonio, il costo della nuova casa, il contributo dell'altro genitore dei nuovi figli, che ha a sua volta l'obbligo di mantenerli; i redditi del nuovo coniuge o convivente non entrano nel calcolo ma rilevano indirettamente perché riducono le spese di vita dell'obbligato; la riduzione del reddito reale, se non è una scelta elusiva, va considerata secondo proporzionalità, Cass. 19288/2025; l'aumento dei redditi dell'altro genitore e i nuovi carichi di entrambi), la nuova famiglia del genitore collocatario (il nuovo partner che convive con il figlio non ha obblighi di mantenimento; il suo contributo alle spese di casa può ridurre le esigenze coperte dall'assegno solo in via di fatto; la casa familiare assegnata e la nuova convivenza; l'assegno al coniuge cessa con la convivenza stabile, non quello ai figli), gli altri assegni (assegno di mantenimento al coniuge separato e assegno divorzile: la nuova famiglia dell'obbligato non li azzera ma può incidere sulla capacità economica; la convivenza del beneficiario li fa cessare o ridurre; i nuovi figli dell'obbligato pesano nel giudizio di adeguatezza dei mezzi), come si chiede la revisione (ricorso ex art. 473-bis.29 c.p.c. al tribunale, anche con negoziazione assistita o accordo davanti al sindaco senza figli minori; fatti nuovi documentati: nascita, spese mediche, mutuo, calo di reddito con dichiarazioni e buste paga, ISEE; la riduzione decorre dalla domanda, gli arretrati non si toccano; niente autoriduzione: inadempimento, esecuzione, art. 570-bis c.p.; mediazione familiare; accordi tra genitori sulle spese straordinarie), gli errori (ridurre da soli l'assegno; nascondere i redditi del nuovo nucleo; chiedere la revisione senza documenti; ignorare che il figlio maggiorenne non autonomo mantiene il diritto; confondere l'assegno per i figli con quello per l'ex).
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa convivenza di fatto: diritti e limitiDefinizione e dichiarazione anagrafica (commi 36-37), diritti in caso di malattia, ricovero, detenzione, designazione per le decisioni di salute e post mortem, casa di comune residenza dopo la morte (2-5 anni, 3 con figli), subentro nella locazione, graduatorie ERP, impresa familiare (art. 230-ter), tutore e amministratore di sostegno, danno da morte, contratto di convivenza (forma, contenuto, comunione, risoluzione, recesso e 90 giorni), alimenti alla cessazione, che cosa manca (successione, reversibilità, assegno, cognome), figli, casa e beni acquistati insieme, prescrizione sospesa (Corte cost. 7/2026), differenze con matrimonio e unione civile.
  • Matrimonio, unioni civili e convivenzeFine della convivenza: la casa, i soldi, i figliNessun mantenimento tra ex conviventi ma alimenti in stato di bisogno per un periodo proporzionale alla convivenza (art. 1, comma 65, L. 76/2016), la casa (proprietà esclusiva: nessun diritto di restare salvo figli; comproprietà: uso e divisione, artt. 1102 e 1111; affitto: subentro nel contratto, comma 44; contratto di convivenza: preavviso di 90 giorni, comma 61), assegnazione della casa al genitore con i figli (art. 337-sexies), mutuo cointestato e regresso (art. 1298), spese e lavori nella casa dell'altro (art. 2034 obbligazione naturale, art. 2041 arricchimento, art. 936), conto cointestato e regali (artt. 782-783), impresa familiare (art. 230-ter), scioglimento della comunione del contratto di convivenza (comma 60), prescrizione sospesa tra conviventi (Corte cost. 7/2026), mantenimento e affidamento dei figli (artt. 337-bis ss., rito 473-bis).
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
  • Separazione e divorzioL'ex non paga il mantenimento: i rimedi civili e penaliIl titolo esecutivo (sentenza, ordinanza provvisoria, accordo negoziato o davanti al sindaco), costituzione in mora, pagamento diretto del terzo (datore di lavoro, INPS, inquilino) dopo 30 giorni, esecuzione forzata (precetto, pignoramento dello stipendio per crediti alimentari oltre il quinto, conto, immobili, auto), garanzie e ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36), sanzioni del giudice (ammonimento, astreinte, 75-5.000 euro, risarcimento), reato dell'art. 570-bis c.p. (querela, pena, casi), figli maggiorenni, mancata assunzione degli ascendenti, modifica dell'assegno, prescrizione delle rate (5 anni), spese straordinarie.
  • Famiglia e violenza domesticaLa violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)Le tre condotte (primo comma: abbandono del domicilio domestico o condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie con sottrazione agli obblighi di assistenza morale e materiale, a querela; secondo comma n. 1: malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge, d'ufficio; n. 2: far mancare i mezzi di sussistenza a discendenti minori o inabili, ascendenti, coniuge non separato per sua colpa, d'ufficio verso i minori), che cosa sono i mezzi di sussistenza (vitto, alloggio, vestiario, cure, istruzione di base: minimo vitale, non il tenore di vita), stato di bisogno del beneficiario e capacità dell'obbligato (impossibilità assoluta e incolpevole esclude il dolo; disoccupazione volontaria no), rapporto con l'art. 570-bis (assegni fissati dal giudice in separazione e divorzio) e con il mantenimento civile, genitori non sposati e figli maggiorenni inabili, pene (reclusione fino a 1 anno o multa da 103 a 1.032 euro; congiunte nei casi del secondo comma), clausola di sussidiarietà, reato permanente e prescrizione, competenza e riti (citazione diretta, tenuità, messa alla prova, patteggiamento), querela e remissione, prova (redditi, tenore di vita, messaggi, testimoni), rimedi civili paralleli (assegno, pagamento diretto, sequestro, alimenti), difese.