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IstitutoFamiglia e minori · Separazione e divorzio

L'assegno divorzile: quando spetta e come si calcola

Con il divorzio il matrimonio finisce e con esso il diritto al tenore di vita. L'assegno divorzile spetta solo all'ex coniuge che non ha mezzi adeguati e non può procurarseli, e serve a compensare i sacrifici fatti per la famiglia. I criteri fissati dalle Sezioni Unite nel 2018, le prove che contano, l'una tantum, la revisione e le cause di estinzione.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Presupposto: l'ex coniuge «non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive» (art. 5, comma 6, l. 898/1970).
  • Funzione: assistenziale e insieme compensativa-perequativa (Cass. Sez. un. 18287/2018): non il tenore di vita, ma un'esistenza dignitosa e il compenso dei sacrifici fatti per la famiglia.
  • Criteri: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla famiglia e al patrimonio, redditi, durata del matrimonio, età e prospettive.
  • Estinzione: nuove nozze del beneficiario; convivenza stabile (con i limiti fissati nel 2021); una tantum concordata e omologata chiude tutto.

La norma

Art. 5, sesto comma, l. 898/1970

«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

Da «tenore di vita» a «funzione compensativa»: le Sezioni Unite

Per vent'anni l'assegno divorzile è stato commisurato al tenore di vita matrimoniale. Nel 2017 la Cassazione (sent. 11504/2017) ha cambiato rotta, legando l'assegno alla sola autosufficienza economica; nel 2018 le Sezioni Unite (sent. 18287/2018) hanno fissato l'assetto attuale: l'assegno ha una funzione assistenziale e insieme compensativa e perequativa. Il giudice deve prima accertare lo squilibrio tra le condizioni economiche degli ex coniugi e l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, poi verificare se quello squilibrio dipende dalle scelte comuni fatte durante il matrimonio (chi ha rinunciato al lavoro o ridotto la carriera per la casa, i figli, l'attività dell'altro) e dal contributo dato alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro, tenendo conto della durata del matrimonio, dell'età e delle concrete possibilità di lavoro. L'assegno che ne risulta non mira a conservare il tenore di vita, ma a garantire un'esistenza dignitosa e a compensare il sacrificio; un matrimonio breve senza figli e senza rinunce professionali di regola non dà diritto all'assegno, un matrimonio lungo con un coniuge che ha lavorato solo in casa sì.

La prova

Chi chiede l'assegno deve provare l'inadeguatezza dei propri mezzi e il nesso con le scelte familiari: la storia lavorativa prima e durante il matrimonio, le rinunce, l'età e la salute, i tentativi di reinserimento, le condizioni del mercato. Chi resiste prova i redditi e i patrimoni effettivi dell'altro e la sua capacità di lavoro. Il ricorso allega i redditi degli ultimi tre anni, i beni e gli estratti conto (art. 473-bis.12 c.p.c.); il giudice può disporre indagini della polizia tributaria e valorizza il tenore di vita di fatto. Nel divorzio congiunto l'assegno è concordato, e la rinuncia è valida e definitiva salvo revisione per fatti sopravvenuti.

Importo, adeguamento, una tantum

La sentenza fissa un assegno periodico con un criterio di adeguamento automatico, almeno agli indici ISTAT, che il tribunale può escludere in caso di palese iniquità. Su accordo delle parti l'assegno può essere sostituito da una somma in unica soluzione, se il tribunale la ritiene equa: dopo l'una tantum nessuna domanda economica successiva è ammessa, né la revisione, né la quota di TFR, né la pensione di reversibilità. L'una tantum non è deducibile né tassata; l'assegno periodico è deducibile per chi lo paga e tassato per chi lo riceve.

Quando si perde o si modifica

L'obbligo cessa se il beneficiario passa a nuove nozze (art. 5, decimo comma). Per la convivenza stabile del beneficiario le Sezioni Unite (sent. 32198/2021) hanno chiarito che viene meno la componente assistenziale dell'assegno, mentre può sopravvivere quella compensativa, in misura ridotta, quando l'ex coniuge ha sacrificato le proprie aspettative professionali per la famiglia; la convivenza deve essere provata come stabile e continuativa da chi chiede la revoca. L'assegno può essere rivisto in aumento o in diminuzione per giustificati motivi sopravvenuti (art. 9: perdita del lavoro, pensionamento, malattia, miglioramenti significativi), con ricorso al tribunale nelle forme del rito unico, o con negoziazione assistita. L'ex coniuge titolare di assegno periodico ha diritto a una quota del TFR dell'altro (il 40% dell'indennità riferita agli anni di matrimonio, art. 12-bis) e alla pensione di reversibilità, per intero se non c'è un nuovo coniuge o in quota secondo la durata dei matrimoni (art. 9, secondo e terzo comma). Se l'assegno non viene pagato valgono i rimedi civili e penali descritti nella pagina sul mantenimento non pagato.

Domande frequenti

Chi ha ricevuto l'assegno di separazione riceve anche quello divorzile?

Non automaticamente. L'assegno divorzile ha presupposti diversi: serve l'inadeguatezza dei mezzi e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, valutate insieme al contributo dato alla famiglia, alla durata del matrimonio e ai sacrifici professionali. Un ex coniuge che lavora e mantiene un'esistenza dignitosa può non aver diritto a nulla, anche se durante la separazione riceveva il mantenimento.

Quanto vale l'assegno?

Non c'è una formula: il giudice parte dallo squilibrio tra i redditi, verifica se dipende dalle scelte familiari (chi ha rinunciato al lavoro o alla carriera per la casa e i figli) e fissa un importo che compensi quel sacrificio e assicuri un'esistenza dignitosa, non il tenore di vita matrimoniale. Durata del matrimonio, età e prospettive di lavoro pesano molto.

Si perde con una nuova relazione?

Con le nuove nozze si estingue per legge. Con una convivenza stabile e duratura, secondo le Sezioni Unite del 2021, si perde la componente assistenziale ma può restare quella compensativa, se l'ex coniuge ha sacrificato la propria carriera per la famiglia; la convivenza va provata da chi la invoca.

Conviene l'una tantum?

L'una tantum, se il tribunale la ritiene equa, chiude definitivamente ogni pretesa economica: chi la riceve non potrà chiedere aumenti né la reversibilità o la quota di TFR, chi la paga non potrà chiedere riduzioni. Non è deducibile né tassata. Conviene quando c'è capienza patrimoniale e si vuole certezza; è rischiosa per chi ha redditi instabili.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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