In breve
- Il mantenimento dei figli è proporzionale ai redditi dei genitori e alle esigenze dei figli (art. 337-ter c. 4 c.c.); si rivede in ogni tempo per fatti nuovi (art. 337-quinquies).
- Nuova famiglia e nuovi figli dell'obbligato: nessuna riduzione automatica; contano se incidono davvero sulle risorse, e la nuova famiglia non può pregiudicare i primi figli (Cass. 14114/2024).
- I redditi del nuovo partner non entrano nel calcolo (né per l'obbligato né per il collocatario), ma pesano indirettamente sulle spese di vita.
- Il calo di reddito reale va valutato secondo proporzionalità; quello elusivo no (Cass. 19288/2025); il giudice può disporre accertamenti fiscali.
- Serve il ricorso di revisione: effetti dalla domanda, niente autoriduzione (esecuzione e art. 570-bis c.p.).
La regola e i criteri
«Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi».
| Fatto nuovo | Effetto sul mantenimento dei figli | Effetto sull'assegno all'ex coniuge |
|---|---|---|
| Nuovo figlio dell'obbligato | Nessun automatismo; valutato tra le risorse effettive, con il contributo dell'altro genitore del nuovo figlio; i primi figli non possono essere pregiudicati | Può incidere sulla capacità economica; nessun azzeramento |
| Nuovo matrimonio o convivenza dell'obbligato | Irrilevante di per sé; i redditi del partner non contano; le spese condivise possono aumentare la capacità | Irrilevante di per sé |
| Mutuo e casa della nuova famiglia | Spesa effettiva valutabile, ma frutto di scelta: non prevale sui figli | Idem |
| Calo reale del reddito dell'obbligato | Riduzione possibile secondo proporzionalità con i redditi dell'altro genitore (Cass. 19288/2025) | Riduzione possibile |
| Calo del reddito per scelta elusiva | Il giudice considera la capacità di lavoro, non il reddito dichiarato; accertamenti | Idem |
| Nuova convivenza del genitore collocatario | Nessun obbligo del partner; rilievo di fatto sulle spese di casa | Cessa (separazione) o perde la componente assistenziale (divorzio) |
| Aumento del reddito dell'altro genitore | Rimodulazione proporzionale | Riduzione possibile |
| Crescita delle esigenze dei figli (età, scuola, salute) | Aumento dell'assegno e delle spese straordinarie | — |
La logica del codice è la proporzionalità: ogni genitore contribuisce secondo i propri redditi e i figli hanno diritto al tenore di vita che avevano, nei limiti delle risorse. Quando un genitore forma una nuova famiglia, i giudici applicano due principi in tensione: la libertà di rifarsi una vita, che la Cassazione riconosce come diritto fondamentale, e la parità tra tutti i figli, che impedisce di finanziare il nuovo nucleo a spese del vecchio. Il risultato è che il nuovo figlio entra nel calcolo come un carico effettivo, insieme al contributo dell'altro genitore di quel figlio, ma non produce riduzioni «tabellari»; e che le scelte economiche del genitore (una casa più costosa, un lavoro meno pagato per convenienza) non spostano l'onere sui primi figli, mentre i cali di reddito reali sì. Chi chiede la revisione deve portare numeri: dichiarazioni, buste paga, spese, ISEE, atto di nascita, e sapere che il giudice può far verificare i redditi dalla polizia tributaria se i documenti non bastano. Le guide sul mantenimento dei figli, sulla revisione e sulle spese straordinarie descrivono il calcolo e la procedura.
Come si chiede la revisione
- Ricostruire i numeri: redditi e patrimonio di entrambi i genitori oggi e alla data dell'ultimo provvedimento; spese effettive; carichi del nuovo nucleo e contributo dell'altro genitore dei nuovi figli; esigenze attuali dei primi figli.
- Tentare l'accordo: modifica consensuale con ricorso congiunto, negoziazione assistita (con autorizzazione del PM in presenza di figli minori) o mediazione familiare; l'accordo può prevedere revisioni automatiche e regole sulle spese straordinarie.
- Ricorso di revisione (art. 473-bis.29 c.p.c.) al tribunale, con i fatti sopravvenuti e i documenti; richiesta di accertamenti se l'altro non documenta; eventuale provvedimento provvisorio urgente.
- Nel frattempo: pagare l'assegno per intero; la modifica decorre di regola dalla domanda e gli arretrati non si restituiscono; l'autoriduzione è inadempimento, con precetto, pignoramento e rischio penale (art. 570-bis c.p.).
- Dopo: adeguamento ISTAT, aggiornamento delle spese straordinarie, nuova revisione se cambiano i fatti; per il figlio maggiorenne non autonomo, il diritto continua fino all'indipendenza economica secondo i criteri della giurisprudenza.
Due precisazioni. Il nuovo partner del genitore obbligato non può essere chiamato a pagare né i suoi redditi possono essere pignorati per l'assegno dei figli dell'altro; il giudice può però tenere conto del fatto che l'obbligato vive in una casa e in un nucleo che ne riducono le spese, così come può considerare che il collocatario condivide le spese con un compagno. E l'assegno per i figli e quello per l'ex coniuge seguono strade diverse: la nuova convivenza del beneficiario tocca solo il secondo, la nuova famiglia dell'obbligato tocca la sua capacità economica per entrambi. Per il mantenimento non pagato, i rimedi sono nella guida sul mantenimento non pagato; per il figlio maggiorenne, i criteri della cessazione.
Domande frequenti
Pago 500 euro al mese per mio figlio di 10 anni; ora ho un altro bambino con la mia compagna: posso chiedere una riduzione?
Può chiederla, ma non è scontato ottenerla. Il mantenimento dei figli è fissato in proporzione ai redditi dei genitori e alle esigenze del figlio (art. 337-ter, c. 4, c.c.), e può essere rivisto in ogni tempo per fatti sopravvenuti (art. 337-quinquies): la nascita di un altro figlio è un fatto nuovo che il giudice deve considerare, perché anche il secondo figlio ha diritto al mantenimento, ma non produce una riduzione automatica. La Cassazione ha precisato che la formazione di una nuova famiglia non può tradursi in un pregiudizio per i figli delle relazioni precedenti e che i nuovi oneri rilevano se inevitabili, non se derivano da libere scelte economiche (Cass. 14114/2024): il giudice guarderà al suo reddito complessivo, al patrimonio, alle spese effettive, al contributo della sua compagna al mantenimento del nuovo figlio (che è a carico di entrambi i genitori) e ai redditi della madre del primo figlio. Se il suo reddito è rimasto uguale e la compagna lavora, la riduzione è improbabile; se il suo reddito è calato o i carichi sono davvero incompatibili, è possibile una rimodulazione. Fino alla decisione deve pagare per intero: ridurre da soli espone all'esecuzione e al reato dell'art. 570-bis c.p.
Il mio ex si è risposato con una donna benestante: posso chiedere un aumento del mantenimento per i nostri figli?
Non per i redditi della nuova moglie, che non entrano nel calcolo: l'obbligo è dei genitori, in proporzione ai loro redditi (art. 337-ter), e il nuovo coniuge non ha doveri di mantenimento verso i figli dell'altro. I redditi del nuovo partner contano però in via indiretta: se l'ex vive in una casa pagata dalla moglie e divide con lei le spese, la sua capacità di contribuire ai figli è maggiore di quanto risulti dal solo stipendio, e la giurisprudenza valuta le «risorse economiche» in senso ampio, compresi i vantaggi economici stabili. L'aumento si ottiene invece dimostrando fatti nuovi: l'incremento del reddito dell'ex, la crescita delle esigenze dei figli (scuola, sport, cure), la riduzione del suo reddito. Servono documenti: dichiarazioni dei redditi, buste paga, spese; se l'ex non li produce, il giudice può disporre accertamenti anche tramite la polizia tributaria (art. 337-ter, c. 4, ultimo periodo). La domanda è il ricorso di revisione, con effetti di regola dalla data della domanda.
Ho perso il lavoro da socio e ora guadagno 1.400 euro: il tribunale può dirmi che è una mia scelta e negare la riduzione?
Non senza verificare i numeri. La Cassazione (ord. n. 19288/2025) ha annullato una decisione che aveva respinto la richiesta di riduzione qualificando come «scelta unilaterale» il passaggio da socio a dipendente con reddito dimezzato, senza valutare la proporzionalità tra i redditi effettivi dei due genitori: l'art. 337-ter impone di considerare le risorse economiche attuali e reali, e un calo di reddito non elusivo (crisi del settore, chiusura dell'attività, malattia) va pesato, così come i redditi dell'altro genitore, che nel caso erano il doppio. Diverso è il caso di chi riduce il reddito apposta (dimissioni senza motivo, lavoro in nero, redditi occultati): lì il giudice considera la capacità di lavoro e non il reddito dichiarato, e può disporre accertamenti. Alla domanda di revisione vanno allegati i documenti del calo (lettera di licenziamento, bilanci, dichiarazioni, NASpI) e la prova dei tentativi di ricollocazione. Lo stesso principio vale al contrario per la nuova famiglia: il mutuo della nuova casa e le spese del nuovo nucleo sono valutati come spese effettive, ma non prevalgono sul diritto dei primi figli.
La mia ex convive con un nuovo compagno che mantiene lei e, di fatto, i nostri figli: posso pagare meno?
Per i figli, no in linea di principio: il compagno della madre non ha obblighi verso i suoi figli e il mantenimento resta a carico dei due genitori; il fatto che le spese di casa siano condivise con un terzo può ridurre le esigenze concretamente coperte dall'assegno solo in via di fatto e va provato con elementi specifici (per esempio se la madre non paga più l'affitto). Diverso è l'assegno per la ex coniuge: la sua convivenza stabile fa cessare l'assegno di mantenimento della separazione e riduce o azzera la componente assistenziale di quello divorzile, come spiega la guida sulla nuova convivenza. Se la casa familiare era stata assegnata alla madre, la convivenza more uxorio è causa di revoca dell'assegnazione, ma non automatica: il giudice verifica l'interesse dei figli. Tutto passa dal ricorso di revisione; nulla può essere deciso unilateralmente.
Fonti normative
- Art. 337-ter c.c. — Provvedimenti riguardo ai figli (comma 4: criteri del mantenimento)
- Art. 337-quinquies c.c. — Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
- Art. 316-bis c.c. — Concorso nel mantenimento
- Art. 473-bis.29 c.p.c. — Revisione dei provvedimenti
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
- Separazione e divorzioModificare le condizioni di separazione e divorzioQuando (art. 473-bis.29 c.p.c.: qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici; art. 337-quinquies c.c.: revisione di affidamento, responsabilità genitoriale e contributo; art. 156 ult. c. c.c.: revoca o modifica dei provvedimenti per giustificati motivi nella separazione; la norma vale per sentenze, omologhe di consensuale, divorzi congiunti, accordi di negoziazione assistita e davanti al sindaco; il vecchio art. 9 L. 898/1970 e l'art. 710 c.p.c. sono stati abrogati dalla riforma Cartabia), i motivi (peggioramento reale e non voluto del reddito dell'obbligato: licenziamento, cassa integrazione, malattia, pensionamento, non le dimissioni o la riduzione volontaria; miglioramento del beneficiario: nuovo lavoro, eredità, convivenza stabile; nuovi figli o nuovo matrimonio dell'obbligato, che contano ma non azzerano; figli diventati maggiorenni e autonomi, o che vivono con l'altro genitore, o che studiano fuori; cambiamento delle esigenze dei figli, età, scuola, sport, spese mediche; trasferimento di residenza, nuovo collocamento, inadempimenti; assegnazione della casa che cessa se i figli non vi abitano più o il genitore assegnatario si risposa o convive; la valutazione comparativa delle condizioni al momento del provvedimento e ora), che cosa non si modifica (l'assegno divorzile una tantum, art. 5 c. 8 L. 898/1970; l'addebito; le attribuzioni patrimoniali e i trasferimenti immobiliari già eseguiti; le clausole contrattuali accessorie, salvo i vizi; l'assegno di divorzio cessa di diritto con le nuove nozze del beneficiario, art. 5 c. 10, e per la convivenza stabile perde la componente assistenziale, Cass. SU 32198/2021), la procedura (ricorso al tribunale del luogo di residenza abituale del minore o, senza figli minori, del convenuto, con gli stessi documenti del rito unificato: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto, patrimonio, art. 473-bis.12; udienza, provvedimenti provvisori e urgenti, istruttoria, decisione con sentenza; reclamo e appello con ricorso ex art. 473-bis.30; tempi da pochi mesi a oltre un anno; mediazione familiare consigliata; accordo delle parti con ricorso congiunto, negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 o accordo davanti al sindaco solo senza figli minori e senza trasferimenti patrimoniali), gli effetti (la modifica decorre di regola dalla domanda, salvo diversa decisione; gli assegni scaduti non si restituiscono; nessuna sospensione automatica: fino alla decisione si paga l'importo vigente, salvo provvedimento provvisorio; l'inadempimento nel frattempo espone a pignoramento e reato), i casi pratici (padre che perde il lavoro, madre che si risposa, figlio ventiseienne che lavora, trasferimento all'estero, nuova famiglia con altri figli, aumento delle spese scolastiche).
- Separazione e divorzioLa nuova convivenza dell'ex: effetti su assegno e casaAssegno di mantenimento in separazione (Cass. 29 maggio 2025, n. 14358: se il coniuge beneficiario instaura una convivenza stabile e continuativa, o anche senza coabitazione un progetto di vita comune con messa in comune delle risorse, cessa il dovere di assistenza materiale e con esso l'assegno; prova a carico dell'obbligato, con rigore maggiore se manca la coabitazione; non basta una relazione sentimentale; revisione ex art. 473-bis.29 c.p.c. e art. 156 c. 7 c.c.), assegno divorzile (art. 5 c. 10 L. 898/1970: cessa se il beneficiario passa a nuove nozze, anche per le unioni civili; convivenza: Cass. SU 5 novembre 2021, n. 32198: la convivenza stabile accertata fa venir meno la componente assistenziale ma non automaticamente quella compensativa-perequativa, dovuta a chi ha sacrificato aspettative professionali per la famiglia, che può essere riconosciuta in misura ridotta o temporanea; Cass. 11610/2025 conferma; onere della prova sull'obbligato; art. 5 c. 6 criteri), la casa familiare (art. 337-sexies c.c.: il diritto al godimento viene meno se l'assegnatario convive more uxorio o si risposa, ma Corte cost. 308/2008: non automaticamente, il giudice valuta l'interesse dei figli; il nuovo compagno che vive nella casa assegnata; casa in comproprietà o di proprietà dell'altro; canone e spese; senza figli l'assegnazione non c'è), reversibilità e TFR (art. 9 c. 2-3 L. 898: pensione di reversibilità all'ex coniuge non risposato e titolare di assegno, in concorso con il coniuge superstite secondo la durata dei matrimoni; art. 12-bis: 40% del TFR riferito agli anni di matrimonio all'ex non risposato titolare di assegno; la convivenza non li tocca, ma la revoca dell'assegno per convivenza fa perdere il presupposto della titolarità; la capitalizzazione una tantum esclude entrambi), la convivenza dell'obbligato (nuova compagna o nuovi figli non riducono di per sé l'assegno all'ex; i nuovi figli possono rilevare sul mantenimento dei figli precedenti solo se incidono davvero sulle capacità economiche; redditi del nuovo partner irrilevanti; guida dedicata sulla nuova famiglia), la prova (investigazioni con limiti, social, residenza anagrafica, testimoni, utenze, dichiarazioni ISEE e stato di famiglia; la convivenza di fatto registrata ex L. 76/2016 è prova piena; convivenza saltuaria o relazione a distanza non bastano; l'onere è sempre di chi chiede la revoca), la procedura (ricorso di modifica al tribunale, art. 473-bis.29 c.p.c., anche con negoziazione assistita o accordo in comune; decorrenza della revoca dalla domanda, non dal giorno della convivenza, salvo diversa valutazione, e nessuna restituzione degli assegni già pagati; sospensione unilaterale dei pagamenti = inadempimento con esecuzione e reato ex art. 570-bis c.p.; accordo tra le parti), i figli (il mantenimento dei figli non cambia per la convivenza del genitore; il nuovo compagno non ha obblighi verso i figli dell'altro).
- Separazione e divorzioL'assegno di mantenimento al coniuge separatoPresupposti (redditi non adeguati, niente addebito), tenore di vita, calcolo e prova dei redditi, differenza con assegno divorzile e alimenti, garanzie, revisione, fisco.
- Separazione e divorzioL'assegno divorzile: quando spetta e come si calcolaPresupposti e funzione assistenziale-compensativa, i criteri dell'art. 5, l'onere della prova, l'una tantum, nuove nozze e convivenza, revisione, TFR e reversibilità, fisco.
- Figli, affidamento e mantenimentoIl mantenimento del figlio maggiorenne: fino a quandoFondamento (artt. 315-bis, 316-bis, 337-septies c.c.), nessun limite di età fisso, indipendenza economica e principio di autoresponsabilità (Cass. 17183/2020), onere della prova, versamento diretto al figlio o al genitore convivente, casi di revoca (lavoro stabile, rifiuto ingiustificato, fuoricorso cronico, età avanzata), lavoro precario e reddito minimo, figli con handicap grave (regole dei minori), assegnazione della casa, come si chiede la revoca o la modifica, arretrati e spese straordinarie, obbligo verso i nonni.
- Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.
- Separazione e divorzioL'ex non paga il mantenimento: i rimedi civili e penaliIl titolo esecutivo (sentenza, ordinanza provvisoria, accordo negoziato o davanti al sindaco), costituzione in mora, pagamento diretto del terzo (datore di lavoro, INPS, inquilino) dopo 30 giorni, esecuzione forzata (precetto, pignoramento dello stipendio per crediti alimentari oltre il quinto, conto, immobili, auto), garanzie e ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36), sanzioni del giudice (ammonimento, astreinte, 75-5.000 euro, risarcimento), reato dell'art. 570-bis c.p. (querela, pena, casi), figli maggiorenni, mancata assunzione degli ascendenti, modifica dell'assegno, prescrizione delle rate (5 anni), spese straordinarie.
- Figli, affidamento e mantenimentoLe spese straordinarie per i figli: quali sono e chi le pagaChe cosa sono (art. 337-ter c. 4 c.c.: l'assegno periodico è determinato considerando le esigenze del figlio e le risorse dei genitori; le spese straordinarie sono quelle imprevedibili, non quantificabili in anticipo o di importo rilevante rispetto al tenore di vita, distinte dal mantenimento ordinario coperto dall'assegno: cibo, vestiario ordinario, casa, utenze, mensa se forfettizzata; la ripartizione è fissata dal giudice o dall'accordo, di regola al 50% o in proporzione ai redditi; i protocolli dei tribunali e le linee guida del Consiglio nazionale forense del 2017 elencano le voci: mediche non coperte dal SSN, specialistiche, dentistiche, apparecchi, occhiali, psicoterapia; scolastiche: tasse e rette, libri, gite, corsi di lingue, università e fuori sede; sportive e ricreative: iscrizioni, attrezzature, campi estivi; patente, motorino, viaggi studio; le voci variano da tribunale a tribunale), consenso e dissenso (spese necessarie e urgenti, mediche e scolastiche obbligatorie: non serve il consenso preventivo, basta l'informazione; spese voluttuarie e attività: serve l'accordo, di regola richiesto per iscritto con un termine oltre il quale il silenzio vale assenso nei protocolli, per esempio 10-15 giorni; il dissenso va manifestato tempestivamente e motivato, e il giudice lo valuta in base all'interesse del figlio, alle abitudini familiari e alla sostenibilità economica; il genitore che paga senza accordo una spesa non necessaria rischia di non essere rimborsato; le decisioni di maggiore interesse ex art. 337-ter c. 3 e il ricorso al giudice per il disaccordo), il rimborso (richiesta con i documenti: fatture, ricevute, prescrizioni, ricevute scolastiche, prova del pagamento; rimborso della quota entro il termine del protocollo o dell'accordo; compensazioni non ammesse con l'assegno; prescrizione decennale, quinquennale secondo alcune corti per le prestazioni periodiche), l'esecuzione (Cass. III 22522/2025: il provvedimento di separazione o divorzio è titolo esecutivo per la quota di spese straordinarie solo se il precetto indica analiticamente le voci e gli importi e mette a disposizione i documenti; per le spese che il titolo subordina all'accordo, serve la prova scritta del consenso o del silenzio-assenso; senza, l'esecuzione è illegittima e il debitore si oppone ex art. 615; per le spese prevedibili e ricorrenti previste dal titolo basta la documentazione; in alternativa decreto ingiuntivo con le prove, o accertamento in un giudizio di cognizione; Cass. 7169/2024 più elastica, superata; Cass. 11316/2011), gli accordi utili (elenco delle voci e delle percentuali nel verbale di separazione o divorzio; forfettizzazione di alcune voci nell'assegno; procedura di consenso con termini e silenzio-assenso; conto dedicato o app di condivisione; tetto per le spese senza accordo; rendiconto periodico), le liti tipiche (il genitore che non risponde alle richieste; le spese scelte da un solo genitore: scuola privata, sport costosi, viaggi; i figli maggiorenni: spese universitarie e fuori sede; le spese mediche in urgenza; il figlio che vive a settimane alterne; l'assegno unico e le detrazioni fiscali per le spese mediche e scolastiche, che spettano a chi le sostiene o si dividono).
- Matrimonio, unioni civili e convivenzeLa convivenza di fatto: diritti e limitiDefinizione e dichiarazione anagrafica (commi 36-37), diritti in caso di malattia, ricovero, detenzione, designazione per le decisioni di salute e post mortem, casa di comune residenza dopo la morte (2-5 anni, 3 con figli), subentro nella locazione, graduatorie ERP, impresa familiare (art. 230-ter), tutore e amministratore di sostegno, danno da morte, contratto di convivenza (forma, contenuto, comunione, risoluzione, recesso e 90 giorni), alimenti alla cessazione, che cosa manca (successione, reversibilità, assegno, cognome), figli, casa e beni acquistati insieme, prescrizione sospesa (Corte cost. 7/2026), differenze con matrimonio e unione civile.
- Famiglia e violenza domesticaLa violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)Le tre condotte (primo comma: abbandono del domicilio domestico o condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie con sottrazione agli obblighi di assistenza morale e materiale, a querela; secondo comma n. 1: malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge, d'ufficio; n. 2: far mancare i mezzi di sussistenza a discendenti minori o inabili, ascendenti, coniuge non separato per sua colpa, d'ufficio verso i minori), che cosa sono i mezzi di sussistenza (vitto, alloggio, vestiario, cure, istruzione di base: minimo vitale, non il tenore di vita), stato di bisogno del beneficiario e capacità dell'obbligato (impossibilità assoluta e incolpevole esclude il dolo; disoccupazione volontaria no), rapporto con l'art. 570-bis (assegni fissati dal giudice in separazione e divorzio) e con il mantenimento civile, genitori non sposati e figli maggiorenni inabili, pene (reclusione fino a 1 anno o multa da 103 a 1.032 euro; congiunte nei casi del secondo comma), clausola di sussidiarietà, reato permanente e prescrizione, competenza e riti (citazione diretta, tenuità, messa alla prova, patteggiamento), querela e remissione, prova (redditi, tenore di vita, messaggi, testimoni), rimedi civili paralleli (assegno, pagamento diretto, sequestro, alimenti), difese.