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ReatoDiritto penale · Famiglia e violenza domestica

La violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.)

L'art. 570 punisce chi si sottrae ai doveri di assistenza verso figli, coniuge e genitori: abbandonare la casa lasciando la famiglia senza cure, dilapidare i beni del figlio o del coniuge, far mancare i mezzi di sussistenza a chi non può procurarseli. Le pene sono basse, fino a un anno o la multa, ma il reato verso i figli minori è procedibile d'ufficio e non richiede alcun provvedimento del giudice civile.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Primo comma: abbandono del domicilio domestico o condotta contraria all'ordine delle famiglie con sottrazione ai doveri di assistenza verso figli, pupilli e coniuge: reclusione fino a 1 anno o multa da 103 a 1.032 euro, a querela.
  • Secondo comma (pene congiunte): n. 1 malversare o dilapidare i beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge (d'ufficio); n. 2 far mancare i mezzi di sussistenza a figli minori o inabili, genitori, coniuge non separato per sua colpa (d'ufficio verso i minori, a querela per gli altri).
  • Non serve un provvedimento del giudice: conta lo stato di bisogno di chi riceve e la capacità di chi deve; l'impossibilità assoluta incolpevole esclude il reato.
  • Gli assegni fissati dal giudice in separazione, divorzio e per i figli di genitori non coniugati sono l'art. 570-bis.
  • Reato permanente; citazione diretta; tenuità, messa alla prova, patteggiamento; rimedi civili paralleli (assegno, pagamento diretto, sequestro).

Le tre condotte

Norma
Art. 570 c.p. (clausola di sussidiarietà: non si applica se il fatto è più grave reato)
Pena
Primo comma: reclusione fino a 1 anno o multa da 103 a 1.032 euro; secondo comma: le stesse pene congiunte
Procedibilità
Querela per il primo comma e per il n. 2 verso coniuge, ascendenti e discendenti maggiorenni inabili; d'ufficio per il n. 1 (malversazione) e per il n. 2 verso i minori
Arresto e custodia
Non consentiti
Giudizio
Tribunale monocratico con citazione diretta; competente il giudice del luogo in cui l'obbligo doveva essere adempiuto
Natura
Reato permanente: cessa con la ripresa dell'assistenza; la prescrizione (6 anni, 7 e 6 mesi con interruzioni) decorre dalla cessazione
Art. 570 c.p. — Violazione degli obblighi di assistenza familiare

«Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa».

Il primo comma punisce due modi di sottrarsi agli obblighi di assistenza morale e materiale: l'abbandono del domicilio domestico, cioè andarsene senza giusta causa lasciando il coniuge e i figli privi delle cure dovute (non è abbandono l'allontanamento per l'intollerabilità della convivenza, per violenze, o concordato), e la condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, come la relazione parallela ostentata o il disinteresse totale verso i figli pur restando in casa. Il secondo comma aggiunge, con pene congiunte, la malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge (l'uso per sé dell'eredità del figlio, la vendita dei beni della moglie interdetta) e la condotta più contestata, far mancare i mezzi di sussistenza a chi ne ha bisogno e non può procurarseli: figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori e nonni, coniuge non separato per sua colpa. Il reato non presuppone alcuna sentenza civile: nasce dal dovere legale di contribuire (artt. 143, 147, 316-bis c.c.), e si consuma quando l'inadempimento lascia il beneficiario senza il necessario, anche se altri familiari hanno supplito. La norma è sussidiaria: se il fatto integra maltrattamenti (572), abbandono di minore (591) o altro reato più grave, si applica quello.

Mezzi di sussistenza, bisogno, capacità

  1. Mezzi di sussistenza: ciò che è necessario per vivere dignitosamente (vitto, alloggio, vestiario, cure, istruzione dell'obbligo), non il tenore di vita e non l'intero assegno di mantenimento: un genitore che versa poco ma il necessario non commette l'art. 570 (potrà commettere il 570-bis se c'è un assegno giudiziale).
  2. Stato di bisogno del beneficiario: per i figli minori è presunto, perché non possono provvedere a sé; per il coniuge e i genitori va provato (assenza di redditi e patrimonio, impossibilità di lavorare). Il fatto che l'altro genitore o i nonni abbiano provveduto non esclude il reato, che è omissivo.
  3. Capacità dell'obbligato: il reato è doloso, chi versa in impossibilità assoluta e incolpevole non risponde; ma l'onere di allegare e provare l'impossibilità è di chi la invoca (disoccupazione involontaria documentata, malattia, redditi azzerati), la riduzione delle entrate impone di contribuire in proporzione, e la disoccupazione scelta, il lavoro in nero, il tenore di vita mantenuto sono la prova del dolo.
  4. Coniuge «non legalmente separato per sua colpa»: il coniuge separato con addebito perde la tutela penale; i separati di fatto la conservano; dopo separazione e divorzio l'assegno fissato dal giudice passa all'art. 570-bis.
  5. Genitori non coniugati e figli maggiorenni: gli obblighi verso i figli sono identici e la Cassazione applica il n. 2 al genitore non sposato che fa mancare i mezzi di sussistenza; per gli assegni giudiziali ai figli nati fuori dal matrimonio la Corte costituzionale (189/2019) ha indicato l'art. 570-bis. Il figlio maggiorenne è tutelato dall'art. 570 solo se inabile al lavoro.

Processo, prove, rimedi paralleli

Per le condotte a querela (primo comma; n. 2 verso coniuge e ascendenti) il termine è di tre mesi da ogni giorno dell'inadempimento, trattandosi di reato permanente, e la remissione estingue il reato; verso i figli minori si procede d'ufficio e la denuncia può venire da chiunque, anche dai servizi sociali o dalla scuola. La prova passa dai redditi e dal tenore di vita dell'obbligato (dichiarazioni, conti, social, auto, viaggi), dallo stato di bisogno del beneficiario, dai messaggi e dalle richieste rimaste senza risposta, dai testimoni; il pubblico ministero può disporre accertamenti patrimoniali. Le pene basse rendono ordinari il decreto penale, il patteggiamento, la messa alla prova e la particolare tenuità, e la ripresa dei pagamenti prima del giudizio pesa sulla pena e sulla stessa procedibilità della querela; ma la condanna, anche a sola multa, produce l'iscrizione nel casellario e conta nelle cause civili sull'affidamento. Il processo penale non sostituisce i rimedi civili, che restano i più efficaci per ottenere il denaro: la domanda di mantenimento o di alimenti (artt. 433 ss. c.c.) al tribunale, il pagamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato, il sequestro dei beni, il pignoramento; una volta fissato l'assegno dal giudice, l'inadempimento successivo diventa l'art. 570-bis, che si applica con le stesse pene ma senza bisogno di provare lo stato di bisogno. Quando all'omissione economica si accompagnano violenze o umiliazioni abituali, il reato è quello dei maltrattamenti.

Domande frequenti

Mio marito se n'è andato di casa e non dà un euro: è reato anche senza separazione?

Sì. L'art. 570 non richiede alcun provvedimento del giudice: punisce chi abbandona il domicilio domestico sottraendosi ai doveri di assistenza (primo comma, a querela entro tre mesi) e chi fa mancare i mezzi di sussistenza al coniuge e ai figli minori (secondo comma, n. 2, d'ufficio per i figli). Serve però che il coniuge o i figli siano in stato di bisogno e che l'obbligato abbia la possibilità di contribuire; la separazione o il divorzio spostano il fatto sull'art. 570-bis.

Che cosa sono i «mezzi di sussistenza»?

Ciò che serve per vivere: vitto, alloggio, vestiario, cure mediche, spese scolastiche essenziali, con un minimo di dignità. Non il mantenimento nel tenore di vita precedente, che è materia civile. Il reato c'è quando il beneficiario resta senza questi mezzi per l'inadempimento dell'obbligato, anche se altri (l'altro genitore, i nonni) hanno provveduto al suo posto.

Ho perso il lavoro e non riesco a pagare: rispondo lo stesso?

No, se l'impossibilità è assoluta e non dipende da voi: il reato è doloso e chi non ha nulla non può far mancare ciò che non ha. Ma la difesa deve provarla (disoccupazione involontaria, ricerca di lavoro, redditi azzerati, malattia), e non basta la riduzione delle entrate: chi ha ancora capacità, anche parziale, deve contribuire in proporzione, e la disoccupazione scelta o il lavoro in nero per non pagare sono dolo.

Vale anche per i genitori non sposati e per i figli maggiorenni?

Sì per i genitori non sposati: gli obblighi verso i figli non dipendono dal matrimonio, e la Cassazione applica il secondo comma n. 2 a entrambi i genitori, mentre per gli assegni fissati dal giudice ai figli di genitori non coniugati la Corte costituzionale (189/2019) ha ricondotto la condotta all'art. 570-bis. Per i figli maggiorenni l'art. 570 si applica solo se inabili al lavoro; il maggiorenne sano e non autosufficiente ha la tutela civile e, per l'assegno giudiziale, l'art. 570-bis.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Famiglia e violenza domesticaIl mancato pagamento dell'assegno di mantenimento è reato? (art. 570-bis c.p.)La norma (570-bis, introdotta nel 2018 in sostituzione dell'art. 12-sexies L. 898/1970 e dell'art. 3 L. 54/2006), condotte punite (ogni tipologia di assegno nel divorzio e nella nullità; obblighi economici nella separazione e nell'affidamento condiviso), pena dell'art. 570, coniuge e genitori non sposati, inadempimento parziale e ritardo, dolo e impossibilità assoluta, procedibilità, competenza e prescrizione, rapporti con l'art. 570 c. 2 n. 2 (mezzi di sussistenza), denuncia e prove, parte civile, esiti tipici (pagamento degli arretrati, sospensione condizionale subordinata, messa alla prova), difese, modifica dell'assegno.
  • Separazione e divorzioL'ex non paga il mantenimento: i rimedi civili e penaliIl titolo esecutivo (sentenza, ordinanza provvisoria, accordo negoziato o davanti al sindaco), costituzione in mora, pagamento diretto del terzo (datore di lavoro, INPS, inquilino) dopo 30 giorni, esecuzione forzata (precetto, pignoramento dello stipendio per crediti alimentari oltre il quinto, conto, immobili, auto), garanzie e ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36), sanzioni del giudice (ammonimento, astreinte, 75-5.000 euro, risarcimento), reato dell'art. 570-bis c.p. (querela, pena, casi), figli maggiorenni, mancata assunzione degli ascendenti, modifica dell'assegno, prescrizione delle rate (5 anni), spese straordinarie.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
  • Figli, affidamento e mantenimentoIl mantenimento del figlio maggiorenne: fino a quandoFondamento (artt. 315-bis, 316-bis, 337-septies c.c.), nessun limite di età fisso, indipendenza economica e principio di autoresponsabilità (Cass. 17183/2020), onere della prova, versamento diretto al figlio o al genitore convivente, casi di revoca (lavoro stabile, rifiuto ingiustificato, fuoricorso cronico, età avanzata), lavoro precario e reddito minimo, figli con handicap grave (regole dei minori), assegnazione della casa, come si chiede la revoca o la modifica, arretrati e spese straordinarie, obbligo verso i nonni.
  • Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.
  • Il procedimento penaleLa querela: come si presenta, termini, remissioneChi, quando (3, 6 o 12 mesi), dove e come, differenza con la denuncia, remissione e sue conseguenze, i reati a querela dopo la riforma Cartabia.
  • Il procedimento penaleLa messa alla prova: estinguere il reato con il lavoro di pubblica utilitàReati fino a 4 anni e art. 550 c. 2, richiesta e termini, programma UEPE e lavoro di pubblica utilità, durata, esito positivo che estingue il reato, revoca, una sola volta.
  • Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.