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ReatoDiritto penale · Famiglia e violenza domestica

La sottrazione di minore (artt. 573, 574 e 574-bis c.p.)

Un genitore che sparisce per settimane con il figlio, un parente che lo va a prendere a scuola spacciandosi per incaricato dei genitori, un adolescente che se ne va con un adulto con il suo consenso, un figlio portato o trattenuto all'estero: il codice penale prevede tre reati diversi, con pene e regole di procedibilità differenti. Questa pagina spiega quale reato si applica in ciascun caso, quando serve la querela, che cosa succede se il minore è trattenuto all'estero e quali conseguenze ha la condanna per il genitore.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Art. 574: sottrazione di un minore di 14 anni al genitore, da 1 a 3 anni, a querela.
  • Art. 573: ultraquattordicenne consenziente, fino a 2 anni, a querela.
  • Art. 574-bis: minore portato o trattenuto all'estero, da 1 a 4 anni.
  • Genitori: il reato riguarda anche il genitore, se la sottrazione è significativa.
  • Estero: conta la residenza abituale del minore in Italia.

I tre reati

ReatoCondottaPena e procedibilità
Sottrazione di persone incapaci (art. 574)Sottrarre o trattenere un minore di 14 anni o un infermo di mente contro la volontà di chi ne ha la responsabilità o la custodia; un ultraquattordicenne senza il suo consensoDa 1 a 3 anni, a querela
Sottrazione consensuale (art. 573)Sottrarre o trattenere un ultraquattordicenne con il suo consenso, contro la volontà del genitore o tutoreFino a 2 anni, a querela
Sottrazione e trattenimento all'estero (art. 574-bis)Portare o trattenere il minore all'estero contro la volontà del genitore o tutore, impedendogli la responsabilità genitorialeDa 1 a 4 anni; da 6 mesi a 3 anni con il consenso dell'ultraquattordicenne
Art. 574-bis, c. 1, c.p.

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»

Casi decisi

Il genitore commette il reato dell'art. 574 se sottrae il figlio all'altro per un periodo significativo, allontanandolo dall'ambiente abituale (Cass. 12308/2025), come nel caso della madre che ha portato la figlia per circa quindici giorni in un luogo ignoto al padre (Cass. 28561/2018); non basta un rifiuto di consegna limitato a poche ore (Cass. 8076/2012). È tentativo di sottrazione presentarsi a scuola chiedendo con insistenza la consegna di un bambino con un falso incarico dei genitori (Cass. 44260/2013). Se il minore è tenuto prigioniero per ottenere un riscatto il reato è il sequestro di persona a scopo di estorsione (Cass. 48744/2011). Per la mancata consegna disposta dal giudice si veda il genitore che non rispetta l'affidamento.

Il minore all'estero

Sottrazione e trattenimento all'estero sono modalità alternative dello stesso reato (Cass. 28772/2020), che c'è anche se il trattenimento è breve (Cass. 31927/2019). Il reato si consuma dove il minore aveva la residenza abituale: per questo sussiste la giurisdizione italiana anche se il trattenimento avviene tutto all'estero, dopo una partenza concordata (Cass. 7103/2025 e 16940/2024), e la competenza spetta al giudice di quel luogo (Cass. 36828/2019). La sospensione della responsabilità genitoriale non è più automatica (Corte cost. 102/2020; Cass. 29672/2020). Per il rientro del minore si veda la sottrazione internazionale di minori.

  1. Chiamare subito le forze dell'ordine se il minore è stato portato via.
  2. Presentare querela entro tre mesi per i fatti degli artt. 573 e 574.
  3. Attivare l'Autorità centrale per la Convenzione dell'Aja se il minore è all'estero.
  4. Chiedere al giudice civile provvedimenti urgenti sull'affidamento.
  5. Valutare il divieto di espatrio e il blocco dei documenti del minore.

Domande frequenti

Il genitore che tiene con sé il figlio oltre l'orario stabilito commette sottrazione di minore?
Non per un trattenimento di poche ore (Cass. 8076/2012), che può semmai rilevare come violazione dei provvedimenti del giudice. La sottrazione dell'art. 574 c.p. richiede che il figlio sia sottratto all'altro genitore per un periodo significativo, impedendogli di esercitare la responsabilità genitoriale e allontanando il minore dal suo ambiente abituale (Cass. 12308/2025); per esempio, quindici giorni in un luogo ignoto all'altro genitore (Cass. 28561/2018).
Serve la querela?
Per la sottrazione dell'art. 574 e per quella consensuale dell'art. 573 sì: querela del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore o del curatore, da presentare entro tre mesi. Per la sottrazione o il trattenimento all'estero dell'art. 574-bis la legge non prevede la querela, e si procede d'ufficio.
Il figlio è stato portato all'estero con il mio consenso per una vacanza ma non è tornato: è reato?
Sì: l'art. 574-bis punisce anche il trattenimento all'estero contro la volontà dell'altro genitore, e la giurisdizione italiana sussiste anche se la condotta avviene tutta all'estero, purché la residenza abituale del minore fosse in Italia (Cass. 7103/2025 e 8660/2019). Il reato c'è anche se il trattenimento è breve (Cass. 31927/2019). Per il rientro si attiva la procedura della Convenzione dell'Aja.
Il genitore condannato perde la responsabilità genitoriale?
Non automaticamente. Dopo la sentenza della Corte costituzionale 102/2020, per la sottrazione all'estero la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale è rimessa alla valutazione del giudice, che deve considerare l'evoluzione dei rapporti tra il minore e il genitore condannato (Cass. 29672/2020).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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