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ReatoDiritto penale · Famiglia e violenza domestica

Il genitore che non rispetta l'affidamento: quali reati e quali rimedi

Il figlio non viene consegnato nei giorni stabiliti, le visite saltano con scuse sempre diverse, oppure un genitore porta via il bambino senza avvisare, magari all'estero. Non ogni inadempimento è un reato: la Cassazione distingue il semplice rifiuto dall'elusione fraudolenta, e la sottrazione dal trattenimento occasionale. Questa pagina spiega quando si può presentare querela, quali pene sono previste e perché spesso lo strumento più rapido è quello civile, davanti al giudice della famiglia.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Elusione: reato solo se il genitore ostacola le visite con condotte fraudolente o in mala fede.
  • Pena: reclusione fino a tre anni o multa, a querela dell'altro genitore.
  • Sottrazione: da uno a tre anni; all'estero da uno a quattro, anche per pochi giorni.
  • Mantenimento non pagato: non è elusione dell'affidamento, è un altro reato.
  • Rimedio rapido: il giudice civile può ammonire, sanzionare e modificare l'affidamento.

L'elusione del provvedimento sull'affidamento

Art. 388, c. 2, c.p. (estratto)

«La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci [...].»

La pena è la reclusione fino a tre anni o la multa da 103 a 1.032 euro, e si procede a querela della persona offesa (art. 388, c. 1 e ultimo). Il reato riguarda il provvedimento del giudice sull'affidamento, sul collocamento e sul calendario delle visite, ma la Cassazione lo interpreta in modo restrittivo: il mero inadempimento o il rifiuto di ottemperare non bastano, serve che il genitore si sottragga all'obbligo con atti fraudolenti o simulati, ostacolando le visite con comportamenti in mala fede (Cass. 10905/2023, 25288/2023 e 38126/2023). Non ha commesso il reato il padre che, potendo vedere la figlia previo accordo con la madre, ne aveva prolungato la permanenza presso di sé (Cass. 24388/2024).

SituazioneRilievo penaleFonte
Genitore che ostacola in mala fede le visite fissate dal giudiceArt. 388, c. 2, c.p.Cass. 25288/2023
Genitore che impedisce le visite con il consenso del figlioIl consenso del minore non esclude il reatoCass. 29672/2020
Genitore che non si presenta alle visiteNon è elusioneCass. 13439/2021
Mantenimento dei figli non pagatoNon è elusione dell'affidamentoCass. 30591/2024
Figlio portato via per un periodo significativoArt. 574 c.p.Cass. 12308/2025
Figlio condotto o trattenuto all'estero contro la volontà dell'altroArt. 574-bis c.p., anche per breve periodoCass. 31927/2019

Il reato è istantaneo e si consuma con il primo fatto elusivo, ma diventa permanente se la condotta crea una situazione che può cessare solo per volontà del genitore (Cass. 14172/2020): conta per il termine di tre mesi della querela. Per il reato in generale si veda la pagina sulla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

La sottrazione del figlio

Chi sottrae un minore di quattordici anni al genitore che esercita la responsabilità genitoriale, o lo trattiene contro la sua volontà, è punito a querela con la reclusione da uno a tre anni (art. 574 c.p.); il reato può essere commesso anche dall'altro genitore, se sottrae il figlio per un tempo significativo impedendo l'esercizio della responsabilità e allontanandolo dall'ambiente abituale (Cass. 12308/2025). Se il figlio è condotto o trattenuto all'estero contro la volontà dell'altro genitore, la pena è la reclusione da uno a quattro anni, da sei mesi a tre anni se il minore ha più di quattordici anni ed è consenziente (art. 574-bis c.p.), e il giudice può disporre la sospensione della responsabilità genitoriale (Corte cost. 102/2020). Per il rientro del minore si veda la pagina sulla sottrazione internazionale di minori.

I rimedi davanti al giudice della famiglia

Il processo penale è lento e non riporta da solo il figlio agli incontri. Il giudice civile, in caso di gravi inadempienze o di atti che ostacolano l'affidamento, può modificare d'ufficio i provvedimenti e può, anche insieme, ammonire il genitore inadempiente, fissare una somma per ogni violazione successiva o per ogni giorno di ritardo, condannarlo a una sanzione da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento dei danni all'altro genitore o al figlio; se non c'è un procedimento in corso, la domanda si propone con ricorso (art. 473-bis.39 c.p.c.; si veda la pagina sull'inadempimento dei provvedimenti sui figli). Un calendario dettagliato delle visite rende più facile dimostrare le violazioni (si veda la pagina sul diritto di visita).

  1. Annotare ogni visita saltata o impedita, con date, messaggi e testimoni.
  2. Chiedere per iscritto il rispetto del calendario, senza forzare la consegna.
  3. Rivolgersi al giudice della famiglia con il ricorso per inadempienze.
  4. Valutare la querela entro tre mesi se la condotta è fraudolenta o c'è sottrazione.
  5. Agire subito se il figlio è portato all'estero: querela e domanda di rientro.

Domande frequenti

L'altro genitore non mi fa vedere mio figlio: posso denunciarlo?
Si può presentare querela per l'art. 388, c. 2, c.p. se il genitore elude il provvedimento del giudice sull'affidamento o sulle visite. Per la Cassazione però il semplice inadempimento o rifiuto non basta: serve una condotta fraudolenta o simulata, in mala fede, che ostacoli le visite (Cass. 10905/2023 e 25288/2023). Il consenso del figlio non esclude il reato (Cass. 29672/2020). Spesso è più efficace chiedere subito al giudice della famiglia i provvedimenti dell'art. 473-bis.39 c.p.c.
Portare via il figlio per qualche giorno senza dirlo all'altro genitore è reato?
Può esserlo. La sottrazione del figlio all'altro genitore per un periodo significativo, che impedisce l'esercizio della responsabilità genitoriale e allontana il minore dal suo ambiente, integra l'art. 574 c.p. (Cass. 12308/2025). Se il figlio viene condotto o trattenuto all'estero contro la volontà dell'altro genitore, si applica l'art. 574-bis anche se il trattenimento dura poco (Cass. 31927/2019).
Se l'altro genitore non paga il mantenimento, è il reato dell'art. 388?
No: il mancato versamento dell'assegno per i figli non rientra nell'art. 388, c. 2, c.p., che riguarda l'affidamento come relazione con la persona del minore (Cass. 30591/2024). Il mancato pagamento può integrare invece la violazione degli obblighi di assistenza familiare, e si recupera con gli strumenti civili.
Quali provvedimenti può prendere il giudice civile?
In caso di gravi inadempienze o di atti che ostacolano l'affidamento, il giudice può modificare i provvedimenti, ammonire il genitore, fissare una somma da pagare per ogni violazione successiva o per ogni giorno di ritardo, condannarlo a una sanzione da 75 a 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende e al risarcimento dei danni all'altro genitore o al figlio (art. 473-bis.39 c.p.c.).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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