In breve
- Illecito (art. 3 Convenzione dell'Aja 1980) il trasferimento o il mancato rientro che viola un diritto di affidamento effettivamente esercitato secondo la legge della residenza abituale: con la responsabilità condivisa serve il consenso di entrambi.
- Rientro immediato se la domanda è presentata entro un anno (art. 12); dopo, salvo integrazione del minore nel nuovo ambiente. Eccezioni tassative (art. 13): consenso, grave rischio, opposizione del minore maturo.
- Procedura in Italia (art. 7 L. 64/1994): Autorità centrale → PM presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore → decreto entro 30 giorni, esecutivo, cassazione senza sospensione.
- Tra Stati UE (reg. 2019/1111): sei settimane per grado, ascolto del minore, misure di protezione che impediscono il rifiuto, decisione finale del giudice della residenza abituale.
- Reato (art. 574-bis c.p.): 1-4 anni; prevenzione con divieto di espatrio e passaporto.
Quando scatta e come funziona il rientro
«L'autorità centrale, premessi se del caso i necessari accertamenti, trasmette senza indugio gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d'urgenza al tribunale l'ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita. Il presidente del tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio, dandone comunicazione all'autorità centrale. Il tribunale decide con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 1, sentiti la persona presso cui si trova il minore, il pubblico ministero, e, se del caso, il minore medesimo. […] Il decreto è immediatamente esecutivo. Contro di esso può essere proposto ricorso per cassazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del decreto».
La Convenzione dell'Aja del 1980, in vigore tra oltre cento Stati, non decide chi debba avere il figlio: ripristina la situazione precedente, riportando il minore nello Stato della sua residenza abituale perché sia il giudice di quel luogo a decidere. Il trasferimento o il mancato rientro è illecito quando viola un diritto di affidamento, attribuito dalla legge o da un provvedimento, effettivamente esercitato: con la responsabilità genitoriale condivisa, che in Italia è la regola anche per i genitori non sposati, nessuno dei due può spostare la residenza del figlio all'estero senza il consenso dell'altro o l'autorizzazione del giudice, e il genitore presso cui il figlio vive non fa eccezione. La domanda si presenta all'Autorità centrale dello Stato di residenza (in Italia il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia) o direttamente a quella dello Stato in cui il minore si trova, con i documenti sull'affidamento, sulla residenza abituale (scuola, pediatra, casa) e sull'assenza di consenso; le Autorità centrali si scambiano gli atti e localizzano il minore. Se il minore è in Italia, il PM minorile chiede al tribunale per i minorenni del luogo (dal 31 ottobre 2027 al tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie) l'ordine di rientro con ricorso d'urgenza e il tribunale decide con decreto entro trenta giorni, sentiti il genitore che trattiene il minore e, se ha discernimento, il minore; il decreto è immediatamente esecutivo, il ricorso per cassazione non lo sospende, e l'esecuzione è curata dal PM con i servizi minorili, se necessario con la forza pubblica. Se il minore è all'estero, la procedura si svolge davanti al giudice di quel Paese con le stesse regole convenzionali, e il genitore italiano può farsi assistere da un avvocato locale (l'Autorità centrale non lo rappresenta in giudizio in molti Stati). Il termine chiave è di un anno dallo spostamento: presentata la domanda entro l'anno, il rientro è dovuto; dopo, il giudice può negarlo se il minore si è integrato nel nuovo ambiente (art. 12).
Le eccezioni e le regole europee
- Consenso o acquiescenza (art. 13, lett. a): chi ha autorizzato il trasferimento, o non ha reagito per mesi conoscendolo, non ottiene il rientro; il consenso alla vacanza non vale per il trasferimento, e i messaggi contano.
- Grave rischio (art. 13, lett. b): il rientro esporrebbe il minore a un pericolo fisico o psichico o a una situazione intollerabile; violenze domestiche documentate, non il disagio del cambiamento né la separazione dal genitore che lo ha sottratto, il quale può rientrare con lui. Tra Stati UE il rifiuto è escluso se il richiedente prova, o il giudice accerta, che sono previste misure di protezione adeguate nello Stato di residenza (art. 27, par. 3, reg. 2019/1111).
- Opposizione del minore (art. 13, secondo comma): se ha raggiunto un'età e una maturità tali da giustificare che si tenga conto della sua opinione; l'ascolto è obbligatorio nei procedimenti UE (art. 26 con art. 21 del regolamento) e in Italia (art. 473-bis.4 c.p.c.).
- Diritti fondamentali (art. 20) e mancato esercizio dell'affidamento: eccezioni residuali.
- Tempi e mediazione nell'Unione: ogni grado di giudizio dovrebbe decidere entro sei settimane; il giudice invita le parti alla mediazione senza ritardare il procedimento (art. 25), non può rifiutare il rientro senza aver sentito il richiedente (art. 27), può assicurare contatti tra il minore e il genitore richiedente e disporre il rientro con misure provvisorie.
- Dopo il diniego (art. 29): se il giudice dello Stato di rifugio nega il rientro per grave rischio o opposizione del minore, rilascia un certificato e, se il genitore richiedente lo chiede entro tre mesi, il giudice della residenza abituale decide nel merito dell'affidamento e la sua decisione che impone il rientro è eseguita senza exequatur negli altri Stati membri.
Il reato e la prevenzione
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni».
Il reato è procedibile d'ufficio, permanente finché dura il trattenimento, e consente il mandato d'arresto europeo e le rogatorie; la condanna del genitore può comportare la sospensione della responsabilità genitoriale, che dopo la Corte costituzionale (sentenza 102/2020) non è più automatica ma rimessa al giudice. La denuncia va presentata subito, perché apre le ricerche di polizia e l'inserimento del minore nei sistemi di allerta (SIS), ma non sostituisce la procedura civile dell'Aja, che è la sola a ottenere il rientro in tempi ragionevoli; le due strade corrono in parallelo, e nei procedimenti di separazione la sottrazione pesa sull'affidamento. Per prevenire, il genitore che teme la partenza chiede al giudice della famiglia il divieto di espatrio del minore, il ritiro o il diniego del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio (il cui rilascio richiede comunque l'assenso di entrambi i genitori), la consegna dei documenti, la segnalazione alle frontiere e, nei casi gravi, la modifica dell'affidamento; con i Paesi dell'area Schengen i controlli mancano e conta la rapidità della reazione. Verso gli Stati che non aderiscono alla Convenzione (molti Paesi arabi e asiatici) restano le vie diplomatiche, gli accordi bilaterali, i procedimenti locali e il riconoscimento delle sentenze italiane, con esiti incerti: il consenso alle vacanze del figlio in quei Paesi va valutato con un avvocato. Il trasferimento lecito, all'inverso, si ottiene con l'accordo dell'altro genitore o con l'autorizzazione del giudice, che valuta l'interesse del minore e riorganizza il diritto di visita e le spese di viaggio.
Domande frequenti
L'altro genitore è partito con nostro figlio senza il mio consenso: che cosa faccio subito?
Presentare senza aspettare la domanda di rientro all'Autorità centrale italiana (Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità) o direttamente all'Autorità centrale del Paese dove si trova il minore, con i documenti sull'affidamento e sulla residenza abituale; in parallelo la denuncia per l'art. 574-bis c.p. e, se esiste un giudizio di separazione o affidamento, l'istanza urgente al giudice. La procedura dell'Aja è gratuita nella fase amministrativa e in Italia è condotta dal PM minorile, ma un avvocato esperto nello Stato di rifugio del minore fa la differenza.
Abbiamo l'affidamento condiviso: il trasferimento all'estero senza il mio accordo è sottrazione?
Sì. Con la responsabilità genitoriale condivisa il trasferimento della residenza del minore all'estero richiede il consenso di entrambi o l'autorizzazione del giudice: portarlo via, o non riportarlo dopo le vacanze, viola il diritto di affidamento e fa scattare il rientro ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, anche se il genitore che parte è quello «collocatario». Il consenso dato per una vacanza non copre il trasferimento definitivo.
Il giudice straniero può rifiutare il rientro?
Solo nei casi dell'art. 13 della Convenzione, interpretati restrittivamente: il richiedente non esercitava effettivamente l'affidamento o aveva acconsentito; il rientro esporrebbe il minore a un grave rischio di pericolo fisico o psichico o a una situazione intollerabile (violenze documentate, non il semplice cambio di scuola); il minore, con età e maturità sufficienti, si oppone. Tra Stati UE il rifiuto per grave rischio è escluso se sono previste misure di protezione adeguate (art. 27 reg. 2019/1111), e la parola finale sull'affidamento resta al giudice della residenza abituale (art. 29).
Come posso impedire che accada?
Chiedere al giudice della separazione o dell'affidamento il divieto di espatrio del minore senza il consenso scritto di entrambi, con il ritiro o il non rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio, e la comunicazione alle forze di polizia di frontiera; per i Paesi UE senza controlli alle frontiere il divieto ha efficacia limitata, e conta la rapidità della domanda di rientro. Il rilascio del passaporto al minore richiede comunque l'assenso di entrambi i genitori.
Fonti normative
- L. 64/1994, art. 7 — Procedura per il ritorno del minore (Convenzione dell'Aja 1980)
- Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
- Regolamento (UE) 2019/1111 (Bruxelles II-ter), capo III, artt. 22-29
- Art. 574-bis c.p. — Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
- Art. 574 c.p. — Sottrazione di persone incapaci
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
- Famiglia e violenza domesticaI maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)Abitualità e vessazioni, chi è vittima (conviventi, ex, figli che assistono), pena 3-7 anni e aggravanti, d'ufficio, arresto e cautelari, Codice rosso, prova, differenza con stalking e liti.