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GuidaGuida pratica · Scegliere e verificare l'avvocato

Serve un avvocato all'estero: come orientarsi

Un incidente in vacanza, un'eredità in Argentina, un contratto con un fornitore tedesco, un figlio trattenuto oltre confine, un arresto: prima o poi molti italiani hanno bisogno di un avvocato in un altro paese, e scoprono che «avvocato» non vuol dire la stessa cosa dappertutto. Questa guida spiega come si legge un titolo straniero, dove trovare nomi affidabili senza pagare intermediari, quando lo Stato paga la difesa anche fuori d'Italia e che cosa può e non può fare il consolato.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Serve un avvocato abilitato nel paese del problema: l'avvocato italiano non può stare in giudizio all'estero da solo, nemmeno nell'UE (dove serve l'intesa con un collega locale).
  • I titoli non sono equivalenti: abogado, Rechtsanwalt, avocat, advogado, solicitor, barrister, attorney sono abilitazioni verificabili negli albi; «lawyer», «legal consultant» e «notary public» no.
  • I nomi si trovano negli elenchi dei consolati (informativi, senza garanzia), negli albi locali, tra gli avvocati italiani stabiliti nel paese, nell'elenco per paese di questo sito.
  • Lo Stato paga la difesa all'estero nelle cause civili transfrontaliere UE (D.Lgs. 116/2005, domanda al Ministero della giustizia) e, altrove, secondo il legal aid locale e le convenzioni dell'Aja e di Strasburgo.
  • Il consolato assiste i detenuti, fornisce nominativi e in caso di indigenza concede sussidi o prestiti; non interviene in giudizio e non paga l'avvocato.

Chi può difendervi davvero

La prima regola è geografica: davanti a un giudice straniero può stare solo chi è abilitato in quella giurisdizione. L'avvocato italiano di fiducia è prezioso per capire il problema, coordinare, curare gli effetti in Italia di una decisione straniera, ma non può depositare un atto a Madrid o difendere in un tribunale di New York. Nell'Unione europea la direttiva 77/249 (in Italia la L. 31/1982) gli consente prestazioni occasionali, e in giudizio solo d'intesa con un avvocato del posto; la direttiva 98/5 (D.Lgs. 96/2001) gli consente di stabilirsi in un altro Stato membro con il titolo italiano, ed è per questo che in molte città europee esistono avvocati italiani iscritti come «stabiliti», che conoscono entrambi i sistemi. Fuori dall'UE la regola è rigida: avvocato locale. Quale, dipende dalla materia. Le cause di famiglia, le successioni, gli immobili, i reati e gli incidenti seguono la legge e il giudice del luogo, e la competenza che conta è quella nel diritto di quel paese; il contratto internazionale, invece, può prevedere legge e foro italiani, e allora l'avvocato serve semmai per l'esecuzione all'estero della sentenza italiana.

Come si legge un titolo straniero

PaeseTitoloChe cosa significa e dove si verifica
SpagnaAbogado / abogadaAbilitazione piena, iscrizione a un Colegio de Abogados (registro nazionale del Consejo General de la Abogacía); il procurador rappresenta in giudizio ma non difende
FranciaAvocatIscritto a un barreau (annuaire del Conseil national des barreaux); i notaires sono pubblici ufficiali come in Italia
Germania e AustriaRechtsanwalt / RechtsanwältinAbilitazione piena, registro federale (Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis); Fachanwalt indica una specializzazione riconosciuta
Portogallo e BrasileAdvogadoIscrizione all'Ordem dos Advogados (Brasile: OAB, per Stato)
Inghilterra e GallesSolicitor; barristerIl solicitor segue il cliente e la causa (registro della SRA), il barrister difende in udienza (Bar Standards Board); Scozia e Irlanda del Nord hanno albi propri
Stati UnitiAttorney-at-lawAbilitazione Stato per Stato (bar association dello Stato); un avvocato di New York non può difendere in Florida senza ammissione; «lawyer» e «esquire» sono usi, non titoli
SvizzeraAvvocato / Rechtsanwalt / avocatIscrizione al registro cantonale; i consulenti legali non iscritti non possono rappresentare in giudizio
Argentina e America latinaAbogadoMatrícula presso il Colegio della provincia o della città; escribano è il notaio
Paesi arabi, AsiaTitoli locali; «legal consultant»Negli Emirati e altrove gli stranieri sono spesso solo consulenti senza diritto di udienza: chiedere chi firmerà gli atti in tribunale

Due false amicizie ricorrenti: il «notary public» dei paesi anglosassoni non è un notaio ma un semplice autenticatore di firme, che non redige contratti né consiglia; il «lawyer» o «legal advisor» senza abilitazione può esistere legalmente in molti ordinamenti, ma non può rappresentarvi davanti a un giudice. La verifica dell'iscrizione è possibile quasi ovunque online e va fatta sempre, come per un avvocato italiano (come verificare un avvocato).

Dove trovare i nomi

Le ambasciate e i consolati italiani tengono elenchi di avvocati «di riferimento» o «di fiducia», pubblicati sui siti delle sedi o forniti su richiesta: sono liste alfabetiche a titolo informativo, non esaustive, e l'ufficio dichiara espressamente di non verificarne l'attività e di non rispondere del loro operato; hanno il pregio di indicare professionisti che parlano italiano e hanno già lavorato con connazionali. Le Camere di commercio italiane all'estero conoscono gli studi che seguono le imprese. Gli ordini locali hanno motori di ricerca con filtro per lingua. Gli avvocati italiani stabiliti nel paese sono iscritti sia all'ordine italiano di origine sia a quello ospitante, e si trovano nei rispettivi albi. L'elenco di questo sito è ordinato per paese e per città e ogni scheda dichiara dove il professionista è abilitato, Ordine italiano o giurisdizione straniera: nessuno paga per esserci. Le associazioni di avvocati italiani all'estero e gli avvocati italiani con corrispondenti nei vari paesi sono l'altra via, soprattutto quando serve un coordinamento tra i due ordinamenti. Diffidate, invece, di chi vi contatta per primo dopo un incidente o un arresto, degli intermediari che chiedono una percentuale per «trovare l'avvocato» e dei siti che promettono assistenza legale mondiale senza indicare chi è abilitato dove.

Che cosa fa e che cosa non fa il consolato

L'ufficio consolare tutela i cittadini, ma non è il loro avvocato. Può fornire nominativi di legali locali, visitare chi è detenuto e mantenere i contatti con la famiglia, chiedere alle autorità locali il rispetto dei diritti del connazionale (art. 36 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, che dà all'arrestato il diritto di far avvisare il consolato e di comunicare con esso), aiutare nella ricerca di interpreti e nella traduzione di documenti. Non può intervenire in giudizio per conto del cittadino, che deve farsi carico delle spese legali, né scegliere o pagare l'avvocato. In caso di indigenza l'art. 24 del D.Lgs. 71/2011 consente al consolato di concedere sussidi, nei limiti dei fondi annuali, e, per una grave necessità occasionale, limitate erogazioni in denaro contro una promessa di restituzione che ha efficacia di titolo esecutivo; sono strumenti per l'emergenza, non per finanziare una causa.

Art. 24, commi 1 e 2, D.Lgs. 71/2011

«1. L'ufficio consolare può concedere sussidi ai cittadini che versano in stato di indigenza, nei limiti delle disponibilità fissate annualmente dal Ministero degli affari esteri. 2. Limitate erogazioni in danaro possono, altresì, essere eccezionalmente concesse, in caso di comprovata urgenza, a cittadini che versano in stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. In tal caso l'interessato è tenuto a firmare una promessa di restituzione, cui è attribuita efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.»

Il patrocinio a spese dello Stato all'estero

Nelle controversie civili e commerciali che si svolgono in un altro Stato dell'Unione europea, chi risiede in Italia e non può pagare l'avvocato ha diritto al patrocinio a spese dello Stato in quel paese, secondo la direttiva 2003/8 attuata dal D.Lgs. 116/2005. La domanda si presenta al Ministero della giustizia italiano come «autorità di trasmissione» (art. 13), compilata nella lingua del paese o in inglese o francese, con i documenti sul reddito; il Ministero la completa, la traduce gratuitamente e la invia all'autorità dello Stato del processo, che decide. Il limite di reddito è quello italiano, 9.296,22 euro annui lordi più 1.032,91 per ciascun familiare convivente, ma il richiedente che lo supera può essere ammesso se dimostra di non poter sostenere le spese per la differenza di costo della vita tra l'Italia e il paese del foro (art. 4). Il patrocinio copre la consulenza precontenziosa, la difesa in giudizio e le spese del processo, oltre alle spese specificamente transfrontaliere: interpreti, traduzioni, viaggi quando la presenza è necessaria (art. 6-7); non copre le spese della controparte in caso di soccombenza. Vale anche per l'esecuzione in Italia di una sentenza straniera e per le procedure stragiudiziali obbligatorie (art. 9-10). L'Italia è a sua volta autorità di ricezione per chi risiede in un altro Stato UE e ha una causa qui: decide il consiglio dell'ordine del luogo del processo (art. 12). Fuori dall'Unione il quadro è meno generoso: la Convenzione dell'Aja del 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia e l'Accordo europeo di Strasburgo del 1977 permettono di trasmettere le domande di assistenza giudiziaria tra Stati aderenti tramite le autorità centrali, ma le condizioni sono quelle del paese del processo; nel penale conta il sistema locale di difesa d'ufficio o legal aid, che il consolato aiuta a richiedere.

Incarico, costi, documenti

  1. Prima chiamata con dati precisi. Fatti, date, documenti, controparte, giudice eventualmente già investito; chiedere subito se l'avvocato è abilitato in quella giurisdizione e in quale albo.
  2. Preventivo scritto. Tariffe orarie o forfettarie, anticipo (retainer), spese, rendiconto periodico, modalità di pagamento su conto dello studio; in molti paesi l'accordo scritto sul compenso è obbligatorio come in Italia.
  3. Lettera d'incarico e procura. Redatte secondo la legge locale; per la procura da firmare in Italia possono servire autentica notarile e apostille (Convenzione dell'Aja 1961) o legalizzazione consolare, e traduzione giurata.
  4. Coordinamento con l'Italia. Se la vicenda ha effetti in Italia (riconoscimento della sentenza, esecuzione, fisco, stato civile), tenere informato un avvocato italiano; le sentenze UE circolano con i regolamenti europei, quelle extra-UE richiedono il riconoscimento (art. 64 L. 218/1995).
  5. Documentare e conservare ogni comunicazione, in vista di eventuali contestazioni sul compenso, che si risolvono davanti all'ordine o al giudice del paese.

Le situazioni più frequenti

L'incidente stradale in un altro paese europeo si liquida spesso senza avvocato straniero: l'assicurazione del responsabile ha un mandatario per la liquidazione in Italia (direttiva 2009/103, art. 152 codice delle assicurazioni), e l'avvocato italiano tratta con lui; l'avvocato locale serve se si va in causa o se ci sono profili penali. La successione di un parente morto all'estero segue, per i cittadini UE, il regolamento 650/2012: legge dello Stato dell'ultima residenza abituale salvo scelta della legge nazionale, e certificato successorio europeo; serve un avvocato o un notaio del paese, con l'italiano per gli immobili qui. La sottrazione di un figlio portato all'estero passa dall'Autorità centrale italiana presso il Ministero della giustizia (Convenzione dell'Aja 1980) e dal legale nel paese di destinazione, spesso gratuito o a costo ridotto per il genitore richiedente (sottrazione internazionale). L'arresto all'estero attiva l'art. 36 della Convenzione di Vienna: chiedere subito che sia avvisato il consolato, non firmare dichiarazioni in una lingua non compresa, accettare la difesa d'ufficio finché non arriva quella di fiducia. Il lavoratore italiano all'estero con problemi di licenziamento o stipendio deve rivolgersi al giudice del luogo di lavoro, salvo che il contratto sia italiano e distaccato. In tutti i casi, il primo passo è lo stesso: capire di quale giurisdizione è il problema e cercare l'avvocato lì, con gli strumenti descritti sopra e, se serve, con l'aiuto di chi in Italia conosce già il caso. La pagina sull'avvocato straniero in Italia descrive la situazione inversa.

Domande frequenti

Il mio avvocato italiano può seguire la causa in Germania?
Non da solo. Nell'Unione europea può prestare servizi occasionali e stare in giudizio solo d'intesa con un avvocato locale (direttiva 77/249), e fuori dall'UE non può affatto. La soluzione normale è un avvocato tedesco, eventualmente scelto tra quelli che parlano italiano, con il legale italiano come coordinatore per gli aspetti che toccano l'Italia.
Il consolato mi dà un avvocato?
Dà nominativi: gli uffici consolari tengono elenchi di legali di riferimento, forniti a titolo informativo, senza garanzia e senza responsabilità per il loro operato. Il consolato non può intervenire in giudizio né pagare l'avvocato; può visitare un detenuto, avvisare la famiglia e, in casi di indigenza, concedere sussidi o piccoli prestiti da restituire (art. 24 D.Lgs. 71/2011).
Ho un reddito basso: lo Stato paga l'avvocato all'estero?
Nelle cause civili e commerciali in un altro Stato UE sì, tramite il patrocinio transfrontaliero del D.Lgs. 116/2005: la domanda si presenta al Ministero della giustizia italiano, che la trasmette all'autorità dello Stato del processo, con reddito entro 9.296,22 euro annui più 1.032,91 per ogni familiare convivente, e con deroga se il costo della vita nel paese del foro è più alto. Fuori dall'UE dipende dal legal aid locale e dalle convenzioni dell'Aja 1980 e di Strasburgo 1977.
Come verifico che un avvocato straniero sia davvero abilitato?
Consultando l'albo del suo paese: in Spagna e Francia gli ordini locali, in Germania il registro federale, in Inghilterra la SRA e il Bar Council, negli Stati Uniti la bar dello Stato. Chiedete il numero di iscrizione e controllatelo; un titolo generico come «lawyer» o «legal consultant» non dice nulla.
Mi chiedono un anticipo di migliaia di euro prima di iniziare: è normale?
In molti paesi l'anticipo (retainer) è la prassi, ma deve essere accompagnato da un accordo scritto che indica tariffe, attività previste e modalità di rendiconto. Diffidate di chi chiede pagamenti verso conti personali o in paesi terzi, di chi promette risultati e di intermediari che si presentano dopo un incidente o un arresto.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Scegliere e verificare l'avvocatoL'avvocato straniero in Italia: stabilito, integrato, di passaggioLe tre figure (D.Lgs. 96/2001, direttiva 98/5/CE: avvocato stabilito, cittadino UE con uno dei titoli dell'art. 2 che esercita stabilmente in Italia con il titolo di origine, iscritto nella sezione speciale dell'albo del tribunale del domicilio professionale; avvocato integrato, che ha acquisito il titolo di avvocato italiano; prestatore temporaneo, L. 31/1982, direttiva 77/249/CEE, per attività occasionali), l'iscrizione dello stabilito (art. 6: domanda con cittadinanza UE, domicilio, attestato di iscrizione all'ordine di origine non anteriore a 3 mesi, in italiano con traduzioni autenticate; il consiglio dell'ordine decide in 30 giorni; obblighi previdenziali; art. 7: uso obbligatorio del titolo di origine per intero nella lingua del paese, con l'indicazione dell'ordine o giurisdizione di appartenenza, senza confusione con il titolo di avvocato; art. 8: in giudizio agisce d'intesa con un avvocato italiano, che cura i rapporti con il giudice e ne risponde, con intesa per scrittura autenticata o dichiarazione al giudice prima della costituzione; art. 9: Cassazione solo con iscrizione nella sezione speciale del CNF dopo 8 anni di esercizio e frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura, sempre d'intesa; deontologia italiana e disciplina dell'ordine italiano, artt. 10-11), l'integrazione (art. 12: dopo 3 anni di esercizio effettivo e regolare in Italia con il titolo di origine, nel diritto italiano compreso quello UE, dispensa dalla prova attitudinale e iscrizione all'albo con il titolo di avvocato; art. 13: domanda all'ordine con la documentazione delle pratiche, decisione in 3 mesi, parere del PM, ricorso al CNF; in alternativa, riconoscimento del titolo ex D.Lgs. 206/2007 con prova attitudinale obbligatoria per gli avvocati, art. 22 c. 2; CGUE Torresi C-58/13: l'italiano che ottiene il titolo in Spagna e torna come stabilito non commette abuso), la prestazione temporanea (L. 31/1982: uso del titolo di origine, attività giudiziale e stragiudiziale con carattere di temporaneità, in giudizio di intesa con un avvocato italiano; niente iscrizione), gli extra-UE (art. 17 c. 2 L. 247/2012: iscrizione all'albo solo con laurea italiana ed esame di Stato, o titolo UE, oppure titolo extra-UE riconosciuto dal Ministero della giustizia con prova attitudinale del CNF, nelle quote del decreto flussi; senza iscrizione possono operare come consulenti sul diritto del proprio paese, non in giudizio; l'art. 2 c. 6 L. 247 riserva agli avvocati la consulenza connessa all'attività giudiziale svolta in modo continuativo e organizzato), i britannici (dal 1° gennaio 2021 paese terzo: chi era già stabilito o integrato conserva la posizione per l'accordo di recesso; i nuovi arrivati seguono la via extra-UE; solicitor e barrister restano titoli inglesi senza diritto di udienza in Italia), come verificare (sezione speciale dell'albo dell'Ordine, albo nazionale del CNF con l'indicazione «stabilito»; titolo scritto per esteso; per l'integrato l'iscrizione ordinaria), le società (studi di altri Stati membri con sedi in Italia, art. 6 c. 4 e art. 7 c. 3; società tra avvocati con soci UE).
  • Scegliere e verificare l'avvocatoCome verificare che un avvocato sia iscritto all'alboAlbo nazionale CNF e albi degli Ordini, che cosa dice l'iscrizione, cassazionisti e specialisti, stabiliti e praticanti, consulenti e finti avvocati, verifica all'estero.
  • Scegliere e verificare l'avvocatoLa lettera d'incarico e la procura alle litiIl contratto d'opera professionale (art. 2229 ss. c.c.; art. 13 L. 247/2012: compenso libero, preventivo scritto con oneri, spese e compenso, informazione sulla complessità, patto di quota lite vietato, parametri DM 55/2014 in mancanza di accordo), la lettera d'incarico tipo (oggetto, fasi, compenso e criteri, spese, acconti, fatturazione, recesso, privacy, antiriciclaggio, foro), la procura alle liti (art. 83 c.p.c.: generale per atto pubblico o scrittura autenticata, speciale in calce o a margine con firma certificata dal difensore, su documento informatico o copia autenticata, presunzione per un solo grado), i poteri del difensore (art. 84: tutti gli atti tranne quelli riservati; niente disposizione del diritto senza potere espresso: transazione, rinuncia, conciliazione, giuramento), revoca e rinuncia (art. 85; art. 14 L. 247), sostituti e domiciliatari, il penale (nomina del difensore art. 96 c.p.p., massimo due, procura speciale per querela, remissione, patteggiamento, abbreviato, ricorso), procure notarili per atti stragiudiziali, cosa controllare prima di firmare.
  • Figli, affidamento e mantenimentoLa sottrazione internazionale di minori: la Convenzione dell'Aja e il rientroQuando lo spostamento è illecito (art. 3 Convenzione: violazione di un diritto di affidamento effettivamente esercitato secondo la legge della residenza abituale; affidamento condiviso e responsabilità genitoriale congiunta; trasferimento senza consenso e mancato rientro), la procedura (domanda all'Autorità centrale, in Italia il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, anche tramite l'Autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore; trasmissione al procuratore presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore; ricorso d'urgenza e decreto entro 30 giorni, immediatamente esecutivo, ricorso per cassazione senza sospensione: art. 7 L. 64/1994; esecuzione a cura del PM con i servizi minorili), il termine di un anno (art. 12: rientro immediato; dopo un anno, salvo integrazione del minore nel nuovo ambiente), le eccezioni (art. 13: mancato esercizio dell'affidamento, consenso o acquiescenza, grave rischio di pericolo fisico o psichico o situazione intollerabile, opposizione del minore con età e maturità adeguate; art. 20 diritti fondamentali; interpretazione restrittiva), il regolamento (UE) 2019/1111 tra Stati UE (sei settimane per grado, ascolto del minore, mediazione, misure di protezione che impediscono il rifiuto ex art. 27, procedura dopo il diniego ex art. 29 con decisione finale del giudice della residenza abituale), il diritto di visita transfrontaliero (art. 21), il reato (art. 574-bis c.p.: 1-4 anni, 6 mesi-3 anni con il consenso dell'ultraquattordicenne, sospensione della responsabilità genitoriale rimessa al giudice dopo Corte cost. 102/2020; art. 574 per la sottrazione interna; mandato d'arresto europeo), prevenzione (divieto di espatrio, ritiro del passaporto e del documento valido per l'espatrio, iscrizione del minore, provvedimenti ex art. 473-bis, sistema di allerta di frontiera), Paesi non aderenti (vie diplomatiche, accordi bilaterali, riconoscimento dei provvedimenti), avvocati specializzati e costi, gratuito patrocinio.
  • Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.