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L'avvocato specialista: il titolo ufficiale e i 13 settori

«Avvocato specialista» è un titolo riservato: lo conferisce il Consiglio nazionale forense a chi ha frequentato un corso universitario di specializzazione di almeno due anni o dimostra otto anni di albo e cinque di attività assidua e prevalente nel settore, con dieci incarichi rilevanti l'anno e un colloquio. Si può avere in due settori al massimo, va mantenuto con la formazione e non dà riserve di attività: un avvocato non specialista può occuparsi di tutto.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Titolo riservato, conferito dal Consiglio nazionale forense (art. 9 L. 247/2012; DM 144/2015), in al massimo due dei 13 settori, con indirizzi per civile, penale e amministrativo.
  • Due vie: corso universitario di specializzazione (almeno 2 anni, 200 ore, prova finale) o comprovata esperienza (8 anni di albo, 5 anni di attività prevalente, 10 incarichi rilevanti l'anno, colloquio al CNF).
  • Mantenimento ogni 3 anni: 75 crediti formativi nel settore (minimo 25 l'anno) o esercizio continuativo documentato; revoca possibile.
  • Nessuna riserva: chi non è specialista può trattare ogni materia; «esperto in» è ammesso se veritiero, «specialista» senza titolo no.
  • Si verifica nell'albo dell'ordine e nell'elenco del CNF.

I 13 settori e gli indirizzi

Art. 9, commi 2, 4 e 7, L. 247/2012 — Specializzazioni

«Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione. […] Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni. […] Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale».

Settore (art. 3 DM 144/2015)Indirizzi
Diritto civileSuccessioni; diritti reali, condominio e locazioni; contratti; responsabilità civile, professionale e assicurazioni; agrario; commerciale e societario; industriale e proprietà intellettuale; crisi d'impresa; esecuzione forzata; bancario e mercati finanziari; consumatori
Diritto penalePersona; pubblica amministrazione; ambiente, urbanistica ed edilizia; economia e impresa; criminalità organizzata e misure di prevenzione; esecuzione penale; informazione, internet e nuove tecnologie
Diritto amministrativoPubblico impiego e responsabilità amministrativa; urbanistica, edilizia e beni culturali; ambiente ed energia; sanitario; istruzione; contratti pubblici e servizi di interesse economico generale; autonomie territoriali e contenzioso elettorale; contabilità pubblica
Diritto del lavoro e della previdenza sociale
Diritto tributario, doganale e della fiscalità internazionale
Diritto internazionale
Diritto dell'Unione europea
Diritto dei trasporti e della navigazione
Diritto della concorrenza
Diritto dell'informazione, della comunicazione digitale e della protezione dei dati personali
Diritto della persona, delle relazioni familiari e dei minorenni
Tutela dei diritti umani e protezione internazionale
Diritto dello sport

La legge professionale del 2012 ha introdotto il titolo per dare ai clienti un'indicazione verificata; il regolamento attuativo (DM 144/2015) è stato riscritto nel 2020 (DM 163/2020) dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato il primo elenco dei settori, giudicato irragionevole. Oggi i settori sono tredici e nei tre maggiori (civile, penale, amministrativo) il titolo si acquisisce per uno degli indirizzi: un avvocato «specialista in diritto civile, indirizzo successorio» ha seguito un percorso o dimostrato esperienza su successioni e non necessariamente su contratti bancari, e conviene chiederglielo. Il limite è di due titoli per avvocato, con rinuncia a uno dei precedenti se ne chiede un terzo.

Come si ottiene e come si mantiene

  1. Percorso formativo (art. 7 DM): corsi di specializzazione organizzati dai dipartimenti di giurisprudenza delle università, anche in convenzione con il CNF e gli ordini, di durata almeno biennale con didattica non inferiore a 200 ore (100 frontali), frequenza minima dell'80 per cento, prove intermedie e prova finale; i programmi sono verificati dal Ministero della giustizia su linee generali di una commissione permanente.
  2. Comprovata esperienza (art. 8 DM): almeno otto anni di iscrizione ininterrotta all'albo e, negli ultimi cinque anni, esercizio assiduo, prevalente e continuativo nel settore, provato con documentazione giudiziale o stragiudiziale di incarichi fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno dieci per anno (senza contare gli affari seriali), valutati da una commissione del CNF anche in deroga al numero per la particolare rilevanza; segue un colloquio sui titoli e sull'attività.
  3. Domanda (art. 6 DM): al Consiglio dell'ordine di appartenenza, che verifica la documentazione e la trasmette al CNF; non può chiederlo chi nei tre anni precedenti ha subito una sanzione disciplinare definitiva (oltre l'avvertimento) per violazione del dovere di competenza o aggiornamento, né chi ha avuto il titolo revocato nei due anni precedenti. Il CNF conferisce il titolo e l'ordine lo annota nell'albo.
  4. Mantenimento (artt. 9-11 DM): ogni tre anni l'avvocato dichiara e documenta all'ordine la formazione continua nel settore, almeno 75 crediti nel triennio e 25 per anno, oppure l'esercizio continuativo con almeno dieci incarichi rilevanti per anno; l'ordine trasmette al CNF con parere, e il CNF può revocare il titolo (art. 9, c. 6, L. 247/2012).
  5. Uso del titolo: lo specialista può indicarlo nella carta intestata, sul sito e nell'albo; chi non lo ha non può definirsi «specialista» né «specializzato in», mentre può indicare le materie di attività prevalente e i titoli accademici con le opportune specificazioni (art. 9, c. 8; art. 35 codice deontologico). Le associazioni forensi specialistiche riconosciute rilasciano attestati di formazione, che non sono il titolo.

Che cosa significa per chi cerca un avvocato

Il titolo dice che un organo terzo ha verificato un percorso o un'esperienza; non dice che l'avvocato senza titolo sia meno esperto, perché la domanda è volontaria e molti professionisti affermati in una materia non l'hanno mai presentata, né che lo specialista in un settore lo sia nell'indirizzo che vi serve. Nella scelta pesa di più la corrispondenza tra il vostro caso e l'attività concreta del professionista: quanti casi simili ha trattato negli ultimi anni, davanti a quali giudici, con quali esiti, se pubblica o insegna sull'argomento, se lavora in uno studio con competenze complementari; le risposte si ottengono nella prima consulenza e si verificano nell'albo, che indica anche il titolo di specialista, l'eventuale abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte costituzionale, che richiede un'ulteriore iscrizione) e le sospensioni. Nelle materie dove la legge cambia ogni anno (tributario, appalti, immigrazione, dati personali, crisi d'impresa) l'aggiornamento continuo conta quanto l'esperienza, e il titolo di specialista, con i suoi 25 crediti annui nel settore, lo garantisce almeno in parte. Il compenso non cambia per legge con il titolo: i parametri e il preventivo valgono per tutti.

Domande frequenti

Un avvocato senza il titolo di specialista può occuparsi del mio divorzio o del mio processo penale?

Sì: il titolo non comporta alcuna riserva di attività (art. 9, comma 7, L. 247/2012) e la gran parte degli avvocati che si occupano abitualmente di una materia non lo ha chiesto. Il titolo certifica un percorso o un'esperienza verificati dal CNF; l'esperienza reale si valuta anche con le domande giuste nella prima consulenza: quanti casi simili, con quali esiti, in quali tribunali.

Come si ottiene?

In due modi (art. 9 L. 247/2012): frequentando con profitto un corso di specializzazione universitario di almeno due anni e 200 ore, con prova finale, oppure per comprovata esperienza, con almeno otto anni di iscrizione all'albo senza interruzioni e l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo nel settore negli ultimi cinque anni, documentato con almeno dieci incarichi fiduciari rilevanti per anno, seguito da un colloquio davanti alla commissione del Consiglio nazionale forense. La domanda si presenta al proprio Consiglio dell'ordine.

Che differenza c'è tra «specialista» ed «esperto in»?

«Specialista» è il titolo conferito dal CNF, e usarlo senza averlo è illecito disciplinare e pubblicità ingannevole; «esperto in», «si occupa prevalentemente di» sono indicazioni di attività che l'avvocato può dare nella propria comunicazione se veritiere e verificabili (art. 35 codice deontologico). Un avvocato può anche indicare titoli accademici (dottorato, master) con le opportune specificazioni, ma non presentarli come specializzazione forense.

Come verifico che un avvocato sia davvero specialista?

Il titolo è annotato nell'albo dell'ordine di appartenenza, consultabile online, e nell'elenco degli specialisti tenuto dal Consiglio nazionale forense; il titolo va mantenuto con la formazione triennale e può essere revocato. Chiedete all'avvocato in quale dei due settori è specialista e con quale indirizzo, e verificate la corrispondenza con il vostro caso.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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