In breve
- Consentita la pubblicità informativa su attività, studio, specializzazioni e titoli, con qualunque mezzo (art. 10 L. 247/2012).
- Requisiti: trasparente, veritiera, corretta; non comparativa, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva; sempre con titolo, studio e Ordine (art. 35 CDF).
- Vietati: superlativi, promesse di risultato, percentuali di successo, nomi dei clienti, titoli non posseduti, pubblicità di terzi sul sito, contatti non richiesti e procacciatori (art. 37 CDF).
- Recensioni ed elenchi: leciti se veritieri, non sollecitati a pagamento, senza rivelare i casi e senza classifiche.
- Sanzione: censura, sospensione nei casi gravi; per il cliente, un annuncio irregolare è un segnale.
Da dove nasce la regola
Fino al 2006 il codice deontologico vietava quasi ogni forma di pubblicità e tollerava solo la targa e la carta intestata. Il decreto Bersani (art. 2 DL 223/2006) ha abrogato le norme che vietavano «la pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni», imponendo criteri di trasparenza e veridicità. La legge professionale del 2012 ha fissato il punto di equilibrio attuale.
«1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. 2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. 3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale. 4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.»
La parola chiave è «informativa»: l'avvocato può far sapere che esiste e che cosa fa, non persuadere. Il c. 3 aggiunge una regola che spiega molti divieti: ogni informazione deve fare riferimento alla natura dell'obbligazione professionale, che è di mezzi e non di risultato; per questo la promessa di vincere, le percentuali di successo e le garanzie di tempi sono vietate in sé, anche se vere. Il codice deontologico (artt. 17, 35 e 37) traduce la legge in regole di dettaglio e la giurisprudenza del Consiglio nazionale forense le applica caso per caso.
Che cosa si può dire e come
| Consentito | Vietato |
|---|---|
| Nome, titolo di avvocato, denominazione dello studio, Ordine di appartenenza (obbligatori in ogni comunicazione, art. 35 c. 3) | Omettere l'Ordine o presentarsi con titoli generici («consulente legale», «studio legale» senza avvocati) |
| Settori di attività, «si occupa prevalentemente di», lingue parlate, sedi, orari, contatti | «Specialista» senza il riconoscimento del CNF (DM 144/2015); «esperto» non veritiero |
| Titoli reali: cassazionista, dottorato, master, docenze, pubblicazioni; «professore» solo se docente universitario di materie giuridiche, con la qualifica esatta (c. 4) | Titoli onorifici, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale; il titolo di professore per i docenti di scuola o i contrattisti senza specificazione |
| Organizzazione dello studio: collaboratori, of counsel realmente collegati, associazioni, reti | Nomi di professionisti non collegati allo studio; nomi di defunti senza disposizione testamentaria o consenso unanime degli eredi (c. 6-7) |
| Compensi: preventivi, tariffe orarie, forfait, criteri di calcolo, prima consulenza gratuita se vera e con i limiti chiari | «Sconti» presentati in modo aggressivo o ingannevole, prezzi civetta, «gratis» che non lo è |
| Sito internet con dominio proprio, comunicato all'Ordine; social; newsletter; articoli e video informativi; targhe e brochure | Sito su domini altrui in forma promiscua; contenuti commerciali o pubblicitari di terzi sul sito (c. 9-10); pubblicità nascosta in articoli apparentemente neutri |
| Foto e video sobri, dignità e decoro (c. 11) | Slogan, superlativi, comparazioni («il migliore», «più economico di»), denigrazione dei colleghi, contenuti suggestivi |
| Descrizione dei tipi di casi trattati, in forma anonima e generica | Nomi dei clienti (c. 8), casi riconoscibili, «abbiamo difeso X», percentuali di cause vinte, promesse di risultato o di tempi |
Il divieto di accaparramento
L'art. 37 del codice deontologico vieta di acquisire clientela «a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro», di offrire o corrispondere a colleghi o terzi compensi o vantaggi per la presentazione di clienti, di elargire omaggi per ottenere incarichi, di offrire le proprie prestazioni «al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico», e di offrire prestazioni non richieste a persone determinate. È la regola che colpisce l'avvocato che si presenta in ospedale dopo un incidente, che contatta i familiari di un arrestato, che paga un'agenzia infortunistica per le pratiche, che stringe accordi con carrozzieri o intermediari a percentuale. Non vieta la pubblicità rivolta al pubblico indistinto (un annuncio, un sito, un post), la partecipazione a elenchi, il passaparola spontaneo, le convenzioni con associazioni e enti purché trasparenti e senza compenso per il procacciamento. La distinzione tra pubblicità lecita e accaparramento sta nel destinatario: generale e non identificato la prima, persona determinata e sollecitata la seconda.
Siti, social, recensioni
Il sito è consentito solo con domini propri, con comunicazione al consiglio dell'Ordine, e l'avvocato risponde del suo contenuto e della sua sicurezza; il sito non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari di terzi (art. 35 c. 9-10): niente banner, niente affiliazioni, niente sponsorizzazioni. I social sono un «mezzo» come gli altri: valgono le stesse regole, e le sanzioni del CNF colpiscono i post che denigrano colleghi o magistrati, i commenti sui processi in corso propri o altrui, i toni da imbonitore, l'uso di vicende dei clienti per farsi pubblicità. Le recensioni sono il tema più nuovo. Il codice non le vieta e il cliente è libero di raccontare la propria esperienza; l'avvocato però non può sollecitarle con vantaggi, non può pubblicarne di false, non può inserirle nel proprio sito se rendono riconoscibile un caso o violano il segreto (art. 28 CDF) e non può usarle come promessa di risultato («ha vinto la mia causa in due mesi» ripetuto come slogan). Rispondere a una recensione negativa è lecito, ma senza rivelare fatti del mandato: l'obbligo di riservatezza sopravvive alla fine del rapporto e anche all'attacco del cliente. Gli elenchi e le directory sono informazione consentita se restano tali: nomi, sedi, settori, lingue, titoli; diventano pubblicità comparativa se ordinano per merito, assegnano voti o vendono posizioni presentandole come qualità. L'inserimento in un elenco non è una raccomandazione e l'avvocato che vi compare deve rispondere della veridicità dei propri dati.
Il titolo di specialista
L'art. 9 della legge professionale riserva il titolo di specialista a chi ha seguito i percorsi formativi biennali o dimostra la comprovata esperienza nel settore, secondo il regolamento del DM 144/2015, con riconoscimento del CNF su parere dell'Ordine. Le specializzazioni riconosciute sono quelle dell'elenco ministeriale (diritto civile, penale, amministrativo, del lavoro, di famiglia, tributario e altri, con gli indirizzi). Chi non ha il titolo può dire di occuparsi prevalentemente di una materia, di avere esperienza, di aver frequentato corsi; non può usare la parola «specialista» né abbreviazioni che la evocano. La pagina sull'avvocato specialista spiega come si verifica.
Sanzioni e controlli
La violazione delle regole sull'informazione è un illecito disciplinare (art. 10 c. 4 L. 247/2012) punito, di regola, con la censura (art. 35 c. 12 CDF); l'accaparramento con la censura e, nei casi gravi, con la sospensione. Il procedimento si svolge davanti al consiglio distrettuale di disciplina, su esposto di chiunque (colleghi, clienti, Ordine), con ricorso al CNF e poi alle Sezioni unite della Cassazione. In parallelo l'Autorità garante della concorrenza può intervenire sulle pratiche commerciali scorrette verso i consumatori (codice del consumo) e ha in passato censurato le restrizioni corporative alla concorrenza tra professionisti: la deontologia non può vietare la pubblicità informativa in sé, ma può sanzionare quella ingannevole o indecorosa. Per il cliente il sistema disciplinare è descritto nella pagina sul reclamo contro l'avvocato.
Che cosa deve insospettire chi cerca un avvocato
- Promesse e percentuali: «vinciamo il 90% delle cause», «risultato garantito», «cancelliamo i tuoi debiti»: sono vietate e, quasi sempre, false.
- Contatti non richiesti dopo un incidente, un arresto, un lutto, un pignoramento: chi li fa viola l'art. 37 e spesso lavora con procacciatori.
- Assenza dei dati obbligatori: nessun Ordine, nessun nome di avvocato, solo un marchio o un numero verde: verificare l'iscrizione all'albo prima di ogni altra cosa (come verificare un avvocato).
- Titoli gonfiati: «specialista» senza riconoscimento, «professore» senza cattedra, studi «internazionali» con un solo professionista.
- Pubblicità di terzi sul sito dell'avvocato o casi dei clienti raccontati con nomi: segnalano scarsa attenzione alle regole, anche verso di voi.
- Prezzi «da» e consulenze gratuite con condizioni nascoste: chiedere sempre il preventivo scritto, che è un diritto (la prima consulenza).
La pubblicità corretta di un avvocato dice poco e dice il vero: chi è, che cosa fa, dove, con quali titoli, a quali condizioni. Tutto ciò che va oltre, l'enfasi, la promessa, il confronto, non è solo vietato: è la spia di un rapporto che parte con un'aspettativa sbagliata. La pagina su come scegliere un avvocato propone i criteri che contano davvero.
Domande frequenti
Un avvocato può scrivere sul sito «il miglior penalista della città» o «95% di cause vinte»?
Le recensioni online dei clienti sono ammesse?
Un avvocato può contattarmi dopo un incidente o un arresto per offrirmi assistenza?
«Specialista in diritto di famiglia» e «esperto in diritto di famiglia» sono la stessa cosa?
Un elenco di avvocati online è pubblicità vietata?
Fonti normative
- Art. 10 L. 247/2012 — Informazioni sull'esercizio della professione
- Art. 9 L. 247/2012 — Specializzazioni
- Art. 2 DL 223/2006 (conv. L. 248/2006) — Abrogazione dei divieti di pubblicità informativa
- Codice deontologico forense — artt. 17, 35, 37
- DM 12 agosto 2015, n. 144 — Regolamento sulle specializzazioni forensi
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome verificare che un avvocato sia iscritto all'alboAlbo nazionale CNF e albi degli Ordini, che cosa dice l'iscrizione, cassazionisti e specialisti, stabiliti e praticanti, consulenti e finti avvocati, verifica all'estero.
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome scegliere un avvocatoIndividuare la materia e il foro, verifica dell'albo e dei titoli (specialista, cassazionista), che cosa dice e non dice la pubblicità, il primo colloquio e le domande da fare, il preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012), la procura e il mandato, la responsabilità personale e l'assicurazione obbligatoria, il conflitto di interessi, gratuito patrocinio e convenzioni, i segnali di allarme, come cambiare.
- Scegliere e verificare l'avvocatoL'avvocato specialista: il titolo ufficiale e i 13 settoriLa fonte (art. 9 L. 247/2012; DM 144/2015 modificato dal DM 163/2020 dopo le sentenze del Consiglio di Stato), i 13 settori (art. 3 DM: civile, penale, amministrativo con gli indirizzi, lavoro e previdenza, tributario doganale e fiscalità internazionale, internazionale, Unione europea, trasporti e navigazione, concorrenza, informazione comunicazione digitale e dati, persona relazioni familiari e minorenni, diritti umani e protezione internazionale, sport; al massimo due titoli), gli indirizzi (civile: successioni, diritti reali e condominio, contratti, responsabilità civile e assicurazioni, agrario, commerciale e societario, industriale, crisi d'impresa, esecuzione forzata, bancario, consumatori; penale: persona, PA, ambiente ed edilizia, economia, criminalità organizzata, esecuzione, informatica; amministrativo: pubblico impiego, urbanistica, ambiente ed energia, sanitario, istruzione, contratti pubblici, autonomie e contenzioso elettorale, contabilità pubblica), le due vie (percorso formativo universitario di almeno due anni e 200 ore, 100 frontali, frequenza 80%, prova finale; comprovata esperienza: 8 anni di iscrizione ininterrotta, attività assidua prevalente e continuativa negli ultimi 5 anni con almeno 10 incarichi fiduciari rilevanti per anno, colloquio davanti alla commissione del CNF), la procedura (domanda al Consiglio dell'ordine, trasmissione al CNF, requisiti disciplinari, elenco degli specialisti), il mantenimento (ogni tre anni: 75 crediti formativi nel settore con minimo 25 l'anno, oppure esercizio continuativo con 10 incarichi l'anno; revoca da parte del CNF), che cosa vale e che cosa non vale (nessuna riserva di attività; pubblicità del titolo; divieto di usare «specialista» senza titolo e limiti di «esperto in»; docenti universitari e titoli accademici), come verificarlo (albo dell'ordine e elenco CNF), come sceglierlo e quando conta davvero.
- Scegliere e verificare l'avvocatoL'avvocato ha sbagliato: reclamo all'Ordine, procedimento disciplinare, risarcimentoChe cosa si può contestare (violazioni dei doveri deontologici: mancata informazione e assenza del preventivo scritto, art. 13 L. 247/2012 e artt. 27 e 29 codice deontologico; inerzia e decadenze, mancata comparizione, omessa impugnazione; conflitto di interessi, art. 24 c.d.; violazione del segreto, art. 28; trattenimento di documenti e somme del cliente, artt. 33 e 30; compensi sproporzionati o richieste indebite; rapporti scorretti con la controparte e con i colleghi; pubblicità ingannevole; accaparramento di clientela; condotte extraprofessionali che ledono il decoro, art. 9; per il cliente, il reclamo serve quando c'è un comportamento contrario alle regole, non quando la causa è persa nel merito), l'esposto (art. 50 c. 4 L. 247/2012: si presenta al Consiglio dell'ordine a cui l'avvocato è iscritto, per iscritto, con i fatti, i documenti e i dati dell'esponente, anche via PEC; il Consiglio dell'ordine ne dà notizia all'iscritto invitandolo a presentare deduzioni entro 20 giorni e trasmette immediatamente gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina, competente in via esclusiva; anche l'autorità giudiziaria segnala d'ufficio; l'esposto anonimo non è sufficiente ma la notizia può essere acquisita comunque; non si può ritirare con effetto estintivo: l'azione disciplinare è pubblica), il procedimento (art. 58: iscrizione nel registro riservato, archiviazione per manifesta infondatezza, altrimenti nomina del consigliere istruttore di un ordine diverso, comunicazione all'iscritto con 30 giorni per le osservazioni, istruttoria con audizione anche dell'esponente, proposta di archiviazione o di incolpazione; art. 59: capo d'incolpazione comunicato all'incolpato e al PM, accesso al fascicolo in 20 giorni, dibattimento con testimoni e difesa, decisione della sezione di cinque componenti; l'esponente non è parte, può essere sentito e riceve comunicazione dell'esito, non può impugnare; durata di regola oltre un anno; sospensione cautelare in casi gravi, art. 60), le sanzioni (art. 52: proscioglimento, richiamo verbale non sanzionatorio, avvertimento, censura, sospensione da 2 mesi a 5 anni, radiazione; art. 53: criteri di gravità, precedenti, comportamento successivo; sanzioni pubblicate nell'albo; la sospensione impedisce l'esercizio e il cliente deve trovare un altro difensore), impugnazioni e prescrizione (art. 61: ricorso al CNF entro 30 giorni dal deposito, da parte dell'incolpato, del consiglio dell'ordine, del PM e del procuratore generale; contro la sentenza del CNF ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione; art. 56: l'azione disciplinare si prescrive in 6 anni dal fatto, interrotta dalla comunicazione della notizia e dalle decisioni, con nuovo termine di 5 anni e limite massimo di un quarto in più; art. 54: autonomia dal processo penale, sospensione fino a 2 anni; art. 55: riapertura dopo la condanna penale), il risarcimento (l'azione civile è separata: responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con diligenza professionale ex art. 1176 c. 2 e limite dell'art. 2236 per i problemi tecnici di speciale difficoltà, colpa grave; onere del cliente di provare l'inadempimento e il danno; per le cause perse o non proposte il giudizio prognostico sulla probabilità di esito favorevole, secondo la giurisprudenza «più probabile che non»; prescrizione decennale dal fatto; mediazione: dal 2023 i contratti «di opera» sono tra le materie a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, e se vi rientri anche l'opera intellettuale dell'avvocato è discusso, per cui conviene esperirla; assicurazione obbligatoria RC dell'avvocato, art. 12 L. 247/2012, con massimali minimi fissati per decreto e azione diretta non prevista, ma richiesta di indicazione della polizza; parcella: eccezione di inadempimento e riduzione), la strategia (revoca del mandato e nomina di un nuovo difensore prima di tutto, per non perdere termini; richiesta scritta del fascicolo e delle somme; verifica dei termini scaduti e delle possibilità residue; esposto per le violazioni deontologiche documentate; azione civile solo con una valutazione seria del danno e delle probabilità; conciliazione con l'assicuratore; segnalazione al Consiglio dell'ordine per la mediazione sui compensi), gli errori (aspettare l'esito del disciplinare per agire in giudizio: la prescrizione civile corre; presentare esposti generici o per la sola sconfitta; confondere il richiamo verbale con una condanna; credere che l'ordine liquidi i danni).
- Scegliere e verificare l'avvocatoLa prima consulenza: che cosa portare, che cosa chiedere, quanto costaPrima dell'appuntamento (controllare la data di notifica degli atti ricevuti e i termini che corrono: 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, 60 per cartella e avviso di accertamento, 60 per l'impugnazione scritta del licenziamento, 15 per l'opposizione al decreto penale, 60 al prefetto e 30 al giudice di pace per la multa, 3 mesi per la querela; scrivere una cronologia dei fatti con date, nomi e importi; raccogliere contratti, lettere, e-mail, messaggi, foto, ricevute, sentenze e verbali; portare il documento d'identità e il codice fiscale; per il gratuito patrocinio la dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno, soglia 13.659,64 euro), durante il colloquio (esporre i fatti in ordine, senza omettere quelli sfavorevoli, perché l'avvocato li scoprirà dalla controparte; l'avvocato è tenuto a rendere noto il livello di complessità dell'incarico e a comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo distinguendo compenso, spese e oneri, art. 13 c. 5 L. 247/2012; verifica del conflitto di interessi con l'altra parte; le domande: quali possibilità concrete, quali prove mancano, quali rischi in caso di sconfitta, comprese le spese della controparte, quanto tempo, quali alternative alla causa, mediazione, negoziazione, transazione, chi seguirà materialmente la pratica e come si comunica), la riservatezza (segreto professionale su tutto ciò che è appreso anche nella consulenza, art. 6 L. 247/2012, esteso a collaboratori e praticanti; l'avvocato non può essere obbligato a testimoniare, art. 200 c.p.p.; la rivelazione è reato, art. 622 c.p.; vale anche se l'incarico non viene conferito), i costi (la consulenza può essere gratuita, a forfait o a tempo secondo la politica dello studio, da chiarire prima dell'appuntamento; il compenso è pattuito per iscritto di regola al conferimento dell'incarico, a tempo, forfetario, per fasi o a percentuale sul valore, art. 13 c. 2-3; divieto di patto di quota lite; se non c'è accordo si applicano i parametri del DM 55/2014; gratuito patrocinio; consulenza a distanza), che cosa non è (senza procura non c'è difesa in giudizio e i termini continuano a correre; un parere orale non è un parere scritto; l'avvocato può rifiutare l'incarico; il secondo parere è legittimo), dopo (preventivo scritto e lettera d'incarico; procura alle liti; documenti in copia; tempi della prima azione, diffida, mediazione, ricorso; come cambiare avvocato se il rapporto non funziona).
- Scegliere e verificare l'avvocatoLa lettera d'incarico e la procura alle litiIl contratto d'opera professionale (art. 2229 ss. c.c.; art. 13 L. 247/2012: compenso libero, preventivo scritto con oneri, spese e compenso, informazione sulla complessità, patto di quota lite vietato, parametri DM 55/2014 in mancanza di accordo), la lettera d'incarico tipo (oggetto, fasi, compenso e criteri, spese, acconti, fatturazione, recesso, privacy, antiriciclaggio, foro), la procura alle liti (art. 83 c.p.c.: generale per atto pubblico o scrittura autenticata, speciale in calce o a margine con firma certificata dal difensore, su documento informatico o copia autenticata, presunzione per un solo grado), i poteri del difensore (art. 84: tutti gli atti tranne quelli riservati; niente disposizione del diritto senza potere espresso: transazione, rinuncia, conciliazione, giuramento), revoca e rinuncia (art. 85; art. 14 L. 247), sostituti e domiciliatari, il penale (nomina del difensore art. 96 c.p.p., massimo due, procura speciale per querela, remissione, patteggiamento, abbreviato, ricorso), procure notarili per atti stragiudiziali, cosa controllare prima di firmare.