In breve
- Revoca: sempre possibile, senza motivazione (art. 2237 c.c.); per iscritto, con nomina del nuovo difensore; ha effetto verso gli altri solo con la sostituzione (art. 85 c.p.c.; art. 107 c.p.p.).
- Fascicolo: il vecchio avvocato deve restituire atti e documenti senza ritardo e non può trattenerli per parcelle non pagate (codice deontologico, art. 33).
- Parcella: compenso per l'opera svolta secondo il preventivo o i parametri per fase, più spese; conciliazione e parere di congruità all'Ordine (art. 13, c. 9, L. 247/2012).
- Rinuncia dell'avvocato: con preavviso congruo e senza pregiudizio per il cliente (art. 14 L. 247/2012); resta in carica fino alla sostituzione.
- Non cambiare a ridosso di udienze e termini; nel gratuito patrocinio il nuovo difensore va scelto negli elenchi; nel penale al massimo due difensori (art. 96 c.p.p.).
La revoca e la sostituzione
«La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore».
Il rapporto con l'avvocato è un contratto d'opera intellettuale fondato sulla fiducia: il cliente può recedere in ogni momento, senza dover dimostrare nulla, «rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta» (art. 2237 c.c.). Le ragioni tipiche sono il silenzio prolungato, il disaccordo sulla strategia, gli errori, il conflitto di interessi scoperto dopo, una parcella diversa dal preventivo; ma il cambio ha un costo di tempo (il nuovo difensore deve studiare tutto) e di denaro (due compensi), e a ridosso di un'udienza o di un termine perentorio può fare danni. Si procede in tre mosse: la revoca scritta al vecchio avvocato, con PEC o raccomandata, con la richiesta del fascicolo e del rendiconto delle spese; la nuova procura al difensore scelto; la costituzione del nuovo avvocato in giudizio, con il deposito della procura e di una comparsa di costituzione di nuovo difensore, che il sistema telematico comunica alla controparte. Fino a quel momento, per il giudice e per l'avversario il difensore resta quello vecchio, che riceve notifiche e comunicazioni e deve continuare a compiere gli atti urgenti: la regola dell'art. 85 protegge il cliente dalla scopertura, non l'avvocato. Nel processo penale la nomina si fa con dichiarazione all'autorità procedente, anche tramite il nuovo difensore, e l'imputato non può avere più di due difensori di fiducia (art. 96 c.p.p.): la nomina di un terzo è senza effetto finché non si revoca uno dei precedenti (art. 24 disp. att. c.p.p.); revoca e rinuncia non hanno effetto finché l'imputato non è assistito da un nuovo difensore di fiducia o d'ufficio e non è decorso il termine a difesa eventualmente concesso (artt. 107-108). Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può cambiare avvocato scegliendone un altro negli elenchi dell'Ordine, senza nuova istanza: il giudice liquida a ciascuno il compenso per l'attività svolta.
Il fascicolo e la parcella del vecchio avvocato
- Restituzione dei documenti: l'avvocato deve restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e quelli formati nel corso del mandato, e non può subordinare la restituzione al pagamento (codice deontologico, art. 33); può trattenerne copia e conservare la corrispondenza riservata scambiata con il collega avversario, che non è comunque producibile. Il nuovo avvocato accede in ogni caso al fascicolo telematico d'ufficio e può estrarre copia degli atti depositati.
- Il compenso (art. 2237 c.c.): per l'opera svolta e le spese anticipate, nella misura pattuita per iscritto o, in mancanza, secondo i parametri del DM 55/2014 per fase: chi ha fatto solo studio e atto introduttivo non può chiedere l'istruttoria e la decisione; il risultato utile conta quando è l'avvocato a recedere. La contestazione passa dal tentativo di conciliazione e dal parere di congruità del Consiglio dell'ordine (art. 13, comma 9, L. 247/2012) e, se l'avvocato agisce con decreto ingiuntivo o ricorso ex art. 14 D.Lgs. 150/2011, dall'opposizione davanti al tribunale (vedi la parcella contestata).
- Le spese di lite liquidate in sentenza vanno alla parte, non all'avvocato che le ha maturate, salvo distrazione chiesta in tempo; se la causa si chiude con una transazione, le parti sono obbligate in solido verso tutti gli avvocati costituiti negli ultimi tre anni ancora creditori (art. 13, comma 8), quindi anche verso il vecchio difensore.
- Gli errori del vecchio avvocato: la revoca non cancella la sua responsabilità per termini persi, prove non dedotte, prescrizioni maturate; il nuovo difensore valuta se esiste un danno da far valere con la richiesta di risarcimento (prescrizione decennale) e se segnalare i fatti all'Ordine (reclamo).
Quando è l'avvocato a rinunciare
«Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente».
L'avvocato può rinunciare per giusta causa (art. 2237 c.c.), tipicamente il mancato pagamento degli acconti, la rottura della fiducia, le istruzioni contrarie alla legge o alla deontologia, il conflitto di interessi sopravvenuto, ma sempre «in modo da evitare pregiudizio al cliente»: il codice deontologico (art. 32) gli impone di comunicare la rinuncia con un preavviso congruo, di informare il cliente degli atti da compiere e delle scadenze, e di non abbandonare la difesa fino alla sostituzione; nel penale il difensore che rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità e continua finché non c'è il nuovo difensore (art. 107 c.p.p.). L'abbandono della difesa è illecito disciplinare e, nel penale, comporta la nomina d'ufficio. Il cliente lasciato dal proprio avvocato deve reagire subito: chiedere il fascicolo e l'elenco delle scadenze, nominare un nuovo difensore prima che i termini corrano, e verificare sul portale dei servizi telematici lo stato della causa. Il modo migliore per non dover cambiare avvocato è iniziare bene: un preventivo scritto con le fasi, una lettera d'incarico che fissi obiettivi e comunicazioni, aggiornamenti periodici e una scelta fatta sulle competenze e non solo sul prezzo.
Domande frequenti
Posso cambiare avvocato a causa già iniziata?
Sì, in qualsiasi momento e senza dover motivare (art. 2237 c.c.): si revoca la procura per iscritto e si nomina il nuovo difensore, che si costituisce in giudizio con la nuova procura. Verso la controparte e il giudice la revoca ha effetto solo con la sostituzione (art. 85 c.p.c.), quindi fino a quel momento il vecchio avvocato resta il difensore e riceve le notifiche. Conviene evitare il cambio a ridosso di udienze e scadenze.
Il vecchio avvocato può tenersi il fascicolo finché non lo pago?
No. Il codice deontologico (art. 33) impone di restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e quelli del fascicolo, e vieta di subordinare la restituzione al pagamento del compenso; può trattenere solo copia, e la sua corrispondenza riservata con il collega avversario. Se non restituisce, il nuovo avvocato può estrarre copia degli atti dal fascicolo telematico d'ufficio e si può presentare un esposto all'Ordine.
Quanto devo al vecchio avvocato?
Il compenso per l'opera svolta e il rimborso delle spese sostenute (art. 2237 c.c.): se c'è un preventivo scritto, la parte corrispondente alle fasi compiute; altrimenti la liquidazione secondo i parametri del DM 55/2014 per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale), con il 15% di spese generali, IVA e cassa. Se la parcella sembra sproporzionata, si può chiedere all'Ordine un tentativo di conciliazione e un parere di congruità, e contestarla in giudizio.
E se è l'avvocato a volersi ritirare?
Può farlo, per giusta causa o comunque con le cautele necessarie a non pregiudicare il cliente (art. 14 L. 247/2012; art. 2237 c.c.): deve avvisare per iscritto con un preavviso congruo, informare del termine e delle udienze imminenti e continuare a compiere gli atti indifferibili finché non è sostituito, perché la rinuncia non ha effetto prima. Nel penale la rinuncia non produce effetti finché l'imputato non ha un nuovo difensore di fiducia o d'ufficio (art. 107 c.p.p.).
Fonti normative
- Art. 2237 c.c. — Recesso dal contratto d'opera intellettuale
- Art. 85 c.p.c. — Revoca e rinuncia alla procura
- Art. 13 L. 247/2012 — Conferimento dell'incarico e compenso
- Art. 14 L. 247/2012 — Mandato professionale
- Artt. 96 e 107 c.p.p. — Difensore di fiducia; rinuncia e revoca
- Codice deontologico forense, artt. 32-33 — Rinuncia al mandato; restituzione di documenti
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Da leggere insieme
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome scegliere un avvocatoIndividuare la materia e il foro, verifica dell'albo e dei titoli (specialista, cassazionista), che cosa dice e non dice la pubblicità, il primo colloquio e le domande da fare, il preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012), la procura e il mandato, la responsabilità personale e l'assicurazione obbligatoria, il conflitto di interessi, gratuito patrocinio e convenzioni, i segnali di allarme, come cambiare.
- Costi e gratuito patrocinioIl preventivo scritto è obbligatorioLa norma (art. 13, comma 5, L. 247/2012), che cosa deve contenere (complessità, oneri prevedibili, compenso, spese vive, spese forfettarie del 15%, IVA e cassa), le forme del compenso (a fase, a ore, forfait, percentuale, divieto di quota lite), preventivo di massima e integrazioni, se manca l'accordo scritto: i parametri ministeriali, contestare la parcella (conciliazione all'ordine, parere di congruità, opposizione), consigli.
- Costi e gratuito patrocinioQuanto costa un avvocato: i parametri in cifreAccordo scritto e preventivo obbligatorio, i parametri per fase e scaglione, esempi per le cause più comuni, spese forfettarie, CPA, IVA e spese vive.
- Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.
- Il procedimento penaleDifensore di fiducia e difensore d'ufficioDifesa tecnica obbligatoria, nomina di fiducia (forma, due difensori, nomina da parte del congiunto), difensore d'ufficio (elenco nazionale, ufficio centralizzato, sostituto), chi paga il difensore d'ufficio e recupero dello Stato, poteri del difensore (art. 99), revoca e rinuncia con continuità della difesa, termine a difesa, incompatibilità, difensore della persona offesa, patrocinio a spese dello Stato.
- Il processo civileSpese di lite: chi paga le spese di una causa civilePrincipio della soccombenza (art. 91), che cosa rimborsa il soccombente (contributo unificato, marche, notifiche, CTU, compenso liquidato per fasi con il DM 55/2014, 15% di spese generali, IVA e cassa), differenza tra spese liquidate e parcella del proprio avvocato, compensazione totale o parziale (art. 92: soccombenza reciproca, novità della questione, mutamento di giurisprudenza, gravi ed eccezionali ragioni), spese eccessive o superflue, rifiuto della proposta conciliativa del giudice e della proposta del mediatore (art. 13 D.Lgs. 28/2010), mancata partecipazione alla mediazione, responsabilità aggravata (art. 96: mala fede, colpa grave, esecuzione imprudente, somma equitativa, 500-5.000 euro alla cassa delle ammende), tetto delle spese nelle cause fino a 1.100 euro, distrazione a favore del difensore (art. 93), spese dell'esecuzione (art. 95), doppio contributo unificato per l'impugnazione respinta.
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome verificare che un avvocato sia iscritto all'alboAlbo nazionale CNF e albi degli Ordini, che cosa dice l'iscrizione, cassazionisti e specialisti, stabiliti e praticanti, consulenti e finti avvocati, verifica all'estero.