In breve
- Obbligo: l'avvocato «è tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale» (art. 13, comma 5, L. 247/2012, dal 2017 senza bisogno di richiesta).
- Contenuto: livello di complessità dell'incarico, oneri ipotizzabili dall'inizio alla fine, compenso (a fase, a ore, forfait, percentuale), spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e contributo cassa.
- Vietato il patto di quota lite (una parte del bene o della ragione litigiosa come compenso).
- Senza accordo scritto valgono i parametri del DM 55/2014 (aggiornato dal DM 147/2022).
- Contestazioni: conciliazione e parere di congruità del Consiglio dell'ordine; giudice.
La norma
«Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».
La legge professionale del 2012 prevedeva il preventivo «a richiesta»; la legge sulla concorrenza (L. 124/2017) ha cancellato quelle parole, rendendo la comunicazione scritta un obbligo automatico per ogni incarico, giudiziale o stragiudiziale, verso ogni cliente, consumatore o impresa. La violazione è un illecito disciplinare, perché il codice deontologico impone all'avvocato di informare il cliente, all'atto dell'incarico, sulla prevedibile misura del costo (art. 27), e nelle liti sulla parcella pesa a sfavore dell'avvocato. Il preventivo si accompagna al mandato (l'incarico, che si perfeziona con l'accettazione) e alla procura alle liti, e nulla vieta che sia contenuto nello stesso documento, firmato dal cliente: in quel caso diventa un accordo sul compenso e vincola entrambi.
Che cosa deve contenere
- La descrizione dell'incarico e il suo livello di complessità: la materia, le fasi previste (stragiudiziale, mediazione, primo grado, eventuali impugnazioni), i rischi conosciuti.
- Il compenso professionale, con la forma scelta: la pattuizione è libera (art. 13, comma 3) e può essere a tempo (tariffa oraria con una stima delle ore), forfettaria per l'intero incarico o per singole fasi, per convenzione su più affari, in base ai tempi e all'assolvimento della prestazione, a percentuale sul valore dell'affare o sul vantaggio conseguito dal cliente. È vietato il patto con cui l'avvocato riceve «una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa» (comma 4): la percentuale sul risultato è lecita, la cessione di una parte del bene conteso no.
- Le spese vive prevedibili: contributo unificato e marche, notifiche, diritti di copia, consulenti tecnici, trasferte, bolli e registrazioni.
- Il rimborso forfettario delle spese generali, dovuto «in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale» nella misura del 15% del compenso (art. 2 DM 55/2014), salvo diverso accordo.
- Gli accessori: il contributo per la cassa di previdenza (4%) e l'IVA (22%), che sul compenso pesano quasi un quarto in più e vanno esplicitati per non sorprendere il cliente.
- Le condizioni: acconti per fase, tempi di fatturazione, che cosa succede in caso di revoca o rinuncia (il lavoro svolto va pagato), l'informativa sul patrocinio a spese dello Stato, la polizza assicurativa (art. 12) e la possibilità di ricorrere a negoziazione assistita e mediazione, che l'avvocato deve indicare per dovere deontologico.
Preventivo di massima e aggiornamenti
La norma parla di prevedibile misura: un preventivo giudiziale non può essere un prezzo fisso, perché il numero di udienze, le prove, le consulenze e le impugnazioni non dipendono solo dall'avvocato. È corretto indicare un importo per ciascuna fase (per esempio: studio e fase stragiudiziale; mediazione; primo grado con e senza istruttoria; appello) e specificare che cosa fa scattare un costo aggiuntivo. Ogni volta che l'incarico si allarga (una domanda riconvenzionale, un procedimento cautelare, un nuovo grado) l'avvocato deve aggiornare per iscritto la previsione e ottenere il consenso: la trasparenza richiesta dalla legge copre l'intero incarico «dal momento del conferimento alla conclusione». Il cliente, da parte sua, fa bene a chiedere che il preventivo indichi anche le spese dell'altra parte che rischia di dover pagare in caso di soccombenza (la pagina su chi paga le spese spiega come si liquidano) e i costi della fase esecutiva, spesso dimenticata.
Se manca l'accordo scritto: i parametri
Quando il compenso non è stato determinato per iscritto, o in caso di liquidazione giudiziale, si applicano i parametri del decreto del Ministro della giustizia (art. 13, comma 6): il DM 55/2014, aggiornato dal DM 147/2022, con tabelle per tipo di giudizio, scaglione di valore e fase, che il giudice può aumentare fino al 50% o diminuire fino al 50% (art. 4), con un ulteriore aumento fino al 30% per gli atti telematici ben strutturati. La pagina quanto costa un avvocato riporta i valori medi. I parametri sono anche il metro con cui il giudice valuta se la parcella dell'avvocato è congrua rispetto al lavoro svolto, e con cui il Consiglio dell'ordine rilascia il parere di congruità.
Contestare una parcella
Se il cliente ritiene la parcella eccessiva o non conforme al preventivo, la legge prevede un primo passaggio davanti al Consiglio dell'ordine: «ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata» (art. 13, comma 9). Con il parere di congruità l'avvocato può ottenere un decreto ingiuntivo, contro cui il cliente propone opposizione; in alternativa la lite sui compensi si svolge con il procedimento speciale dell'art. 14 D.Lgs. 150/2011 davanti al tribunale in composizione collegiale. In giudizio contano il preventivo (o la sua mancanza), l'accordo scritto, la documentazione delle spese e l'attività effettivamente svolta. Alla fine di ogni incarico il cliente ha diritto alla fattura con il dettaglio e alla restituzione dei documenti; l'avvocato ha diritto al compenso per il lavoro fatto anche se il cliente revoca il mandato, con le regole della pagina su come cambiare avvocato.
Domande frequenti
Il preventivo deve essere firmato?
La legge richiede la comunicazione «in forma scritta» della prevedibile misura del costo: basta una lettera, una email o una PEC dell'avvocato. La firma del cliente non è necessaria perché il preventivo sia valido come informazione, ma un accordo sul compenso firmato da entrambi vale come contratto e vincola: in caso di contestazione l'avvocato può chiedere solo quanto pattuito, salvo attività ulteriori concordate.
Il preventivo può essere superato?
È «prevedibile misura», non un prezzo fisso: se la causa prende una piega imprevista (una riconvenzionale, una consulenza tecnica, un grado in più) l'avvocato deve informare tempestivamente il cliente e aggiornare il preventivo. Un forfait pattuito per iscritto, invece, resta quello. Le spese vive (contributo unificato, notifiche, consulenti) si documentano e si rimborsano a parte.
Non ho ricevuto nessun preventivo: che cosa posso fare?
La mancata comunicazione è un inadempimento e un illecito disciplinare, segnalabile al Consiglio dell'ordine. Sul compenso, in assenza di accordo scritto si applicano i parametri del decreto ministeriale (art. 13, comma 6), che il giudice può aumentare o ridurre fino al 50%; il cliente può chiedere al Consiglio dell'ordine un tentativo di conciliazione e contestare la parcella davanti al giudice, dove la mancanza del preventivo viene valutata contro l'avvocato.
Il preventivo vale anche per il gratuito patrocinio?
Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato non deve nulla all'avvocato, che è pagato dallo Stato secondo i parametri ridotti: chiedere o accettare compensi dal cliente ammesso è un grave illecito disciplinare e, nei casi previsti, reato. Il preventivo non serve, ma l'avvocato deve informare il cliente sulla possibilità di essere ammesso.
Fonti normative
- Art. 13 L. 247/2012 — Conferimento dell'incarico e compenso
- Art. 2 DM 55/2014 — Compensi e spese (rimborso forfettario 15%)
- Art. 4 DM 55/2014 — Parametri generali per la determinazione dei compensi
- Art. 10 L. 247/2012 — Informazioni sull'esercizio della professione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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