In breve
- Difesa obbligatoria: l'indagato o imputato che non nomina un difensore di fiducia «è assistito da un difensore di ufficio» (art. 97 c.p.p.), scelto dall'elenco nazionale tramite l'ufficio centralizzato dei Consigli dell'ordine.
- Nomina di fiducia: fino a due difensori, con dichiarazione all'autorità procedente, consegnata dal difensore o spedita per raccomandata; per l'arrestato può farla un prossimo congiunto (art. 96).
- Costi: il difensore d'ufficio non è gratuito; è gratuito solo con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
- Cambio: la nomina di fiducia fa cessare il difensore d'ufficio; revoca e rinuncia hanno effetto solo quando c'è un nuovo difensore; termine a difesa minimo 7 giorni (artt. 107-108).
- Poteri: al difensore spettano tutti i diritti dell'imputato non riservati a lui personalmente (art. 99).
La nomina del difensore di fiducia
«L'imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata, arrestata o in custodia cautelare, finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, con le forme previste dal comma 2».
La nomina è un atto semplice: una dichiarazione scritta (o verbale, messa a verbale) con l'indicazione dell'avvocato, depositata alla procura o al giudice che procede, consegnata dallo stesso difensore o spedita con raccomandata; oggi i difensori la depositano di regola per via telematica. Va fatta appena si ha notizia di un procedimento (un avviso di garanzia, un invito a comparire, una perquisizione), perché da quel momento tutti gli avvisi arrivano anche al difensore e l'indagato può eleggere domicilio presso di lui. Si possono nominare al massimo due difensori, che agiscono anche disgiuntamente; la terza nomina è inefficace. Per chi è arrestato o fermato, e finché non provvede da sé, la nomina può farla un prossimo congiunto (coniuge, convivente, genitori, figli, fratelli): è utile che i familiari abbiano a portata di mano il nome di un penalista, perché il difensore di fiducia deve essere avvisato subito dell'arresto e può assistere all'interrogatorio. Il difensore può rifiutare l'incarico (art. 107): la non accettazione ha effetto dalla comunicazione all'autorità.
Il difensore d'ufficio
Se manca una nomina di fiducia, o il difensore di fiducia viene meno, il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, quando devono compiere un atto che richiede la presenza del difensore, chiedono un nominativo all'ufficio centralizzato del distretto di corte d'appello, che lo individua tra gli iscritti nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio (avvocati che hanno chiesto l'iscrizione e seguito la formazione richiesta) secondo criteri di prossimità e reperibilità fissati dal Consiglio nazionale forense (art. 97, commi 2-3). Il difensore d'ufficio «ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo» (comma 5): è un avvocato a tutti gli effetti, con gli stessi doveri di diligenza di quello di fiducia, e non un funzionario dello Stato. Se non è reperibile o non compare a un atto per cui è richiesta la presenza, il giudice designa un sostituto immediatamente reperibile (comma 4). Il difensore d'ufficio cessa automaticamente quando l'assistito nomina un difensore di fiducia (comma 6). Sul compenso vige un equivoco diffuso: il difensore d'ufficio ha diritto all'onorario dall'assistito come qualunque avvocato; solo se dimostra di aver tentato inutilmente il recupero del credito, lo Stato lo liquida e poi «ha diritto di ripetere le somme anticipate», salvo che l'assistito ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 116 DPR 115/2002). Chi ha redditi bassi ha quindi interesse a chiedere subito l'ammissione, che rende davvero gratuita la difesa, d'ufficio o di fiducia.
Che cosa può fare il difensore
«Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo» (art. 99): partecipa agli atti garantiti e agli interrogatori, esamina e copia gli atti quando sono accessibili, presenta memorie e richieste, svolge investigazioni difensive, impugna. Restano riservati all'imputato, che può compierli personalmente o con procura speciale, gli atti che incidono sulla libertà di scelta: la richiesta di patteggiamento, di abbreviato e di messa alla prova, la rinuncia all'impugnazione, la remissione di querela, la scelta di rispondere o tacere. L'imputato può togliere effetto all'atto del difensore con una dichiarazione contraria, prima che il giudice abbia provveduto (comma 2). Il difensore è tenuto al segreto e non può essere obbligato a deporre su quanto ha appreso nell'esercizio del mandato; le comunicazioni tra difensore e assistito non sono intercettabili né sequestrabili. Anche la persona offesa può nominare un difensore (art. 101) e chiedere il patrocinio a spese dello Stato.
Cambiare difensore: revoca, rinuncia, termine a difesa
- Revoca: l'imputato revoca la nomina con dichiarazione all'autorità procedente; la revoca «non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio» (art. 107, commi 3-4): la difesa non ha mai vuoti.
- Rinuncia: il difensore che rinuncia lo comunica subito all'autorità e all'assistito; anche la rinuncia ha effetto solo con la nomina di un sostituto. Il difensore che abbandona la difesa senza giustificato motivo risponde disciplinarmente e, per l'abbandono nel processo, delle sanzioni dell'art. 105.
- Termine a difesa: il nuovo difensore, di fiducia o d'ufficio, che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, «non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti» (art. 108); può essere ridotto, ma non sotto le ventiquattro ore, con il consenso dell'imputato o quando ci sono esigenze che possono portare alla scarcerazione o alla prescrizione. La revoca strumentale del difensore per ottenere rinvii viene quindi neutralizzata.
- Incompatibilità: lo stesso difensore non può assistere più imputati con posizioni in conflitto (art. 106); il giudice rileva l'incompatibilità e assegna un termine per la sostituzione.
Chi cambia avvocato deve pagare il lavoro già svolto dal precedente, che deve consegnare gli atti al nuovo difensore: la pagina su come cambiare avvocato spiega diritti e doveri reciproci. Nella scelta del penalista contano l'esperienza nel tipo di reato e nel tribunale competente, la reperibilità (soprattutto nelle fasi cautelari) e la chiarezza sul preventivo, che è obbligatorio anche per la difesa penale.
Domande frequenti
L'avvocato d'ufficio è gratis?
No. Il difensore d'ufficio ha diritto al compenso dall'assistito come quello di fiducia; se non riesce a farsi pagare, lo Stato anticipa l'onorario e poi lo recupera dall'assistito (art. 116 DPR 115/2002). È gratuito solo per chi chiede e ottiene il patrocinio a spese dello Stato, con reddito familiare fino a 13.659,64 euro, aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente nel penale.
Posso cambiare l'avvocato d'ufficio con uno di fiducia?
Sempre, in qualsiasi momento: la nomina di un difensore di fiducia fa cessare quello d'ufficio (art. 97, comma 6). Basta una dichiarazione all'autorità che procede, anche depositata dal nuovo avvocato o inviata per raccomandata. Il nuovo difensore ha diritto a un termine di almeno sette giorni per studiare gli atti.
Quanti avvocati posso avere?
Al massimo due difensori di fiducia (art. 96). Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ne può avere uno solo: la nomina di un secondo fa cessare il beneficio (art. 91 DPR 115/2002).
Se sono arrestato e non conosco avvocati?
Un prossimo congiunto può nominare per voi un difensore di fiducia (art. 96, comma 3); altrimenti il pubblico ministero designa un difensore d'ufficio dall'elenco, che deve essere informato dell'arresto e partecipa necessariamente all'udienza di convalida. Potete sostituirlo in qualsiasi momento; nel frattempo avete diritto di non rispondere e di conferire con lui.
Fonti normative
- Art. 96 c.p.p. — Difensore di fiducia
- Art. 97 c.p.p. — Difensore di ufficio
- Art. 99 c.p.p. — Estensione al difensore dei diritti dell'imputato
- Art. 107 c.p.p. — Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
- Art. 108 c.p.p. — Termine per la difesa
- Art. 116 DPR 115/2002 — Liquidazione dell'onorario al difensore di ufficio
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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