In breve
- Avvocato stabilito (D.Lgs. 96/2001): cittadino UE con titolo di origine, iscritto nella sezione speciale dell'albo; usa il titolo del suo paese; in giudizio agisce d'intesa con un avvocato italiano; Cassazione solo dopo 8 anni e la Scuola superiore.
- Avvocato integrato: dopo 3 anni di esercizio effettivo in Italia diventa avvocato italiano senza esame; in alternativa prova attitudinale (D.Lgs. 206/2007).
- Prestazione temporanea (L. 31/1982): singole attività senza iscrizione, con titolo di origine e intesa in giudizio.
- Extra-UE e britannici: solo riconoscimento del titolo dal Ministero + prova attitudinale CNF (art. 17 c. 2 L. 247/2012); altrimenti consulenza sul proprio diritto, senza giudizio.
- Verifica: sezione speciale dell'albo e albo nazionale CNF; il titolo scritto per esteso dice tutto.
Le tre vie dell'avvocato europeo
Il diritto dell'Unione ha aperto la professione forense alla circolazione con due direttive. La 77/249 sui servizi consente all'avvocato di uno Stato membro di prestare occasionalmente la propria attività in un altro, con il proprio titolo; in Italia è attuata dalla L. 31/1982. La 98/5 sullo stabilimento consente di esercitare stabilmente in un altro Stato con il titolo di origine e, dopo tre anni, di ottenere il titolo locale senza esame; in Italia è attuata dal D.Lgs. 96/2001, che distingue l'avvocato «stabilito» (esercita con il titolo di origine ed è iscritto nella sezione speciale dell'albo) dall'avvocato «integrato» (ha acquisito il titolo di avvocato italiano). Si aggiunge la via generale del riconoscimento delle qualifiche (direttiva 2005/36, D.Lgs. 206/2007), che per gli avvocati impone sempre la prova attitudinale (art. 22 c. 2). Il presupposto comune è la cittadinanza di uno Stato membro e il possesso di uno dei titoli elencati (art. 2 D.Lgs. 96/2001: avocat, Rechtsanwalt, abogado, advogado, barrister e solicitor, adwokat e radca prawny, e gli altri). Il cittadino italiano che ha ottenuto il titolo in un altro Stato membro rientra nel sistema: la Corte di giustizia (Torresi, C-58/13, 2014) ha escluso che sia un abuso ottenere il titolo di abogado in Spagna, dove non c'era esame, per tornare in Italia come stabilito, purché l'iscrizione all'ordine di origine sia effettiva.
L'avvocato stabilito
| Aspetto | Regola (D.Lgs. 96/2001) |
|---|---|
| Iscrizione (art. 6) | Sezione speciale dell'albo del tribunale in cui ha residenza o domicilio professionale; domanda in italiano con cittadinanza UE, domicilio, attestato di iscrizione all'ordine di origine non anteriore a tre mesi; decisione del consiglio dell'ordine in 30 giorni; obbligo di mantenere l'iscrizione nel paese di origine; iscrizione previdenziale (Cassa forense) |
| Titolo (art. 7) | Uso obbligatorio del titolo di origine, per intero e nella lingua del paese, con l'indicazione dell'ordine o della giurisdizione di appartenenza, «in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato»; se membro di una società estera, denominazione, forma e membri operanti in Italia |
| Attività stragiudiziale | Consulenza e assistenza in ogni materia, compreso il diritto italiano, in autonomia |
| Giudizio (art. 8) | Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili, penali, amministrativi e nei procedimenti disciplinari con difensore necessario solo «di intesa» con un avvocato italiano, che assicura i rapporti con l'autorità e risponde dei doveri del difensore; intesa per scrittura privata autenticata o dichiarazione di entrambi al giudice prima della costituzione o del primo atto difensivo |
| Giurisdizioni superiori (art. 9) | Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti e altre solo se iscritto nella sezione speciale dell'albo dei cassazionisti presso il CNF, dopo almeno 8 anni di esercizio e la frequenza della Scuola superiore dell'avvocatura, sempre d'intesa con un cassazionista |
| Deontologia e disciplina (artt. 10-11) | Regole deontologiche italiane per l'attività in Italia; procedimenti disciplinari del consiglio distrettuale italiano, con informazione all'ordine di origine; le sanzioni di origine si riflettono sull'iscrizione italiana |
| Denominazione dello studio | Può usare la denominazione dello studio di origine; le società tra avvocati con soci stabiliti sono ammesse |
Per il cliente, l'avvocato stabilito è un professionista pienamente abilitato a consigliare e ad assistere, con una responsabilità professionale e disciplinare completa, ma con due particolarità: nella causa italiana c'è sempre anche un avvocato italiano (spesso dello stesso studio), e il titolo sulla carta intestata è straniero. La scelta ha senso quando la vicenda tocca i due ordinamenti, o quando il cliente è straniero e vuole un interlocutore nella propria lingua e cultura giuridica, con la garanzia di un co-difensore italiano.
L'integrazione: diventare avvocato italiano
«1. L'avvocato stabilito che per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine è dispensato dalla prova attitudinale [...]. 2. Per esercizio effettivo e regolare della professione di cui al comma 1 si intende l'esercizio reale dell'attività professionale esercitata senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana. [...] 3. L'avvocato stabilito che è stato dispensato dalla prova attitudinale, se concorrono le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense, può iscriversi nell'albo degli avvocati e per l'effetto esercitare la professione con il titolo di avvocato.»
La domanda di dispensa si presenta al consiglio dell'ordine di iscrizione con la documentazione sul numero e la natura delle pratiche trattate nel diritto italiano e dell'Unione nei tre anni, e con la dichiarazione dei procedimenti penali e disciplinari pendenti o definiti nel paese di origine (art. 13); il consiglio verifica, anche con richieste agli uffici, e delibera in tre mesi con provvedimento motivato, notificato all'interessato e al procuratore della Repubblica, che può ricorrere al CNF con effetto sospensivo, come l'interessato. La direttiva (art. 10 par. 3) prevede l'integrazione anche per chi ha esercitato tre anni in Italia ma per meno di tre nel diritto italiano, previa verifica con un colloquio delle conoscenze acquisite. Ottenuta la dispensa, l'avvocato si iscrive all'albo ordinario e usa il titolo di avvocato, conservando il diritto di usare anche quello di origine. La via alternativa è il riconoscimento del titolo (D.Lgs. 206/2007): domanda al Ministero della giustizia, decreto di riconoscimento condizionato alla prova attitudinale, esame davanti al CNF sulle materie del diritto italiano che il candidato non ha studiato, poi iscrizione. È la strada obbligata per chi non vuole attendere tre anni e per tutti gli extra-UE.
La prestazione temporanea
L'avvocato di un altro Stato membro che non intende stabilirsi può svolgere in Italia singole attività, giudiziali e stragiudiziali, «con carattere di temporaneità» (art. 2 L. 31/1982), usando il titolo di origine con l'indicazione del proprio ordine (art. 3); in giudizio deve agire d'intesa con un avvocato italiano, come lo stabilito, e nelle attività stragiudiziali è soggetto alle regole deontologiche italiane per quanto compatibili. Non è richiesta iscrizione, ma il consiglio dell'ordine del luogo può chiedere la prova della qualifica. La temporaneità si valuta secondo la giurisprudenza europea su durata, frequenza, periodicità e continuità: un avvocato tedesco che segue tre cause l'anno per clienti tedeschi in Italia presta servizi; uno che apre un ufficio e riceve clientela deve stabilirsi. Le stesse regole valgono per gli avvocati italiani che operano negli altri Stati membri.
Gli avvocati extra-UE e i britannici
Per chi non è cittadino dell'Unione, o ha un titolo conseguito fuori dall'Unione, non esistono stabilimento né prestazione di servizi. L'art. 17 c. 2 della legge professionale ammette l'iscrizione all'albo dello straniero extra-UE in due soli casi: laurea in giurisprudenza in un'università italiana ed esame di Stato (o titolo UE ai sensi della direttiva 98/5), con i visti e i permessi di soggiorno previsti; oppure titolo extra-UE riconosciuto dal Ministero della giustizia con la prova attitudinale del CNF, nei limiti delle quote del decreto flussi. Il cittadino italiano o UE con titolo extra-UE (per esempio l'italo-argentino abogado) segue il riconoscimento senza quote. Chi non è iscritto può lavorare in uno studio come consulente sul diritto del proprio paese e come collaboratore, ma non rappresentare in giudizio, non usare il titolo di avvocato e non svolgere in modo continuativo e organizzato la consulenza connessa all'attività giudiziale, che l'art. 2 c. 6 della L. 247/2012 riserva agli avvocati. Il Regno Unito è paese terzo dal 1° gennaio 2021: i solicitor e i barrister non possono più stabilirsi né prestare servizi con il titolo britannico, e l'accordo commerciale post-Brexit non prevede il riconoscimento; chi era iscritto come stabilito entro il 31 dicembre 2020 conserva la posizione e può completare l'integrazione, ai sensi dell'accordo di recesso; molti professionisti britannici hanno acquisito un titolo irlandese per restare nel sistema europeo.
Come si verifica e come si sceglie
- Leggere il titolo: «avvocato» significa albo ordinario; «abogado», «Rechtsanwalt», «avocat» con l'indicazione dell'ordine di origine significa stabilito o prestatore temporaneo; «legal consultant» o «giurista» non è un titolo forense.
- Consultare l'albo dell'Ordine (sezione speciale per gli stabiliti) e l'albo nazionale del CNF, dove l'iscrizione riporta il titolo di origine (come verificare un avvocato).
- Chiedere chi firmerà gli atti in giudizio e con quale intesa; farsi indicare l'avvocato italiano co-difensore e i costi complessivi.
- Verificare l'assicurazione professionale, obbligatoria anche per lo stabilito (art. 12 L. 247/2012).
- Per le questioni transfrontaliere, preferire chi è abilitato in entrambi i sistemi o lavora in studi con presenza nei due paesi; per le questioni puramente italiane, la doppia figura non aggiunge nulla.
La libertà di stabilimento ha reso comune negli studi italiani la presenza di avvocati con titoli europei, e ha dato ai cittadini stranieri in Italia la possibilità di farsi assistere da un professionista del proprio paese senza rinunciare alle garanzie del sistema italiano. La situazione inversa, l'italiano che ha bisogno di un avvocato all'estero, è descritta nella pagina serve un avvocato all'estero; le regole sull'incarico nella pagina sulla lettera di incarico.
Domande frequenti
Ho incaricato un avvocato spagnolo iscritto a Milano: può difendermi in tribunale?
Come capisco se un avvocato è «stabilito» o italiano a tutti gli effetti?
Un avvocato francese può venire in Italia per una sola causa senza iscriversi?
Sono un avvocato argentino, brasiliano o americano: posso esercitare in Italia?
I solicitor inglesi dopo la Brexit?
Fonti normative
- D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 — Esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello del titolo (dir. 98/5/CE)
- Art. 8 D.Lgs. 96/2001 — Prestazioni giudiziali (intesa con un avvocato italiano)
- Art. 12 D.Lgs. 96/2001 — Integrazione dopo tre anni di esercizio effettivo
- L. 9 febbraio 1982, n. 31 — Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati UE (dir. 77/249/CEE)
- Art. 17 L. 247/2012 — Iscrizione e cancellazione (c. 2: stranieri extra-UE)
- Art. 22 D.Lgs. 206/2007 — Misure compensative (prova attitudinale per gli avvocati)
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Scegliere e verificare l'avvocatoServe un avvocato all'estero: come orientarsiChe cosa serve davvero (un avvocato abilitato nella giurisdizione del problema: l'avvocato italiano non può stare in giudizio all'estero, salvo la libera prestazione nell'UE con un collega locale; le cause di famiglia, successioni, immobili e penali seguono la legge e il giudice del luogo), come si leggono i titoli (abogado, Rechtsanwalt, avocat, advogado: abilitazioni piene iscritte a un ordine; solicitor e barrister in Inghilterra e Galles; attorney-at-law negli Stati Uniti abilitato Stato per Stato, «lawyer» e «legal consultant» non sono titoli; notary public anglosassone non è un notaio; verificare sempre l'iscrizione all'albo del paese, quasi ovunque consultabile online), dove trovare i nomi (elenchi di avvocati di riferimento dei consolati e delle ambasciate, forniti a titolo informativo e senza responsabilità; camere di commercio italiane all'estero; ordini locali con motori di ricerca per lingua; avvocati italiani stabiliti nel paese ai sensi della direttiva 98/5; l'elenco per paese di questo sito), il consolato (art. 36 Convenzione di Vienna 1963 e D.Lgs. 71/2011: visita ai detenuti, contatti con la famiglia, nominativi di legali, sussidi ai cittadini indigenti e prestiti con promessa di restituzione esecutiva, art. 24; non può intervenire in giudizio né pagare l'avvocato), il patrocinio a spese dello Stato all'estero (direttiva 2003/8 e D.Lgs. 116/2005 per le cause civili e commerciali transfrontaliere nell'UE: domanda al Ministero della giustizia come autorità di trasmissione, reddito fino a 9.296,22 euro più 1.032,91 per familiare convivente ma con deroga per il costo della vita, copertura di traduzioni, interpreti e viaggi; fuori dall'UE la Convenzione dell'Aja 1980 sull'accesso internazionale alla giustizia e l'Accordo di Strasburgo 1977 per la trasmissione delle domande; nel penale il legal aid locale), i costi e il mandato (preventivo scritto, tariffe orarie o forfait, anticipi, lettera d'incarico nella lingua del paese, procura con apostille se serve), i casi tipici (incidente stradale: Carta verde e rappresentante per il risarcimento in Italia; successione: il regolamento UE 650/2012 e la legge dello Stato di residenza abituale; sottrazione di minori: Autorità centrale italiana e Convenzione dell'Aja 1980; arresto: assistenza consolare e legal aid).
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome verificare che un avvocato sia iscritto all'alboAlbo nazionale CNF e albi degli Ordini, che cosa dice l'iscrizione, cassazionisti e specialisti, stabiliti e praticanti, consulenti e finti avvocati, verifica all'estero.
- Scegliere e verificare l'avvocatoCome scegliere un avvocatoIndividuare la materia e il foro, verifica dell'albo e dei titoli (specialista, cassazionista), che cosa dice e non dice la pubblicità, il primo colloquio e le domande da fare, il preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012), la procura e il mandato, la responsabilità personale e l'assicurazione obbligatoria, il conflitto di interessi, gratuito patrocinio e convenzioni, i segnali di allarme, come cambiare.
- Scegliere e verificare l'avvocatoL'avvocato specialista: il titolo ufficiale e i 13 settoriLa fonte (art. 9 L. 247/2012; DM 144/2015 modificato dal DM 163/2020 dopo le sentenze del Consiglio di Stato), i 13 settori (art. 3 DM: civile, penale, amministrativo con gli indirizzi, lavoro e previdenza, tributario doganale e fiscalità internazionale, internazionale, Unione europea, trasporti e navigazione, concorrenza, informazione comunicazione digitale e dati, persona relazioni familiari e minorenni, diritti umani e protezione internazionale, sport; al massimo due titoli), gli indirizzi (civile: successioni, diritti reali e condominio, contratti, responsabilità civile e assicurazioni, agrario, commerciale e societario, industriale, crisi d'impresa, esecuzione forzata, bancario, consumatori; penale: persona, PA, ambiente ed edilizia, economia, criminalità organizzata, esecuzione, informatica; amministrativo: pubblico impiego, urbanistica, ambiente ed energia, sanitario, istruzione, contratti pubblici, autonomie e contenzioso elettorale, contabilità pubblica), le due vie (percorso formativo universitario di almeno due anni e 200 ore, 100 frontali, frequenza 80%, prova finale; comprovata esperienza: 8 anni di iscrizione ininterrotta, attività assidua prevalente e continuativa negli ultimi 5 anni con almeno 10 incarichi fiduciari rilevanti per anno, colloquio davanti alla commissione del CNF), la procedura (domanda al Consiglio dell'ordine, trasmissione al CNF, requisiti disciplinari, elenco degli specialisti), il mantenimento (ogni tre anni: 75 crediti formativi nel settore con minimo 25 l'anno, oppure esercizio continuativo con 10 incarichi l'anno; revoca da parte del CNF), che cosa vale e che cosa non vale (nessuna riserva di attività; pubblicità del titolo; divieto di usare «specialista» senza titolo e limiti di «esperto in»; docenti universitari e titoli accademici), come verificarlo (albo dell'ordine e elenco CNF), come sceglierlo e quando conta davvero.
- Scegliere e verificare l'avvocatoLa lettera d'incarico e la procura alle litiIl contratto d'opera professionale (art. 2229 ss. c.c.; art. 13 L. 247/2012: compenso libero, preventivo scritto con oneri, spese e compenso, informazione sulla complessità, patto di quota lite vietato, parametri DM 55/2014 in mancanza di accordo), la lettera d'incarico tipo (oggetto, fasi, compenso e criteri, spese, acconti, fatturazione, recesso, privacy, antiriciclaggio, foro), la procura alle liti (art. 83 c.p.c.: generale per atto pubblico o scrittura autenticata, speciale in calce o a margine con firma certificata dal difensore, su documento informatico o copia autenticata, presunzione per un solo grado), i poteri del difensore (art. 84: tutti gli atti tranne quelli riservati; niente disposizione del diritto senza potere espresso: transazione, rinuncia, conciliazione, giuramento), revoca e rinuncia (art. 85; art. 14 L. 247), sostituti e domiciliatari, il penale (nomina del difensore art. 96 c.p.p., massimo due, procura speciale per querela, remissione, patteggiamento, abbreviato, ricorso), procure notarili per atti stragiudiziali, cosa controllare prima di firmare.
- Scegliere e verificare l'avvocatoL'avvocato ha sbagliato: reclamo all'Ordine, procedimento disciplinare, risarcimentoChe cosa si può contestare (violazioni dei doveri deontologici: mancata informazione e assenza del preventivo scritto, art. 13 L. 247/2012 e artt. 27 e 29 codice deontologico; inerzia e decadenze, mancata comparizione, omessa impugnazione; conflitto di interessi, art. 24 c.d.; violazione del segreto, art. 28; trattenimento di documenti e somme del cliente, artt. 33 e 30; compensi sproporzionati o richieste indebite; rapporti scorretti con la controparte e con i colleghi; pubblicità ingannevole; accaparramento di clientela; condotte extraprofessionali che ledono il decoro, art. 9; per il cliente, il reclamo serve quando c'è un comportamento contrario alle regole, non quando la causa è persa nel merito), l'esposto (art. 50 c. 4 L. 247/2012: si presenta al Consiglio dell'ordine a cui l'avvocato è iscritto, per iscritto, con i fatti, i documenti e i dati dell'esponente, anche via PEC; il Consiglio dell'ordine ne dà notizia all'iscritto invitandolo a presentare deduzioni entro 20 giorni e trasmette immediatamente gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina, competente in via esclusiva; anche l'autorità giudiziaria segnala d'ufficio; l'esposto anonimo non è sufficiente ma la notizia può essere acquisita comunque; non si può ritirare con effetto estintivo: l'azione disciplinare è pubblica), il procedimento (art. 58: iscrizione nel registro riservato, archiviazione per manifesta infondatezza, altrimenti nomina del consigliere istruttore di un ordine diverso, comunicazione all'iscritto con 30 giorni per le osservazioni, istruttoria con audizione anche dell'esponente, proposta di archiviazione o di incolpazione; art. 59: capo d'incolpazione comunicato all'incolpato e al PM, accesso al fascicolo in 20 giorni, dibattimento con testimoni e difesa, decisione della sezione di cinque componenti; l'esponente non è parte, può essere sentito e riceve comunicazione dell'esito, non può impugnare; durata di regola oltre un anno; sospensione cautelare in casi gravi, art. 60), le sanzioni (art. 52: proscioglimento, richiamo verbale non sanzionatorio, avvertimento, censura, sospensione da 2 mesi a 5 anni, radiazione; art. 53: criteri di gravità, precedenti, comportamento successivo; sanzioni pubblicate nell'albo; la sospensione impedisce l'esercizio e il cliente deve trovare un altro difensore), impugnazioni e prescrizione (art. 61: ricorso al CNF entro 30 giorni dal deposito, da parte dell'incolpato, del consiglio dell'ordine, del PM e del procuratore generale; contro la sentenza del CNF ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione; art. 56: l'azione disciplinare si prescrive in 6 anni dal fatto, interrotta dalla comunicazione della notizia e dalle decisioni, con nuovo termine di 5 anni e limite massimo di un quarto in più; art. 54: autonomia dal processo penale, sospensione fino a 2 anni; art. 55: riapertura dopo la condanna penale), il risarcimento (l'azione civile è separata: responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con diligenza professionale ex art. 1176 c. 2 e limite dell'art. 2236 per i problemi tecnici di speciale difficoltà, colpa grave; onere del cliente di provare l'inadempimento e il danno; per le cause perse o non proposte il giudizio prognostico sulla probabilità di esito favorevole, secondo la giurisprudenza «più probabile che non»; prescrizione decennale dal fatto; mediazione: dal 2023 i contratti «di opera» sono tra le materie a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, e se vi rientri anche l'opera intellettuale dell'avvocato è discusso, per cui conviene esperirla; assicurazione obbligatoria RC dell'avvocato, art. 12 L. 247/2012, con massimali minimi fissati per decreto e azione diretta non prevista, ma richiesta di indicazione della polizza; parcella: eccezione di inadempimento e riduzione), la strategia (revoca del mandato e nomina di un nuovo difensore prima di tutto, per non perdere termini; richiesta scritta del fascicolo e delle somme; verifica dei termini scaduti e delle possibilità residue; esposto per le violazioni deontologiche documentate; azione civile solo con una valutazione seria del danno e delle probabilità; conciliazione con l'assicuratore; segnalazione al Consiglio dell'ordine per la mediazione sui compensi), gli errori (aspettare l'esito del disciplinare per agire in giudizio: la prescrizione civile corre; presentare esposti generici o per la sola sconfitta; confondere il richiamo verbale con una condanna; credere che l'ordine liquidi i danni).