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Segreto professionale e conflitto di interessi

Ciò che si dice all'avvocato resta all'avvocato: il segreto professionale è un dovere verso il cliente, un diritto opponibile al giudice e alla polizia e un reato se violato. Il suo complemento è il divieto di conflitto di interessi: l'avvocato non può assistere due parti contrapposte, non può agire contro un ex cliente prima di due anni o su un affare collegato, e chi ha assistito entrambi i coniugi non può poi difenderne uno contro l'altro. Questa pagina spiega che cosa copre il segreto e quando cede, come funziona il conflitto secondo il codice deontologico, quali sanzioni rischia l'avvocato e che cosa può fare il cliente che si accorge di una violazione.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Segreto (art. 6 L. 247/2012, artt. 13 e 28 CDF): tutto ciò che l'avvocato apprende per il mandato, per sempre, anche se il mandato non è stato accettato; vale per collaboratori e praticanti.
  • Nel processo: l'avvocato non può essere obbligato a testimoniare (200 c.p.p., 249 c.p.c.); studio, carte e telefonate del difensore sono protetti (103 c.p.p.).
  • Deroghe (28 c. 4 CDF): difesa propria, impedire un reato di particolare gravità, lite con il cliente, procedimento disciplinare.
  • Conflitto (24 CDF): astensione se il nuovo incarico contrasta con un cliente, viola un segreto o limita l'indipendenza; vale per lo studio associato.
  • Ex cliente (68 CDF): contro di lui solo dopo due anni e su affari estranei; mai per uno dei coniugi assistiti insieme. Sanzioni fino a tre anni; reato ex art. 622 c.p.

Che cosa copre il segreto professionale

Art. 6, commi 1 e 3, L. 247/2012

«L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale. [...] L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.»

Il segreto è la condizione della difesa: senza la certezza che ciò che si dice non uscirà dallo studio nessuno racconterebbe all'avvocato la verità. Per questo la legge lo costruisce su tre livelli. Il primo è il dovere verso il cliente, che riguarda ogni fatto e circostanza appresi in giudizio, in consulenza e nell'attività stragiudiziale, compresi i documenti, le confidenze e persino il fatto stesso di essere stati consultati; il codice deontologico lo estende a tutte le informazioni fornite dal cliente o conosciute per il mandato (art. 28 c. 1) e ne fa un dovere «primario e fondamentale». Il secondo è la durata: il segreto vale anche dopo che il mandato è stato adempiuto, concluso, rinunciato o non accettato (art. 28 c. 2), quindi copre anche chi ha fatto un solo colloquio e poi ha scelto un altro difensore. Il terzo è la cerchia: l'avvocato deve far rispettare il segreto a dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori anche occasionali (art. 6 c. 2 L. 247/2012; art. 28 c. 3 CDF), e la violazione da parte loro è giusta causa di licenziamento o di cessazione del rapporto. La riservatezza va oltre il segreto in senso stretto: comprende il riserbo su ciò che non è segreto ma riguarda il cliente, come l'esito di una causa o le condizioni di un accordo, e vieta all'avvocato di usare le informazioni per sé (art. 13 CDF).

Le deroghe sono quattro e tassative (art. 28 c. 4 CDF): la divulgazione è consentita se necessaria per lo svolgimento dell'attività di difesa, per impedire la commissione di un reato di particolare gravità, per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente, per esempio sul compenso, e nell'ambito di una procedura disciplinare; sempre nei limiti di quanto strettamente necessario. Non esiste un obbligo generale di denunciare i reati passati confessati dal cliente, e l'avvocato che riferisse un reato già commesso violerebbe il segreto. Le norme antiriciclaggio, che impongono ai professionisti la segnalazione delle operazioni sospette, esonerano espressamente le informazioni ricevute dal cliente nell'esame della sua posizione giuridica o nella difesa e rappresentanza in un procedimento, anche in negoziazione assistita, e nella consulenza sull'opportunità di intentarlo o evitarlo (art. 35 c. 5 D.Lgs. 231/2007); restano soggette le operazioni in cui l'avvocato agisce come intermediario di affari, come le compravendite immobiliari o la costituzione di società.

Il segreto davanti al giudice e alla polizia

SituazioneRegolaNorma
Testimonianza dell'avvocatoNon può essere obbligato a deporre su quanto conosciuto per ragione della professione; se il giudice dubita che la dichiarazione sia fondata, fa accertamenti e, se infondata, ordina di deporreArt. 200 c.p.p.; 249 c.p.c.
Collaboratori e praticantiStessa facoltà di astensioneArt. 6 c. 3 L. 247/2012
Perquisizioni e ispezioni nello studioSolo se l'avvocato o chi lavora stabilmente nello studio è imputato, per quel reato, o per cercare tracce, cose o persone specificamente predeterminate; avviso al consiglio dell'ordine a pena di nullità; procede il giudice o il pm con decreto autorizzato dal giudiceArt. 103 c. 1, 3, 4 c.p.p.
Sequestro di carteVietato per i documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che siano corpo del reatoArt. 103 c. 2
IntercettazioniVietate per le conversazioni dei difensori e con gli assistiti; i risultati sono inutilizzabiliArt. 103 c. 5-7
CorrispondenzaVietato il sequestro della corrispondenza tra imputato e difensore, salvo che sia corpo del reatoArt. 103 c. 6
Rivelazione senza giusta causaReato: reclusione fino a un anno o multa, se può derivare nocumento; a querelaArt. 622 c.p.

La facoltà di astensione è dell'avvocato, non del cliente: il cliente può liberarlo dal segreto ma non può obbligarlo a testimoniare, e l'avvocato conserva la scelta di non deporre se ritiene che la deposizione danneggi altri assistiti. Il segreto copre le informazioni, non i fatti in sé: il cliente resta libero di provarli con altri mezzi, e il giudice può acquisire i documenti presso terzi. Chi vuole usare contro una parte le confidenze fatte al suo ex avvocato non ci riesce: la testimonianza è rifiutabile e la produzione delle carte è illecita.

Il conflitto di interessi

Art. 24, commi 1 e 3, codice deontologico forense

«L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. [...] Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.»

Il conflitto è la situazione in cui l'avvocato non può dare a un cliente tutto ciò che gli deve perché ha un interesse proprio o un dovere verso un altro. I casi tipici: assistere insieme due parti i cui interessi divergono, come i due soci in lite o il conducente e il trasportato in un incidente con responsabilità incerta; assumere un incarico contro una società di cui si è consulenti; difendere un coimputato che accusa l'altro proprio assistito; consigliare una parte in un affare in cui l'avvocato ha un interesse economico. Il codice richiede l'astensione e, prima ancora, la comunicazione al cliente delle circostanze impeditive (c. 4); il conflitto non si sana con il consenso quando tocca il segreto o l'indipendenza. Il dovere vale anche se le parti confliggenti si rivolgono ad avvocati della stessa società o associazione o che condividono i locali e collaborano in modo non occasionale (c. 5): lo studio è considerato un unico soggetto. La sanzione per l'avvocato che accetta l'incarico in conflitto è la sospensione da uno a tre anni, la censura per chi non ha comunicato le circostanze (c. 6). L'art. 68 disciplina il conflitto nel tempo: contro una parte già assistita l'avvocato può agire solo dopo due anni dalla fine del rapporto e mai se il nuovo incarico non è estraneo al precedente; in ogni caso non può usare le notizie del vecchio mandato; chi ha assistito congiuntamente coniugi o conviventi in una controversia familiare deve sempre astenersi dall'assistere uno di essi nelle liti successive tra loro, e chi ha assistito il minore non può poi assistere un genitore, e viceversa. Le sanzioni vanno da due a sei mesi per l'incarico prima dei due anni e per i coniugi, da uno a tre anni per l'affare collegato, per l'uso delle notizie e per il minore.

Che cosa può fare il cliente

  1. Chiarire all'inizio: chiedere all'avvocato se assiste o ha assistito la controparte o soggetti collegati; l'avvocato ha l'obbligo di dirlo (art. 24 c. 4 CDF).
  2. Se scopre il conflitto: contestarlo per iscritto e chiedere la rinuncia al mandato; se l'avvocato è quello avversario, sollevare la questione nel processo e chiederne la sostituzione, contestando l'uso di informazioni riservate.
  3. Esposto al consiglio distrettuale di disciplina del distretto dell'avvocato, con i documenti: il procedimento è pubblico nelle sue fasi e si conclude con la decisione impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense.
  4. Danni: azione di responsabilità contro l'avvocato per il pregiudizio causato dalla violazione del segreto o dal conflitto, e contestazione del compenso per l'attività viziata.
  5. Reato: querela entro tre mesi per la rivelazione di segreto (art. 622 c.p.) se dalla rivelazione può derivare un danno.

Il segreto e l'assenza di conflitti sono ciò che distingue un avvocato da un consulente qualsiasi, e il cliente ha il diritto di pretenderli prima ancora della competenza. I criteri per la scelta sono nella pagina su come scegliere un avvocato; il compenso, che è l'unica materia in cui l'avvocato può parlare del cliente in giudizio, nella pagina su quanto costa un avvocato; l'obbligo di dire la verità che grava sui testimoni, e non sull'avvocato, nella pagina su testimoniare in tribunale; la scelta del difensore penale nella pagina su difensore di fiducia e d'ufficio.

Domande frequenti

L'avvocato può raccontare al giudice quello che gli ho confessato?
No. Il segreto copre tutto ciò che l'avvocato apprende per il mandato, comprese le confidenze sulla propria responsabilità, e non può essere obbligato a deporre (art. 200 c.p.p.); anche dopo la fine del rapporto (art. 28 c. 2 codice deontologico). Può derogare solo nei quattro casi tassativi dell'art. 28 c. 4, tra cui impedire un reato di particolare gravità che sta per essere commesso, e nei limiti del necessario.
Il mio avvocato di anni fa ora assiste la controparte: è lecito?
Dipende da due condizioni: devono essere passati almeno due anni dalla fine del rapporto e il nuovo incarico deve essere estraneo a quello vecchio (art. 68 c. 1-2); in ogni caso non può usare le notizie acquisite allora (c. 3). Se una delle condizioni manca, può presentare esposto al consiglio distrettuale di disciplina, che può sospenderlo da due mesi a tre anni, e far valere il conflitto nel processo.
Io e mia moglie ci siamo separati consensualmente con lo stesso avvocato: ora lei lo usa contro di me per il divorzio.
Non può: chi ha assistito congiuntamente coniugi o conviventi in una controversia familiare deve sempre astenersi dall'assistere uno di loro nelle controversie successive tra i medesimi (art. 68 c. 4), con sospensione da due a sei mesi. Va segnalato all'avvocato e, se insiste, al consiglio distrettuale di disciplina.
La polizia può sequestrare i documenti nello studio del mio avvocato?
Solo in casi limitati: se l'avvocato è indagato, per l'accertamento di quel reato, o per cercare cose o persone specificamente predeterminate; mai le carte relative alla difesa, salvo che siano corpo del reato; con avviso al consiglio dell'ordine a pena di nullità e con il giudice o il pm che procede personalmente (art. 103 c.p.p.). Le conversazioni tra difensore e assistito non si possono intercettare.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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