Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaGuida pratica · Scegliere e verificare l'avvocato

La lettera d'incarico e la procura alle liti

Quando si affida una causa a un avvocato si firmano due cose diverse: il contratto che regola compenso e obblighi reciproci, oggi con preventivo scritto obbligatorio, e la procura che autorizza l'avvocato ad agire in giudizio in nome del cliente. Confonderle è comune e costoso: la procura non fissa il prezzo, il preventivo non basta per stare in giudizio, e nessuno dei due consente all'avvocato di transigere o rinunciare senza un potere espresso.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Due atti, due funzioni: il contratto d'incarico regola il rapporto con l'avvocato (oggetto, compenso, spese, recesso) e deve essere preceduto da un preventivo scritto (art. 13, c. 5, L. 247/2012); la procura alle liti conferisce il potere di rappresentare il cliente nel processo (art. 83 c.p.c.).
  • Procura: generale (atto pubblico o scrittura autenticata) o speciale, in calce o a margine dell'atto con firma certificata dall'avvocato, anche su documento informatico o copia autenticata; si presume per un solo grado; vale per gli atti del processo, non per transigere, conciliare o rinunciare senza potere espresso (art. 84).
  • Compenso: libero e pattuito per iscritto; senza accordo valgono i parametri del DM 55/2014; vietato il patto di quota lite; acconti e spese vive vanno distinti; preventivo aggiornato se la causa cambia.
  • Revoca e rinuncia sempre possibili (art. 85), con effetto verso la controparte solo dalla sostituzione; l'avvocato risponde personalmente dell'incarico anche se lavora in studio associato (art. 14 L. 247).
  • Penale: basta la nomina del difensore; procura speciale solo per querela, remissione, riti alternativi, ricorso, parte civile.

Il contratto d'incarico e il preventivo

Art. 13, comma 5, L. 247/2012 — Conferimento dell'incarico e compenso

«Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale».

L'incarico all'avvocato è un contratto d'opera intellettuale (artt. 2229 ss. c.c.) che si perfeziona con l'accettazione (art. 14 L. 247/2012), anche verbale; dal 2017 il preventivo scritto è obbligatorio in ogni caso, non più «a richiesta». Una lettera d'incarico ben fatta contiene: l'oggetto (la controversia, le fasi coperte: stragiudiziale, primo grado, cautelare, esecuzione), il compenso e il suo criterio (forfettario per fase, orario, a percentuale sui parametri, con eventuale premio di risultato lecito purché non sia una quota del bene in lite), le spese vive e forfettarie (15% delle spese generali), gli acconti e i tempi di fatturazione, che cosa succede in caso di transazione anticipata o revoca, l'informativa privacy e antiriciclaggio, l'eventuale foro. Il compenso è libero (art. 13, c. 2) e può essere pattuito a tempo, a forfait, a percentuale sul valore o in base al risultato, ma è nullo il patto di quota lite con cui l'avvocato riceve una parte del bene conteso (c. 4); in mancanza di accordo scritto si applicano i parametri del DM 55/2014 (c. 6), che il giudice usa anche per liquidare le spese alla controparte. Il preventivo va aggiornato se l'incarico cambia (nuove domande, appello, incidenti) e non vincola all'esito: ciò che il cliente paga non dipende dalla vittoria, salvo patto.

Le clausole da leggere con attenzione sono quelle sulla revoca (il compenso maturato è dovuto, ma le penali per revoca anticipata sono discutibili e, con i consumatori, presunte vessatorie), sulle spese non recuperate dalla controparte (restano a carico del cliente), sul domiciliatario e sui sostituti (art. 14, c. 2-3: l'avvocato può farsi sostituire, ma resta personalmente responsabile). Per il cliente ammesso al patrocinio a spese dello Stato l'avvocato non può chiedere nulla oltre quanto liquidato dal giudice.

La procura alle liti

AspettoRegolaNorma
Tipigenerale (per tutte le cause, con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio) o speciale (per una causa), la più usataart. 83, c. 1-2, c.p.c.
Forma della specialein calce o a margine dell'atto (citazione, ricorso, comparsa, precetto, memoria di nomina del nuovo difensore) con l'autografia della firma certificata dall'avvocato; su foglio separato congiunto materialmente all'atto; su documento informatico separato firmato digitalmente e congiunto con strumenti informatici; se cartacea, copia informatica autenticata dal difensore per il deposito telematicoart. 83, c. 3
Ambitosi presume conferita per un solo grado, salvo volontà diversa espressa (procura «per ogni grado e fase», compresa l'esecuzione)art. 83, c. 4
Poteritutti gli atti del processo non riservati alla parte (interrogatorio formale, giuramento, atti personalissimi); niente disposizione del diritto in contesa (transazione, conciliazione, rinuncia agli atti o all'azione, accettazione di rinuncia) senza potere espressoart. 84
Revoca e rinunciasempre possibili; effetto verso la controparte solo dalla sostituzione del difensore; l'avvocato deve rinunciare con le cautele necessarieart. 85 c.p.c.; art. 14 L. 247/2012
Difetto o viziol'atto compiuto senza procura è inefficace; il giudice assegna un termine per sanare (art. 182 c.p.c.); la procura rilasciata dopo l'atto non è retroattiva salvo sanatoriaart. 182 c.p.c.
Chi può firmarlala parte capace, il legale rappresentante della società (con i poteri statutari), il genitore o tutore per l'incapace, il curatore, il procuratore generale con poteri sufficientiartt. 75-77 c.p.c.

La procura è un atto unilaterale del cliente, non un contratto: non dice quanto si paga e non obbliga l'avvocato ad accettare (art. 14, c. 1). Il testo tipico («delego a rappresentarmi e difendermi… con ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere, conciliare, rinunciare agli atti e al diritto, incassare somme, eleggere domicilio, nominare sostituti») contiene spesso poteri dispositivi che il cliente può limitare cancellando le parole relative; molti avvocati preferiscono comunque chiedere un consenso scritto separato prima di transigere. La procura conferita per «ogni stato e grado» copre appello e cassazione, ma per il ricorso per cassazione serve un avvocato iscritto all'albo speciale e, per prassi, una procura specifica successiva alla sentenza impugnata. Nel processo telematico la procura cartacea firmata in studio viene scansionata e autenticata digitalmente dall'avvocato; quella firmata con SPID o firma digitale dal cliente si allega come documento informatico.

Il penale e gli atti fuori dal processo

  1. Nomina del difensore (art. 96 c.p.p.): l'imputato nomina fino a due difensori con dichiarazione all'autorità procedente, consegnata dal difensore o trasmessa con raccomandata, anche a verbale; i familiari possono nominarlo per chi è in custodia cautelare finché l'interessato non provvede; niente procura alle liti.
  2. Procura speciale: serve, con firma autenticata (anche dal difensore), per gli atti personali: presentare la querela o rimetterla (artt. 337 e 340), chiedere patteggiamento e abbreviato (artt. 438 e 446), rinunciare all'udienza preliminare, proporre ricorso in cassazione in proprio, costituirsi parte civile (art. 100 c.p.p.: procura speciale a un difensore), accettare risarcimenti e transigere.
  3. Stragiudiziale: per trattare, diffidare o negoziare basta l'incarico; per firmare accordi che impegnano il cliente (negoziazione assistita, transazioni, atti da trascrivere) serve una procura sostanziale, con autentica notarile se l'atto va trascritto.
  4. Incarichi a studi e società: la responsabilità è comunque personale dell'avvocato che accetta, in solido con l'associazione o la società (art. 14, c. 2); pretendere di sapere chi seguirà la pratica.
  5. Controlli prima di firmare: iscrizione all'albo, polizza di responsabilità civile obbligatoria, preventivo scritto e chiaro, poteri della procura, clausole su revoca e spese, informativa sui rischi della causa; e, dopo, conservare copia di tutto.

Come si svolge il primo colloquio e che cosa portare è nella guida alla prima consulenza; quanto costa e come si contesta una parcella nelle pagine su quanto costa un avvocato e sulla parcella contestata; come si cambia difensore in corso di causa nella pagina su cambiare avvocato.

Domande frequenti

Ho firmato la procura: ho anche accettato il preventivo?
No. La procura è l'atto con cui autorizzi l'avvocato a rappresentarti in giudizio; il compenso è regolato dal contratto d'opera, che la legge vuole preceduto da un preventivo scritto con la «prevedibile misura del costo», distinguendo oneri, spese e compenso (art. 13, c. 5, L. 247/2012). Se non c'è accordo scritto sul compenso, si applicano i parametri del DM 55/2014 e l'avvocato deve provare l'incarico e l'attività svolta; il preventivo mancante non toglie il diritto al compenso ma pesa nella contestazione della parcella e sul piano disciplinare.
L'avvocato può accettare una transazione o rinunciare alla causa al posto mio?
Solo se glielo hai conferito espressamente: il difensore può compiere tutti gli atti del processo, ma «non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere» (art. 84 c.p.c.). Le procure standard contengono spesso la clausola «con ogni facoltà, compresa quella di transigere, conciliare, rinunciare agli atti»: leggerla e, se non si vuole, cancellarla; per gli atti personalissimi (interrogatorio formale, giuramento) la parte deve comparire di persona.
Posso revocare la procura in qualsiasi momento?
Sì, la procura «può essere sempre revocata» e l'avvocato può sempre rinunciarvi, ma nei confronti della controparte la revoca e la rinuncia hanno effetto solo dalla sostituzione con un nuovo difensore (art. 85 c.p.c.): fino ad allora le notifiche al vecchio avvocato sono valide. La revoca non estingue il diritto al compenso per l'attività svolta, che va pagata secondo l'accordo o i parametri; l'avvocato che rinuncia deve farlo «con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente» (art. 14 L. 247/2012), quindi non a ridosso di una scadenza.
Nel processo penale serve la procura?
Per la difesa no: basta la nomina del difensore (massimo due), fatta con dichiarazione all'autorità o consegnata dal difensore (art. 96 c.p.p.), anche a voce a verbale. Serve invece una procura speciale, con firma autenticata, per gli atti che la legge riserva all'imputato o alla persona offesa: presentare o rimettere la querela, chiedere il patteggiamento o il giudizio abbreviato, proporre ricorso per cassazione in proprio, costituirsi parte civile (art. 100 c.p.p.), transigere sul risarcimento.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Scegliere e verificare l'avvocatoLa prima consulenza: che cosa portare, che cosa chiedere, quanto costaPrima dell'appuntamento (controllare la data di notifica degli atti ricevuti e i termini che corrono: 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, 60 per cartella e avviso di accertamento, 60 per l'impugnazione scritta del licenziamento, 15 per l'opposizione al decreto penale, 60 al prefetto e 30 al giudice di pace per la multa, 3 mesi per la querela; scrivere una cronologia dei fatti con date, nomi e importi; raccogliere contratti, lettere, e-mail, messaggi, foto, ricevute, sentenze e verbali; portare il documento d'identità e il codice fiscale; per il gratuito patrocinio la dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno, soglia 13.659,64 euro), durante il colloquio (esporre i fatti in ordine, senza omettere quelli sfavorevoli, perché l'avvocato li scoprirà dalla controparte; l'avvocato è tenuto a rendere noto il livello di complessità dell'incarico e a comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo distinguendo compenso, spese e oneri, art. 13 c. 5 L. 247/2012; verifica del conflitto di interessi con l'altra parte; le domande: quali possibilità concrete, quali prove mancano, quali rischi in caso di sconfitta, comprese le spese della controparte, quanto tempo, quali alternative alla causa, mediazione, negoziazione, transazione, chi seguirà materialmente la pratica e come si comunica), la riservatezza (segreto professionale su tutto ciò che è appreso anche nella consulenza, art. 6 L. 247/2012, esteso a collaboratori e praticanti; l'avvocato non può essere obbligato a testimoniare, art. 200 c.p.p.; la rivelazione è reato, art. 622 c.p.; vale anche se l'incarico non viene conferito), i costi (la consulenza può essere gratuita, a forfait o a tempo secondo la politica dello studio, da chiarire prima dell'appuntamento; il compenso è pattuito per iscritto di regola al conferimento dell'incarico, a tempo, forfetario, per fasi o a percentuale sul valore, art. 13 c. 2-3; divieto di patto di quota lite; se non c'è accordo si applicano i parametri del DM 55/2014; gratuito patrocinio; consulenza a distanza), che cosa non è (senza procura non c'è difesa in giudizio e i termini continuano a correre; un parere orale non è un parere scritto; l'avvocato può rifiutare l'incarico; il secondo parere è legittimo), dopo (preventivo scritto e lettera d'incarico; procura alle liti; documenti in copia; tempi della prima azione, diffida, mediazione, ricorso; come cambiare avvocato se il rapporto non funziona).
  • Costi e gratuito patrocinioQuanto costa un avvocato: i parametri in cifreAccordo scritto e preventivo obbligatorio, i parametri per fase e scaglione, esempi per le cause più comuni, spese forfettarie, CPA, IVA e spese vive.
  • Scegliere e verificare l'avvocatoCambiare avvocato: revoca, rinuncia, fascicolo, parcellaQuando cambiare (sfiducia, silenzio, disaccordo sulla strategia, conflitto di interessi, parcella) e quando no (a ridosso di udienze e termini), revoca del mandato (art. 2237 c.c.: sempre possibile, con compenso per l'opera svolta e rimborso delle spese; art. 85 c.p.c.: effetto solo con la sostituzione; forma scritta e comunicazione), che cosa fa il nuovo avvocato (procura, comparsa di costituzione, notifica alla controparte, presa visione del fascicolo telematico), il fascicolo (obbligo deontologico di restituire senza ritardo documenti e atti; nessun diritto di ritenzione per compensi non pagati; copie del fascicolo d'ufficio), la parcella del vecchio avvocato (fasi svolte secondo i parametri DM 55/2014 o secondo il preventivo; contestazione; parere di congruità e conciliazione presso l'Ordine, art. 13, c. 9, L. 247/2012; solidarietà per tre anni in caso di transazione, art. 13, c. 8), rinuncia dell'avvocato (art. 14 L. 247/2012 e art. 2237: giusta causa, cautele, preavviso congruo), processo penale (nomina di non più di due difensori, art. 96 c.p.p.; revoca e rinuncia efficaci solo con il nuovo difensore, art. 107), gratuito patrocinio (nuovo difensore dagli elenchi; compenso liquidato a ciascuno per la propria attività), reclamo all'Ordine e responsabilità del vecchio avvocato, come evitare di dover cambiare (preventivo, lettera d'incarico, aggiornamenti).
  • Costi e gratuito patrocinioLa parcella è troppo alta: come si contestaDa dove partire (art. 13 L. 247/2012: compenso pattuito di regola per iscritto al conferimento dell'incarico, libero nella forma, a tempo, forfetario, per fasi, a percentuale sul valore, vietato il patto di quota lite sul bene; c. 5: obbligo di comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo, distinguendo oneri, spese e compenso; art. 2233 c. 3 c.c.: nulli i patti sui compensi non scritti; senza accordo scritto valgono i parametri del DM 55/2014, c. 6; l'accordo scritto vincola anche se superiore ai parametri, salvo lesione del decoro o vessatorietà per il consumatore; preventivo di massima e integrazioni per attività ulteriori), i parametri (DM 55/2014 aggiornato dal DM 147/2022: tabelle per tipo di giudizio, fase (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale) e scaglione di valore; art. 4: aumento fino al 50% e riduzione fino al 50% secondo urgenza, pregio, difficoltà, risultati; +30% per gli atti telematici ben strutturati; art. 2: spese forfettarie 15% del compenso, oltre a IVA 22% e CPA 4%; art. 20: stragiudiziale con la tabella 25; art. 12: più difensori; art. 5: valore della causa secondo il c.p.c.; per la liquidazione giudiziale il giudice non scende sotto i minimi salvo motivazione, e i parametri sono il riferimento anche nella contestazione), come si contesta (richiesta di specifica della parcella per voci, fasi e ore; verifica di duplicazioni e di attività non svolte; art. 13 c. 9: conciliazione davanti al consiglio dell'ordine su richiesta di cliente o avvocato, e parere di congruità che l'ordine rilascia solo su richiesta dell'iscritto, art. 29 c. 1 lett. l, non vincolante per il giudice e senza contraddittorio pieno, ma necessario per il decreto ingiuntivo; mediazione volontaria; organismo dell'ordine), se arriva il decreto ingiuntivo (art. 636 c.p.c.: parcella sottoscritta e parere dell'ordine; il giudice si attiene al parere nei limiti della somma; opposizione entro 40 giorni; per le prestazioni giudiziali civili, art. 14 D.Lgs. 150/2011: rito semplificato davanti al giudice del processo in cui l'avvocato ha lavorato, tribunale monocratico, parti anche personalmente, sentenza non appellabile ma ricorribile in cassazione; Cass. SU 4485/2018: il rito speciale copre tutte le contestazioni sul compenso per le prestazioni giudiziali, anche quelle sull'esistenza del rapporto, salvo le domande diverse; per le prestazioni stragiudiziali e penali il rito ordinario o il decreto ingiuntivo ordinario; il cliente può contestare l'inadempimento dell'avvocato in via riconvenzionale o con azione separata), la prescrizione (artt. 2956 n. 2 e 2957 c.c.: prescrizione presuntiva di tre anni dalla decisione della lite, dalla conciliazione o dalla revoca del mandato, dall'ultima prestazione per gli affari non terminati: presunzione di pagamento vinta solo dal giuramento del cliente o dalla sua ammissione; prescrizione ordinaria decennale se il credito è riconosciuto per iscritto o accertato; gli acconti interrompono), le difese di merito (attività non svolta o non necessaria, duplicazione di voci, fasi non tenute, spese non documentate, mancanza del preventivo scritto come inadempimento che riduce o esclude il compenso secondo la giurisprudenza in evoluzione, mandato revocato o rinunciato con compenso solo per l'opera prestata, negligenza professionale con eccezione di inadempimento e risarcimento, art. 2236 c.c.), gli altri strumenti (esposto al consiglio dell'ordine per violazione dei doveri deontologici su preventivo, informazione e richiesta di compensi sproporzionati, artt. 27 e 29 codice deontologico; diritto alla restituzione del fascicolo e dei documenti anche senza saldo, art. 33 codice deontologico; ritenzione vietata; segnalazione all'AGCM per pratiche scorrette solo nei casi di clausole vessatorie verso consumatori), la posizione dell'avvocato (diritto al compenso per l'opera prestata, acconti, spese anticipate, interessi; cliente e controparte solidali dopo la transazione, art. 13 c. 8; distrazione delle spese liquidate in sentenza; fondo spese).
  • Scegliere e verificare l'avvocatoL'avvocato ha sbagliato: reclamo all'Ordine, procedimento disciplinare, risarcimentoChe cosa si può contestare (violazioni dei doveri deontologici: mancata informazione e assenza del preventivo scritto, art. 13 L. 247/2012 e artt. 27 e 29 codice deontologico; inerzia e decadenze, mancata comparizione, omessa impugnazione; conflitto di interessi, art. 24 c.d.; violazione del segreto, art. 28; trattenimento di documenti e somme del cliente, artt. 33 e 30; compensi sproporzionati o richieste indebite; rapporti scorretti con la controparte e con i colleghi; pubblicità ingannevole; accaparramento di clientela; condotte extraprofessionali che ledono il decoro, art. 9; per il cliente, il reclamo serve quando c'è un comportamento contrario alle regole, non quando la causa è persa nel merito), l'esposto (art. 50 c. 4 L. 247/2012: si presenta al Consiglio dell'ordine a cui l'avvocato è iscritto, per iscritto, con i fatti, i documenti e i dati dell'esponente, anche via PEC; il Consiglio dell'ordine ne dà notizia all'iscritto invitandolo a presentare deduzioni entro 20 giorni e trasmette immediatamente gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina, competente in via esclusiva; anche l'autorità giudiziaria segnala d'ufficio; l'esposto anonimo non è sufficiente ma la notizia può essere acquisita comunque; non si può ritirare con effetto estintivo: l'azione disciplinare è pubblica), il procedimento (art. 58: iscrizione nel registro riservato, archiviazione per manifesta infondatezza, altrimenti nomina del consigliere istruttore di un ordine diverso, comunicazione all'iscritto con 30 giorni per le osservazioni, istruttoria con audizione anche dell'esponente, proposta di archiviazione o di incolpazione; art. 59: capo d'incolpazione comunicato all'incolpato e al PM, accesso al fascicolo in 20 giorni, dibattimento con testimoni e difesa, decisione della sezione di cinque componenti; l'esponente non è parte, può essere sentito e riceve comunicazione dell'esito, non può impugnare; durata di regola oltre un anno; sospensione cautelare in casi gravi, art. 60), le sanzioni (art. 52: proscioglimento, richiamo verbale non sanzionatorio, avvertimento, censura, sospensione da 2 mesi a 5 anni, radiazione; art. 53: criteri di gravità, precedenti, comportamento successivo; sanzioni pubblicate nell'albo; la sospensione impedisce l'esercizio e il cliente deve trovare un altro difensore), impugnazioni e prescrizione (art. 61: ricorso al CNF entro 30 giorni dal deposito, da parte dell'incolpato, del consiglio dell'ordine, del PM e del procuratore generale; contro la sentenza del CNF ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione; art. 56: l'azione disciplinare si prescrive in 6 anni dal fatto, interrotta dalla comunicazione della notizia e dalle decisioni, con nuovo termine di 5 anni e limite massimo di un quarto in più; art. 54: autonomia dal processo penale, sospensione fino a 2 anni; art. 55: riapertura dopo la condanna penale), il risarcimento (l'azione civile è separata: responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., con diligenza professionale ex art. 1176 c. 2 e limite dell'art. 2236 per i problemi tecnici di speciale difficoltà, colpa grave; onere del cliente di provare l'inadempimento e il danno; per le cause perse o non proposte il giudizio prognostico sulla probabilità di esito favorevole, secondo la giurisprudenza «più probabile che non»; prescrizione decennale dal fatto; mediazione: dal 2023 i contratti «di opera» sono tra le materie a mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, e se vi rientri anche l'opera intellettuale dell'avvocato è discusso, per cui conviene esperirla; assicurazione obbligatoria RC dell'avvocato, art. 12 L. 247/2012, con massimali minimi fissati per decreto e azione diretta non prevista, ma richiesta di indicazione della polizza; parcella: eccezione di inadempimento e riduzione), la strategia (revoca del mandato e nomina di un nuovo difensore prima di tutto, per non perdere termini; richiesta scritta del fascicolo e delle somme; verifica dei termini scaduti e delle possibilità residue; esposto per le violazioni deontologiche documentate; azione civile solo con una valutazione seria del danno e delle probabilità; conciliazione con l'assicuratore; segnalazione al Consiglio dell'ordine per la mediazione sui compensi), gli errori (aspettare l'esito del disciplinare per agire in giudizio: la prescrizione civile corre; presentare esposti generici o per la sola sconfitta; confondere il richiamo verbale con una condanna; credere che l'ordine liquidi i danni).
  • Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.
  • Scegliere e verificare l'avvocatoCome scegliere un avvocatoIndividuare la materia e il foro, verifica dell'albo e dei titoli (specialista, cassazionista), che cosa dice e non dice la pubblicità, il primo colloquio e le domande da fare, il preventivo scritto (art. 13 L. 247/2012), la procura e il mandato, la responsabilità personale e l'assicurazione obbligatoria, il conflitto di interessi, gratuito patrocinio e convenzioni, i segnali di allarme, come cambiare.
  • Scegliere e verificare l'avvocatoCome verificare che un avvocato sia iscritto all'alboAlbo nazionale CNF e albi degli Ordini, che cosa dice l'iscrizione, cassazionisti e specialisti, stabiliti e praticanti, consulenti e finti avvocati, verifica all'estero.