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Sono stato chiamato a testimoniare: obblighi, diritti, rischi

Una raccomandata dell'ufficiale giudiziario o una PEC dell'avvocato di una parte, con un giorno e un'ora: la testimonianza è un dovere civico che la legge rende obbligatorio, a pena di accompagnamento con la forza pubblica e di sanzioni pecuniarie, e che espone a un reato, la falsa testimonianza, chi mente o tace. Ma il testimone ha anche diritti: non deve rispondere su fatti che lo incriminerebbero, può astenersi se è un parente stretto dell'imputato, se è vincolato dal segreto professionale o d'ufficio, ha diritto ai rimborsi e a un'assenza giustificata dal lavoro. Questa pagina spiega, per il processo civile e per quello penale, che cosa succede dal giorno della citazione al giorno dell'udienza.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 9 min

In breve

  • Obbligo: presentarsi e dire la verità (art. 198 c.p.p.; artt. 250-251 c.p.c.); chi non compare: nuova intimazione, accompagnamento coattivo, da 100 a 1.000 euro nel civile (255 c.p.c.), da 51 a 516 nel penale (133 c.p.p.).
  • Diritti: non rispondere su fatti che ti incriminano (198 c. 2 c.p.p.); astenersi se prossimo congiunto dell'imputato (199) o per segreto professionale e d'ufficio (200-202, 249 c.p.c.); rimborsi (DPR 115 artt. 45-48).
  • Chi non può: chi ha interesse nella causa (246 c.p.c.); coimputati e imputati connessi, chi ha avuto ruoli nel processo (197 c.p.p.).
  • Reato: falsa testimonianza, 2-6 anni, anche per reticenza (372 c.p.); non punibile chi mente per salvare sé o un congiunto (384).
  • Come: domande solo dal giudice nel civile (253), esame incrociato nel penale; testimonianza scritta su accordo (257-bis).

L'obbligo di presentarsi e di dire la verità

Art. 198 c.p.p.

«1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. 2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale.»

Nel processo civile il testimone è chiamato dalla parte che lo ha indicato: l'avvocato deduce la prova con «capitoli» separati, cioè le frasi sui fatti che il teste dovrà confermare o smentire (art. 244 c.p.c.), il giudice la ammette e il testimone riceve l'intimazione dall'ufficiale giudiziario oppure, direttamente dall'avvocato, con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'indirizzo dei pubblici elenchi, almeno sette giorni prima dell'udienza (art. 250). In udienza il giudice lo identifica, gli chiede se ha rapporti di parentela, affinità o dipendenza con le parti o interesse nella causa, e le parti possono fare osservazioni sull'attendibilità (art. 252); poi lo ammonisce sull'importanza del giuramento e sulle conseguenze penali e legge la formula, cui il teste risponde in piedi «lo giuro» (art. 251). Le domande le fa solo il giudice, sui capitoli ammessi e su ciò che serve a chiarirli; agli avvocati è vietato interrogare direttamente (art. 253), possono solo suggerire domande al giudice. Chi non si presenta senza giustificato motivo è intimato di nuovo o accompagnato all'udienza dalla forza pubblica e condannato a una pena pecuniaria da 100 a 1.000 euro, da 200 a 1.000 alla seconda assenza (art. 255); chi è impossibilitato viene sentito a casa o in ufficio, e chi risiede fuori circondario può essere sentito per rogatoria dal giudice del suo luogo. Con l'accordo delle parti il giudice può disporre la testimonianza scritta: il teste riceve un modello con i quesiti, risponde a ciascuno per iscritto, indica quelli a cui non sa rispondere e lo restituisce con firma autenticata (art. 257-bis), restando obbligato alla verità come in udienza. Non possono testimoniare le persone che hanno nella causa un interesse tale da poterle legittimare a parteciparvi (art. 246): il socio nella causa della società, il condomino nella causa del condominio, il coobbligato; la parentela con una parte non è un'incapacità ma un elemento di valutazione. Nel processo penale il testimone è citato dal PM o dalla difesa, con notifica nei termini di legge; ogni persona ha la capacità di testimoniare (art. 196), tranne gli incompatibili: i coimputati dello stesso reato e gli imputati in procedimenti connessi finché non sono giudicati in via definitiva, il responsabile civile, chi nello stesso procedimento ha fatto il giudice, il PM, il difensore, l'ausiliario (art. 197). Prima dell'esame il presidente avverte il teste dell'obbligo di dire la verità e delle responsabilità penali, e lo invita a dichiarare: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza» (art. 497); l'esame è incrociato, con le domande della parte che lo ha citato e poi il controesame, e il giudice interviene per chiarire. Chi omette di comparire senza legittimo impedimento è accompagnato coattivamente e condannato a una somma da 51 a 516 euro più le spese del rinvio (art. 133). L'obbligo di dire la verità vale anche fuori dall'aula: chi è sentito dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero come persona informata sui fatti (artt. 351 e 362) ha gli stessi doveri e le stesse facoltà, e le false informazioni al PM sono punite con la reclusione fino a quattro anni (art. 371-bis c.p.).

Chi può astenersi e chi non deve rispondere

SituazioneCivilePenale
Fatti da cui può emergere una propria responsabilità penaleIl teste può rifiutarsi di rispondere sul punto (principio generale, art. 24 Cost.)Non può essere obbligato a deporre (art. 198 c. 2); se emergono indizi a suo carico l'esame si interrompe e le dichiarazioni sono inutilizzabili contro di lui (art. 63)
Prossimi congiunti dell'imputato (ascendenti, discendenti, coniuge, unito civile, fratelli, sorelle, affini nello stesso grado, zii, nipoti; convivente e coniuge separato per i fatti della convivenza)Nessuna facoltà di astensione: la parentela pesa sull'attendibilitàNon obbligati a deporre, con avviso a pena di nullità; obbligati se hanno denunciato o sono offesi dal reato (art. 199)
Segreto professionale: ministri di culto, avvocati, investigatori privati, consulenti tecnici, notai, medici e sanitari, altri professionisti con segreto riconosciutoFacoltà di astensione (art. 249 c.p.c. che rinvia agli artt. 200-202 c.p.p.)Non obbligati a deporre su ciò che hanno conosciuto per la professione, salvo l'obbligo di riferire all'autorità; il giudice verifica la fondatezza (art. 200)
Giornalisti professionistiFacoltà per le fonti fiduciariePossono tacere le fonti, ma il giudice ordina di rivelarle se indispensabili alla prova del reato (art. 200 c. 3)
Segreto d'ufficio e di StatoFacoltà (art. 249)Obbligo di astenersi sui fatti segreti (artt. 201-202); esclusi i reati eversivi e di mafia (art. 204)
Interesse nella causaIncapacità a testimoniare (art. 246)Non esiste: la persona offesa e la parte civile testimoniano, con valutazione rigorosa
Coimputati e imputati connessiIncompatibili finché il loro processo non è definitivo; poi testimoni assistiti dal difensore (artt. 197, 197-bis)
MinoriSentiti dal giudice con le cautele del casoEsame condotto dal presidente, con familiare o esperto; audizione protetta per i reati sessuali e di violenza (art. 498 c. 4-ter)

La facoltà di astensione non è un diritto al silenzio parziale: chi decide di deporre, pur potendo astenersi, deve dire tutta la verità, e il congiunto che ha denunciato non può più tirarsi indietro. Il segreto professionale copre ciò che il professionista ha appreso «per ragione» del suo ministero o ufficio, non ciò che ha visto come cittadino; l'avvocato non può essere sentito sui colloqui con il cliente, il medico sulle condizioni del paziente, il sacerdote sulla confessione. Il giudice che dubita della fondatezza del segreto fa gli accertamenti e, se infondato, ordina di deporre. Nel penale il testimone può farsi assistere da un avvocato solo nei casi del testimone assistito (art. 197-bis); il testimone comune non ha un difensore, ma può chiedere al giudice di chiarire una domanda e rifiutare di rispondere se la risposta lo incriminerebbe.

Falsa testimonianza e reticenza

L'art. 372 c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni chi, deponendo come testimone davanti all'autorità giudiziaria, «afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato»: tre condotte, di cui la terza, la reticenza, è la più frequente e comprende il «non ricordo» di chi ricorda. Il reato si consuma con la chiusura della deposizione ed è escluso se il teste ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento, o, nelle cause civili, prima della sentenza definitiva anche non irrevocabile (art. 376 c.p.); il giudice che rileva contraddizioni o contrasti con le prove acquisite lo fa notare al teste rinnovando l'avvertimento, e con la decisione finale trasmette gli atti al PM se ravvisa indizi del reato (art. 207 c.p.p.). La falsità deve riguardare fatti rilevanti: il giudizio sulla verità presuppone che il fatto fosse oggetto di prova, e non c'è reato se la deposizione era irrilevante per la decisione, secondo l'orientamento prevalente. L'art. 384 c.p. esclude la punibilità in due casi: chi ha mentito o taciuto «per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore», e chi per legge non poteva essere obbligato a deporre o doveva essere avvertito della facoltà di astenersi e non lo è stato: il congiunto non avvisato che mente non commette reato, quello avvisato che sceglie di deporre sì, salva la scriminante della necessità che la giurisprudenza applica in senso stretto. Nel civile la falsa testimonianza è lo stesso reato, e la parte danneggiata può chiedere la revocazione della sentenza fondata su una testimonianza dichiarata falsa (art. 395 n. 2 c.p.c.). Chi rifiuta di dare le generalità o di giurare risponde dell'art. 366 c.p.; chi rifiuta di deporre fuori dai casi consentiti è avvertito e, se persiste, gli atti vanno al PM per la falsa testimonianza per reticenza.

Come prepararsi

  1. Leggere la citazione: chi ti chiama, dove, quando, su quali fatti (nel civile i capitoli sono nell'atto); segnare l'udienza e avvisare il datore di lavoro.
  2. Impedimenti: comunicarli subito per iscritto all'avvocato che ti ha citato o alla cancelleria, con documenti; chiedere il rinvio, la testimonianza scritta o l'esame a domicilio.
  3. Ricostruire i ricordi con calma, con l'aiuto di agende, messaggi e documenti personali, senza concordare la versione con le parti o con altri testimoni: il giudice chiede sempre se si è parlato con qualcuno.
  4. In aula: rispondere solo a ciò che si sa direttamente, distinguendo ciò che si è visto da ciò che si è saputo da altri (indicando la fonte), dire «non lo so» e «non ricordo» solo quando è vero, non dare opinioni.
  5. Dopo: chiedere in cancelleria l'attestazione di presenza per il datore di lavoro e il modulo per le indennità; se si è detto qualcosa di inesatto, correggere prima della chiusura dell'udienza.

Testimoniare è un obbligo con poche eccezioni e un rischio solo per chi mente: chi si presenta, ricorda onestamente e distingue ciò che sa da ciò che pensa non ha nulla da temere. Il reato è spiegato nella pagina sulla falsa testimonianza; come si svolge il processo penale nella pagina sul dibattimento; le notifiche che si ricevono nella pagina su raccomandate, PEC e ufficiale giudiziario.

Domande frequenti

Posso rifiutarmi di andare a testimoniare?
No. Nel civile il testimone regolarmente intimato che non si presenta viene intimato di nuovo o accompagnato dalla forza pubblica e condannato a una pena pecuniaria da 100 a 1.000 euro, da 200 a 1.000 alla seconda assenza (art. 255 c.p.c.); nel penale il giudice ordina l'accompagnamento coattivo e condanna al pagamento di una somma da 51 a 516 euro più le spese dell'udienza rinviata (art. 133 c.p.p.). Un impedimento serio e documentato (malattia, viaggio già fissato, lavoro indifferibile) va comunicato subito alla cancelleria o all'avvocato che ti ha citato, chiedendo il rinvio o l'esame a domicilio; ignorare la citazione non è mai un'opzione.
Il processo è contro mio fratello: devo testimoniare?
Nel penale no: i prossimi congiunti dell'imputato (ascendenti, discendenti, coniuge, unito civile, fratelli e sorelle, affini dello stesso grado, zii e nipoti) non sono obbligati a deporre, e lo stesso vale per il convivente e per il coniuge separato quanto ai fatti della convivenza; il giudice deve avvisarti della facoltà di astenerti, a pena di nullità (art. 199 c.p.p.). Devi però deporre se hai presentato tu la denuncia o la querela o se sei tu, o un tuo congiunto, la persona offesa. Se scegli di deporre, sei obbligato a dire la verità come chiunque. Nel civile la parentela non esonera: il giudice ne prende atto per valutare l'attendibilità (art. 252 c.p.c.).
Che cosa rischio se dico una bugia o se dico di non ricordare?
La falsa testimonianza (art. 372 c.p.) punisce con la reclusione da due a sei anni chi afferma il falso, nega il vero o tace in tutto o in parte ciò che sa: anche il «non ricordo» falso è reticenza. Il giudice che nota contraddizioni ti rinnova l'avvertimento e, alla fine, può trasmettere gli atti al PM (art. 207 c.p.p.). Non sei punibile se hai mentito per salvare te stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile danno alla libertà o all'onore, o se non dovevi essere sentito o non sei stato avvertito della facoltà di astenerti (art. 384 c.p.). Le stesse regole valgono per le sommarie informazioni rese al pubblico ministero nelle indagini (art. 371-bis c.p., fino a quattro anni).
Sono un medico, un avvocato, un commercialista: posso opporre il segreto?
Ministri di culto, avvocati, investigatori privati, consulenti tecnici, notai, medici, farmacisti, ostetriche e gli altri sanitari, e i professionisti cui la legge riconosce il segreto (commercialisti, giornalisti per le fonti con limiti) non possono essere obbligati a deporre su ciò che hanno appreso per la loro professione, salvo l'obbligo di riferire all'autorità (art. 200 c.p.p.; art. 249 c.p.c. nel civile); i pubblici dipendenti devono astenersi sui fatti coperti da segreto d'ufficio (art. 201). Il giudice può verificare che l'opposizione del segreto sia fondata e, se non lo è, ordinare di deporre.
Chi mi paga la giornata di lavoro persa e il viaggio?
Lo Stato riconosce indennità simboliche: 0,36 euro al giorno ai residenti nel comune, e ai non residenti il biglietto di seconda classe o l'aereo in economy se autorizzato, più 0,72 euro per giornata di viaggio e 1,29 di soggiorno (artt. 45-46 DPR 115/2002); nulla ai minori di quattordici anni, ma spese e indennità all'accompagnatore. I dipendenti pubblici citati per fatti di servizio hanno il trattamento di missione dall'amministrazione (art. 48). Per gli altri lavoratori l'assenza è giustificata dall'obbligo di legge e molti contratti collettivi prevedono il permesso retribuito per chi è citato come testimone; conviene mostrare al datore la citazione e chiedere l'attestazione di presenza in cancelleria.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Reati contro l'amministrazione della giustiziaLa falsa testimonianza (art. 372 c.p.)Elementi (qualità di testimone davanti all'autorità giudiziaria, penale o civile; affermare il falso, negare il vero, reticenza; dolo generico; irrilevanza dell'influenza sulla decisione e della falsità su circostanze marginali), pena 2-6 anni, procedibilità d'ufficio, prescrizione, figure vicine (false informazioni al PM art. 371-bis fino a 4 anni con sospensione del procedimento; false dichiarazioni al difensore 371-ter; falsa perizia 373; frode processuale e depistaggio 375; favoreggiamento 378; autocalunnia; false dichiarazioni sostitutive 483 e testimonianza scritta ex art. 257-bis c.p.c.), obblighi del testimone (art. 198 c.p.p.: dire la verità, non obbligato su fatti autoincriminanti; avvertimenti dell'art. 497), facoltà di astensione dei prossimi congiunti (art. 199) e nullità senza avviso, ritrattazione (art. 376: nel penale fino alla chiusura del dibattimento, nel civile prima della sentenza), non punibilità (art. 384: necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da grave nocumento nella libertà o nell'onore, esteso al convivente dalle Sezioni Unite 10381/2021; chi non doveva essere sentito o non fu avvertito; Corte cost. 416/1996 e 75/2009), come nasce il procedimento (art. 207 c.p.p.: trasmissione degli atti con la decisione; nessun arresto in udienza), prova della falsità (sentenza del primo processo non vincolante, contraddizioni, prove esterne), difese (errore, ricordo, percezione, domanda suggestiva, dichiarazione non rilevante), pene accessorie ed effetti.
  • Il processo civileCome inizia una causa civile: atto di citazione, ricorso, prima udienzaPrima della causa (lettera di diffida, mediazione obbligatoria, negoziazione assistita, tentativo di conciliazione), citazione o ricorso, contenuto dell'atto di citazione (art. 163: fatti, diritto, prove, avvertimenti), termini a comparire (120 giorni in Italia, 150 all'estero), notifica e iscrizione a ruolo, costituzione del convenuto 70 giorni prima con comparsa di risposta (eccezioni, riconvenzionale, chiamata del terzo a pena di decadenza), verifiche preliminari (art. 171-bis), memorie integrative a 40, 20 e 10 giorni (art. 171-ter), prima udienza (art. 183: comparizione personale, interrogatorio libero, conciliazione, ammissione delle prove, calendario), istruttoria, fase decisoria (art. 189, 281-quinquies, 281-sexies), procedimento semplificato (art. 281-decies: ricorso, udienza a 40 giorni, costituzione 10 giorni prima), decreto ingiuntivo e rito del lavoro, contributo unificato, tempi.
  • Giudici, tempi e strumentiHo ricevuto una notifica: raccomandata, PEC, ufficiale giudiziarioTipi di notifica (ufficiale giudiziario, posta, PEC dell'avvocato, messo, SEND), come riconoscere l'atto (citazione, decreto ingiuntivo, ricorso, cartella, accertamento, verbale), perfezionamento e decorrenza dei termini (mani proprie, familiari e portiere, irreperibilità art. 140, compiuta giacenza 10 giorni, PEC e orari, domicilio digitale), che cosa fare nei primi giorni, che cosa non fare, vizi di notifica e sanatoria, prova della CAD (Cass. SU 10012/2021).
  • Costi e gratuito patrocinioLe spese vive: contributo unificato, marche, notifiche, CTU, copieRegola generale (art. 8 DPR 115/2002: ciascuna parte anticipa le spese degli atti che compie e chiede), contributo unificato per scaglioni e gradi, anticipazione forfettaria di 27 euro (art. 30), notifiche (diritti e trasferte UNEP art. 32; posta; PEC dell'avvocato gratuita), copie e diritti di cancelleria (artt. 267-268 e allegati 6-7; copie gratuite dal fascicolo telematico), consulenza tecnica d'ufficio (artt. 49-58: onorari fissi, variabili e a tempo del DM 30 maggio 2002, acconto a carico della parte indicata dal giudice, liquidazione con decreto, opposizione), consulenti di parte, testimoni e interpreti (indennità), perizie stragiudiziali, mediazione (indennità DM 150/2023, credito d'imposta), imposta di registro sulla sentenza (art. 37 DPR 131/1986: 3% sulle condanne al pagamento, 200 euro fissa, obbligo solidale delle parti, dal 2027 nel D.Lgs. 123/2025), bollo e diritti nelle esecuzioni (pubblicità delle vendite, custode, delegato), esenzioni (lavoro, famiglia, patrocinio a spese dello Stato), spese generali 15%, IVA e CPA sulla parcella, recupero dal soccombente (artt. 91-92 c.p.c.) e spese non ripetibili, tabella con ordini di grandezza.
  • Il procedimento penaleLa vittima nel processo: persona offesa, parte civile, risarcimentoPersona offesa e danneggiato, diritti dal primo contatto (art. 90-bis), memorie e prove, avvisi (335, 408, 415-bis), opposizione all'archiviazione in 20 o 30 giorni, difensore e patrocinio anche senza limiti di reddito per alcuni reati, vulnerabilità e protezione, scarcerazioni, parte civile (chi, quando, come, contro chi), condanna generica e provvisionale, esecuzione, spese, revoca, patteggiamento e abbreviato, causa civile alternativa e prescrizione.