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Ho ricevuto una notifica: raccomandata, PEC, ufficiale giudiziario

Un avviso di giacenza, una PEC con «notificazione ai sensi della legge 53/1994», una busta verde consegnata al portiere, un avviso della piattaforma SEND: in tutti questi casi un termine è già partito, spesso senza che l'atto sia stato letto. Come riconoscere che cosa è arrivato, da quale giorno si conta e quali errori rendono la notifica nulla.

Verificato il 21 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • La notifica si perfeziona anche senza lettura: consegna a familiari, portiere o vicino, deposito in comune, giacenza postale e PEC consegnata equivalgono alla consegna nelle tue mani; il termine per reagire parte da lì.
  • Le date che contano: consegna a mano o a un convivente = quel giorno; raccomandata non ritirata = 10 giorni dalla spedizione della seconda raccomandata (CAD), o il ritiro se prima; ufficiale giudiziario che non trova nessuno (art. 140 c.p.c.) = ricevimento della raccomandata informativa o 10 giorni dalla sua spedizione; PEC = ricevuta di avvenuta consegna (alle 7 se generata di notte); piattaforma SEND = 7 giorni dalla consegna dell'avviso in PEC o 10 dalla notifica dell'avviso cartaceo.
  • I termini più comuni: 40 giorni per opporsi a un decreto ingiuntivo, 60 per ricorrere contro cartelle e accertamenti, 30 (giudice di pace) o 60 (prefetto) per un verbale stradale, 30 per appellare una sentenza notificata, comparsa almeno 70 giorni prima dell'udienza indicata nella citazione.
  • Che cosa fare: ritirare e conservare busta, avvisi e ricevute; annotare la data di perfezionamento; identificare l'atto dalla prima pagina; andare da un avvocato entro pochi giorni, non l'ultimo.
  • Che cosa non fare: rifiutare il piego (vale come consegna), lasciarlo in giacenza, rispondere da soli al mittente, pagare «per chiudere» senza aver capito che cosa si paga, aspettare la seconda lettera.

Riconoscere chi notifica e che cosa

La prima cosa da capire è il canale, perché determina da quando parte il termine. L'ufficiale giudiziario (o il messo comunale per gli atti tributari, art. 60 DPR 600/1973) consegna di persona a casa o nei luoghi di lavoro e lascia una relazione di notifica in calce all'atto; se non trova nessuno, deposita in comune, affigge l'avviso e spedisce una raccomandata (art. 140 c.p.c.). La posta con la busta verde della L. 890/1982 è il modo più usato da avvocati, uffici e concessionari della riscossione: la consegna vale se fatta a te o a un familiare convivente, addetto o portiere, con raccomandata informativa nei casi diversi dalle mani proprie (art. 7); se nessuno c'è, scatta la giacenza (art. 8). La PEC arriva dall'avvocato della controparte con l'oggetto «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994» (art. 3-bis), dall'ufficiale giudiziario (art. 149-bis c.p.c.) o dalle amministrazioni al domicilio digitale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e dei cittadini che lo hanno eletto nell'INAD (art. 60-ter DPR 600). La piattaforma SEND (art. 26 DL 76/2020) è il canale nuovo di comuni, Agenzia delle entrate-Riscossione e altri enti: arriva un «avviso di avvenuta ricezione» via PEC o per raccomandata, con il codice IUN per scaricare l'atto con SPID o CIE.

Poi si guarda l'atto, sempre dalla prima pagina e dall'ultima. Un atto di citazione indica il tribunale, l'udienza e l'avvertimento sulle decadenze; un ricorso con decreto di fissazione dell'udienza (lavoro, famiglia, locazioni, procedimenti sommari) contiene la data e i termini per costituirsi; un decreto ingiuntivo ordina di pagare entro 40 giorni «avvertendo che in mancanza si procederà a esecuzione forzata»; un precetto intima di pagare entro 10 giorni ed è l'anticamera del pignoramento; una cartella di pagamento o un avviso di accertamento hanno l'intestazione dell'agente della riscossione o dell'Agenzia e l'invito a pagare entro 60 giorni; un verbale di violazione al codice della strada indica l'organo accertatore e i 60 giorni per pagare in misura ridotta o ricorrere; una sentenza notificata fa decorrere il termine breve per l'impugnazione. Le comunicazioni delle cancellerie (via PEC al difensore) non sono notifiche alla parte, ma anche quelle fanno decorrere termini.

Da quando decorre il termine

Art. 8, comma 4, L. 890/1982 — Compiuta giacenza

«[…] l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente».

SituazioneLa notifica si perfeziona per il destinatarioNorma
Consegna a te (anche se rifiuti di firmare o di ricevere)il giorno della consegna o del rifiutoart. 138 c.p.c.; art. 7, c. 4, L. 890
Consegna a familiare, convivente, addetto (≥ 14 anni)il giorno della consegnaart. 139 c.p.c.; art. 7 L. 890
Consegna al portiere o a un vicinoil giorno della consegna; raccomandata informativa obbligatoriaart. 139, c. 4, c.p.c.; art. 7, c. 3, L. 890
Ufficiale giudiziario: nessuno in casa o rifiuto dei familiarial ricevimento della raccomandata informativa o comunque 10 giorni dopo la sua spedizione (Corte cost. 3/2010)art. 140 c.p.c.
Posta: avviso di giacenzaal ritiro, o 10 giorni dopo la spedizione della raccomandata di avviso del deposito (CAD)art. 8, c. 4-6, L. 890
Residenza, dimora e domicilio sconosciuti20 giorni dopo il deposito in comune (8 giorni dall'affissione all'albo per gli atti tributari)art. 143 c.p.c.; art. 60, lett. e, DPR 600
PEC (avvocato, ufficiale giudiziario, amministrazione)alla ricevuta di avvenuta consegna; se generata tra le 21 e le 7, alle 7 del giorno dopoart. 147 c.p.c.; art. 3-bis L. 53/1994
Piattaforma SEND7 giorni dalla consegna dell'avviso via PEC (15 se la casella è satura o inattiva), 10 dal perfezionamento dell'avviso cartaceo, o prima se accedi all'attoart. 26, c. 9, DL 76/2020

Il giorno della notifica non si conta e il termine scade alla fine dell'ultimo giorno; se cade di sabato o in un festivo slitta al primo giorno lavorativo successivo, e per i termini processuali civili vale la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (non per le cartelle e gli atti amministrativi, con regole proprie). Per chi notifica, invece, la notifica è tempestiva già alla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o alla ricevuta di accettazione della PEC: la «scissione» degli effetti spiega perché un atto spedito l'ultimo giorno utile è valido anche se arriva dopo.

Che cosa fare nei primi giorni

  1. Ritirare subito il piego in giacenza o scaricare l'atto da SEND: aspettare non sposta il termine, che è già partito, ma fa perdere giorni utili per la difesa.
  2. Conservare tutto: busta, avviso di giacenza, cartolina, relazione di notifica, ricevute PEC con i file .eml originali, screenshot dell'avviso SEND; sono le prove di un'eventuale nullità e servono all'avvocato per calcolare la scadenza.
  3. Segnare la data di perfezionamento secondo la tabella, non quella in cui hai letto l'atto, e da lì il termine: 40 giorni per l'opposizione a decreto ingiuntivo, 60 per il ricorso tributario o contro la cartella di una multa, 30 o 60 per il ricorso contro il verbale, 30 per l'appello a termine breve, 10 giorni per il precetto.
  4. Verificare i vizi con l'avvocato: atto consegnato a un indirizzo dove non abiti più, a un estraneo, a un familiare non convivente, senza la raccomandata informativa, PEC inviata a un indirizzo non risultante dai pubblici elenchi o senza la relazione firmata, relata senza data, CAD spedita ma non ricevuta. La notifica inesistente non produce effetti; quella nulla è sanata se ti costituisci o impugni, ma può giustificare la rimessione in termini o l'opposizione tardiva.
  5. Non contattare la controparte né il suo avvocato prima di aver capito la posizione: una lettera scritta di getto, un riconoscimento di debito o un pagamento parziale possono interrompere una prescrizione già maturata o valere come ammissione.
  6. Prenotare la prima consulenza entro pochi giorni, portando l'atto completo: le difese si costruiscono con i documenti, e un termine di 40 giorni con la metà già consumata è un termine di 20.

Gli errori che rendono la notifica nulla

La notifica è un procedimento formale e i suoi vizi sono spesso l'unica difesa contro un atto altrimenti fondato. I più frequenti: consegna a persona diversa da quelle ammesse o senza indicazione della qualità (art. 7, c. 3, L. 890); consegna al portiere o al vicino senza la raccomandata informativa; giacenza senza prova del ricevimento della CAD, che il notificante deve dimostrare producendo il relativo avviso di ricevimento (Cass. SU 10012/2021); art. 140 c.p.c. usato quando il destinatario si era trasferito (serviva l'art. 143 o la ricerca della nuova residenza); notifica tributaria fuori dal domicilio fiscale; PEC dell'avvocato inviata a un indirizzo diverso da quelli dei pubblici elenchi o senza relazione di notifica in file separato con firma digitale (art. 3-bis, c. 5, L. 53/1994); atto notificato prima delle 7 o dopo le 21 (art. 147). La distinzione decisiva è tra nullità, sanata dalla costituzione in giudizio o dall'impugnazione con effetto retroattivo (art. 156 c.p.c.), e inesistenza, riservata dalle Sezioni Unite (sent. 14916/2016) ai casi in cui manca del tutto la consegna o l'attività è compiuta da un soggetto non abilitato: nel primo caso il vizio serve per essere rimessi in termini o per far dichiarare inefficace un decreto ingiuntivo, nel secondo l'atto è come non notificato.

Per le cartelle e gli atti fiscali la pagina sulla notifica della cartella approfondisce PEC, raccomandata e irreperibilità; per gli atti giudiziari civili, la guida su come leggere una sentenza e quella sui termini processuali completano il quadro. Una regola sola vale per tutti gli atti: la notifica non è mai «solo una lettera».

Domande frequenti

Non ho ritirato la raccomandata in giacenza: la notifica vale lo stesso?
Sì. Se il postino non trova nessuno, lascia l'avviso, deposita il piego e spedisce una seconda raccomandata (CAD) che avverte del deposito: la notifica si considera eseguita dieci giorni dopo la spedizione di quella raccomandata, o prima se ritiri il piego (art. 8 L. 890/1982). L'atto resta in giacenza sei mesi, ma i termini per difendersi sono già partiti dal decimo giorno. Chi notifica deve però provare che la CAD è stata ricevuta, con il suo avviso di ricevimento (Cass. SU 10012/2021): un vizio da verificare quando la notifica viene contestata.
La PEC è arrivata di notte o di domenica: da quando conto?
Le notifiche PEC non hanno limiti di orario, ma se la ricevuta di consegna è generata tra le 21 e le 7 la notifica si intende perfezionata per il destinatario alle 7 del giorno successivo (art. 147 c.p.c.); la domenica e i festivi non spostano il perfezionamento, mentre se il termine scade in un giorno festivo è prorogato al primo giorno seguente non festivo. Conta la ricevuta di avvenuta consegna, non il momento in cui apri il messaggio: una PEC non letta è comunque notificata.
Hanno consegnato l'atto al portiere o a mio figlio: è valido?
Sì, se la persona ha almeno quattordici anni e non è palesemente incapace: l'ufficiale giudiziario può consegnare a un familiare o addetto alla casa e, in mancanza, al portiere o a un vicino che accetti, e in questi due ultimi casi deve avvisarti con raccomandata (art. 139 c.p.c.); per posta valgono regole analoghe (art. 7 L. 890/1982), con raccomandata informativa ogni volta che il piego non è consegnato a te. I termini decorrono dalla consegna, non da quando ti passano la busta.
Che cosa succede se ignoro un atto notificato?
Dipende dall'atto, ma quasi sempre il silenzio consolida la pretesa: un decreto ingiuntivo non opposto in 40 giorni diventa esecutivo, un verbale non contestato né pagato in 60 giorni diventa titolo esecutivo per la metà del massimo della sanzione (art. 203 CdS), una cartella non impugnata in 60 giorni è definitiva, un atto di citazione ignorato porta a un processo in contumacia che si può perdere anche avendo ragione. L'unica cosa da fare è identificare l'atto e il termine nei primi giorni, e portare tutto a un avvocato con la busta e gli avvisi.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Giudici, tempi e strumentiI termini processuali e la sospensione ferialeIl computo (art. 155 c.p.c.: nei termini a giorni si esclude il giorno iniziale e si conta quello finale; i termini a mesi e ad anni seguono il calendario comune, da data a data; i giorni festivi si contano; se la scadenza cade in un giorno festivo è prorogata al primo giorno non festivo; la proroga vale anche per il sabato, per gli atti da compiere fuori udienza, mentre le udienze del sabato si tengono; termini a ritroso, cioè da compiere entro un numero di giorni prima di un'udienza: se il giorno cade di sabato o festivo si anticipa al giorno precedente, secondo la giurisprudenza; termini a ore; la notifica a mezzo PEC dopo le 21 si considera perfezionata alle 7 del giorno dopo per il destinatario, art. 147 c.p.c., ma per il notificante vale il giorno dell'invio), perentori e ordinatori (art. 152: i termini di legge sono ordinatori salvo che la legge li dichiari perentori; il giudice può fissarli a pena di decadenza solo se la legge lo consente; art. 153: i perentori non si abbreviano né si prorogano nemmeno d'accordo tra le parti; rimessione in termini per la parte incorsa in decadenza per causa non imputabile; art. 154: gli ordinatori si prorogano prima della scadenza; i principali perentori: 30 giorni per appello e revocazione dalla notifica della sentenza e 60 per la cassazione, art. 325; 6 mesi dalla pubblicazione, art. 327; 20 giorni per le opposizioni agli atti esecutivi; 40 per l'opposizione a decreto ingiuntivo; 70 giorni prima dell'udienza per la comparsa di risposta), la sospensione feriale (art. 1 L. 742/1969: i termini processuali delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto e riprendono dal 1° settembre; se il termine inizia in agosto, decorre dal 1° settembre; ridotta da 46 a 31 giorni dal 2015 con il D.L. 132/2014; art. 54 c.p.a. per il processo amministrativo, non per il cautelare; vale anche per il processo tributario e per i termini di impugnazione penale; esempi: sentenza notificata il 20 luglio, appello entro il 19 settembre; notificata il 10 agosto, entro il 30 settembre; sentenza pubblicata il 10 marzo, termine lungo 6 mesi più 31 giorni, cioè 11 ottobre; contumace e appello), le esclusioni (art. 3 L. 742 e art. 92 ord. giud.: cause di lavoro e previdenza, artt. 429 e 459 c.p.c.; alimenti; procedimenti cautelari; amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione; ordini di protezione; sfratto; opposizione all'esecuzione e, per la giurisprudenza, agli atti esecutivi; dichiarazione e revoca di fallimento e liquidazione giudiziale; cause dichiarate urgenti con decreto del presidente; nel penale: imputati in custodia cautelare che rinunciano, reati di criminalità organizzata per le indagini, prescrizione o custodia in scadenza con ordinanza di urgenza, art. 2 L. 742; processo amministrativo cautelare), i termini che non si sospendono (termini sostanziali e amministrativi: prescrizione e decadenza civili, impugnazione stragiudiziale del licenziamento in 60 giorni, querela in 3 mesi, ricorso al prefetto per la multa, ricorso gerarchico e straordinario in 120 giorni: solo i termini processuali in senso stretto; i termini per il pagamento delle cartelle e degli avvisi; le regole speciali del fisco: versamenti dal 1° al 20 agosto e sospensione dal 1° agosto al 4 settembre per documenti e avvisi bonari, art. 37 c. 11-bis D.L. 223/2006 e art. 7-quater D.L. 193/2016), gli errori tipici (contare il giorno della notifica; dimenticare che agosto si somma anche ai termini a mesi; applicare la feriale al lavoro o allo sfratto; fidarsi della data di consegna della PEC per il notificante; aspettare l'ultimo giorno per un deposito telematico che può fallire).
  • Debiti, crediti e pignoramentiIl decreto ingiuntivo: come si ottiene e come ci si difendeProva scritta, decreto in 30 giorni, provvisoria esecuzione, notifica in 60 giorni, opposizione in 40, esecutività, sospensione, costi.
  • Debiti, crediti e pignoramentiL'opposizione a decreto ingiuntivoQuaranta giorni e atto di citazione, oneri della prova, sospensione e provvisoria esecuzione, eccezioni tipiche, mediazione, costi, rischi, opposizione tardiva.
  • Cartelle e riscossioneLa cartella di pagamento: che cosa fare nei sessanta giorniCome si legge, i 60 giorni, il giudice giusto, i vizi (notifica, decadenza, prescrizione), rate fino a 84/120, sospensione, pignoramenti e limiti, il testo unico dal 2027.
  • Cartelle e riscossioneLa notifica della cartella: PEC, raccomandata, irreperibilità, nullitàChi notifica e come (art. 26 DPR 602/1973: ufficiali della riscossione, messi, raccomandata diretta, PEC), domicilio digitale INI-PEC, INAD e IPA (art. 60-ter DPR 600/1973) e casella satura o inattiva, PEC alle persone fisiche, piattaforma SEND, consegna a familiari e portiere, irreperibilità relativa (art. 140 c.p.c. dopo Corte cost. 258/2012) e assoluta (art. 60, lett. e: affissione all'albo, 8 giorni), prova della CAD (SU 10012/2021), decorrenza dei 60 giorni, sanatoria per raggiungimento dello scopo, vizi e rimedi (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992; prescrizione; estratto di ruolo).
  • Multe e sanzioni amministrativeIl ricorso contro una multa: prefetto o giudice di pacePagamento ridotto, ricorso al prefetto in 60 giorni, opposizione al giudice di pace in 30, i vizi del verbale, l'udienza, la sentenza, punti e patente.
  • Multe e sanzioni amministrativeLa cartella per una multa non pagata: prescrizione e ricorsoDal verbale alla cartella (60 giorni per pagare o ricorrere; verbale titolo esecutivo per la metà del massimo più spese, art. 203, comma 3, CdS; ruolo ex art. 27 L. 689/1981; maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo con tetto dei tre quinti per le multe stradali; aggio e spese di notifica), ingiunzione fiscale dei comuni, prescrizione quinquennale (art. 28 L. 689: dalla violazione, interrotta da verbale, cartella, intimazione; nessuna trasformazione in 10 anni), che cosa contestare (verbale mai notificato: opposizione ex art. 7 D.Lgs. 150/2011 al giudice di pace entro 30 giorni dalla cartella; prescrizione o pagamento: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; vizi di notifica o di forma della cartella: opposizione agli atti ex art. 617 entro 20 giorni; notifica del verbale oltre i 90 giorni), autotutela all'ente e sospensione della riscossione con dichiarazione all'Agente entro 60 giorni (L. 228/2012, commi 537-540: annullamento di diritto dopo 220 giorni di silenzio), rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973), rottamazione (solo interessi e maggiorazioni), conseguenze (fermo dell'auto con preavviso di 30 giorni, pignoramento dopo 60 giorni, intimazione dopo un anno), punti e patente, cartelle per multe di altri Stati.
  • Scegliere e verificare l'avvocatoLa prima consulenza: che cosa portare, che cosa chiedere, quanto costaPrima dell'appuntamento (controllare la data di notifica degli atti ricevuti e i termini che corrono: 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo, 60 per cartella e avviso di accertamento, 60 per l'impugnazione scritta del licenziamento, 15 per l'opposizione al decreto penale, 60 al prefetto e 30 al giudice di pace per la multa, 3 mesi per la querela; scrivere una cronologia dei fatti con date, nomi e importi; raccogliere contratti, lettere, e-mail, messaggi, foto, ricevute, sentenze e verbali; portare il documento d'identità e il codice fiscale; per il gratuito patrocinio la dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno, soglia 13.659,64 euro), durante il colloquio (esporre i fatti in ordine, senza omettere quelli sfavorevoli, perché l'avvocato li scoprirà dalla controparte; l'avvocato è tenuto a rendere noto il livello di complessità dell'incarico e a comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo distinguendo compenso, spese e oneri, art. 13 c. 5 L. 247/2012; verifica del conflitto di interessi con l'altra parte; le domande: quali possibilità concrete, quali prove mancano, quali rischi in caso di sconfitta, comprese le spese della controparte, quanto tempo, quali alternative alla causa, mediazione, negoziazione, transazione, chi seguirà materialmente la pratica e come si comunica), la riservatezza (segreto professionale su tutto ciò che è appreso anche nella consulenza, art. 6 L. 247/2012, esteso a collaboratori e praticanti; l'avvocato non può essere obbligato a testimoniare, art. 200 c.p.p.; la rivelazione è reato, art. 622 c.p.; vale anche se l'incarico non viene conferito), i costi (la consulenza può essere gratuita, a forfait o a tempo secondo la politica dello studio, da chiarire prima dell'appuntamento; il compenso è pattuito per iscritto di regola al conferimento dell'incarico, a tempo, forfetario, per fasi o a percentuale sul valore, art. 13 c. 2-3; divieto di patto di quota lite; se non c'è accordo si applicano i parametri del DM 55/2014; gratuito patrocinio; consulenza a distanza), che cosa non è (senza procura non c'è difesa in giudizio e i termini continuano a correre; un parere orale non è un parere scritto; l'avvocato può rifiutare l'incarico; il secondo parere è legittimo), dopo (preventivo scritto e lettera d'incarico; procura alle liti; documenti in copia; tempi della prima azione, diffida, mediazione, ricorso; come cambiare avvocato se il rapporto non funziona).
  • Giudici, tempi e strumentiCome si legge una sentenzaLe parti (art. 132 c.p.c.: intestazione «Repubblica italiana, in nome del popolo italiano», giudice, numero di ruolo generale, parti e difensori, conclusioni, concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, dispositivo, data della deliberazione e sottoscrizione del presidente e dell'estensore; art. 118 disp. att.: motivazione con i fatti rilevanti, le questioni decise, le norme e i principi applicati, anche con rinvio a precedenti conformi, senza citazione di autori; art. 546 c.p.p.: generalità dell'imputato, imputazione, conclusioni, motivi con i risultati di prova, i criteri di valutazione e le ragioni per cui le prove contrarie non sono attendibili, dispositivo con gli articoli applicati; sentenza semplificata e motivazione per relationem), come si legge (svolgimento del processo, motivi della decisione, P.Q.M.: «per questi motivi», il dispositivo che accoglie o rigetta, condanna, assolve, dichiara; formule: «inammissibile», «improcedibile», «cessata la materia del contendere», «assolve perché il fatto non sussiste, non costituisce reato, non lo ha commesso», «non doversi procedere», «annulla con rinvio»; le spese: «condanna alla rifusione delle spese di lite» liquidate in compensi, esborsi, spese generali 15%, IVA e CPA, «compensa» le spese; distrazione a favore del difensore antistatario; doppio contributo unificato per l'impugnazione respinta; provvisionale e risarcimento alla parte civile; pene accessorie e sospensione condizionale nel dispositivo penale), le date (deliberazione in camera di consiglio, pubblicazione con il deposito telematico in cancelleria, che fa decorrere il termine lungo di sei mesi, art. 327 c.p.c.; comunicazione del cancelliere che non fa decorrere il termine breve; notifica a cura della parte che fa decorrere i 30 o 60 giorni; nel penale lettura del dispositivo in udienza, motivazione entro 15, 30 o 90 giorni con avviso di deposito se tardiva, artt. 544 e 548 c.p.p., e termini di impugnazione di 15, 30 o 45 giorni), gli effetti (art. 282 c.p.c.: la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva; la sentenza penale di condanna si esegue solo quando irrevocabile; art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c.: passata in giudicato quando non più impugnabile, fa stato tra le parti ed eredi; certificato di passaggio in giudicato; formula esecutiva abolita dal 2024, basta la copia attestata conforme; sentenze costitutive e di accertamento), le sentenze dei gradi superiori (appello: conferma, riforma, annullamento; Cassazione: rigetto, inammissibilità, annullamento con o senza rinvio, principio di diritto vincolante nel giudizio di rinvio, ordinanze ex art. 380-bis; Sezioni Unite per contrasti e questioni di massima; sentenze e ordinanze della Corte costituzionale, di accoglimento con effetto erga omnes, interpretative di rigetto, additive; Consiglio di Stato e Adunanza plenaria; CGUE e CEDU), la citazione (Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2024, n. 6523; Cass. pen., sez. V; Cass., sez. un.; Cons. Stato, sez. VI; TAR Lazio, Roma, sez. II; Corte cost.; il numero è progressivo per anno e per tipo, sentenze e ordinanze hanno la stessa numerazione in Cassazione; ECLI:IT:CASS:2024:6523CIV; la massima non è la sentenza: è il riassunto redatto dall'ufficio del massimario, e per capire il caso serve il testo integrale), dove si trovano (Italgiure e il sito della Cassazione per le sentenze recenti, cortecostituzionale.it, giustizia-amministrativa.it, giustiziatributaria.gov.it, il portale telematico per le proprie cause, banche dati a pagamento; l'anonimizzazione dei nomi), gli errori di lettura (confondere l'ordinanza cautelare con la decisione, il dispositivo con la motivazione, la data di deliberazione con la pubblicazione, il rigetto nel merito con l'inammissibilità, l'assoluzione nel merito con la prescrizione).