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ProceduraFamiglia e minori · Separazione e divorzio

Divorzio all'estero: vale in Italia? Divorzio con un cittadino straniero

Un divorzio pronunciato in un altro Stato dell'Unione europea vale in Italia senza alcun procedimento e si trascrive nei registri dello stato civile presentando la sentenza e il certificato europeo; quello pronunciato fuori dall'Unione vale se rispetta le condizioni della legge 218/1995 e si trascrive con una richiesta al comune, salvo contestazioni da portare alla corte d'appello. Il ripudio unilaterale del marito non è riconoscibile perché contrario all'ordine pubblico. Chi vuole divorziare in Italia da un coniuge straniero deve invece sapere quale giudice è competente, regola che dipende dalla residenza abituale, e quale legge si applica, che dal 2012 le parti possono scegliere. Questa pagina spiega i tre percorsi: riconoscere, trascrivere, divorziare.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  • Divorzio UE (Reg. 2019/1111): riconosciuto senza procedimento; al comune sentenza + certificato; rifiuto solo per ordine pubblico, difesa violata, contrasto con altra decisione.
  • Divorzio extra-UE (art. 64 L. 218/1995): riconoscimento automatico se giudice competente, difesa rispettata, giudicato, nessun contrasto con giudicati italiani e ordine pubblico; contestazioni alla corte d'appello (art. 67).
  • Trascrizione (art. 63 c. 2 lett. g DPR 396/2000): al comune del matrimonio o tramite consolato; legalizzazione o apostille e traduzione.
  • Ripudio: non riconoscibile (Cass. 16804/2020).
  • Divorziare da uno straniero: giudice della residenza abituale (art. 3 Reg.) o italiano se un coniuge è italiano (art. 32 L. 218); legge scelta dai coniugi o della residenza comune (Roma III).

Il divorzio pronunciato in un altro Stato dell'Unione

Dal 1° agosto 2022 il regolamento 2019/1111 (Bruxelles II-ter), che ha sostituito il 2201/2003, stabilisce che le decisioni in materia di divorzio, separazione e annullamento rese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri senza che sia necessario alcun procedimento, e che l'aggiornamento degli atti dello stato civile avviene sulla base della decisione e del certificato rilasciato dal giudice d'origine su modulo europeo. Il riconoscimento può essere rifiutato solo per tre motivi: se è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dell'interesse del minore; se la decisione è stata resa in contumacia e l'atto introduttivo non è stato notificato al convenuto in tempo utile e in modo tale da consentirgli di difendersi, salvo che risulti che ha accettato la decisione in modo inequivocabile; se è inconciliabile con una decisione tra le stesse parti pronunciata nello Stato richiesto o con una decisione anteriore riconoscibile resa altrove. In nessun caso si può riesaminare il merito o la competenza del giudice d'origine, e la diversità della legge applicata non è un motivo di rifiuto. Circolano allo stesso modo gli atti pubblici e gli accordi di divorzio registrati, come il divorzio davanti al notaio spagnolo o francese o quello davanti all'ufficiale di stato civile, con il certificato previsto per essi. La Danimarca non partecipa; il Regno Unito è fuori dal sistema per i procedimenti iniziati dal 2021 e i suoi divorzi seguono la via extra-UE. Chi ha interesse a far dichiarare che non ci sono motivi di rifiuto, o al contrario a ottenere il diniego, può chiederlo al giudice con la procedura degli artt. 30 e seguenti del regolamento.

Il divorzio pronunciato fuori dall'Unione

Art. 64, comma 1, L. 218/1995

«La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano; b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa; c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge; d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata; e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato; f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero; g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico.»

Anche fuori dall'Unione il riconoscimento è automatico: la sentenza di divorzio americana, brasiliana, svizzera o ucraina produce effetti in Italia se rispetta i sette requisiti dell'art. 64, e i provvedimenti sui rapporti di famiglia che non sono sentenze, come i divorzi amministrativi o consensuali davanti a un'autorità non giudiziaria, sono riconosciuti in base all'art. 65 se pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge regola il rapporto e non contrari all'ordine pubblico. Il primo requisito si verifica applicando i criteri italiani di giurisdizione, quindi la sentenza straniera è riconoscibile se il giudice straniero aveva un collegamento che l'Italia riconoscerebbe a sé stessa: residenza o domicilio del convenuto, cittadinanza, luogo del matrimonio, residenza abituale dei coniugi. Il quarto è il passaggio in giudicato, da provare con l'attestazione del giudice straniero. Le convenzioni bilaterali sul riconoscimento delle sentenze, come quelle con la Svizzera e con alcuni Paesi dell'Est, prevalgono se più favorevoli. Il controllo è dell'ufficiale dello stato civile al momento della trascrizione; in caso di contestazione, di rifiuto o quando serve l'esecuzione forzata, chiunque abbia interesse chiede alla corte d'appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti, con il rito semplificato di cognizione (art. 67 L. 218/1995; art. 30 D.Lgs. 150/2011). La sentenza va legalizzata o munita di apostille per i Paesi della Convenzione dell'Aja del 1961, e tradotta con traduzione giurata o consolare.

La trascrizione al comune e i casi respinti

Provvedimento stranieroDocumentiEsito
Sentenza o accordo di divorzio di uno Stato UE (non Danimarca)Copia autentica + certificato del Reg. 2019/1111 (art. 36 o 66) + traduzioneTrascrizione nell'atto di matrimonio (art. 63 c. 2 lett. g DPR 396/2000), senza riesame
Sentenza extra-UECopia legalizzata o apostillata, attestazione di giudicato, traduzione giurata, documenti di notifica se il convenuto era contumaceTrascrizione dopo la verifica dell'art. 64; in caso di rifiuto, corte d'appello ex art. 67
Divorzio amministrativo o davanti a un'autorità religiosa con effetti civili nello Stato d'origineProvvedimento e prova degli effetti civiliRiconoscibile ex art. 65 se non contrario all'ordine pubblico
Ripudio unilaterale (talaq), anche omologato da un tribunaleNon riconoscibile: contrario all'ordine pubblico (Cass. 16804/2020)
Divorzio ottenuto senza che l'altro coniuge sia stato informato del processoNon riconoscibile (art. 64 lett. b; art. 38 Reg. 2019/1111)
Divorzio straniero mentre pende in Italia una causa iniziata primaNon riconoscibile (art. 64 lett. f); nell'UE prevale il giudice adito per primo

Il ripudio è il caso più discusso. La Cassazione (sentenza 16804/2020) ha negato il riconoscimento di un divorzio pronunciato in Palestina su ripudio del marito perché contrario all'ordine pubblico sotto due profili: quello processuale, per l'assenza di un vero contraddittorio con la moglie, e quello sostanziale, per la disparità tra i coniugi che la Costituzione e la Carta dei diritti dell'Unione non tollerano. Non tutti i divorzi dei Paesi islamici sono ripudi: quando la legge straniera riconosce a entrambi i coniugi il diritto di sciogliere il matrimonio e la moglie ha partecipato al procedimento, il riconoscimento è ammesso. Un rifiuto di riconoscimento non lascia la moglie senza tutela: il matrimonio resta in vita per l'Italia e lei può chiedere qui separazione, divorzio, mantenimento e affidamento.

Divorziare in Italia da un coniuge straniero: giudice e legge

La prima domanda è quale giudice. Tra Stati membri decide l'art. 3 del regolamento 2019/1111, con criteri alternativi che il ricorrente sceglie: la residenza abituale dei coniugi, l'ultima residenza abituale comune se uno dei due vi risiede ancora, la residenza abituale del convenuto, quella del ricorrente se vi risiede da almeno un anno, o sei mesi se ne è cittadino, la cittadinanza comune. Il giudice adito per primo prevale e l'altro deve sospendere. Verso i Paesi extra-UE si applica anche l'art. 32 L. 218/1995, secondo cui la giurisdizione italiana sussiste, oltre ai casi generali, quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia. La seconda domanda è quale legge. Dal 21 giugno 2012 in Italia vale il regolamento 1259/2010 (Roma III), richiamato dall'art. 31 L. 218/1995: i coniugi possono scegliere di comune accordo la legge dello Stato della residenza abituale, dell'ultima residenza abituale se uno vi risiede ancora, della cittadinanza di uno di loro o del foro, per iscritto, anche durante la causa fino alla prima udienza con dichiarazione a verbale; senza scelta si applica la legge della residenza abituale comune al momento della domanda, in mancanza quella dell'ultima residenza comune cessata da non più di un anno se uno vi risiede ancora, poi quella della cittadinanza comune, infine quella del giudice adito. Se la legge così individuata non prevede il divorzio o non garantisce a uno dei coniugi pari accesso al divorzio o alla separazione, si applica la legge del foro (art. 10), e l'ordine pubblico resta il limite (art. 12). Ne discende che due stranieri residenti in Italia divorziano qui con la legge italiana, compreso il passaggio dalla separazione, mentre due italiani residenti all'estero possono chiedere al giudice straniero l'applicazione della legge italiana o divorziare secondo quella locale. I figli, il mantenimento e il regime dei beni seguono regole distinte (regolamento 2019/1111 per la responsabilità genitoriale, 4/2009 per gli alimenti, 2016/1103 per i regimi patrimoniali) e possono finire davanti a giudici diversi.

Che cosa fare

  1. Classificare il provvedimento: Stato UE o extra-UE, sentenza o atto, consensuale o unilaterale, data del procedimento.
  2. Procurarsi i documenti: copia autentica, certificato europeo o attestazione di giudicato, apostille o legalizzazione, traduzione giurata, prova della notifica al coniuge contumace.
  3. Chiedere la trascrizione al comune dove è trascritto il matrimonio o tramite il consolato, con istanza scritta; conservare la ricevuta.
  4. Se rifiutano o l'ex coniuge contesta: ricorso alla corte d'appello ex art. 67 L. 218/1995 con rito semplificato; per i divorzi UE, procedimento di diniego o di accertamento del regolamento.
  5. Per divorziare in Italia: verificare la giurisdizione (art. 3 Reg.; art. 32 L. 218), scegliere per iscritto la legge applicabile se conviene, valutare la separazione o il divorzio diretto secondo quella legge, e affrontare a parte figli e mantenimento.

Un divorzio straniero è quasi sempre valido in Italia; ciò che cambia è la quantità di carte per farlo risultare nei registri, e il ripudio è l'eccezione. Il procedimento italiano contenzioso è nella pagina sul divorzio giudiziale, quello concordato nella pagina sul divorzio congiunto e le vie senza tribunale nelle pagine sul divorzio davanti al sindaco e sulla negoziazione assistita; lo spostamento dei figli all'estero, che ha regole proprie, nella pagina su trasferirsi con il figlio.

Domande frequenti

Ho divorziato in Germania: devo fare qualcosa in Italia?
Il divorzio vale già; per aggiornare lo stato civile italiano presenti al comune dove è trascritto il matrimonio (o al consolato, se risiede all'estero) la copia della sentenza e il certificato dell'art. 36 del Reg. 2019/1111 rilasciato dal giudice tedesco, con traduzione. Nessun giudice italiano deve intervenire; il comune non può riesaminare il merito.
Il divorzio ottenuto negli Stati Uniti o in Brasile è valido?
Sì se rispetta i requisiti dell'art. 64 L. 218/1995: giudice competente secondo i criteri italiani, difesa garantita, sentenza definitiva, nessun contrasto con giudicati italiani né con l'ordine pubblico. Si chiede la trascrizione al comune con la sentenza legalizzata o apostillata, l'attestazione di passaggio in giudicato e la traduzione giurata; se l'ufficiale rifiuta o l'ex coniuge contesta, decide la corte d'appello (art. 67).
Mio marito mi ha ripudiata davanti a un tribunale del suo Paese: sono divorziata anche in Italia?
No. La Cassazione (16804/2020) ha escluso il riconoscimento del ripudio unilaterale perché contrario all'ordine pubblico: discrimina la moglie e non garantisce il contraddittorio. In Italia il matrimonio continua e può chiedere lei la separazione e il divorzio, con il mantenimento e la divisione dei beni secondo la legge applicabile.
Sono italiana, mio marito è marocchino e viviamo in Italia: dove e come divorzio?
In Italia, perché la residenza abituale comune è qui (art. 3 Reg. 2019/1111) e comunque perché lei è cittadina italiana (art. 32 L. 218/1995). La legge applicabile è quella italiana come legge della residenza abituale comune, salvo che scegliate insieme, per iscritto, un'altra legge tra quelle ammesse da Roma III; se la legge scelta o richiamata non prevedesse il divorzio o discriminasse un coniuge si applicherebbe comunque la legge italiana (art. 10).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

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  • Separazione e divorzioSepararsi e divorziare con la negoziazione assistitaSepararsi e divorziare senza tribunale: negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014), nullaosta o autorizzazione del procuratore, figli, accordo davanti al sindaco.
  • Figli, affidamento e mantenimentoTrasferirsi in un'altra città o all'estero con il figlioLa residenza del minore è decisione comune (art. 337-ter c.c.): autorizzazione del giudice, criteri della Cassazione (12282/2024, 11378/2026).
  • Scegliere e verificare l'avvocatoServe un avvocato all'estero: come orientarsiTitoli e abilitazioni straniere, gli elenchi dei consolati, il patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere UE (D.Lgs. 116/2005), il detenuto all'estero.