In breve
- La regola: la residenza abituale del figlio è una decisione «di maggiore interesse» da assumere di comune accordo; in caso di disaccordo decide il giudice (art. 337-ter, c. 3, c.c.); vale nell'affidamento condiviso e, salvo diversa statuizione, anche in quello esclusivo (art. 337-quater).
- Il genitore è libero, il figlio no: chi ha il collocamento può trasferirsi, ma può portare con sé il figlio solo con il consenso dell'altro o con l'autorizzazione del tribunale, che valuta l'interesse concreto del minore e la tutela della bigenitorialità (Cass. 12282/2024, 2941/2025, 11378/2026).
- Trasferimento unilaterale in Italia: non è reato, ma è violazione grave: ordine di rientro, cambio di collocamento, ammonimento, sanzioni fino a 5.000 euro e risarcimento (art. 473-bis.39 c.p.c.).
- All'estero: reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574-bis c.p., 1-4 anni) e procedura di rientro della Convenzione dell'Aja 1980 e del Regolamento (UE) 2019/1111.
- Come si fa bene: accordo scritto con nuovo calendario, ripartizione delle spese di viaggio e mantenimento, omologato o depositato; oppure ricorso di modifica con richiesta di autorizzazione e piano di frequentazione «compensativo».
La regola e i criteri del giudice
«La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. […] Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento».
Il collocamento prevalente presso un genitore non gli dà il potere di decidere dove il figlio vive: la legge, dal 2013, include espressamente «la scelta della residenza abituale del minore» tra le decisioni comuni, e la giurisprudenza lo legge insieme al diritto del figlio, sancito dal primo comma, a un rapporto «equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori» e all'art. 8 della CEDU. Il conflitto è tra due diritti veri: quello del genitore, garantito dalla Costituzione, di scegliere la propria residenza e di rifarsi una vita (lavoro, nuovo partner, famiglia d'origine), e quello del figlio a non perdere l'altro genitore. La Cassazione ha chiarito che la libertà del genitore non può essere «valutata negativamente» in sé, ma non può neppure imporre al figlio la perdita del rapporto: il giudice deve compiere una valutazione comparativa concreta e, dove autorizza, prevedere misure compensative (periodi estivi e festivi lunghi con l'altro genitore, calendario di viaggi, ripartizione dei costi, contatti quotidiani a distanza); l'ordinanza 12282/2024 ha annullato un'autorizzazione a trasferirsi a 850 km con tre figli perché la corte d'appello non aveva considerato che la distanza impediva ogni frequentazione ordinaria, e la decisione 11378/2026, sullo stesso caso dopo il rinvio, ha fissato il principio per cui il trasferimento non viola di per sé la bigenitorialità se l'interesse del minore è accertato in concreto e sono adottate misure adeguate. La sentenza 2941/2025 ha aggiunto la continuità ambientale: la stabilità di scuola, amicizie e affetti del figlio è un bene da preservare, e il trasferimento va autorizzato solo se il nuovo contesto assicura una stabilità pari o superiore.
In pratica contano: i motivi del trasferimento (un lavoro reale, la famiglia d'origine di sostegno, un nuovo nucleo, non l'allontanamento dall'ex), l'età del figlio (i piccoli seguono più facilmente il genitore di riferimento; gli adolescenti sono ascoltati e il loro radicamento pesa), la distanza e i tempi e costi reali di viaggio, la qualità del rapporto con l'altro genitore e il suo effettivo esercizio delle visite, la disponibilità del genitore che parte a farsi carico di trasporti e a garantire i contatti, l'eventuale disponibilità dell'altro a trasferirsi a sua volta. Se l'interesse del figlio è restare, il giudice non vieta al genitore di partire: dispone che il figlio resti collocato presso l'altro, con un calendario adeguato per chi si è trasferito.
Le tre strade
| Strada | Come | Conseguenze | Norma |
|---|---|---|---|
| Accordo | consenso scritto dell'altro genitore con nuovo calendario, ripartizione delle spese di viaggio, eventuale revisione del mantenimento; deposito congiunto per la modifica delle condizioni o negoziazione assistita | trasferimento legittimo; l'accordo modificato è titolo esecutivo e vincola entrambi | art. 337-ter, c. 3; art. 473-bis.29 c.p.c.; art. 6 DL 132/2014 |
| Autorizzazione del giudice | ricorso di modifica (o domanda nel giudizio pendente) con i motivi, il progetto di vita nel nuovo luogo (casa, scuola, lavoro) e un piano di frequentazione compensativo; possibile ascolto del minore e CTU; provvedimenti provvisori | autorizzazione con nuove condizioni, o diniego con conferma del collocamento (eventualmente presso l'altro genitore se il primo parte comunque) | art. 337-ter; artt. 473-bis.29, 473-bis.22 c.p.c. |
| Trasferimento unilaterale in Italia | — | ricorso urgente dell'altro genitore anche con provvedimento indifferibile (art. 473-bis.15); ordine di rientro del minore; modifica del collocamento; ammonimento, risarcimento, sanzione fino a 5.000 euro alla Cassa delle ammende (art. 473-bis.39); valutazione negativa per l'affidamento; niente reato salvo che si impedisca del tutto all'altro genitore l'esercizio della responsabilità (art. 574 c.p., a querela) | art. 337-ter, c. 3; artt. 473-bis.15 e 39 c.p.c.; art. 574 c.p. |
| Trasferimento o trattenimento all'estero senza consenso | — | reato dell'art. 574-bis c.p. (1-4 anni; sospensione dalla responsabilità genitoriale se il giudice lo ritiene nell'interesse del minore, dopo Corte cost. 102/2020); procedura di rientro della Convenzione dell'Aja 1980 (Autorità centrale, decisione del giudice dello Stato di rifugio entro 6 settimane) e del Regolamento 2019/1111 nell'UE | art. 574-bis c.p.; L. 64/1994; Reg. (UE) 2019/1111 |
Il tempo gioca contro chi si muove senza titolo: il figlio che si è già ambientato nella nuova città rende il rientro traumatico, e i giudici lo sanno, ma proprio per questo la giurisprudenza recente rifiuta di premiare il fatto compiuto, ordinando il rientro quando il trasferimento è recente e sanzionando il genitore che ha creato la situazione. Per il genitore che subisce il trasferimento la mossa giusta è il ricorso immediato, con richiesta di provvedimenti urgenti; per quello che vuole partire, la richiesta preventiva, con un progetto credibile e un calendario generoso per l'altro.
Che cosa fare
- Prima di decidere: parlarne con l'altro genitore e, se possibile, con un mediatore familiare; un accordo scritto e depositato evita mesi di causa e un esito incerto.
- Preparare la richiesta: contratto di lavoro o motivo documentato, casa, scuola già individuata, rete familiare, piano di frequentazione con giorni, festività, vacanze, modalità di viaggio e chi paga; proporre la revisione del mantenimento tenendo conto dei costi di trasporto.
- Chiedere i provvedimenti provvisori se il trasferimento ha una scadenza (inizio dell'anno scolastico, assunzione): il giudice può autorizzare in via temporanea con ordinanza (art. 473-bis.22).
- Se l'altro parte con il figlio: ricorso urgente con richiesta di rientro e di collocamento, denuncia solo nei casi di sottrazione effettiva; all'estero, istanza all'Autorità centrale (Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile) per il rientro ex Convenzione dell'Aja entro un anno dalla sottrazione.
- Documenti del minore: non firmare assensi al passaporto o all'espatrio senza un accordo scritto sulle date di rientro; in caso di rischio, chiedere il divieto di espatrio e la segnalazione alla frontiera.
Le regole dell'affidamento e del collocamento sono nella pagina sull'affidamento condiviso; come si modificano le condizioni nella pagina sulla revisione; i rimedi contro il genitore che non rispetta i provvedimenti nella pagina sull'inadempimento; i trasferimenti all'estero nella pagina sulla sottrazione internazionale.
Domande frequenti
Ho trovato lavoro a 500 km: posso trasferirmi con mio figlio se l'altro genitore non è d'accordo?
Se mi trasferisco lo stesso, che cosa rischio?
Quali criteri usa il giudice per autorizzare?
Serve il consenso dell'altro genitore anche per una vacanza o per il passaporto?
Fonti normative
- Art. 337-ter c.c. — Provvedimenti riguardo ai figli
- Art. 337-quater c.c. — Affidamento a un solo genitore
- Art. 473-bis.29 c.p.c. — Modificabilità dei provvedimenti
- Art. 473-bis.39 c.p.c. — Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni
- Art. 574-bis c.p. — Sottrazione e trattenimento di minore all'estero
- L. 64/1994 — Ratifica della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Figli, affidamento e mantenimentoL'affidamento condiviso dei figliBigenitorialità, collocamento e residenza, calendario e tempi, decisioni importanti e ordinarie, piano genitoriale, affido esclusivo, ascolto del minore, CTU, violazioni.
- Separazione e divorzioModificare le condizioni di separazione e divorzioQuando (art. 473-bis.29 c.p.c.: qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici; art. 337-quinquies c.c.: revisione di affidamento, responsabilità genitoriale e contributo; art. 156 ult. c. c.c.: revoca o modifica dei provvedimenti per giustificati motivi nella separazione; la norma vale per sentenze, omologhe di consensuale, divorzi congiunti, accordi di negoziazione assistita e davanti al sindaco; il vecchio art. 9 L. 898/1970 e l'art. 710 c.p.c. sono stati abrogati dalla riforma Cartabia), i motivi (peggioramento reale e non voluto del reddito dell'obbligato: licenziamento, cassa integrazione, malattia, pensionamento, non le dimissioni o la riduzione volontaria; miglioramento del beneficiario: nuovo lavoro, eredità, convivenza stabile; nuovi figli o nuovo matrimonio dell'obbligato, che contano ma non azzerano; figli diventati maggiorenni e autonomi, o che vivono con l'altro genitore, o che studiano fuori; cambiamento delle esigenze dei figli, età, scuola, sport, spese mediche; trasferimento di residenza, nuovo collocamento, inadempimenti; assegnazione della casa che cessa se i figli non vi abitano più o il genitore assegnatario si risposa o convive; la valutazione comparativa delle condizioni al momento del provvedimento e ora), che cosa non si modifica (l'assegno divorzile una tantum, art. 5 c. 8 L. 898/1970; l'addebito; le attribuzioni patrimoniali e i trasferimenti immobiliari già eseguiti; le clausole contrattuali accessorie, salvo i vizi; l'assegno di divorzio cessa di diritto con le nuove nozze del beneficiario, art. 5 c. 10, e per la convivenza stabile perde la componente assistenziale, Cass. SU 32198/2021), la procedura (ricorso al tribunale del luogo di residenza abituale del minore o, senza figli minori, del convenuto, con gli stessi documenti del rito unificato: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto, patrimonio, art. 473-bis.12; udienza, provvedimenti provvisori e urgenti, istruttoria, decisione con sentenza; reclamo e appello con ricorso ex art. 473-bis.30; tempi da pochi mesi a oltre un anno; mediazione familiare consigliata; accordo delle parti con ricorso congiunto, negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 o accordo davanti al sindaco solo senza figli minori e senza trasferimenti patrimoniali), gli effetti (la modifica decorre di regola dalla domanda, salvo diversa decisione; gli assegni scaduti non si restituiscono; nessuna sospensione automatica: fino alla decisione si paga l'importo vigente, salvo provvedimento provvisorio; l'inadempimento nel frattempo espone a pignoramento e reato), i casi pratici (padre che perde il lavoro, madre che si risposa, figlio ventiseienne che lavora, trasferimento all'estero, nuova famiglia con altri figli, aumento delle spese scolastiche).
- Figli, affidamento e mantenimentoLa sottrazione internazionale di minori: la Convenzione dell'Aja e il rientroQuando lo spostamento è illecito (art. 3 Convenzione: violazione di un diritto di affidamento effettivamente esercitato secondo la legge della residenza abituale; affidamento condiviso e responsabilità genitoriale congiunta; trasferimento senza consenso e mancato rientro), la procedura (domanda all'Autorità centrale, in Italia il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, anche tramite l'Autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore; trasmissione al procuratore presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore; ricorso d'urgenza e decreto entro 30 giorni, immediatamente esecutivo, ricorso per cassazione senza sospensione: art. 7 L. 64/1994; esecuzione a cura del PM con i servizi minorili), il termine di un anno (art. 12: rientro immediato; dopo un anno, salvo integrazione del minore nel nuovo ambiente), le eccezioni (art. 13: mancato esercizio dell'affidamento, consenso o acquiescenza, grave rischio di pericolo fisico o psichico o situazione intollerabile, opposizione del minore con età e maturità adeguate; art. 20 diritti fondamentali; interpretazione restrittiva), il regolamento (UE) 2019/1111 tra Stati UE (sei settimane per grado, ascolto del minore, mediazione, misure di protezione che impediscono il rifiuto ex art. 27, procedura dopo il diniego ex art. 29 con decisione finale del giudice della residenza abituale), il diritto di visita transfrontaliero (art. 21), il reato (art. 574-bis c.p.: 1-4 anni, 6 mesi-3 anni con il consenso dell'ultraquattordicenne, sospensione della responsabilità genitoriale rimessa al giudice dopo Corte cost. 102/2020; art. 574 per la sottrazione interna; mandato d'arresto europeo), prevenzione (divieto di espatrio, ritiro del passaporto e del documento valido per l'espatrio, iscrizione del minore, provvedimenti ex art. 473-bis, sistema di allerta di frontiera), Paesi non aderenti (vie diplomatiche, accordi bilaterali, riconoscimento dei provvedimenti), avvocati specializzati e costi, gratuito patrocinio.
- Figli, affidamento e mantenimentoL'assegno di mantenimento per i figli: come si calcolaI criteri dell'art. 337-ter, il mantenimento diretto, le tabelle dei tribunali, spese straordinarie, ISTAT, indagini sui redditi, maggiorenni, modifica, mancato pagamento.
- Separazione e divorzioL'assegnazione della casa coniugaleCriterio dell'interesse dei figli, casa di proprietà dell'altro coniuge, dei suoceri o in affitto, senza figli, effetti sul mantenimento, revoca (figli autonomi, nuova convivenza, nuove nozze, trasferimento), trascrizione e vendita a terzi, mutuo, spese e condominio, IMU, cambio di residenza da comunicare in 30 giorni, coppie non sposate.
- Separazione e divorzioLa mediazione familiareChe cos'è e che cosa non è (differenze con mediazione civile ex D.Lgs. 28/2010, negoziazione assistita, consulenza psicologica, coordinazione genitoriale), il mediatore familiare (art. 12-bis, 12-ter, 12-quater disp. att. c.p.c.: elenco presso il tribunale, cinque anni di iscrizione a un'associazione, formazione su famiglia, minori e violenza), l'invito del giudice e il rinvio dei provvedimenti (art. 473-bis.10), il divieto in caso di violenza domestica (art. 473-bis.43), riservatezza e non utilizzabilità, come si svolge (incontri, durata, costi, gratuito nei centri pubblici), come l'accordo diventa vincolante (consensuale, negoziazione assistita, Comune, piano genitoriale), quando conviene e quando no.