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GuidaLavoro e previdenza · Pensioni, INPS e INAIL

Come si fa ricorso contro l'INPS

Contro un provvedimento dell'INPS si passa quasi sempre per due porte: il ricorso amministrativo al comitato competente entro 90 giorni, che sospende il conto alla rovescia ma non l'esecuzione, e poi, se il comitato rigetta o tace per 90 giorni, la causa davanti al giudice del lavoro, entro tre anni per le pensioni e un anno per le prestazioni temporanee. Per invalidità e inabilità la causa comincia con la perizia medica preventiva obbligatoria.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Ricorso amministrativo (art. 46 L. 88/1989): al comitato provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione, online (SPID o patronato); decisione in 90 giorni, poi si può agire; il ricorso non sospende il provvedimento.
  • Causa al giudice del lavoro del luogo di residenza: improcedibile senza ricorso amministrativo o senza aver atteso 180 giorni (art. 443 c.p.c.).
  • Decadenze (art. 47 DPR 639/1970): 3 anni per le pensioni, 1 anno per le prestazioni temporanee (NASpI, malattia, maternità, assegni familiari), anche per le prestazioni riconosciute solo in parte.
  • Invalidità e inabilità: nessun ricorso amministrativo, ma accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis) con CTU e omologa.
  • Spese: chi perde non paga se sotto il doppio del limite del patrocinio (art. 152 disp. att.); interessi dalla reiezione.

Il ricorso amministrativo

Art. 46, commi 5, 6 e 8, L. 88/1989 — Contenzioso in materia di prestazioni

«Il termine per ricorrere al comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. […] La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto».

Ogni provvedimento dell'INPS (reiezione, revoca, ricalcolo, richiesta di restituzione di un indebito) deve indicare i rimedi, gli organi e i termini (art. 47 DPR 639/1970); in mancanza i termini non decorrono. Il primo passo è il ricorso amministrativo agli organi dell'Istituto: il comitato provinciale e le sue commissioni speciali per pensioni dei lavoratori dipendenti, Fondo di garanzia, NASpI e disoccupazione, malattia e maternità, trattamenti di famiglia; le commissioni delle gestioni per artigiani, commercianti e coltivatori; il comitato amministratore della gestione separata per le prestazioni dei parasubordinati; i comitati per l'assegno unico e le altre prestazioni introdotte di recente secondo le circolari dell'Istituto. Si presenta online nell'area riservata (SPID, CIE, CNS) o tramite un patronato, gratuito, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con i motivi e i documenti (buste paga, certificati, contributi mancanti, estratto conto); il comitato decide entro 90 giorni, e il silenzio oltre quel termine libera la via giudiziaria. Il ricorso non sospende il provvedimento: la pensione non viene pagata e l'indebito viene trattenuto, salvo che l'Istituto conceda la sospensione o la rateizzazione. Non esiste ricorso amministrativo, e si va direttamente in tribunale con l'accertamento tecnico preventivo, per le prestazioni che dipendono da un requisito sanitario: invalidità civile e accompagnamento, cecità e sordità, handicap, pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità; per le materie contributive (avvisi di addebito, cartelle) il rimedio è l'opposizione al giudice del lavoro entro 40 giorni. Il ricorso amministrativo è anche il momento per sanare la domanda: la prestazione chiesta con un titolo sbagliato può essere riconosciuta con quello giusto, e i contributi mancanti possono essere ricostruiti con la denuncia del datore o la richiesta di regolarizzazione.

La causa davanti al giudice del lavoro

  1. Procedibilità (art. 443 c.p.c.): la domanda è improcedibile finché non è esaurito il procedimento amministrativo o non sono trascorsi 180 giorni dal ricorso (90 per le prestazioni dell'art. 46); se manca il ricorso, il giudice sospende e assegna 60 giorni per presentarlo, con riassunzione entro 180 giorni.
  2. Decadenza (art. 47 DPR 639/1970): la causa va proposta, a pena di decadenza, entro tre anni per i trattamenti pensionistici e un anno per le prestazioni temporanee, dalla comunicazione della decisione del comitato o dalla scadenza dei termini del procedimento amministrativo, computati dalla domanda di prestazione; la decadenza vale anche per le prestazioni riconosciute in parte e per gli accessori (dal riconoscimento parziale o dal pagamento della sorte). Il decorso della decadenza estingue il diritto ai ratei anteriori, ma non impedisce di ripresentare la domanda per il futuro.
  3. Competenza e rito: tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore (art. 444 c.p.c.), rito del lavoro con ricorso, udienza di discussione, prove documentali e testimoniali, consulenza tecnica contabile o medica; l'INPS si difende con i propri avvocati e produce il fascicolo.
  4. Invalidità e inabilità (art. 445-bis): ricorso per accertamento tecnico preventivo al tribunale di residenza, di regola entro sei mesi dal verbale della commissione; il giudice nomina un CTU che visita l'interessato in contraddittorio con il medico dell'INPS; deposito della relazione, 30 giorni per la dichiarazione di dissenso; senza contestazioni il giudice omologa con decreto non impugnabile e l'INPS paga entro 120 giorni; con la contestazione, ricorso di merito entro 30 giorni e sentenza inappellabile. La richiesta interrompe la prescrizione.
  5. Somme, interessi, prescrizione: dalla reiezione della domanda decorrono gli interessi legali, con la rivalutazione nel limite del maggiore tra i due; i ratei di pensione non riscossi si prescrivono in dieci anni, gli accessori in cinque, le indennità di malattia e maternità in un anno dalla fine dell'evento, la NASpI decade se non chiesta entro 68 giorni dal licenziamento.
  6. Spese: chi perde non è condannato alle spese se ha un reddito imponibile fino al doppio del limite per il gratuito patrocinio, dichiarandolo nel ricorso (art. 152 disp. att. c.p.c.); resta la responsabilità aggravata per la lite temeraria. Il gratuito patrocinio copre l'avvocato per chi è sotto il limite ordinario.

Indebiti, contributi, consigli pratici

Quando l'INPS chiede la restituzione di una prestazione pagata per errore, la difesa cambia secondo il tipo: le pensioni indebite non si restituiscono se l'errore è dell'Istituto e il pensionato non ha taciuto fatti rilevanti (art. 52 L. 88/1989, con la sanatoria dei periodi anteriori alla comunicazione), mentre le prestazioni temporanee (NASpI, malattia, assegni) di regola vanno restituite, con la possibilità di rateizzare e con la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione; in ogni caso il ricorso amministrativo e la causa seguono le stesse regole e i termini sopra descritti, e le trattenute sulla pensione non possono superare il quinto. Per i contributi (avviso di addebito, diffida, cartella) il rimedio è l'opposizione davanti al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica, con le eccezioni di prescrizione quinquennale e di merito, e la richiesta di sospensione. Conviene sempre chiedere all'INPS l'estratto conto contributivo e il fascicolo con accesso agli atti, conservare la ricevuta della domanda telematica (i termini decorrono da lì), rivolgersi al patronato per la fase amministrativa e a un avvocato per la causa, che per le pensioni ha spesso valori elevati (arretrati per anni) e per le prestazioni sanitarie richiede una perizia di parte da produrre nell'ATP. La prescrizione della contribuzione omessa dal datore è di cinque anni: la denuncia all'INPS entro quel termine è l'unico modo per non perdere i contributi, oltre la rendita vitalizia a spese del datore.

Domande frequenti

Quanto tempo ho per contestare una pensione negata?

Novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento per il ricorso amministrativo al comitato (art. 46 L. 88/1989); poi, se il ricorso è respinto o il comitato non decide entro 90 giorni, tre anni per la causa davanti al giudice del lavoro, a pena di decadenza (art. 47 DPR 639/1970), che decorrono dalla comunicazione della decisione o dalla scadenza dei termini del procedimento amministrativo. Il termine di decadenza vale anche per chiedere la parte di pensione non riconosciuta e gli arretrati.

Per la NASpI o la maternità i termini sono gli stessi?

Il ricorso amministrativo resta di 90 giorni, ma la decadenza per la causa è di un anno (art. 47, terzo comma, DPR 639/1970) per le prestazioni temporanee (disoccupazione, malattia, maternità, assegni familiari), sempre dalla decisione o dalla scadenza dei termini. Attenzione anche alla prescrizione breve: le indennità di malattia e maternità si prescrivono in un anno dalla fine dell'evento.

Mi hanno negato l'invalidità civile: devo fare il ricorso amministrativo?

No: per invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, come per l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilità, non c'è ricorso amministrativo ma l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis c.p.c.): un ricorso al tribunale del luogo di residenza entro sei mesi dal verbale, il giudice nomina un medico che visita con il medico INPS, e se nessuno contesta la relazione entro 30 giorni il giudice la omologa con decreto; solo in caso di contestazione si apre il giudizio di merito. Serve l'avvocato, con gratuito patrocinio se il reddito lo consente.

Se perdo, pago le spese all'INPS?

Non se nell'anno precedente il vostro reddito imponibile era pari o inferiore al doppio del limite per il gratuito patrocinio (art. 152 disp. att. c.p.c.), con dichiarazione nel ricorso; sopra quella soglia si applicano le regole ordinarie sulla soccombenza. Chi agisce in modo temerario risponde comunque ex art. 96 c.p.c. Il patrocinio a spese dello Stato copre il proprio avvocato con i limiti ordinari di reddito.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • Costi e gratuito patrocinioIl gratuito patrocinio nel processo civileSoglia di 13.659,64 euro di reddito familiare, domanda al Consiglio dell'ordine, ammissione in dieci giorni, avvocato dall'elenco, cosa copre, revoca e controlli, spese di soccombenza.
  • Cartelle e riscossioneLa prescrizione delle cartelle: 5 o 10 anni?Decadenza (termini per la notifica della cartella, art. 25) e prescrizione (dopo la notifica), tabella dei termini per tipo di credito, la regola delle Sezioni Unite 23397/2016 (la cartella non è un giudicato), atti interruttivi (intimazione ex art. 50, preavviso di fermo, ipoteca, pignoramento, rateizzazione), sospensione durante la rateizzazione e le definizioni agevolate, come si eccepisce (ricorso alla Corte tributaria, al giudice del lavoro, al giudice di pace o dell'esecuzione), estratto di ruolo e impugnabilità limitata, cartelle vecchie e stralcio, richiesta di sgravio in autotutela, effetti sul DURC.