In breve
- Dal 6% al 15% di menomazione: indennizzo del danno biologico in capitale, una tantum.
- Dal 16%: rendita mensile, con una quota in più per le conseguenze sul reddito.
- Aggravamento: revisione su domanda con certificato medico, nei tempi previsti dalla legge.
- Opposizione entro 60 giorni dalla comunicazione, poi causa al giudice del lavoro.
- Prescrizione in tre anni, sospesa durante la fase amministrativa.
Capitale o rendita: le soglie
«L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.»
Dal 2000 l'INAIL non indennizza più la riduzione della capacità di lavoro, ma il danno biologico, cioè la lesione dell'integrità psicofisica valutata con la «tabella delle menomazioni», che tiene conto anche degli aspetti dinamico-relazionali. Sotto il 6% non spetta nulla; dal 6% al 15% si riceve una somma in capitale; dal 16% una rendita. Dal 16% la rendita comprende anche una quota per le conseguenze patrimoniali, calcolata moltiplicando la retribuzione per il grado di menomazione e per un coefficiente che dipende dalla categoria di attività del lavoratore e dalla possibilità di ricollocarlo. Per gli infortuni e le malattie anteriori al nuovo sistema restano le regole del testo unico: rendita per inabilità permanente oltre il 10% per gli infortuni e il 20% per le malattie professionali (art. 74 DPR 1124/1965).
| Grado di menomazione | Prestazione |
|---|---|
| Meno del 6% | Nessun indennizzo per il danno permanente |
| Dal 6% al 15% | Indennizzo in capitale, secondo età e grado |
| 16% e oltre | Rendita per il danno biologico più quota per le conseguenze patrimoniali |
Le altre prestazioni dell'assicurazione sono l'indennità per l'inabilità temporanea, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, la rendita ai superstiti, le cure e le protesi (art. 66). Come si denuncia l'evento e che cosa spetta nei primi giorni è spiegato nelle pagine sull'infortunio sul lavoro e sulla malattia professionale.
La revisione per aggravamento o miglioramento
La rendita può essere aumentata se le condizioni peggiorano per effetto dell'infortunio, oppure ridotta o soppressa se migliorano, su domanda del titolare o per iniziativa dell'INAIL (art. 83; per le malattie professionali art. 137). La domanda va corredata da un certificato medico che attesti l'aggravamento e la nuova percentuale; l'Istituto deve pronunciarsi entro novanta giorni. I tempi sono scanditi dalla legge: nei primi quattro anni dalla costituzione della rendita la prima revisione è possibile dopo un anno dall'infortunio e sei mesi dalla costituzione, e ciascuna delle successive a distanza di almeno un anno; dopo il quarto anno, solo alla fine del settimo e del decimo anno. Chi rifiuta le visite di controllo rischia la sospensione della rendita.
Chi era stato dichiarato guarito senza postumi, o con postumi sotto la soglia, può chiedere il capitale o la rendita se l'aggravamento arriva entro dieci anni dall'infortunio o quindici anni dalla malattia professionale; dalla rendita si detrae il capitale eventualmente già ricevuto (art. 13, c. 4, D.Lgs. 38/2000).
Opposizione e causa
| Fase | Termine | Norma |
|---|---|---|
| Opposizione all'INAIL con motivi, percentuale richiesta e certificato medico | 60 giorni dalla comunicazione | Art. 104 DPR 1124/1965 |
| Risposta dell'INAIL | 60 giorni dalla ricezione; in mancanza si può agire | Art. 104 |
| Conclusione della fase amministrativa | 150 giorni (opposizione) o 210 (revisione) | Art. 111 |
| Causa davanti al giudice del lavoro | Entro la prescrizione di tre anni, sospesa nella fase amministrativa | Art. 112 |
L'opposizione si invia con raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna che ne attesti la ricezione. Senza risposta nei termini, o con una risposta insoddisfacente, si propone ricorso al giudice del lavoro con il rito del lavoro; a differenza delle cause sull'invalidità INPS, non serve l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Nel processo decide di regola un consulente medico nominato dal giudice, e una buona relazione medico-legale di parte è spesso decisiva. Se il danno reale supera quanto indennizzato dall'INAIL, per la differenza si può agire contro il datore di lavoro responsabile, come spiegato nella pagina sull'infortunio sul lavoro.
- Leggere la comunicazione dell'INAIL: percentuale, tabella applicata, data.
- Farsi valutare da un medico legale per stimare la percentuale corretta.
- Inviare l'opposizione entro 60 giorni con certificato e percentuale richiesta.
- Tenere nota dei termini: 60, 150 giorni e prescrizione triennale.
- Chiedere la revisione se i postumi peggiorano, nei tempi di legge.
Domande frequenti
L'INAIL mi ha riconosciuto il 14%: perché non ho la rendita?
I postumi sono peggiorati: posso chiedere di più?
Come si contesta la valutazione dell'INAIL?
Entro quando bisogna agire?
Fonti normative
- Art. 13 D.Lgs. 38/2000 — Danno biologico
- Art. 83 DPR 1124/1965 — Revisione della rendita (infortuni)
- Art. 104 DPR 1124/1965 — Opposizione alla liquidazione
- Art. 111 DPR 1124/1965 — Fase amministrativa e azione giudiziaria
- Art. 112 DPR 1124/1965 — Prescrizione
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
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