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ProceduraLavoro e previdenza · Pensioni, INPS e INAIL

La rendita INAIL e i ricorsi

Dopo un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, se restano postumi permanenti l'INAIL indennizza il danno biologico: con una somma in capitale per le menomazioni tra il 6 e il 15 per cento, con una rendita mensile dal 16 per cento, che comprende anche una quota per le conseguenze sul reddito. La percentuale stabilita dal medico dell'Istituto decide quindi se si riceve una somma una tantum o una rendita a vita, e quanto. Contestarla è possibile, con una procedura precisa e termini brevi. Questa pagina spiega come si calcola la rendita, come si chiede la revisione per aggravamento e come si fa opposizione e causa.

Verificato il 24 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Dal 6% al 15% di menomazione: indennizzo del danno biologico in capitale, una tantum.
  • Dal 16%: rendita mensile, con una quota in più per le conseguenze sul reddito.
  • Aggravamento: revisione su domanda con certificato medico, nei tempi previsti dalla legge.
  • Opposizione entro 60 giorni dalla comunicazione, poi causa al giudice del lavoro.
  • Prescrizione in tre anni, sospesa durante la fase amministrativa.

Capitale o rendita: le soglie

Art. 13, c. 2, lett. a, D.Lgs. 38/2000

«L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.»

Dal 2000 l'INAIL non indennizza più la riduzione della capacità di lavoro, ma il danno biologico, cioè la lesione dell'integrità psicofisica valutata con la «tabella delle menomazioni», che tiene conto anche degli aspetti dinamico-relazionali. Sotto il 6% non spetta nulla; dal 6% al 15% si riceve una somma in capitale; dal 16% una rendita. Dal 16% la rendita comprende anche una quota per le conseguenze patrimoniali, calcolata moltiplicando la retribuzione per il grado di menomazione e per un coefficiente che dipende dalla categoria di attività del lavoratore e dalla possibilità di ricollocarlo. Per gli infortuni e le malattie anteriori al nuovo sistema restano le regole del testo unico: rendita per inabilità permanente oltre il 10% per gli infortuni e il 20% per le malattie professionali (art. 74 DPR 1124/1965).

Grado di menomazionePrestazione
Meno del 6%Nessun indennizzo per il danno permanente
Dal 6% al 15%Indennizzo in capitale, secondo età e grado
16% e oltreRendita per il danno biologico più quota per le conseguenze patrimoniali

Le altre prestazioni dell'assicurazione sono l'indennità per l'inabilità temporanea, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, la rendita ai superstiti, le cure e le protesi (art. 66). Come si denuncia l'evento e che cosa spetta nei primi giorni è spiegato nelle pagine sull'infortunio sul lavoro e sulla malattia professionale.

La revisione per aggravamento o miglioramento

La rendita può essere aumentata se le condizioni peggiorano per effetto dell'infortunio, oppure ridotta o soppressa se migliorano, su domanda del titolare o per iniziativa dell'INAIL (art. 83; per le malattie professionali art. 137). La domanda va corredata da un certificato medico che attesti l'aggravamento e la nuova percentuale; l'Istituto deve pronunciarsi entro novanta giorni. I tempi sono scanditi dalla legge: nei primi quattro anni dalla costituzione della rendita la prima revisione è possibile dopo un anno dall'infortunio e sei mesi dalla costituzione, e ciascuna delle successive a distanza di almeno un anno; dopo il quarto anno, solo alla fine del settimo e del decimo anno. Chi rifiuta le visite di controllo rischia la sospensione della rendita.

Chi era stato dichiarato guarito senza postumi, o con postumi sotto la soglia, può chiedere il capitale o la rendita se l'aggravamento arriva entro dieci anni dall'infortunio o quindici anni dalla malattia professionale; dalla rendita si detrae il capitale eventualmente già ricevuto (art. 13, c. 4, D.Lgs. 38/2000).

Opposizione e causa

FaseTermineNorma
Opposizione all'INAIL con motivi, percentuale richiesta e certificato medico60 giorni dalla comunicazioneArt. 104 DPR 1124/1965
Risposta dell'INAIL60 giorni dalla ricezione; in mancanza si può agireArt. 104
Conclusione della fase amministrativa150 giorni (opposizione) o 210 (revisione)Art. 111
Causa davanti al giudice del lavoroEntro la prescrizione di tre anni, sospesa nella fase amministrativaArt. 112

L'opposizione si invia con raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna che ne attesti la ricezione. Senza risposta nei termini, o con una risposta insoddisfacente, si propone ricorso al giudice del lavoro con il rito del lavoro; a differenza delle cause sull'invalidità INPS, non serve l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Nel processo decide di regola un consulente medico nominato dal giudice, e una buona relazione medico-legale di parte è spesso decisiva. Se il danno reale supera quanto indennizzato dall'INAIL, per la differenza si può agire contro il datore di lavoro responsabile, come spiegato nella pagina sull'infortunio sul lavoro.

  1. Leggere la comunicazione dell'INAIL: percentuale, tabella applicata, data.
  2. Farsi valutare da un medico legale per stimare la percentuale corretta.
  3. Inviare l'opposizione entro 60 giorni con certificato e percentuale richiesta.
  4. Tenere nota dei termini: 60, 150 giorni e prescrizione triennale.
  5. Chiedere la revisione se i postumi peggiorano, nei tempi di legge.

Domande frequenti

L'INAIL mi ha riconosciuto il 14%: perché non ho la rendita?
Perché per gli infortuni e le malattie professionali denunciate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000 la rendita spetta dal 16% di menomazione; tra il 6% e il 15% l'indennizzo del danno biologico è pagato una volta sola, in capitale, secondo una tabella che tiene conto dell'età (art. 13). Se si ritiene che la percentuale sia sottostimata, si può fare opposizione entro sessanta giorni e poi causa: passare dal 14 al 16 per cento significa passare da una somma una tantum a una rendita a vita.
I postumi sono peggiorati: posso chiedere di più?
Sì, con la domanda di revisione per aggravamento, corredata da un certificato medico che indichi la nuova percentuale. Nei primi quattro anni dalla costituzione della rendita la revisione si può chiedere una volta all'anno (la prima dopo un anno dall'infortunio e sei mesi dalla costituzione); dopo, solo alla fine del settimo e del decimo anno (art. 83). Chi era stato dichiarato guarito senza postumi indennizzabili può chiedere la liquidazione se l'aggravamento arriva entro dieci anni dall'infortunio o quindici dalla malattia professionale.
Come si contesta la valutazione dell'INAIL?
Con l'opposizione: entro sessanta giorni dalla comunicazione si inviano all'INAIL, con raccomandata o consegna con ricevuta, i motivi del disaccordo, la percentuale che si ritiene dovuta e un certificato medico (art. 104 DPR 1124/1965). Se l'Istituto non risponde entro sessanta giorni o la risposta non soddisfa, si può fare causa al giudice del lavoro. Per le prestazioni INAIL non è previsto l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio che vale per l'invalidità INPS.
Entro quando bisogna agire?
L'azione per le prestazioni si prescrive in tre anni dal giorno dell'infortunio o della manifestazione della malattia professionale (art. 112). La prescrizione resta sospesa durante la fase amministrativa, che deve chiudersi entro 150 giorni per l'opposizione ed entro 210 per la revisione (art. 111). Per le malattie accertabili solo dopo la morte, la Corte costituzionale ha escluso che la prescrizione decorra da prima del decesso (sentenza 544/1990).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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