In breve
- Tabellate: se la malattia e la lavorazione sono nelle tabelle, l'origine professionale si presume.
- Non tabellate: indennizzabili se il lavoratore prova la causa di lavoro.
- Denuncia al datore entro 15 giorni; il datore la trasmette all'INAIL entro 5.
- Prescrizione: 3 anni da quando malattia, origine lavorativa e grado indennizzabile sono conoscibili.
- Diniego: opposizione all'INAIL entro 60 giorni, poi ricorso al giudice del lavoro.
Tabellate e non tabellate: il sistema misto
«L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1.»
Le tabelle, una per l'industria e una per l'agricoltura, indicano per ogni malattia la lavorazione o l'agente che la causa e il periodo massimo entro cui deve manifestarsi dopo la fine dell'esposizione. Sono state riviste con il decreto interministeriale del 10 ottobre 2023, che si applica alle malattie denunciate dal 19 novembre 2023. Se il lavoratore dimostra di avere la malattia indicata, di essere stato addetto in modo abituale e sistematico alla lavorazione tabellata e che la malattia si è manifestata nel periodo previsto, l'origine professionale si presume: tocca all'INAIL provare che la malattia dipende da una causa estranea al lavoro o che l'esposizione non era idonea a provocarla (Cass. 12109/2023).
Dal 1988 sono tutelate anche le malattie non comprese nelle tabelle, o causate da lavorazioni o agenti non indicati, purché ne sia provata la causa di lavoro (Corte cost. 179/1988; art. 10, c. 4, D.Lgs. 38/2000). Qui l'onere della prova è del lavoratore: servono documenti sulle mansioni, sull'ambiente di lavoro e sull'esposizione, testimoni e una valutazione medico-legale. Lo stesso vale per le malattie tabellate che si manifestano dopo il periodo massimo indicato in tabella: non opera la presunzione, ma la causa di lavoro si può dimostrare. Per le patologie da stress e disagio organizzativo si veda la pagina su straining e stress lavoro-correlato.
La denuncia e i termini
| Passaggio | Chi e quando | Norma |
|---|---|---|
| Certificato medico | Il medico che riconosce la malattia lo trasmette all'INAIL per via telematica; per le malattie dell'elenco ministeriale ha anche un obbligo di denuncia | Artt. 53 e 139 DPR 1124/1965 |
| Denuncia al datore | Il lavoratore, entro 15 giorni dalla manifestazione; se tarda, perde l'indennizzo per il periodo precedente | Art. 52 |
| Denuncia all'INAIL | Il datore, entro 5 giorni da quando il lavoratore gliel'ha comunicata | Art. 53 |
| Prescrizione | 3 anni dalla manifestazione, sospesi durante la fase amministrativa | Artt. 111 e 112 |
| Opposizione al diniego | 60 giorni dalla comunicazione dell'INAIL, con certificato medico | Art. 104 |
La «manifestazione» della malattia, da cui decorrono i tre anni, non coincide con i primi sintomi: per la Cassazione la prescrizione decorre da quando fatti certi rendono conoscibili al lavoratore la malattia, la sua origine professionale e il raggiungimento del grado minimo indennizzabile (Cass. 10441/2007). Chi ha smesso di lavorare, o lavora per un datore diverso da quello presso cui si è ammalato, può comunque ottenere le prestazioni: conta l'esposizione subita, non il rapporto in corso (art. 134).
Le prestazioni e il ricorso
L'INAIL indennizza il danno biologico, valutato con la propria tabella delle menomazioni, in capitale dal 6% e con una rendita dal 16%, che comprende anche una quota per le conseguenze patrimoniali (art. 13 D.Lgs. 38/2000); nei periodi di assenza spetta l'indennità per inabilità temporanea, come per l'infortunio. Se l'INAIL nega la natura professionale o riconosce un grado troppo basso, entro sessanta giorni si presenta opposizione motivata con un certificato medico; se l'Istituto non risponde entro sessanta giorni o la risposta non soddisfa, si agisce davanti al giudice del lavoro (art. 104), secondo le regole del rito del lavoro. La causa si decide quasi sempre sulla consulenza tecnica medico-legale, che conviene preparare con un proprio consulente. Se la malattia si aggrava, si può chiedere la revisione della rendita con un certificato medico (art. 137).
Il datore di lavoro che non ha protetto il lavoratore risponde anche in proprio. L'obbligo di sicurezza dell'art. 2087 c.c. e le regole del D.Lgs. 81/2008, spiegate nella pagina sulla sicurezza sul lavoro, consentono di chiedere il danno differenziale: la parte di danno biologico e patrimoniale non coperta dall'INAIL e il danno morale, che l'INAIL non indennizza. L'esonero del datore dalla responsabilità civile cade quando il fatto costituisce reato perseguibile d'ufficio (art. 10 DPR 1124/1965), come le lesioni colpose da violazione delle norme antinfortunistiche.
- Far certificare la malattia dal medico indicando l'attività svolta e l'esposizione.
- Denunciarla al datore entro quindici giorni, per iscritto.
- Raccogliere le prove: mansioni, anni di esposizione, documento di valutazione dei rischi, cartelle del medico competente, colleghi.
- Contro il diniego, opposizione entro sessanta giorni e poi ricorso, senza superare i tre anni.
- Valutare l'azione contro il datore per il danno differenziale.
Il periodo di conservazione del posto durante la malattia è spiegato nella pagina sul comporto; le prestazioni INPS per l'invalidità non lavorativa in quella sull'invalidità civile.
Domande frequenti
La mia malattia non è nelle tabelle INAIL: posso ottenere l'indennizzo?
Entro quando devo presentare la domanda?
L'INAIL ha respinto la domanda: che cosa posso fare?
Oltre all'INAIL posso chiedere un risarcimento al datore di lavoro?
Fonti normative
- Art. 3 DPR 1124/1965 — Malattie professionali (e Corte cost. 179/1988)
- Artt. 52 e 53 DPR 1124/1965 — Denuncia della malattia professionale
- Artt. 104, 111 e 112 DPR 1124/1965 — Opposizione e prescrizione
- Artt. 10 e 13 D.Lgs. 38/2000 — Tabelle e danno biologico
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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