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La malattia professionale: riconoscimento INAIL e ricorso

La malattia professionale è quella che il lavoro provoca lentamente, per l'esposizione prolungata a un rischio: rumore, polveri, amianto, sostanze chimiche, movimenti ripetuti, carichi pesanti. L'INAIL la indennizza come un infortunio, ma il percorso è diverso: per le malattie elencate nelle tabelle l'origine lavorativa si presume, per le altre va provata. Questa pagina spiega come funziona il sistema, come si presenta la denuncia, quali sono i termini e come si contesta un diniego dell'INAIL, oltre al risarcimento che si può chiedere al datore di lavoro.

Verificato il 23 settembre 2026Lettura: 4 min

In breve

  • Tabellate: se la malattia e la lavorazione sono nelle tabelle, l'origine professionale si presume.
  • Non tabellate: indennizzabili se il lavoratore prova la causa di lavoro.
  • Denuncia al datore entro 15 giorni; il datore la trasmette all'INAIL entro 5.
  • Prescrizione: 3 anni da quando malattia, origine lavorativa e grado indennizzabile sono conoscibili.
  • Diniego: opposizione all'INAIL entro 60 giorni, poi ricorso al giudice del lavoro.

Tabellate e non tabellate: il sistema misto

Art. 3, c. 1, DPR 1124/1965

«L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1.»

Le tabelle, una per l'industria e una per l'agricoltura, indicano per ogni malattia la lavorazione o l'agente che la causa e il periodo massimo entro cui deve manifestarsi dopo la fine dell'esposizione. Sono state riviste con il decreto interministeriale del 10 ottobre 2023, che si applica alle malattie denunciate dal 19 novembre 2023. Se il lavoratore dimostra di avere la malattia indicata, di essere stato addetto in modo abituale e sistematico alla lavorazione tabellata e che la malattia si è manifestata nel periodo previsto, l'origine professionale si presume: tocca all'INAIL provare che la malattia dipende da una causa estranea al lavoro o che l'esposizione non era idonea a provocarla (Cass. 12109/2023).

Dal 1988 sono tutelate anche le malattie non comprese nelle tabelle, o causate da lavorazioni o agenti non indicati, purché ne sia provata la causa di lavoro (Corte cost. 179/1988; art. 10, c. 4, D.Lgs. 38/2000). Qui l'onere della prova è del lavoratore: servono documenti sulle mansioni, sull'ambiente di lavoro e sull'esposizione, testimoni e una valutazione medico-legale. Lo stesso vale per le malattie tabellate che si manifestano dopo il periodo massimo indicato in tabella: non opera la presunzione, ma la causa di lavoro si può dimostrare. Per le patologie da stress e disagio organizzativo si veda la pagina su straining e stress lavoro-correlato.

La denuncia e i termini

PassaggioChi e quandoNorma
Certificato medicoIl medico che riconosce la malattia lo trasmette all'INAIL per via telematica; per le malattie dell'elenco ministeriale ha anche un obbligo di denunciaArtt. 53 e 139 DPR 1124/1965
Denuncia al datoreIl lavoratore, entro 15 giorni dalla manifestazione; se tarda, perde l'indennizzo per il periodo precedenteArt. 52
Denuncia all'INAILIl datore, entro 5 giorni da quando il lavoratore gliel'ha comunicataArt. 53
Prescrizione3 anni dalla manifestazione, sospesi durante la fase amministrativaArtt. 111 e 112
Opposizione al diniego60 giorni dalla comunicazione dell'INAIL, con certificato medicoArt. 104

La «manifestazione» della malattia, da cui decorrono i tre anni, non coincide con i primi sintomi: per la Cassazione la prescrizione decorre da quando fatti certi rendono conoscibili al lavoratore la malattia, la sua origine professionale e il raggiungimento del grado minimo indennizzabile (Cass. 10441/2007). Chi ha smesso di lavorare, o lavora per un datore diverso da quello presso cui si è ammalato, può comunque ottenere le prestazioni: conta l'esposizione subita, non il rapporto in corso (art. 134).

Le prestazioni e il ricorso

L'INAIL indennizza il danno biologico, valutato con la propria tabella delle menomazioni, in capitale dal 6% e con una rendita dal 16%, che comprende anche una quota per le conseguenze patrimoniali (art. 13 D.Lgs. 38/2000); nei periodi di assenza spetta l'indennità per inabilità temporanea, come per l'infortunio. Se l'INAIL nega la natura professionale o riconosce un grado troppo basso, entro sessanta giorni si presenta opposizione motivata con un certificato medico; se l'Istituto non risponde entro sessanta giorni o la risposta non soddisfa, si agisce davanti al giudice del lavoro (art. 104), secondo le regole del rito del lavoro. La causa si decide quasi sempre sulla consulenza tecnica medico-legale, che conviene preparare con un proprio consulente. Se la malattia si aggrava, si può chiedere la revisione della rendita con un certificato medico (art. 137).

Il datore di lavoro che non ha protetto il lavoratore risponde anche in proprio. L'obbligo di sicurezza dell'art. 2087 c.c. e le regole del D.Lgs. 81/2008, spiegate nella pagina sulla sicurezza sul lavoro, consentono di chiedere il danno differenziale: la parte di danno biologico e patrimoniale non coperta dall'INAIL e il danno morale, che l'INAIL non indennizza. L'esonero del datore dalla responsabilità civile cade quando il fatto costituisce reato perseguibile d'ufficio (art. 10 DPR 1124/1965), come le lesioni colpose da violazione delle norme antinfortunistiche.

  1. Far certificare la malattia dal medico indicando l'attività svolta e l'esposizione.
  2. Denunciarla al datore entro quindici giorni, per iscritto.
  3. Raccogliere le prove: mansioni, anni di esposizione, documento di valutazione dei rischi, cartelle del medico competente, colleghi.
  4. Contro il diniego, opposizione entro sessanta giorni e poi ricorso, senza superare i tre anni.
  5. Valutare l'azione contro il datore per il danno differenziale.

Il periodo di conservazione del posto durante la malattia è spiegato nella pagina sul comporto; le prestazioni INPS per l'invalidità non lavorativa in quella sull'invalidità civile.

Domande frequenti

La mia malattia non è nelle tabelle INAIL: posso ottenere l'indennizzo?
Sì. Dal 1988 il sistema è misto: la Corte costituzionale ha esteso la tutela alle malattie non comprese nelle tabelle, purché ne sia provata la causa di lavoro (sent. 179/1988), e la legge lo ribadisce (art. 10, c. 4, D.Lgs. 38/2000). La differenza è la prova: per le malattie tabellate l'origine professionale si presume, per le altre deve dimostrarla il lavoratore, di solito con documenti sulle mansioni e sull'esposizione, testimoni e una consulenza medico-legale.
Entro quando devo presentare la domanda?
Il diritto alle prestazioni si prescrive in tre anni dalla manifestazione della malattia (art. 112 DPR 1124/1965), ma per la Cassazione il termine decorre solo quando il lavoratore può conoscere la malattia, la sua origine professionale e il raggiungimento del grado minimo indennizzabile (Cass. 10441/2007). La prescrizione resta sospesa durante la fase amministrativa, per non più di centocinquanta giorni nel procedimento di opposizione (art. 111). Al datore di lavoro la malattia va denunciata entro quindici giorni, altrimenti si perde l'indennizzo per il periodo precedente la denuncia (art. 52).
L'INAIL ha respinto la domanda: che cosa posso fare?
Entro sessanta giorni dalla comunicazione si presenta opposizione all'INAIL con raccomandata con ricevuta di ritorno o altra comunicazione di cui si ottiene ricevuta, indicando i motivi e allegando un certificato medico (art. 104 DPR 1124/1965). Se l'INAIL non risponde entro sessanta giorni o la risposta non soddisfa, si può fare ricorso al giudice del lavoro. L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio dell'art. 445-bis c.p.c. riguarda l'invalidità civile e le pensioni INPS, non le prestazioni INAIL.
Oltre all'INAIL posso chiedere un risarcimento al datore di lavoro?
Sì, se la malattia dipende dalla violazione delle misure di sicurezza che il datore doveva adottare (art. 2087 c.c.). L'INAIL copre solo alcune voci: al datore si può chiedere il danno differenziale, cioè la parte non indennizzata del danno biologico e patrimoniale, e il danno morale per intero. Serve la prova dell'esposizione e dell'inadempimento del datore, mentre spetta a lui dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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