In breve
- Non delegabili: valutazione dei rischi con il DVR e nomina del responsabile del servizio di prevenzione (RSPP).
- Altri obblighi: medico competente, addetti alle emergenze, formazione, DPI, sorveglianza sanitaria.
- Cantieri: patente a crediti dal 2024 e badge con codice anticontraffazione dal decreto sicurezza del 2025.
- Il lavoratore deve rispettare le regole, ma può rifiutare le prestazioni pericolose e allontanarsi dal pericolo grave.
- Sanzioni: contravvenzioni estinguibili con la prescrizione, responsabilità penale e dell'ente in caso di infortunio.
Gli obblighi del datore di lavoro
«Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.»
Alla base c'è l'obbligo generale dell'art. 2087 c.c.: adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il testo unico lo traduce in un sistema: valutare tutti i rischi, eliminarli o ridurli al minimo, preferire le protezioni collettive a quelle individuali (art. 15). Due compiti restano personali del datore, anche quando delega il resto: la valutazione dei rischi con il relativo documento e la scelta del RSPP; la loro omissione è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda (art. 55).
| Obbligo | Contenuto | Norma |
|---|---|---|
| Medico competente | Nomina quando è prevista la sorveglianza sanitaria; visite preventive, periodiche e su richiesta | Artt. 18, 25, 41 |
| Emergenze | Addetti al primo soccorso, all'antincendio e all'evacuazione | Art. 18, c. 1, lett. b |
| DPI | Fornire dispositivi di protezione adeguati e vigilare che siano usati | Art. 18, c. 1, lett. d |
| Informazione e formazione | Su rischi, procedure e mansioni, comprensibile anche sul piano linguistico; aggiornamento degli RLS regolato dai contratti collettivi nelle imprese con meno di 15 lavoratori | Artt. 36-37 |
| Appalti | Verifica dell'idoneità delle imprese, coordinamento e documento sui rischi da interferenze | Art. 26 |
| Tessera di riconoscimento | Per i lavoratori in appalto e subappalto; nei cantieri edili con codice univoco anticontraffazione, anche in formato digitale | Art. 18, c. 1, lett. u; art. 3 DL 159/2025 |
I cantieri: patente a crediti e badge
Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono avere la patente a crediti, salvo chi effettua mere forniture o prestazioni intellettuali e le imprese con attestazione SOA dalla III classifica in su (art. 27, c. 1 e 15). La patente parte da trenta crediti, che si perdono con i provvedimenti definitivi per violazioni e infortuni, e consente di lavorare solo con almeno quindici crediti; chi opera senza patente o sotto soglia paga una sanzione pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 12.000 euro, senza possibilità di diffida, ed è escluso per sei mesi dai lavori pubblici (art. 27, c. 5 e 11). Il decreto sicurezza del 2025 (DL 159/2025, convertito dalla L. 198/2025) ha rafforzato i controlli e ha previsto che la tessera di riconoscimento dei lavoratori nei cantieri in appalto e subappalto sia un badge dotato di codice univoco anticontraffazione, anche digitale, secondo le modalità fissate con decreto ministeriale (art. 3, c. 2).
I doveri e i diritti del lavoratore
Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e di quella dei colleghi: osservare le istruzioni, usare correttamente macchine e dispositivi di protezione, segnalare subito i pericoli, non rimuovere le protezioni, partecipare alla formazione e sottoporsi ai controlli sanitari (art. 20); le violazioni sono sanzionate anche penalmente (art. 59). Ha però diritti precisi. In caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, può allontanarsi dal posto di lavoro senza subire alcun pregiudizio (art. 44). E se il datore non adotta le misure necessarie, può astenersi dalle specifiche prestazioni che mettono a rischio la sua salute (Cass. 14375/2012), secondo il principio dell'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.): è bene farlo in modo proporzionato, segnalando per iscritto il problema e restando disponibile per le altre mansioni. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) può chiedere interventi e rivolgersi agli organi di vigilanza.
Controlli, sanzioni e responsabilità
Le violazioni accertate dall'ASL o dall'Ispettorato sono in gran parte contravvenzioni. L'ispettore impartisce una prescrizione con un termine per regolarizzare, di regola non oltre sei mesi; se il datore adempie e paga, entro trenta giorni, un quarto del massimo dell'ammenda, la contravvenzione si estingue e il pubblico ministero chiede l'archiviazione (artt. 20, 21 e 24 D.Lgs. 758/1994). Se invece dalla violazione derivano lesioni o la morte di un lavoratore, si procede d'ufficio per lesioni colpose o per omicidio colposo, e ne risponde anche la società, con sanzioni pecuniarie e interdittive (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001): per questo le imprese adottano i modelli organizzativi. Sul piano civile, il lavoratore infortunato o ammalato può chiedere al datore il danno non coperto dall'INAIL, come spiegato nelle pagine sull'infortunio e sulla malattia professionale.
- Per il datore: aggiornare il DVR a ogni cambiamento di attività, macchine o organizzazione.
- Tenere traccia di formazione, consegna dei DPI, visite mediche e verifiche delle attrezzature.
- Negli appalti, verificare patente a crediti, tessere e idoneità delle imprese.
- Per il lavoratore: segnalare per iscritto i pericoli al preposto e all'RLS.
- Dopo un'ispezione, adempiere alla prescrizione nel termine per estinguere la contravvenzione.
I rischi psicosociali e lo stress da lavoro sono trattati nella pagina su straining e stress lavoro-correlato; la sicurezza nel lavoro a distanza in quella sullo smart working.
Domande frequenti
Anche una piccola impresa con un dipendente deve avere il DVR?
Posso rifiutarmi di lavorare se mancano le misure di sicurezza?
Che cos'è la patente a crediti?
L'ispettore mi ha contestato una violazione: rischio il processo penale?
Fonti normative
- Artt. 15-20 D.Lgs. 81/2008 — Obblighi del datore, del dirigente, del preposto e dei lavoratori
- Art. 27 D.Lgs. 81/2008 — Patente a crediti
- Art. 44 D.Lgs. 81/2008 — Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- DL 31 ottobre 2025, n. 159 — Misure urgenti per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Artt. 20-24 D.Lgs. 758/1994 — Prescrizione ed estinzione delle contravvenzioni
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
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