In breve
- Definizione (art. 26 c. 2 D.Lgs. 198/2006): comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, fisici, verbali o non verbali, che violano la dignità e creano un clima intimidatorio o umiliante; basta l'effetto.
- Effetti: nulli licenziamenti, trasferimenti e atti adottati per il rifiuto o la sottomissione (c. 3); chi denuncia non può subire ritorsioni (c. 3-bis).
- Prova (art. 40): elementi precisi e concordanti → il datore prova il contrario.
- Datore (2087 c.c., c. 3-ter): deve prevenire e intervenire; risponde dei danni; licenzia il molestatore.
- Reati: violenza sessuale (609-bis, 6-12 anni), molestia (660), stalking (612-bis). Rimedi: ricorso urgente (art. 38), Consigliera di parità, dimissioni per giusta causa.
Che cosa è molestia sessuale
«Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.»
Il codice delle pari opportunità distingue le molestie per ragioni connesse al sesso, cioè le vessazioni rivolte a una persona perché donna o perché uomo (c. 1), dalle molestie sessuali, che hanno una connotazione sessuale (c. 2), e tratta entrambe come discriminazioni. Tre elementi definiscono la seconda. Il carattere sessuale del comportamento, in qualsiasi forma: contatti fisici, palpeggiamenti, abbracci non richiesti, ma anche proposte, allusioni, commenti sul corpo o sulla vita intima, inviti insistenti, messaggi, immagini, sguardi e gesti. L'indesideratezza, che si valuta dal punto di vista di chi la subisce e non dalle intenzioni dell'autore: non serve provare che volesse offendere, e la mancata reazione immediata, per timore o soggezione, non equivale a consenso. L'effetto, alternativo allo scopo, di violare la dignità e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo: una sola condotta grave basta, mentre le condotte lievi rilevano nel loro insieme. La molestia può venire dal datore, da un superiore, da un collega, da un cliente o da un fornitore, e può avvenire fuori dall'azienda e fuori dall'orario, in trasferta, in una chat di lavoro o sui social, se è collegata al rapporto. Il comma 2-bis aggiunge che è discriminazione anche il trattamento meno favorevole subito per aver rifiutato o subito le molestie: il ricatto sessuale, la promozione negata, il turno peggiore.
Le tutele per chi le subisce e per chi denuncia
| Tutela | Contenuto | Norma |
|---|---|---|
| Nullità degli atti conseguenti | Licenziamento, trasferimento, demansionamento, mancata assunzione o promozione adottati per il rifiuto o la sottomissione sono nulli; le ritorsioni contro chi reclama sono discriminazioni | Art. 26 c. 3 |
| Divieto di ritorsione contro chi denuncia | Chi agisce in giudizio non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o colpito da altre misure negative determinate dalla denuncia; licenziamento ritorsivo nullo; salvo accertamento anche in primo grado di calunnia, diffamazione o infondatezza | Art. 26 c. 3-bis |
| Vittimizzazione | Tutela per chiunque subisca conseguenze per aver reagito a una discriminazione, testimoni compresi | Art. 41-bis |
| Obbligo del datore | Garantire integrità fisica e morale e dignità; informazione e formazione; intervento sulle segnalazioni | Art. 2087 c.c.; art. 26 c. 3-ter |
| Prova agevolata | Elementi di fatto precisi e concordanti → presunzione; il datore prova l'insussistenza | Art. 40 |
| Procedimento d'urgenza | Ricorso al tribunale del lavoro, anche della Consigliera di parità su delega; decreto entro due giorni che ordina la cessazione e la rimozione degli effetti; opposizione | Art. 38 |
| Risarcimento | Danno patrimoniale e non patrimoniale, biologico, morale, alla professionalità; anche contro il molestatore | Artt. 2087, 2043, 2059 c.c. |
| Uscita | Dimissioni per giusta causa con indennità di preavviso e NASpI | Art. 2119 c.c. |
La responsabilità del datore è contrattuale: l'art. 2087 c.c. lo obbliga ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, e il comma 3-ter lo traduce in un dovere di prevenzione, con codici di condotta, informazione e formazione, e di reazione. Il datore che riceve una segnalazione deve accertare i fatti in modo riservato, proteggere chi ha segnalato, adottare le misure organizzative per separare le persone senza penalizzare la vittima e avviare il procedimento disciplinare contro il responsabile; la giurisprudenza considera la molestia sessuale una giusta causa di licenziamento del molestatore, anche per un singolo episodio grave, e ritiene inadempiente il datore che la tollera. La Convenzione OIL n. 190, ratificata con la legge 4/2021 e in vigore per l'Italia dal 29 ottobre 2022, estende la nozione di violenza e molestie a tutto il «mondo del lavoro», compresi il tragitto, gli alloggi e le comunicazioni digitali, e impegna imprese e sindacati a prevenire; molti contratti collettivi hanno adottato codici e procedure di segnalazione.
I reati
Le condotte più gravi sono reati e la denuncia penale può accompagnare l'azione civile. Il contatto fisico a sfondo sessuale imposto con violenza, minaccia o abuso di autorità, e la giurisprudenza vi include i palpeggiamenti, i baci e gli abbracci non voluti, anche repentini, è violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), punita con la reclusione da sei a dodici anni, ridotta nei casi di minore gravità; l'abuso di autorità comprende quello del superiore gerarchico. Le condotte verbali o a distanza petulanti e reiterate, in luogo pubblico o per telefono e, secondo la giurisprudenza, con messaggi, integrano la molestia dell'art. 660, contravvenzione a querela con arresto fino a sei mesi. Quando le condotte si ripetono e causano ansia, paura per la propria incolumità o costringono a cambiare abitudini, il reato è lo stalking (art. 612-bis), procedibile a querela in sei mesi e con l'ammonimento del questore come misura preventiva. Le minacce di conseguenze lavorative per ottenere prestazioni sessuali possono integrare l'estorsione o la violenza privata. La querela per violenza sessuale si presenta entro dodici mesi ed è irrevocabile.
Che cosa fare
- Documentare subito: date, luoghi, parole, testimoni; conservare messaggi ed email; raccontare a una persona di fiducia e, se serve, al medico; registrare le conversazioni a cui si partecipa.
- Dire no per iscritto quando è possibile, e segnalare al datore, al responsabile delle risorse umane o all'organismo previsto dal codice aziendale, chiedendo misure di protezione.
- Rivolgersi alla Consigliera di parità della città metropolitana o della regione, che tenta la conciliazione e può agire in giudizio; oppure al sindacato o a un avvocato.
- Agire: ricorso d'urgenza ex art. 38 per far cessare la condotta, azione per il risarcimento, impugnazione entro 60 giorni degli atti ritorsivi; valutare le dimissioni per giusta causa se restare è impossibile.
- Denuncia penale per violenza sessuale (querela entro 12 mesi), molestia (3 mesi) o stalking (6 mesi), con costituzione di parte civile.
La molestia sessuale è discriminazione e reato insieme, e chi la denuncia è protetto dalla legge più di chi la commette dal silenzio dell'azienda. Le vessazioni non sessuali sono nella pagina sul mobbing; l'uscita tutelata nella pagina sulle dimissioni per giusta causa; le condotte reiterate nella pagina sullo stalking; la corsia penale per la violenza di genere nella pagina sul Codice rosso.
Domande frequenti
Il mio capo fa battute e allusioni sessuali continue: è molestia anche se non mi ha mai toccata?
Ho paura di denunciare e perdere il posto.
Come provo le molestie se eravamo soli?
Il datore non sapeva nulla: risponde lo stesso?
Fonti normative
- Art. 26 D.Lgs. 198/2006 — Molestie e molestie sessuali
- Art. 40 D.Lgs. 198/2006 — Onere della prova
- Art. 38 D.Lgs. 198/2006 — Provvedimento avverso le discriminazioni
- Art. 41-bis D.Lgs. 198/2006 — Vittimizzazione
- Art. 2087 c.c. — Tutela delle condizioni di lavoro
- Art. 609-bis c.p. — Violenza sessuale
- Art. 660 c.p. — Molestia o disturbo alle persone
- L. 4/2021 — Ratifica della Convenzione OIL n. 190
I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.
Da leggere insieme
- Mobbing, sicurezza e discriminazioniIl mobbing: come si prova e che cosa si ottieneIl mobbing: definizione della giurisprudenza, straining, art. 2087 c.c., come si prova (diario, documenti, testimoni, certificati), danni.
- Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni per giusta causaI casi riconosciuti, la procedura telematica, niente preavviso e indennità a carico del datore, la NASpI, la prova, i rischi se la giusta causa non regge.
- Reati contro la personaLo stalking: gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.)Condotte reiterate e tre eventi alternativi, pena 1-6 anni e 6 mesi, querela in 6 mesi, ammonimento, divieto di avvicinamento, arresto obbligatorio, Codice rosso.
- LicenziamentoAssenza ingiustificata e dimissioni «per fatti concludenti»Licenziamento disciplinare con l'art. 7 St. lav. oppure, dopo 15 giorni di assenza, risoluzione senza NASpI (art. 26 c. 7-bis D.Lgs. 151/2015): Ispettorato e difese.
- Famiglia e violenza domesticaIl Codice rosso: la corsia preferenziale per la violenza domesticaIl codice rosso (L. 69/2019 e L. 168/2023): ascolto della vittima entro 3 giorni, misure cautelari e braccialetto, arresto in flagranza differita, nuovi reati.
- Privacy e GDPRLa privacy del lavoratore: email, chat, GPS, badge, cartella sanitariaControlli a distanza solo con accordo o autorizzazione (art. 4 St. lav.), metadati email 21 giorni (Garante 2024), chat e WhatsApp, GPS, impronte.