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GuidaLavoro e previdenza · Mobbing, sicurezza e discriminazioni

Le molestie sessuali sul lavoro

I comportamenti indesiderati a sfondo sessuale, fisici, verbali o non verbali, che violano la dignità di chi lavora e creano un clima intimidatorio o umiliante sono molestie sessuali e valgono come discriminazioni: chi le subisce ha diritto a farle cessare, al risarcimento e a non subire conseguenze per averle denunciate, e il datore che non le previene o non interviene risponde in proprio. Sul piano penale le stesse condotte possono essere violenza sessuale, molestia o stalking. Questa pagina spiega la definizione, come si prova con l'onere alleggerito, che cosa deve fare il datore, come si tutela chi denuncia, il ruolo della Consigliera di parità, i reati e la procedura d'urgenza.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 6 min

In breve

  • Definizione (art. 26 c. 2 D.Lgs. 198/2006): comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, fisici, verbali o non verbali, che violano la dignità e creano un clima intimidatorio o umiliante; basta l'effetto.
  • Effetti: nulli licenziamenti, trasferimenti e atti adottati per il rifiuto o la sottomissione (c. 3); chi denuncia non può subire ritorsioni (c. 3-bis).
  • Prova (art. 40): elementi precisi e concordanti → il datore prova il contrario.
  • Datore (2087 c.c., c. 3-ter): deve prevenire e intervenire; risponde dei danni; licenzia il molestatore.
  • Reati: violenza sessuale (609-bis, 6-12 anni), molestia (660), stalking (612-bis). Rimedi: ricorso urgente (art. 38), Consigliera di parità, dimissioni per giusta causa.

Che cosa è molestia sessuale

Art. 26, comma 2, D.Lgs. 198/2006

«Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.»

Il codice delle pari opportunità distingue le molestie per ragioni connesse al sesso, cioè le vessazioni rivolte a una persona perché donna o perché uomo (c. 1), dalle molestie sessuali, che hanno una connotazione sessuale (c. 2), e tratta entrambe come discriminazioni. Tre elementi definiscono la seconda. Il carattere sessuale del comportamento, in qualsiasi forma: contatti fisici, palpeggiamenti, abbracci non richiesti, ma anche proposte, allusioni, commenti sul corpo o sulla vita intima, inviti insistenti, messaggi, immagini, sguardi e gesti. L'indesideratezza, che si valuta dal punto di vista di chi la subisce e non dalle intenzioni dell'autore: non serve provare che volesse offendere, e la mancata reazione immediata, per timore o soggezione, non equivale a consenso. L'effetto, alternativo allo scopo, di violare la dignità e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo: una sola condotta grave basta, mentre le condotte lievi rilevano nel loro insieme. La molestia può venire dal datore, da un superiore, da un collega, da un cliente o da un fornitore, e può avvenire fuori dall'azienda e fuori dall'orario, in trasferta, in una chat di lavoro o sui social, se è collegata al rapporto. Il comma 2-bis aggiunge che è discriminazione anche il trattamento meno favorevole subito per aver rifiutato o subito le molestie: il ricatto sessuale, la promozione negata, il turno peggiore.

Le tutele per chi le subisce e per chi denuncia

TutelaContenutoNorma
Nullità degli atti conseguentiLicenziamento, trasferimento, demansionamento, mancata assunzione o promozione adottati per il rifiuto o la sottomissione sono nulli; le ritorsioni contro chi reclama sono discriminazioniArt. 26 c. 3
Divieto di ritorsione contro chi denunciaChi agisce in giudizio non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o colpito da altre misure negative determinate dalla denuncia; licenziamento ritorsivo nullo; salvo accertamento anche in primo grado di calunnia, diffamazione o infondatezzaArt. 26 c. 3-bis
VittimizzazioneTutela per chiunque subisca conseguenze per aver reagito a una discriminazione, testimoni compresiArt. 41-bis
Obbligo del datoreGarantire integrità fisica e morale e dignità; informazione e formazione; intervento sulle segnalazioniArt. 2087 c.c.; art. 26 c. 3-ter
Prova agevolataElementi di fatto precisi e concordanti → presunzione; il datore prova l'insussistenzaArt. 40
Procedimento d'urgenzaRicorso al tribunale del lavoro, anche della Consigliera di parità su delega; decreto entro due giorni che ordina la cessazione e la rimozione degli effetti; opposizioneArt. 38
RisarcimentoDanno patrimoniale e non patrimoniale, biologico, morale, alla professionalità; anche contro il molestatoreArtt. 2087, 2043, 2059 c.c.
UscitaDimissioni per giusta causa con indennità di preavviso e NASpIArt. 2119 c.c.

La responsabilità del datore è contrattuale: l'art. 2087 c.c. lo obbliga ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, e il comma 3-ter lo traduce in un dovere di prevenzione, con codici di condotta, informazione e formazione, e di reazione. Il datore che riceve una segnalazione deve accertare i fatti in modo riservato, proteggere chi ha segnalato, adottare le misure organizzative per separare le persone senza penalizzare la vittima e avviare il procedimento disciplinare contro il responsabile; la giurisprudenza considera la molestia sessuale una giusta causa di licenziamento del molestatore, anche per un singolo episodio grave, e ritiene inadempiente il datore che la tollera. La Convenzione OIL n. 190, ratificata con la legge 4/2021 e in vigore per l'Italia dal 29 ottobre 2022, estende la nozione di violenza e molestie a tutto il «mondo del lavoro», compresi il tragitto, gli alloggi e le comunicazioni digitali, e impegna imprese e sindacati a prevenire; molti contratti collettivi hanno adottato codici e procedure di segnalazione.

I reati

Le condotte più gravi sono reati e la denuncia penale può accompagnare l'azione civile. Il contatto fisico a sfondo sessuale imposto con violenza, minaccia o abuso di autorità, e la giurisprudenza vi include i palpeggiamenti, i baci e gli abbracci non voluti, anche repentini, è violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), punita con la reclusione da sei a dodici anni, ridotta nei casi di minore gravità; l'abuso di autorità comprende quello del superiore gerarchico. Le condotte verbali o a distanza petulanti e reiterate, in luogo pubblico o per telefono e, secondo la giurisprudenza, con messaggi, integrano la molestia dell'art. 660, contravvenzione a querela con arresto fino a sei mesi. Quando le condotte si ripetono e causano ansia, paura per la propria incolumità o costringono a cambiare abitudini, il reato è lo stalking (art. 612-bis), procedibile a querela in sei mesi e con l'ammonimento del questore come misura preventiva. Le minacce di conseguenze lavorative per ottenere prestazioni sessuali possono integrare l'estorsione o la violenza privata. La querela per violenza sessuale si presenta entro dodici mesi ed è irrevocabile.

Che cosa fare

  1. Documentare subito: date, luoghi, parole, testimoni; conservare messaggi ed email; raccontare a una persona di fiducia e, se serve, al medico; registrare le conversazioni a cui si partecipa.
  2. Dire no per iscritto quando è possibile, e segnalare al datore, al responsabile delle risorse umane o all'organismo previsto dal codice aziendale, chiedendo misure di protezione.
  3. Rivolgersi alla Consigliera di parità della città metropolitana o della regione, che tenta la conciliazione e può agire in giudizio; oppure al sindacato o a un avvocato.
  4. Agire: ricorso d'urgenza ex art. 38 per far cessare la condotta, azione per il risarcimento, impugnazione entro 60 giorni degli atti ritorsivi; valutare le dimissioni per giusta causa se restare è impossibile.
  5. Denuncia penale per violenza sessuale (querela entro 12 mesi), molestia (3 mesi) o stalking (6 mesi), con costituzione di parte civile.

La molestia sessuale è discriminazione e reato insieme, e chi la denuncia è protetto dalla legge più di chi la commette dal silenzio dell'azienda. Le vessazioni non sessuali sono nella pagina sul mobbing; l'uscita tutelata nella pagina sulle dimissioni per giusta causa; le condotte reiterate nella pagina sullo stalking; la corsia penale per la violenza di genere nella pagina sul Codice rosso.

Domande frequenti

Il mio capo fa battute e allusioni sessuali continue: è molestia anche se non mi ha mai toccata?
Sì: la molestia sessuale comprende i comportamenti verbali e non verbali indesiderati, come battute, commenti sul corpo, inviti insistenti, messaggi, immagini, che hanno l'effetto di umiliare o creare un clima ostile (art. 26 c. 2). Non serve l'intenzione di offendere né il contatto fisico; se le battute sono petulanti e reiterate possono integrare anche il reato di molestia (art. 660 c.p.) e, se producono ansia o cambiano le sue abitudini, lo stalking.
Ho paura di denunciare e perdere il posto.
La legge la protegge espressamente: chi agisce per molestie non può essere licenziato, sanzionato, demansionato o trasferito per effetto della denuncia, e il licenziamento ritorsivo è nullo con reintegrazione (art. 26 c. 3-bis); anche i colleghi che testimoniano sono tutelati contro la vittimizzazione (art. 41-bis). La tutela cade solo se viene accertata, anche in primo grado, la calunnia o l'infondatezza della denuncia.
Come provo le molestie se eravamo soli?
Con gli elementi che la legge considera sufficienti a far scattare la presunzione: messaggi e email, il racconto fatto subito a colleghi, familiari o al medico, i referti, il cambiamento di trattamento dopo il rifiuto, le segnalazioni interne. Se gli elementi sono precisi e concordanti, è il datore a dover provare che la discriminazione non c'è stata (art. 40). La registrazione delle conversazioni a cui si partecipa è utilizzabile.
Il datore non sapeva nulla: risponde lo stesso?
Risponde se non ha adottato le misure per prevenire e se, informato, non è intervenuto: l'art. 2087 c.c. e l'art. 26 c. 3-ter gli impongono di garantire un ambiente che rispetti la dignità, con informazione e formazione. Per il molestatore il datore deve avviare il procedimento disciplinare, e il licenziamento per giusta causa del molestatore è di regola legittimo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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