Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaLavoro e previdenza · Pensioni, INPS e INAIL

Le indennità INPS: malattia, maternità, congedo, assegno unico

Le prestazioni che sostituiscono la retribuzione quando non si lavora hanno regole diverse per ciascun evento: chi le paga, quanto valgono, come si chiedono e soprattutto entro quando si contestano. Il congedo di maternità è indennizzato all'80 per cento, il congedo parentale spetta fino ai quattordici anni del figlio con tre mesi all'80 per cento e gli altri al 30, la malattia segue il contratto collettivo e la copertura INPS, l'assegno unico si calcola sull'ISEE. Ciò che accomuna tutte è il contenzioso: prima il ricorso amministrativo all'INPS, poi il giudice del lavoro, con termini di decadenza che per le pensioni sono di tre anni e per le altre prestazioni di un anno. Questa pagina mette in fila importi, condizioni e rimedi.

Verificato il 22 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  • Maternità: 5 mesi di congedo, indennità all'80% (art. 22); paternità obbligatoria 10 giorni; divieto di licenziamento fino a un anno del bambino.
  • Congedo parentale (32, 34): fino ai 14 anni, 10-11 mesi complessivi; 3 mesi a testa al 30%, due mesi all'80% fino al 6° anno più un altro mese all'80%, ulteriori 3 mesi al 30%.
  • Malattia: carenza e integrazione secondo il CCNL, indennità INPS al 50% e al 66,66% nei periodi previsti; reperibilità e visite fiscali.
  • Assegno unico: 175 euro base per figlio, pieno con ISEE fino a 15.000, minimo 50 oltre 40.000; maggiorazioni; ISEE entro il 28 febbraio.
  • Contestazioni: ricorso amministrativo in 90 giorni, poi giudice del lavoro entro 3 anni (pensioni) o 1 anno (prestazioni temporanee).

Maternità, paternità, congedo parentale

Artt. 22, comma 1, e 34, comma 1, D.Lgs. 151/2001 (estratti)

«Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.» «Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione.»

Il congedo di maternità dura cinque mesi e copre i due mesi prima della data presunta del parto e i tre successivi, con le varianti consentite: un mese prima e quattro dopo con certificazione medica, o l'astensione interamente dopo il parto quando le condizioni lo permettono; se il parto avviene dopo la data presunta il periodo si allunga, se avviene prima i giorni non goduti si aggiungono dopo (artt. 16 e 20). L'indennità è l'80 per cento della retribuzione, anticipata di regola dal datore e conguagliata con l'INPS, e molti contratti collettivi la integrano al 100. Prima e durante il congedo operano l'interdizione anticipata per gravidanza a rischio, disposta dall'ASL o dall'Ispettorato, il divieto di licenziamento dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno del bambino (art. 54) e l'obbligo di convalida delle dimissioni fino ai tre anni (art. 55). Il padre ha diritto a dieci giorni di congedo obbligatorio, fruibili dai due mesi precedenti ai cinque successivi al parto, indennizzati al 100 per cento, e al congedo alternativo nei casi di morte o grave infermità della madre. Il congedo parentale è il periodo facoltativo che ciascun genitore può usare fino ai quattordici anni del figlio, entro dieci mesi complessivi tra i due, elevabili a undici se il padre ne fruisce per almeno tre, con un massimo di sei mesi ciascuno e undici per il genitore solo; l'indennità segue lo schema dell'art. 34, con tre mesi non trasferibili al 30 per cento per ciascuno, due mesi elevati in alternativa all'80 per cento fino al sesto anno e un ulteriore mese all'80 per cento, più tre mesi in alternativa tra i genitori al 30 per cento, mentre per il genitore solo sono nove i mesi al 30 per cento. Ai congedi si affiancano i riposi giornalieri nel primo anno di vita (art. 39) e i congedi per malattia del figlio (art. 47), non retribuiti oltre i tre anni.

Malattia, infortunio, altre prestazioni

EventoChi paga e quantoAdempimenti
Malattia comuneCarenza dei primi giorni a carico del datore secondo il CCNL; indennità INPS per i settori coperti, di regola al 50% dal quarto al ventesimo giorno e al 66,66% dal ventunesimo, con integrazione contrattuale del datoreCertificato telematico del medico, reperibilità nelle fasce, visita fiscale; comporto secondo il contratto
Infortunio e malattia professionaleINAIL: 60% della retribuzione fino al novantesimo giorno, 75% dal novantunesimo; giornata dell'evento e primi tre giorni a carico del datoreDenuncia del datore entro due giorni dal certificato
Maternità e paternità80% (100% per il congedo di paternità obbligatorio)Domanda telematica all'INPS prima del congedo
Congedo parentale30% o 80% secondo i periodi dell'art. 34Domanda all'INPS e preavviso al datore secondo il CCNL
Congedo straordinario per assistere un familiare con handicap graveIndennità pari alla retribuzione entro il massimale annuo, fino a due anni nella vita lavorativaDomanda all'INPS; requisiti di convivenza secondo la disciplina vigente
Assegno unico e universale175 euro base per figlio, pieno fino a 15.000 euro di ISEE, decrescente fino a 50 euro a 40.000, con maggiorazioniDomanda una tantum; ISEE aggiornato entro il 28 febbraio per l'importo pieno
NASpI e disoccupazioneIndennità calcolata sulla retribuzione degli ultimi quattro anni, decrescenteDomanda entro 68 giorni dalla cessazione

Gli importi delle prestazioni familiari sono rivalutati ogni anno e le maggiorazioni dell'assegno unico cambiano con le leggi di bilancio: la verifica dell'importo spettante si fa sul simulatore dell'INPS con l'ISEE aggiornato. Per le prestazioni anticipate dal datore, come maternità e malattia nei settori in cui è previsto, il lavoratore che non le riceve può agire contro il datore, mentre per quelle pagate direttamente l'interlocutore è l'INPS.

Se l'INPS dice di no: ricorsi e termini

Art. 47, commi 2 e 3, DPR 639/1970

«Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo [...]. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.»

Il percorso è a due gradini. Il primo è il ricorso amministrativo, che va proposto entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'organo competente per quella prestazione: il comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi sulle prestazioni dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e sul Fondo di garanzia (art. 46 L. 88/1989), mentre per le altre gestioni e per le prestazioni temporanee decidono i comitati previsti dai regolamenti; il ricorso si presenta online dal sito dell'Istituto o tramite patronato. Se il comitato non decide entro novanta giorni il ricorso si intende respinto e la via giudiziaria si apre. Il secondo gradino è il ricorso al giudice del lavoro del luogo di residenza, da proporre a pena di decadenza entro tre anni per i trattamenti pensionistici e entro un anno per le prestazioni temporanee, contati dalla comunicazione della decisione, dalla scadenza del termine per pronunciarla o dalla scadenza dei termini del procedimento amministrativo. A queste decadenze si aggiungono le prescrizioni dei singoli ratei, cinque anni per le pensioni e un anno per le indennità di malattia e maternità, che vanno interrotte con domande e diffide. Per le prestazioni sanitarie e di invalidità civile il percorso è diverso e passa dall'accertamento tecnico preventivo obbligatorio davanti al giudice del lavoro. L'INPS deve indicare nel provvedimento i gravami esperibili, gli organi competenti e i termini, e l'omissione rileva a favore dell'assicurato. Il giudizio è esente da contributo unificato entro i limiti di reddito previsti e ammette il patrocinio a spese dello Stato.

Che cosa fare

  1. Prima: presentare le domande nei termini (congedi prima dell'inizio, NASpI entro 68 giorni, assegno unico con ISEE entro il 28 febbraio per l'importo pieno).
  2. Conservare certificati, protocolli delle domande e comunicazioni dell'INPS: sono la prova delle date da cui decorrono i termini.
  3. Se la domanda è respinta o l'importo è inferiore: ricorso amministrativo entro 90 giorni, con i documenti mancanti; il patronato lo presenta gratuitamente.
  4. Dopo il rigetto o il silenzio: ricorso al giudice del lavoro entro un anno (prestazioni temporanee) o tre anni (pensioni).
  5. Verso il datore: se la prestazione è anticipata da lui e non viene pagata, diffida e ricorso al giudice del lavoro, con la prescrizione dei crediti retributivi.

Le indennità si perdono più spesso per le date che per i requisiti: novanta giorni per il ricorso amministrativo, un anno o tre per il giudice. Il quadro dei congedi è nella pagina su maternità e paternità; l'assenza per salute e il suo limite nella pagina sul licenziamento in malattia e comporto; le tutele per il figlio con disabilità nella pagina sul figlio disabile; i contributi non versati dal datore nella pagina sui contributi omessi.

Domande frequenti

Quanto prendo durante il congedo di maternità?
L'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo obbligatorio (art. 22 D.Lgs. 151/2001); molti contratti collettivi integrano fino al 100 per cento. L'indennità è di regola anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con l'INPS, mentre per alcune categorie la paga direttamente l'Istituto. Il congedo è di cinque mesi, distribuiti secondo la flessibilità scelta e certificata.
Il congedo parentale è pagato?
In parte. Fino ai quattordici anni del figlio ciascun genitore ha diritto a tre mesi non trasferibili indennizzati al 30 per cento della retribuzione, con due mesi elevati in alternativa tra i genitori all'80 per cento fino al sesto anno e un ulteriore mese all'80 per cento; ci sono poi tre mesi ulteriori in alternativa tra i genitori al 30 per cento, e nove mesi al 30 per cento per il genitore solo (art. 34). Oltre questi limiti il congedo spetta ma è indennizzato solo entro le soglie di reddito previste.
L'INPS mi ha respinto la domanda: che cosa faccio e in quanto tempo?
Prima il ricorso amministrativo al comitato competente, entro novanta giorni dalla comunicazione; se non risponde entro novanta giorni vale il silenzio-rigetto. Poi il ricorso al giudice del lavoro, a pena di decadenza entro tre anni per i trattamenti pensionistici e entro un anno per le prestazioni temporanee (art. 47 DPR 639/1970). Il provvedimento dell'INPS deve indicarle gravami, organi e termini.
Come si calcola l'assegno unico?
Si parte da 175 euro mensili per ciascun figlio minorenne e per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età, importo pieno con ISEE fino a 15.000 euro e decrescente fino a 50 euro con ISEE di 40.000, oltre il quale resta fisso; gli importi sono rivalutati ogni anno e si aggiungono le maggiorazioni previste, per esempio per i figli successivi al secondo, per i nuclei con entrambi i genitori che lavorano e per la disabilità. Senza ISEE aggiornato entro il 28 febbraio si riceve l'importo minimo.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme