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GuidaLavoro e previdenza · Pensioni, INPS e INAIL

La pensione di reversibilità e ai superstiti

Quando muore un pensionato, o un lavoratore con abbastanza contributi, una parte della sua pensione passa ai familiari: in primo luogo al coniuge e ai figli, in mancanza ai genitori e ai fratelli a carico. Le quote sono fissate dalla legge, ma l'importo si riduce se il superstite ha altri redditi elevati; l'ex coniuge divorziato può averne diritto, da solo o in concorso con il nuovo coniuge. Questa pagina spiega chi ha diritto, quanto spetta, come incidono i redditi e che cosa hanno deciso la Corte costituzionale e i tribunali.

Verificato il 25 settembre 2026Lettura: 3 min

In breve

  • Coniuge 60%; con i figli fino al 100%; parte dell'unione civile equiparata.
  • Figli: minori, studenti fino a 21 o 26 anni, inabili a carico.
  • In mancanza: genitori over 65 e fratelli inabili a carico, 15% ciascuno.
  • Redditi alti: riduzione del 25, 40 o 50%, mai oltre i redditi aggiuntivi.
  • Ex coniuge divorziato con assegno: da solo o in concorso con il nuovo coniuge.

Chi ha diritto e in che misura

Art. 22 L. 903/1965 (estratto)

«Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato [...] spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote [...]: a) il 60 per cento al coniuge; b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.»

SuperstitiQuota della pensione
Solo coniuge (o parte dell'unione civile)60%
Coniuge e un figlio80%
Coniuge e due o più figli100%
Solo un figlio70%
Solo due figli80%
Solo tre o più figli100%
Genitori o fratelli e sorelle, in mancanza degli altri15% ciascuno

I figli hanno diritto fino a 18 anni, fino a 21 se frequentano una scuola superiore o professionale e fino a 26 se sono all'università, purché a carico e senza lavoro retribuito, e senza limiti di età se inabili a carico; per il figlio unico la quota è elevata al 70 per cento (art. 1, c. 41, L. 335/1995). In mancanza di coniuge e figli, la pensione spetta ai genitori con più di 65 anni non titolari di pensione e a carico, e poi ai fratelli e alle sorelle inabili a carico (art. 22). La parte di un'unione civile ha gli stessi diritti del coniuge (art. 1, c. 20, L. 76/2016), il convivente di fatto no (si veda la pagina sulla convivenza di fatto).

Redditi, ex coniuge e ricorsi

Se il superstite ha altri redditi, la pensione si riduce del 25 per cento oltre tre volte il trattamento minimo, del 40 per cento oltre quattro e del 50 per cento oltre cinque; la riduzione non si applica se nel nucleo ci sono figli minori, studenti o inabili (art. 1, c. 41, L. 335/1995 e tabella F) e non può comunque superare l'importo dei redditi aggiuntivi (Corte cost. 162/2022). L'ex coniuge divorziato, non risposato e titolare dell'assegno divorzile, ha diritto alla reversibilità se il rapporto da cui deriva la pensione è anteriore alla sentenza; se c'è anche un coniuge superstite, il tribunale ripartisce la pensione tenendo conto della durata dei rapporti (art. 9 L. 898/1970). Non è più prevista la riduzione per i matrimoni contratti dopo i settant'anni con una forte differenza di età, dichiarata illegittima (Corte cost. 174/2016). La domanda si presenta all'INPS; contro il rigetto o un calcolo errato si veda la pagina sul ricorso contro l'INPS.

  1. Presentare la domanda all'INPS o all'ente previdenziale, anche tramite patronato.
  2. Dichiarare i redditi propri, che incidono sull'importo.
  3. Documentare la condizione dei figli studenti o inabili.
  4. Controllare il calcolo e le eventuali riduzioni.
  5. Fare ricorso entro i termini se la domanda è respinta.

Domande frequenti

Quanto spetta al coniuge superstite?
Il 60 per cento della pensione che percepiva o avrebbe percepito il defunto; con i figli aventi diritto la quota sale del 20 per cento per ciascun figlio, fino al 100 per cento (art. 22 L. 903/1965). L'importo può ridursi se il coniuge ha redditi propri elevati, secondo la tabella F della L. 335/1995, ma la riduzione non si applica se nel nucleo ci sono figli minori, studenti o inabili.
Il convivente non sposato ha diritto alla reversibilità?
No: la legge attribuisce la pensione al coniuge, e la convivenza di fatto non basta. Ha diritto invece la parte di un'unione civile, perché le norme che si riferiscono al coniuge si applicano anche alle parti dell'unione civile (art. 1, c. 20, L. 76/2016).
L'ex moglie divorziata può avere la reversibilità?
Sì, se non si è risposata, è titolare dell'assegno divorzile e il rapporto da cui deriva la pensione è anteriore alla sentenza di divorzio. Se non c'è un coniuge superstite le spetta l'intera reversibilità; se c'è, il tribunale attribuisce all'ex coniuge una quota tenendo conto della durata dei rapporti (art. 9, c. 2 e 3, L. 898/1970).
Lavoro e ho un buon reddito: la reversibilità si riduce?
Sì, oltre certe soglie: la pensione si riduce del 25 per cento se il reddito supera tre volte il trattamento minimo, del 40 per cento oltre quattro volte e del 50 per cento oltre cinque volte (art. 1, c. 41, L. 335/1995 e tabella F). La Corte costituzionale ha stabilito che il taglio non può superare l'importo dei redditi aggiuntivi che lo provocano (Corte cost. 162/2022).

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

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