Vai al contenuto
avvocato.co Sei un avvocato? Iscriviti

GuidaLavoro e previdenza · La causa di lavoro

Termini di decadenza nel lavoro: la tabella

Nel diritto del lavoro molti diritti si perdono in poche settimane: 60 giorni per contestare il licenziamento e altri 180 per fare causa, 180 giorni per il contratto a termine, 7 giorni per revocare le dimissioni, 6 mesi per impugnare una rinuncia. La tabella raccoglie i termini, la norma che li prevede e da quando decorrono.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 5 min

In breve

  • Licenziamento: contestazione scritta entro 60 giorni, poi ricorso o richiesta di conciliazione entro 180 (art. 6 L. 604/1966); vale per ogni invalidità, per il collettivo e per il recesso dalle co.co.co.
  • Contratto a termine: 180 giorni dalla cessazione (art. 28 D.Lgs. 81/2015); somministrazione, trasferimento, cessione, appalti: 60 giorni (art. 32 L. 183/2010, art. 39 D.Lgs. 81/2015).
  • Dimissioni telematiche: revoca entro 7 giorni; rinunce e transazioni: impugnazione entro 6 mesi (art. 2113 c.c.); sanzioni: 5 giorni per difendersi, 20 per il collegio.
  • NASpI: domanda entro 68 giorni; ricorso INPS 90 giorni; causa per le pensioni entro 3 anni; INAIL 3 anni.
  • Solo la richiesta di conciliazione sospende le decadenze (durata + 20 giorni); le trattative no.

La tabella

Art. 6, commi 1-2, L. 604/1966 — Impugnazione del licenziamento

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato […]. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

Atto o dirittoTermineDecorrenzaNorma
Licenziamento individuale (ogni vizio, anche nullità)60 giorni per l'impugnazione scritta; poi 180 giorni per il ricorso o la richiesta di conciliazione; 60 giorni dal rifiutoRicezione della comunicazione scritta o dei motiviart. 6 L. 604/1966; art. 32 c. 2 L. 183/2010
Licenziamento collettivo60 + 180 giorniComunicazione del licenziamentoart. 5 c. 3 L. 223/1991
Recesso del committente da co.co.co.60 + 180 giorniComunicazione del recessoart. 32 c. 3 lett. b L. 183/2010
Trasferimento del lavoratore (art. 2103 c.c.)60 + 180 giorniRicezione della comunicazione di trasferimentoart. 32 c. 3 lett. c L. 183/2010
Contratto a tempo determinato (nullità del termine)180 giorni per l'impugnazione, poi 180 per il ricorsoCessazione del singolo contrattoart. 28 D.Lgs. 81/2015
Somministrazione irregolare (rapporto con l'utilizzatore)60 + 180 giorniFine dell'attività presso l'utilizzatoreart. 39 D.Lgs. 81/2015
Cessione del contratto, trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.)60 + 180 giorniData del trasferimentoart. 32 c. 4 lett. c L. 183/2010
Appalto illecito, distacco, rapporto con un soggetto diverso dal datore formale60 + 180 giorniCessazione del rapporto o del periodoart. 32 c. 4 lett. d L. 183/2010
Dimissioni o risoluzione consensuale telematicheRevoca entro 7 giorniTrasmissione del moduloart. 26 D.Lgs. 151/2015
Dimissioni in gravidanza o nei primi 3 anni del figlioConvalida all'Ispettorato, senza la quale sono inefficaciart. 55 D.Lgs. 151/2001
Sanzione disciplinare5 giorni per le difese; 20 giorni per chiedere il collegio di conciliazioneContestazione; applicazione della sanzioneart. 7 L. 300/1970
Rinunce e transazioni fuori dalle sedi protette6 mesiCessazione del rapporto o firma, se successivaart. 2113 c.c.
NASpI68 giorniCessazione del rapportoart. 6 D.Lgs. 22/2015
Ricorso amministrativo INPS90 giorni; dopo 90 giorni di silenzio si può fare causaComunicazione del provvedimentoart. 46 L. 88/1989
Causa per pensioni INPS3 anni (1 anno per le prestazioni temporanee)Decisione del ricorso o scadenza dei termini amministrativiart. 47 D.P.R. 639/1970
Prestazioni INAIL3 anni (prescrizione)Infortunio o manifestazione della malattiaart. 112 D.P.R. 1124/1965
Invalidità civile6 mesi per il ricorso giudiziarioComunicazione del verbaleart. 42 c. 3 D.L. 269/2003

Decadenza e prescrizione: differenze che contano

Art. 410, comma 2, c.p.c. — Tentativo di conciliazione

«La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza».

La decadenza estingue il diritto se l'atto non è compiuto nel termine, non si interrompe con una diffida e non si sospende per le trattative: l'unico atto che la sospende è la richiesta formale di conciliazione o arbitrato comunicata alla controparte (art. 410 c.p.c.), e nei diritti disponibili il giudice la rileva solo se il datore la eccepisce. La prescrizione, invece, si interrompe con qualsiasi costituzione in mora scritta e riparte da capo: le retribuzioni, le differenze e il TFR si prescrivono in cinque anni (art. 2948 c.c.), che per i dipendenti privati decorrono dalla fine del rapporto, perché in costanza di lavoro il lavoratore è considerato in condizione di timore (Cass. 26246/2022, dopo la riforma delle tutele); il risarcimento del danno contrattuale (demansionamento, mobbing, mancata sicurezza) si prescrive in dieci anni, i contributi in cinque, e le sanzioni disciplinari non si possono più usare per la recidiva dopo due anni (art. 7 St. lav.). I termini a giorni si contano dal giorno successivo alla ricezione e, per le decadenze sostanziali, non conoscono sospensione feriale: i 60 giorni per impugnare il licenziamento corrono anche ad agosto, e sull'applicabilità della sospensione feriale ai 180 giorni per il deposito del ricorso la giurisprudenza non è univoca: meglio non contarci. Per rispettare i termini serve un atto scritto con prova della ricezione (raccomandata a.r., PEC, consegna con firma), che può essere una semplice lettera del lavoratore o del sindacato; il ricorso si deposita telematicamente e la data è quella del deposito, non della notifica. Gli errori tipici: contestare a voce o per messaggio senza prova, contare dal giorno del licenziamento orale invece che dalla comunicazione scritta, considerare sospesi i termini perché si sta trattando, dimenticare che i 180 giorni scattano dall'impugnazione e non dal licenziamento, e presentare la domanda di NASpI dopo i 68 giorni. Nel dubbio, l'atto si compie subito: impugnare non costa nulla e non obbliga a fare causa.

Domande frequenti

Ho contestato il licenziamento a voce e sono passati 60 giorni: ho perso tutto?

L'impugnazione deve essere scritta: raccomandata, PEC, consegna con firma, o lettera del sindacato (art. 6 L. 604/1966). Una contestazione orale non ferma il termine e dopo 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento il diritto di impugnarlo si estingue. Restano salvi i casi in cui il termine non è ancora partito: licenziamento orale (nessuna comunicazione scritta da cui decorrere), motivi comunicati dopo, licenziamento nullo per matrimonio o maternità secondo parte della giurisprudenza. Vale la pena farsi vedere subito i documenti da un avvocato: a volte il termine decorre da un momento diverso da quello che il datore sostiene.

Le trattative con l'azienda sospendono i termini?

No. Solo la richiesta formale di tentativo di conciliazione o di arbitrato, comunicata alla controparte, interrompe la prescrizione e sospende le decadenze per la durata del tentativo e per i 20 giorni successivi (art. 410 c.p.c.); vale anche come secondo atto dei 180 giorni dopo l'impugnazione del licenziamento, con l'obbligo di depositare il ricorso entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Le e-mail, gli incontri e le promesse non contano: se la trattativa si trascina, si deposita comunque il ricorso e si continua a trattare.

Il contratto a termine è scaduto da un anno: posso ancora contestarlo?

No, salvo casi particolari: l'impugnazione del contratto a termine va fatta per iscritto entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto (art. 28 D.Lgs. 81/2015), poi si applicano gli altri 180 giorni per il ricorso. Per una serie di contratti il termine decorre da ciascuno, e la giurisprudenza discute se per i rinnovi in continuità basti impugnare l'ultimo. Nella somministrazione il termine di 60 giorni decorre da quando il lavoratore ha smesso di lavorare presso l'utilizzatore (art. 39).

Ho firmato una conciliazione in azienda: posso ripensarci?

Se la rinuncia o la transazione è stata firmata fuori dalle sedi protette (Ispettorato, sindacato, giudice, commissioni di certificazione), si può impugnare con qualsiasi atto scritto entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto o dalla firma, se successiva (art. 2113 c.c.). Se invece è stata firmata in sede protetta, o davanti al giudice, è definitiva salvo vizi del consenso. Le dimissioni telematiche si revocano entro 7 giorni con la stessa procedura online.

Fonti normative

I testi sono quelli vigenti su normattiva.it alla data di verifica della pagina.

Da leggere insieme

  • LicenziamentoImpugnare il licenziamento: sessanta giorni, poi centottantaI due termini di decadenza, la forma dell'impugnazione, gli altri atti soggetti agli stessi termini, il processo, l'onere della prova, i costi e i tempi.
  • La causa di lavoroIl rito del lavoro: come funziona la causa davanti al giudice del lavoroLe controversie del rito (art. 409: lavoro subordinato privato, rapporti agrari, agenzia e collaborazioni coordinate e continuative, dipendenti di enti pubblici economici, pubblico impiego privatizzato; art. 442: previdenza e assistenza, infortuni, malattie professionali), il giudice (tribunale in funzione di giudice del lavoro; competenza per territorio: luogo in cui è sorto il rapporto o si trova l'azienda o la dipendenza, art. 413; clausole derogative nulle; per gli agenti il loro domicilio; per il pubblico impiego la sede dell'ufficio), prima della causa (tentativo di conciliazione facoltativo presso l'Ispettorato o in sede sindacale, art. 410-411, che interrompe la prescrizione e sospende le decadenze per la durata più 20 giorni; obbligatorio solo per i contratti certificati; conciliazione e arbitrato, art. 412; rinunce e transazioni impugnabili entro 6 mesi salvo sede protetta, art. 2113 c.c.; per i licenziamenti l'impugnazione stragiudiziale in 60 giorni e il deposito in 180), il ricorso (art. 414: fatti, diritto, conclusioni, prove e documenti tutti subito, a pena di decadenza; deposito telematico; decreto del giudice entro 5 giorni con udienza entro 60 giorni; notifica del ricorso e del decreto entro 10 giorni e almeno 30 giorni prima dell'udienza, art. 415), la difesa (memoria difensiva almeno 10 giorni prima dell'udienza con eccezioni, riconvenzionali, prove e documenti a pena di decadenza, art. 416; contestazione specifica dei fatti; chiamata del terzo, art. 420 c. 9), l'udienza (comparizione personale, interrogatorio libero, tentativo di conciliazione con proposta del giudice il cui rifiuto ingiustificato è valutabile, art. 420; procuratore con potere di conciliare; modifica delle domande solo per gravi motivi; ammissione delle prove e assunzione in udienze ravvicinate; poteri d'ufficio del giudice anche oltre i limiti del codice civile, accesso sul luogo di lavoro, informazioni ai sindacati, art. 421; ordinanze di pagamento delle somme non contestate e provvisionali, art. 423), la decisione (sentenza con lettura del dispositivo e delle ragioni in udienza, o deposito entro 60 giorni nei casi complessi, art. 429; rivalutazione e interessi sui crediti di lavoro; esecutività immediata con la sola copia del dispositivo per il lavoratore e sospensione in appello solo per gravissimo danno, art. 431; per il datore secondo gli artt. 282-283), i licenziamenti (art. 441-bis: trattazione prioritaria con termini dimezzabili quando si chiede la reintegra; art. 441-quater: nullità discriminatoria anche con i riti speciali; abolito il rito Fornero), l'appello (ricorso alla corte d'appello entro 30 giorni dalla notifica o 6 mesi dalla pubblicazione, motivi specifici a pena di inammissibilità, art. 434; niente nuove prove salvo indispensabili, art. 437; inammissibilità manifesta con ordinanza, art. 436-bis), costi e tempi (contributo unificato ridotto alla metà ed esente fino a 40.978,92 euro di reddito, art. 9 c. 1-bis D.P.R. 115/2002; esenzione da bolli e spese per il lavoratore, art. 10; gratuito patrocinio; durata media 1-2 anni in primo grado con forti differenze locali; spese di soccombenza).
  • Dimissioni, TFR e fine del rapportoLe dimissioni telematiche: come si danno e come si revocanoObbligo della procedura telematica a pena di inefficacia, chi può trasmettere (lavoratore con SPID/CIE, patronati, sindacati, consulenti del lavoro, Ispettorato, enti bilaterali, commissioni di certificazione), revoca entro 7 giorni, esclusioni (lavoro domestico, sedi protette, PA, periodo di prova secondo la prassi), genitori: convalida all'Ispettorato fino ai 3 anni del bambino, preavviso (CCNL) e indennità sostitutiva, dimissioni per giusta causa senza preavviso e con NASpI, risoluzione consensuale, assenza ingiustificata oltre 15 giorni (comma 7-bis), sanzioni per il datore che altera i moduli, TFR e ultima busta paga.
  • Pensioni, INPS e INAILCome si fa ricorso contro l'INPSChe cosa si impugna (reiezione di pensione di vecchiaia, anticipata, inabilità, assegno ordinario di invalidità, reversibilità; NASpI, DIS-COLL, indennità di malattia e maternità, congedi, assegno unico, invalidità civile e accompagnamento, Fondo di garanzia TFR; indebiti e richieste di restituzione; contributi e avvisi di addebito), il ricorso amministrativo (art. 46 L. 88/1989: comitato provinciale e commissioni speciali, 90 giorni dalla comunicazione, online tramite patronato o SPID, decisione in 90 giorni, silenzio-rigetto e facoltà di agire; art. 46, c. 8: il ricorso non sospende il provvedimento; per invalidità civile ricorso non previsto ma ATP), la causa (art. 442-443 c.p.c.: giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore; improcedibilità senza ricorso amministrativo o senza attendere 180 giorni; sospensione e termine di 60 giorni per presentarlo; rito del lavoro; prove e CTU), le decadenze (art. 47 DPR 639/1970: 3 anni per i trattamenti pensionistici, 1 anno per le prestazioni temporanee della gestione prestazioni temporanee, dalla comunicazione della decisione o dalla scadenza dei termini; decadenza anche per le prestazioni riconosciute in parte e per gli accessori; obbligo dell'INPS di indicare i rimedi), invalidità e inabilità (art. 445-bis: accertamento tecnico preventivo obbligatorio presso il tribunale di residenza, CTU con medico INPS, 30 giorni per contestare, decreto di omologa, giudizio di merito solo dopo la contestazione), prescrizione dei ratei (10 anni per le pensioni; 5 per gli accessori; 1 anno per indennità di malattia e maternità; NASpI), interessi e rivalutazione dalla reiezione, indebiti (irripetibilità delle prestazioni pensionistiche indebite se non c'è dolo, art. 52 L. 88/1989; restituzione delle prestazioni temporanee), spese (art. 152 disp. att.: esonero del soccombente sotto il doppio del limite del patrocinio; gratuito patrocinio; art. 96), patronati e avvocati, contributi e cartelle (opposizione all'avviso di addebito in 40 giorni), prove e documenti utili.
  • Pensioni, INPS e INAILInvalidità civile e indennità di accompagnamento: requisiti e ricorsoChi è invalido civile (art. 2 L. 118/1971: riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo; minori con difficoltà persistenti; ultrasessantacinquenni con difficoltà nelle funzioni dell'età, solo per accompagnamento e assistenza; esclusi invalidi di guerra, lavoro, servizio, ciechi e sordi che hanno leggi proprie), la scala delle percentuali (tabelle del D.M. 5 febbraio 1992; 33% qualifica; 46% collocamento mirato; 51% congedo per cure; 67% esenzione ticket e altri benefici; 74% assegno mensile; 100% pensione di inabilità; accompagnamento per chi non deambula o non compie gli atti quotidiani senza assistenza continua), le prestazioni e gli importi 2026 (pensione di inabilità: 340,71 euro per 13 mensilità con reddito personale fino a 20.029,55 euro, maggiorazione al milione entro 9.727,77 euro; assegno mensile 18-64 anni: 340,71 euro con reddito fino a 5.852,21 euro e senza attività lavorativa, autocertificata ogni anno, art. 13; indennità di accompagnamento: 551,53 euro per 12 mensilità, senza limiti di reddito e di età, compatibile con il lavoro, non reversibile, esclusa in caso di ricovero gratuito, artt. 1 L. 18/1980 e L. 508/1988; indennità di frequenza per i minori; dal 67° anno la pensione diventa assegno sociale sostitutivo), la domanda (certificato medico introduttivo del medico curante trasmesso all'INPS, domanda entro 90 giorni tramite patronato o SPID, visita della commissione ASL integrata dal medico INPS o, nelle 60 province in sperimentazione, unica visita INPS con il certificato che vale già come domanda; verbale con percentuale e giudizio; decorrenza dal mese successivo alla domanda; modello AP70 per i dati reddituali), la riforma della disabilità (D.Lgs. 62/2024: valutazione di base unica presso l'INPS con classificazioni ICD e ICF, che assorbe invalidità, handicap L. 104 e disabilità per il lavoro; sperimentazione 2025-2026 estesa a 60 province; regola per tutta Italia dal 1° gennaio 2027), il ricorso (nessun ricorso amministrativo: ricorso al tribunale del lavoro entro sei mesi dalla comunicazione del verbale, a pena di decadenza, art. 42 D.L. 269/2003; accertamento tecnico preventivo obbligatorio, art. 445-bis c.p.c.: CTU medico-legale con l'assistenza del medico INPS, 30 giorni per contestare la relazione, decreto di omologa non impugnabile oppure giudizio di merito entro 30 giorni; spese e gratuito patrocinio), aggravamento e revisione (nuova domanda per aggravamento non pendente un ricorso; visite di revisione e conservazione della prestazione fino al nuovo verbale; verifiche straordinarie), il rapporto con l'assegno ordinario e la pensione di inabilità INPS (L. 222/1984, per chi ha contributi) e con la L. 104.
  • LicenziamentoIl licenziamento disciplinare: contestazione, difese, terminiCodice disciplinare, contestazione (forma, specificità, immediatezza, immutabilità), i cinque giorni, difese scritte e audizione con il sindacato, sospensione cautelare, proporzionalità e sanzioni conservative, giusta causa e giustificato motivo soggettivo, preavviso, impugnazione 60+180 giorni, tutele per data di assunzione e dimensione (art. 18, Jobs Act, piccole imprese).